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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 15/10/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 578/2014 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2025, promossa da
, difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe Marinelli e dall'avv. Vincenzo Parte_1
UL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Isernia, via Dante Alighieri n. 13
ATTORE nei confronti di
, e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Ottavio Balducci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Isernia, via Occidentale n. 148
CONVENUTI
avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025.
pagina 1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato avanti al Tribunale di Parte_1
Isernia, i sigg. , e , al fine di sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inesistenza in favore degli stessi di qualsivoglia servitù di passaggio gravante sui terreni di cui la sig.ra è comproprietaria, unitamente alle figlie e Parte_1 Controparte_4 Persona_1
sito in Cerro al Volturno e distinti in catasto al foglio n.29, p.lle 144 e 142; nonché
[...]
l'inesistenza di qualsivoglia servitù di accesso/passaggio gravante sul predetto terreno, riportato in catasto al foglio n.29, p.lla 144, in favore del sig. , a servizio del proprio immobile Controparte_1 censito al foglio 29, p.lle 256 e 257, ordinando la chiusura dei due varchi dallo stesso realizzati sul suo muro di confine con il predetto terreno.
Chiedeva, comunque, dichiararsi in ogni caso che i sigg. , e Controparte_1 Controparte_2
non vantano alcun diritto neppure di natura personale e soggettiva sui predetti fondi Controparte_3 di contitolarità della sig. ra distinti in catasto al fg. 29, p.lle 144 e 142, e, conseguentemente di CP_1 ordinare agli stessi la cessazione di ogni azione, passaggio e/o di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà attrice, con relativa condanna dei convenuti al risarcimento danni.
In particolare, la sig.ra esponeva che con ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c., e 703 c.p.c. Parte_1
i convenuti erano ricorsi al Tribunale di Isernia per ottenere la immediata reintegra nel possesso del passaggio, a dire degli stessi, gravante sulla p.lla 144 del foglio n.29, con la totale rimozione delle opere apposte dalla sig.ra consistenti nella chiusura del passaggio a valle con una Parte_1 catena ed a monte con una palizzata con rete metallica, che, sempre a dire dei ricorrenti, concretizzavano turbativa del detto passaggio che gli stessi asserivano esercitare, sia a piedi che con piccoli mezzi meccanici, per raggiungere i loro terreni, e che asserivano corrente per il primo tratto dalla strada provinciale, lungo le p.lle 256, 147 (di titolarità di ) 144, 142 (della sig.ra Controparte_1
) e 146 del foglio di mappa n. 29 del Comune di Cerro al Volturno. Parte_1
Nel giudizio possessorio richiamato, la sig.ra non si costituiva e il Tribunale di Isernia CP_1 accoglieva la domanda possessoria proposta, ordinando “a di reintegrare i ricorrenti Parte_1 nel passaggio a piedi e con mezzi agricoli lungo il viottolo sopra descritto, rimuovendo la catena e le recinzioni con i relativi paletti che impedivano il transito e di sopra meglio indicati”.
Parte attrice ha, inoltre, sottolineato nell'atto introduttivo del presente giudizio come il possesso in favore degli odierni convenuti della sussunta servitù di passaggio, all'interno della proprietà di lei e delle sue figlie, risultasse privo di qualsiasi titolo e/o fondamento giuridico, non essendo mai esistito alcun passaggio lungo le particelle 142 e 144 del fg. 29 che conducesse ai terreni dei sigg. CP_1
pagina 2 di 12 , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Infine, la ha rappresentato come il sig. avesse aperto, in spregio dei diritti CP_1 Controparte_1 dell'attrice e delle altre due comproprietarie sue figlie, sul muro di recinzione della propria abitazione,
a confine con la p.lla 144 del foglio 29, due accessi che affacciano sul predetto fondo senza alcuna autorizzazione da parte delle medesime, né alcun titolo o ragione.
Si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti, contestando la domanda attrice, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della stessa per mancato preventivo ed obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, ex art. 5 D.Lgs n.28/2010, chiedendo la sospensione del procedimento fino all'espletamento della mediazione, chiedendo, altresì, la rimessione in termini dei convenuti ex art. 153, comma 2, c.p.c..; eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, formulando, altresì, eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione del passaggio sulle particelle n. 142 e 144 del fg. 29 del Comune di Cerro al Volturno.
Con ordinanza del 27.10.2014, integrata con provvedimento del 04.11.2014, il giudice concedeva alle parti il termine per procedere alla mediazione ex art. 5 D.Lgs n.28/2010.
Esperita in corso di causa, con esito negativo, la procedura di mediazione, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale di uno dei convenuti. Trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. e, poi, rimessa sul ruolo, è pervenuta infine alla scrivente giudice che l'ha trattenuta (nuovamente) in decisione all'udienza del 9.10.2025 senza concedere i termini ex art. 190
c.p.c..
Devono, anzitutto, affrontarsi le questioni processuali che sono emerse nel corso del presente giudizio.
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'intero giudizio a fronte delle ritenute molteplici violazioni degli art. 111 Cost, 101 c.p.c., 158 c.p.c. e 175 c.p.c., che hanno inficiato la regolarità dello svolgimento della causa, come sollevata da parte convenuta.
Secondo la prospettazione dei convenuti, all'udienza del 26.2.2016 gli stessi rilevavano l'adozione di una serie di provvedimenti giurisdizionali e, in particolare, un'stanza di parte attrice datata 29 settembre 2015 – mai comunicata o notificata ai convenuti - tesa alla avocazione del processo, istanza seguita prima dal provvedimento del Presidente f.f. del tribunale dott.ssa Quaranta e poi dal Giudice dott. Ciccarelli (anche questi provvedimenti mai notificati ai convenuti) e, infine dal provvedimento adottato il 28.10.2015 e depositato il 29.10.2015 senza contraddittorio, di revoca dell'ordinanza precedentemente adottata.
Orbene, la parte che denuncia una violazione del contraddittorio dovrebbe specificare in cosa sia consistita tale lesione e quale sarebbe stato il provvedimento da adottarsi laddove tale violazione non vi fosse stata. pagina 3 di 12 Ebbene, nel caso di specie, alcun provvedimento di “avocazione” del fascicolo è stato assunto, considerato che il giudice istruttore non è stato mai modificato a seguito delle doglianze dei procuratori di parte attrice (come, pure, si ricava dal provvedimento del Presidente del 8.10.2015).
Inoltre la lamentata revoca dell'ordinanza del 10.9.2014, adottata con provvedimento del 29.10.2015 ha riguardato solo la parte in cui si disponeva la mediazione obbligatoria, sul presupposto che la stessa era già stata esperita in data 14.11.2014 presso la mentre con riferimento alla Controparte_5 sollevata eccezione di nullità della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, il got ha specificato che sarebbe stata decisa unitamente al merito del giudizio, restando invece un dato di fatto la mera valutazione secondo cui la domanda riconvenzionale era stata proposta oltre i termini di legge
(e, infatti, i convenuti stessi sostengono la rimessione nei termini proprio sul presupposto enunciato della tardiva costituzione, costituente anche il fondamento dell'affermazione fatta dal giudice nel decreto assunto in data 29.10.2015).
Quanto considerato è sufficiente al rigetto dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
***
Parimenti da rigettarsi è l'eccezione secondo cui il mancato esperimento della mediazione obbligatoria avrebbe rimesso nei termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. i convenuti, ammessi, quindi, a proporre eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione.
Come rilevato dagli stessi convenuti, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria può essere eccepito dalla parte o rilevato dal giudice entro la prima udienza e, infatti, nel caso di specie tale eccezione è stata sollevata da parte convenuta nella propria costituzione e, alla prima udienza, il giudice ha invitato le parti ad esperire la mediazione obbligatoria che, in effetti, è stata esperita con esito negativo.
Tuttavia, in nessun caso, l'invio delle parti in mediazione da parte del giudice comporta una rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. la quale opera, invece, solo ed esclusivamente a favore di quella parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Come stabilito dai giudici di legittimità, infatti, “la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass.
n. 17729/2018).
La lettura della norma di cui all'art.5 d.lgs. 28/2010 fornita da parte convenuta (secondo cui il mancato esperimento della mediazione obbligatoria determina la rimessione in termini del convenuto) oltre che essere sfornita di qualsiasi addentellato normativo è, quindi, del tutto irragionevole, in quanto vìola i pagina 4 di 12 principi del giusto processo e, in particolare, della ragionevole durata del processo.
L'aver effettivamente esperito la mediazione obbligatoria, a seguito del provvedimento del giudice del
27.10.2014- 4.11.2014, consente di rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata da parte convenuta, così come da rigettare, per i motivi sopra esplicitati, è “l'istanza” o la tesi della rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c..
Parte convenuta si è costituita in data 19.9.2014, (laddove la prima udienza era stata fissata al
26.9.2014 e rinviata al 2.10.2014) e, quindi, certamente tardivamente svolgendo eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione.
Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.” (Cass. n. 18322/2023). Il presupposto dell'ammissibilità di detta eccezione, quindi, resta quello della tempestività nella costituzione che, invece, manca nel caso di specie.
L'eccezione/domanda riconvenzionale proposta dai convenuti deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
***
Sempre sotto il profilo delle questioni processuali da affrontarsi prima del merito, vi è la questione relativa alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta.
I convenuti, infatti, avevano formulato capitoli di prova e indicato i testimoni nella comparsa di costituzione e risposta. Le richieste istruttorie formulate in comparsa non venivano, però, reiterate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e, anzi, parte convenuta non depositava né la prima, né la seconda memoria ma solo la terza, in cui, oltre a contestare le richieste istruttorie svolte dall'attrice nella propria memoria n. 2, chiedeva solo di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Anche all'udienza ex art. 184 c.p.c. di ammissione dei mezzi di prova del 22.9.2016, il procuratore di parte convenuta insisteva per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, così, di fatto, dimostrando di voler rinunciare ai testimoni originariamente indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
Ciò nonostante, il giudice istruttore, nello sciogliere la riserva assunta a detta udienza, rinviava alla successiva udienza per l'audizione di un teste per parte (cfr. ordinanza del 20.10.2016).
Tale provvedimento è in palese contrasto col principio dispositivo della prova.
L'art. 245 comma 2 c.p.c. stabilisce, infatti che alla rinuncia di una parte all'audizione del teste vi deve essere adesione della controparte e consenso del giudice ma solo laddove già vi sia stata ordinanza di pagina 5 di 12 ammissione delle prove e il teste sia, effettivamente, stato ammesso dal giudice istruttore.
Laddove ci si trovi, invece, in una fase anteriore all'ordinanza di ammissione, le prove sono ancora totalmente nella disponibilità delle parti che possono, quindi, anche rinunciarvi per fatti concludenti, come nel caso di specie, senza che il giudice possa, poi, di sua iniziativa, riammettere in giudizio la prova rinunciata.
Come stabilito dai giudici di legittimità, infatti, “Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste.
Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore” (Cass. n. 10797/2018).
Lo è costituito, quindi, dall'ordinanza di ammissione delle prove. Prima di detto momento, CP_6 le parti sono totalmente padrone delle rispettive prove, dopo l'ordinanza di ammissione, l'eventuale rinuncia deve essere sottoposta all'adesione della controparte e alla valutazione, eventualmente revocabile dal collegio, del giudice istruttore.
La prova testimoniale con i testi di parte convenuta deve, pertanto, ritenersi irritualmente espletata e della stessa non può tenersi conto ai fini decisori, poiché inammissibile, dovendosi revocare le ordinanze ammissive della prova per testi del 20.10.2016, del 15.06.2017, del 12.03.2018, del
27.09.2018, del 13.06.2019, limitatamente alla parte in cui ammettevano l'escussione di testi di parte convenuta.
***
Sempre sotto il profilo processuale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice nella memoria n. 2 prospettata da parte convenuta nella memoria n. 3.
I convenuti, in particolare, sostengono che “non avendo i convenuti depositato alcuna memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c. e, quindi, avanzato nuove domande, modificato o precisato le stesse con la indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali, alla era preclusa la Parte_1 possibilità di proporre eccezioni, indicare nuovi mezzi di prova e nuove allegazioni documentali.
E perciò, non avendo l'attrice articolato in citazione (come, invece avrebbe dovuto ex art. 163 n. 5
c.p.c.) alcuna delle prove orali o documentali indicate con la memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c., mancando da parte dei convenuti la memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c., non poteva, e non può, essere poi consentita alcuna attività assertiva stante la preclusione processuale (cfr. Trib. Milano (sez. IX civ., pagina 6 di 12 ordinanza 23 maggio 2013 est. G. Buffone) sostenendo che il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010 n. 163)”.
Invero, il n. 2 dell'art. 183 comma 6 c.p.c. ratione temporis vigente prevedeva che nella seconda memoria si potesse replicare alle domande e eccezioni nuove o proporre eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni nuove proposte dalla controparte nella prima memoria.
Ovviamente mancando la prima memoria della controparte, tale attività assertiva non può essere effettuata da parte attrice.
Resta fermo, tuttavia, che la seconda memoria è finalizzata anche all'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, attività, invece, sempre consentita alla parte a prescindere dal deposito della prima memoria da parte del convenuto. Diversamente ragionando, l'attività istruttoria di una parte sarebbe rimessa alla volontà e al diritto potestativo della controparte, ovvero alla scelta di depositare o meno la prima memoria istruttoria.
L'eccezione di inammissibilità dei mezzi di prova articolata da parte convenuta va, quindi, rigettata.
***
Venendo, infine, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice nell'actio negatoria servitutis, sollevata da parte convenuta, va evidenziato che la stessa deve intendersi come difetto di titolarità del diritto che afferisce al merito del giudizio e non alla legittimazione processuale della parte.
Ciò chiarito, va premesso che l'eccezione afferente al difetto di titolarità del rapporto deve essere tempestivamente formulata, avendo i giudici di legittimità affermato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Essendosi costituiti tardivamente i convenuti, detta eccezione deve ritenersi inammissibile.
In disparte tale assorbente considerazione, va, poi, rilevato che “in tema di "actio negatoria servitutis", pagina 7 di 12 la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (Cass. n. 1905/2023)
L'attore, quindi, è tenuto, sotto il profilo probatorio, a dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (Cass. n. 472/2017).
Potendo, quindi, l'attore ricorrere alla prova presuntiva, a fortiori, può dimostrare di possedere anche a mezzo di prove testimoniali. Ebbene, nel caso di specie, i testi escussi hanno confermato come la particella 144 del fg. 29, sia stata da sempre, quantomeno sin dal 1960, nel possesso pieno ed esclusivo della sig. del di lei padre, (deceduto nel 1981), delle sue figlie Parte_1 Persona_2
e nonché del suo defunto marito, , che lo hanno Controparte_4 Per_1 Persona_3 ininterrottamente esercitato uti dominus, realizzando sulla stessa anche un fabbricato, censito in catasto al fg. 29, p.lla 143, così come dimostrano anche le varie pratiche edilizie poste in essere dall'attrice, intestato in catasto a lei ed alle sue due figlie, e , di cui il Controparte_4 Persona_1 terreno circostante, censito alla p.lla 144 dello stesso foglio, costituisce mera pertinenza, come emerge anche dalle foto allegate in atti.
In particolare, alla domanda in ordine al possesso della sin dall'anno 1960, sul Parte_1 terreno sito in Cerro al Volturno, censito al catasto terreni al fg. n.29, p.lla n.144, attiguo all'abitazione della stessa sita in Cerro al Volturno alla Frazione Case, Via Nazionale n. 10, i testi di parte attrice così hanno risposto: “Si è vero, a quel che ricordo l'ha sempre posseduta” (teste cfr. Testimone_1 verbale di udienza del 15.06.2017); “Sono a conoscenza che è proprietaria della Parte_1 particella indicata sulla mappa n.144; tanto l'ho verificato consultando il foglio di mappa che mi è stato esibito” (teste , cfr. verbale di udienza del 27.09.2018); “Si è vero, ho frequentato Testimone_2 quei posti dall'età di 18-20 anni” (teste , cfr. verbale di udienza del 13.06.2019). In Testimone_3 ordine al fabbricato realizzato dalla sul predetto terreno sito in Cerro al Volturno, alla Frazione CP_1
Case, censito al catasto terreni al fg. n.29, p.lla n.144, censito in catasto al fg. 29, p.lla 143, il teste ha risposto confermando la circostanza e dichiarando “Si è vero a quel che ricordo Testimone_1
c'è sempre stato, almeno dagli 70-80.”; anche il teste ha dichiarato “Si ho visto sul posto un Tes_2
pagina 8 di 12 fabbricato di due piani, con la parte superiore dell'abitazione non terminata, definestrata, con mattonatura del tipo tavella rossa………..Nella parte sottostante vi è un deposito usato dalla sig.ra per accantonare oggetti vari. Tanto mi consta circa dal 2004, epoca che ricordo essere stato sul Pt_1 posto.” Il sig. ha confermato anch'esso la circostanza dichiarando: “Si è vero, posso Testimone_3 confermare la circostanza”.
Tutti i suddetti testi hanno confermato, altresì, che la sig.ra sin dagli anni sessanta Parte_1 aveva sempre accatastato la legna sulla detta particella n.144 del fg.29; “ricordo che la sin CP_1 dagli anni 70 depositava legna sul fondo, vicino alla strada Prov.le, appartenente alla stessa” (teste
; “Posso confermare ciò avendo visto la sig.ra accatastare la legna sul predetto fondo fin da CP_3 quando avevo 19-20 anni” (teste ). Tutti i predetti testi hanno, altresì, avvalorato la Tes_3 circostanza di aver visto la sig.ra tagliare l'erba sulla p.lla 144 del fg.29; “Si è vero perché il CP_1 terreno era il suo e faceva normale manutenzione” (teste , “Qualche volta mi è capitato di CP_3 vedere la sig.ra tagliare l'erba sul predetto fondo e sempre a partire dall'età di 18-20 Parte_1 anni” (teste ). Tes_3
Alla prove orali e costituende del possesso pieno ed esclusivo della particella n.144 da parte della sig.ra si aggiunge la circostanza per cui, nell'anno 1977, la sig. Parte_1 Parte_1 presentava, quale proprietaria, un progetto per l'abbattimento di quella che era una mera stalletta con bagno, che insisteva sul predetto terreno, censita in catasto al fg. 29 p.lla 143 e per l'edificazione al suo posto di un fabbricato per civile abitazione, come emerge dalla pratica per la concessione edilizia predisposta dal geom. (all.2 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8 Controparte_7 aprile 2015 dell'avv. Vincenzo UL), nonché dal permesso di costruire in sanatoria n.07 del
05.12.2003, rilasciato all'attrice dal Comune di Cerro al Volturno (all.3 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'08 aprile 2015 dell'avv. Vincenzo UL).
Nella predetta pratica edilizia il tecnico incaricato dalla evidenziava che il fabbricato che si CP_1 andava ad edificare insiste sulla p.lla 144 del fg. 29.
Deve ritenersi, quindi, provato il possesso ininterrotto della sul terreno censito al fg. Parte_1
29, part. 144 del comune di Cerro al Volturno, così rigettandosi l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto sollevata – peraltro tardivamente- da parte convenuta.
A ciò si aggiunga che la sig.ra risulta aver acquisito il terreno censito al fg.29 della Parte_1
p.lla 144 del Comune di Cerro al Volturno, per averlo ereditato pro quota dal defunto padre Per_4
morto nel 1981, che a sua volta aveva ereditato il terreno quale erede legittimo, insieme ai
[...] suoi fratelli, del defunto padre , proprietario originario del fondo in questione, come Persona_5 risulta dalla stessa visura catastale. pagina 9 di 12 Si deve ritenere, pertanto, che l'attrice, in linea di principio, abbia pieno titolo per proporre le domande di cui al presente giudizio.
***
Sotto il profilo del merito, la domanda di parte attrice è da accogliere.
Vi è da premettere, tuttavia, che la conformazione dei luoghi, che secondo la prospettazione della stessa impedirebbe il transito pedonale o con animali da soma e piccoli mezzi, non appare tale, sia CP_1 prima del 2005 che, soprattutto successivamente ai lavori di interramento del canale di scolo, da impedire il passaggio a piedi o con piccoli mezzi. Né le dimensioni del viottolo di cui al fg. 29 part. 144 né la presenza del guardrail o della staccionata di legno a delimitazione con la strada provinciale impediscono, infatti, il transito di persone o di animali da soma, ovvero anche di piccoli mezzi agricoli.
Il posizionamento del guardrail e della staccionata non a filo con i muri di recinzione delle proprietà aggettanti sullo stradello (come risulta dalle foto di cui all'all. 3 e 4 allegate alla memoria n. 2 di parte attrice) consentono certamente il passaggio pedonale ma anche con piccoli mezzi meccanici (cfr. in particolare, la foto n. 1 dell'allegato 6 relativo al periodo ante operam, laddove si nota che da un lato il guardrail confina con una recinzione in metallo della proprietà del che, comunque, Controparte_1 consente il passaggio pedonale ma, dall'altro lato, a confine con la proprietà della , vi Parte_1
è un passaggio sufficiente anche per animali da soma e per piccoli mezzi meccanici).
La conformazione del terreno, quindi, non è di per sé sufficiente a negare l'esistenza della servitù di passaggio sulla particella 144 del fg. 29.
Ciò nonostante, va evidenziato che, nell'ambito di un'actio negatoria servitutis, sul convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. 10149/2004).
Spetta, quindi, al convenuto la prova dell'esistenza del diritto da lui vantato, anche qualora l'attore abbia chiesto unicamente la cessazione delle turbative e delle molestie, nonché la deduzione di « un rapporto di natura obbligatoria o reale» che giustifichi «l'attività lamentata come lesiva dall'attore».
Ebbene, premessa la diversità ontologica tra il giudizio possessorio (che ha visto i convenuti vittoriosi)
e il giudizio petitorio per cui è causa, i convenuti non hanno dimostrato, nel presente giudizio,
l'esistenza di alcun rapporto, tanto di natura reale, quanto di natura obbligatoria, su cui fondare l'attività di passaggio lamentata come lesiva da parte attrice. Par Né, a tal fine rileva l'allegato 11 del fascicolo di parte convenuta, a firma della , con Parte_1 cui la stessa, nel 2004, riconosceva, sulla particella 144, l'esistenza di un “viottolo per consentire il tradizionale passaggio” ritenendo che lo stesso dovesse avere la dimensione di un metro di larghezza, equivalente a quella de tubo sottostante che sostituisce l'antico rigagnolo. pagina 10 di 12 Tale documento, infatti, non ha efficacia di titolo obbligatorio, essendo stato indirizzato al sindaco di
Cerro e dando solo atto di una situazione di fatto (che ha, appunto, fondato il giudizio possessorio da parte dei convenuti) la quale, tuttavia, non è sufficiente a respingere, nel presente giudizio, le domande di parte attrice.
Ne deriva, quindi, che i convenuti non hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti e finalizzato a sterilizzare la domanda di parte attrice che dovrà, pertanto, essere accolta.
***
Deve, invece, rigettarsi la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni subiti e consistiti, a suo dire, nella violazione della privacy e del proprio diritto a fruire in maniera piena e pacifica delle zone limitrofe alla sua abitazione.
Tale domanda è rimasta, infatti, totalmente sfornita di prove e, finanche di allegazione.
***
Stante l'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, le spese di lite sono da compensarsi nella misura di 1/3, restando gli ulteriori 2/3 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie parzialmente le domande svolte da e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio gravante sul terreno di comproprietà della sig.ra unitamente alle figlie e , in Parte_1 Controparte_4 Persona_1
Cerro al Volturno, distinto in catasto al foglio n.29, p.lla 144 e 142, in favore dei sigg. CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_3
- Dichiara, altresì, l'inesistenza di qualsivoglia servitù di accesso/passaggio gravante sul terreno di comproprietà della sig.ra unitamente alle figlie e Parte_1 Controparte_4
, in Cerro al Volturno, distinto in catasto al foglio n.29, p.lla 144, in favore Persona_1 del sig. , a servizio del proprio immobile di cui al foglio 29, p.lle 256 e 257, e Controparte_1 ordina la chiusura dei due varchi dallo stesso realizzati;
- ordina ai convenuti la cessazione di ogni azione, passaggio e/o di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dell'attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
- dichiara tardiva la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti;
pagina 11 di 12 - condanna , e al pagamento di 2/3 delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese di lite del presente giudizio che si quantificano in € 3.384,66 (già in misura di 2/3) oltre
IVA se dovuta, CPA e spese generalo come per legge e oltre ad € 137,33 per esborsi;
- compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite.
Isernia, lì 15.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 578/2014 RG del Tribunale di Isernia, trattenuta in decisione all'udienza del 9/10/2025, promossa da
, difeso e rappresentato dall'avv. Giuseppe Marinelli e dall'avv. Vincenzo Parte_1
UL ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Isernia, via Dante Alighieri n. 13
ATTORE nei confronti di
, e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Ottavio Balducci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Isernia, via Occidentale n. 148
CONVENUTI
avente ad oggetto: proprietà
Conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2025.
pagina 1 di 12 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha evocato avanti al Tribunale di Parte_1
Isernia, i sigg. , e , al fine di sentir dichiarare Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
l'inesistenza in favore degli stessi di qualsivoglia servitù di passaggio gravante sui terreni di cui la sig.ra è comproprietaria, unitamente alle figlie e Parte_1 Controparte_4 Persona_1
sito in Cerro al Volturno e distinti in catasto al foglio n.29, p.lle 144 e 142; nonché
[...]
l'inesistenza di qualsivoglia servitù di accesso/passaggio gravante sul predetto terreno, riportato in catasto al foglio n.29, p.lla 144, in favore del sig. , a servizio del proprio immobile Controparte_1 censito al foglio 29, p.lle 256 e 257, ordinando la chiusura dei due varchi dallo stesso realizzati sul suo muro di confine con il predetto terreno.
Chiedeva, comunque, dichiararsi in ogni caso che i sigg. , e Controparte_1 Controparte_2
non vantano alcun diritto neppure di natura personale e soggettiva sui predetti fondi Controparte_3 di contitolarità della sig. ra distinti in catasto al fg. 29, p.lle 144 e 142, e, conseguentemente di CP_1 ordinare agli stessi la cessazione di ogni azione, passaggio e/o di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà attrice, con relativa condanna dei convenuti al risarcimento danni.
In particolare, la sig.ra esponeva che con ricorso ex artt. 1168, 1170 c.c., e 703 c.p.c. Parte_1
i convenuti erano ricorsi al Tribunale di Isernia per ottenere la immediata reintegra nel possesso del passaggio, a dire degli stessi, gravante sulla p.lla 144 del foglio n.29, con la totale rimozione delle opere apposte dalla sig.ra consistenti nella chiusura del passaggio a valle con una Parte_1 catena ed a monte con una palizzata con rete metallica, che, sempre a dire dei ricorrenti, concretizzavano turbativa del detto passaggio che gli stessi asserivano esercitare, sia a piedi che con piccoli mezzi meccanici, per raggiungere i loro terreni, e che asserivano corrente per il primo tratto dalla strada provinciale, lungo le p.lle 256, 147 (di titolarità di ) 144, 142 (della sig.ra Controparte_1
) e 146 del foglio di mappa n. 29 del Comune di Cerro al Volturno. Parte_1
Nel giudizio possessorio richiamato, la sig.ra non si costituiva e il Tribunale di Isernia CP_1 accoglieva la domanda possessoria proposta, ordinando “a di reintegrare i ricorrenti Parte_1 nel passaggio a piedi e con mezzi agricoli lungo il viottolo sopra descritto, rimuovendo la catena e le recinzioni con i relativi paletti che impedivano il transito e di sopra meglio indicati”.
Parte attrice ha, inoltre, sottolineato nell'atto introduttivo del presente giudizio come il possesso in favore degli odierni convenuti della sussunta servitù di passaggio, all'interno della proprietà di lei e delle sue figlie, risultasse privo di qualsiasi titolo e/o fondamento giuridico, non essendo mai esistito alcun passaggio lungo le particelle 142 e 144 del fg. 29 che conducesse ai terreni dei sigg. CP_1
pagina 2 di 12 , e . CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Infine, la ha rappresentato come il sig. avesse aperto, in spregio dei diritti CP_1 Controparte_1 dell'attrice e delle altre due comproprietarie sue figlie, sul muro di recinzione della propria abitazione,
a confine con la p.lla 144 del foglio 29, due accessi che affacciano sul predetto fondo senza alcuna autorizzazione da parte delle medesime, né alcun titolo o ragione.
Si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti, contestando la domanda attrice, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della stessa per mancato preventivo ed obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, ex art. 5 D.Lgs n.28/2010, chiedendo la sospensione del procedimento fino all'espletamento della mediazione, chiedendo, altresì, la rimessione in termini dei convenuti ex art. 153, comma 2, c.p.c..; eccepivano, altresì, il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, formulando, altresì, eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione del passaggio sulle particelle n. 142 e 144 del fg. 29 del Comune di Cerro al Volturno.
Con ordinanza del 27.10.2014, integrata con provvedimento del 04.11.2014, il giudice concedeva alle parti il termine per procedere alla mediazione ex art. 5 D.Lgs n.28/2010.
Esperita in corso di causa, con esito negativo, la procedura di mediazione, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e interrogatorio formale di uno dei convenuti. Trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. e, poi, rimessa sul ruolo, è pervenuta infine alla scrivente giudice che l'ha trattenuta (nuovamente) in decisione all'udienza del 9.10.2025 senza concedere i termini ex art. 190
c.p.c..
Devono, anzitutto, affrontarsi le questioni processuali che sono emerse nel corso del presente giudizio.
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'intero giudizio a fronte delle ritenute molteplici violazioni degli art. 111 Cost, 101 c.p.c., 158 c.p.c. e 175 c.p.c., che hanno inficiato la regolarità dello svolgimento della causa, come sollevata da parte convenuta.
Secondo la prospettazione dei convenuti, all'udienza del 26.2.2016 gli stessi rilevavano l'adozione di una serie di provvedimenti giurisdizionali e, in particolare, un'stanza di parte attrice datata 29 settembre 2015 – mai comunicata o notificata ai convenuti - tesa alla avocazione del processo, istanza seguita prima dal provvedimento del Presidente f.f. del tribunale dott.ssa Quaranta e poi dal Giudice dott. Ciccarelli (anche questi provvedimenti mai notificati ai convenuti) e, infine dal provvedimento adottato il 28.10.2015 e depositato il 29.10.2015 senza contraddittorio, di revoca dell'ordinanza precedentemente adottata.
Orbene, la parte che denuncia una violazione del contraddittorio dovrebbe specificare in cosa sia consistita tale lesione e quale sarebbe stato il provvedimento da adottarsi laddove tale violazione non vi fosse stata. pagina 3 di 12 Ebbene, nel caso di specie, alcun provvedimento di “avocazione” del fascicolo è stato assunto, considerato che il giudice istruttore non è stato mai modificato a seguito delle doglianze dei procuratori di parte attrice (come, pure, si ricava dal provvedimento del Presidente del 8.10.2015).
Inoltre la lamentata revoca dell'ordinanza del 10.9.2014, adottata con provvedimento del 29.10.2015 ha riguardato solo la parte in cui si disponeva la mediazione obbligatoria, sul presupposto che la stessa era già stata esperita in data 14.11.2014 presso la mentre con riferimento alla Controparte_5 sollevata eccezione di nullità della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, il got ha specificato che sarebbe stata decisa unitamente al merito del giudizio, restando invece un dato di fatto la mera valutazione secondo cui la domanda riconvenzionale era stata proposta oltre i termini di legge
(e, infatti, i convenuti stessi sostengono la rimessione nei termini proprio sul presupposto enunciato della tardiva costituzione, costituente anche il fondamento dell'affermazione fatta dal giudice nel decreto assunto in data 29.10.2015).
Quanto considerato è sufficiente al rigetto dell'eccezione sollevata da parte convenuta.
***
Parimenti da rigettarsi è l'eccezione secondo cui il mancato esperimento della mediazione obbligatoria avrebbe rimesso nei termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. i convenuti, ammessi, quindi, a proporre eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione.
Come rilevato dagli stessi convenuti, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria può essere eccepito dalla parte o rilevato dal giudice entro la prima udienza e, infatti, nel caso di specie tale eccezione è stata sollevata da parte convenuta nella propria costituzione e, alla prima udienza, il giudice ha invitato le parti ad esperire la mediazione obbligatoria che, in effetti, è stata esperita con esito negativo.
Tuttavia, in nessun caso, l'invio delle parti in mediazione da parte del giudice comporta una rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. la quale opera, invece, solo ed esclusivamente a favore di quella parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Come stabilito dai giudici di legittimità, infatti, “la rimessione in termini, sia nella norma dettata dall'art. 184-bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, secondo comma, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass.
n. 17729/2018).
La lettura della norma di cui all'art.5 d.lgs. 28/2010 fornita da parte convenuta (secondo cui il mancato esperimento della mediazione obbligatoria determina la rimessione in termini del convenuto) oltre che essere sfornita di qualsiasi addentellato normativo è, quindi, del tutto irragionevole, in quanto vìola i pagina 4 di 12 principi del giusto processo e, in particolare, della ragionevole durata del processo.
L'aver effettivamente esperito la mediazione obbligatoria, a seguito del provvedimento del giudice del
27.10.2014- 4.11.2014, consente di rigettare l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata da parte convenuta, così come da rigettare, per i motivi sopra esplicitati, è “l'istanza” o la tesi della rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c..
Parte convenuta si è costituita in data 19.9.2014, (laddove la prima udienza era stata fissata al
26.9.2014 e rinviata al 2.10.2014) e, quindi, certamente tardivamente svolgendo eccezione/domanda riconvenzionale di usucapione.
Secondo quanto stabilito dai giudici di legittimità, “nel giudizio di "negatoria servitutis", l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.” (Cass. n. 18322/2023). Il presupposto dell'ammissibilità di detta eccezione, quindi, resta quello della tempestività nella costituzione che, invece, manca nel caso di specie.
L'eccezione/domanda riconvenzionale proposta dai convenuti deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.
***
Sempre sotto il profilo delle questioni processuali da affrontarsi prima del merito, vi è la questione relativa alle istanze istruttorie formulate da parte convenuta.
I convenuti, infatti, avevano formulato capitoli di prova e indicato i testimoni nella comparsa di costituzione e risposta. Le richieste istruttorie formulate in comparsa non venivano, però, reiterate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. e, anzi, parte convenuta non depositava né la prima, né la seconda memoria ma solo la terza, in cui, oltre a contestare le richieste istruttorie svolte dall'attrice nella propria memoria n. 2, chiedeva solo di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Anche all'udienza ex art. 184 c.p.c. di ammissione dei mezzi di prova del 22.9.2016, il procuratore di parte convenuta insisteva per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, così, di fatto, dimostrando di voler rinunciare ai testimoni originariamente indicati nella comparsa di costituzione e risposta.
Ciò nonostante, il giudice istruttore, nello sciogliere la riserva assunta a detta udienza, rinviava alla successiva udienza per l'audizione di un teste per parte (cfr. ordinanza del 20.10.2016).
Tale provvedimento è in palese contrasto col principio dispositivo della prova.
L'art. 245 comma 2 c.p.c. stabilisce, infatti che alla rinuncia di una parte all'audizione del teste vi deve essere adesione della controparte e consenso del giudice ma solo laddove già vi sia stata ordinanza di pagina 5 di 12 ammissione delle prove e il teste sia, effettivamente, stato ammesso dal giudice istruttore.
Laddove ci si trovi, invece, in una fase anteriore all'ordinanza di ammissione, le prove sono ancora totalmente nella disponibilità delle parti che possono, quindi, anche rinunciarvi per fatti concludenti, come nel caso di specie, senza che il giudice possa, poi, di sua iniziativa, riammettere in giudizio la prova rinunciata.
Come stabilito dai giudici di legittimità, infatti, “Qualora la parte che abbia indicato un teste richieda la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tale inequivoco comportamento ne manifesta la volontà di rinunciare all'audizione del teste stesso e se la controparte aderisce alla richiesta di remissione della causa al collegio anch'essa pone in essere una condotta adesiva alla rinuncia al teste.
Tale rinuncia acquista efficacia per effetto del consenso del giudice implicitamente espresso con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria e di remissione della causa in decisione, per cui compete solo al collegio, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità, ordinare la riapertura della istruttoria, revocando l'ordinanza del giudice istruttore” (Cass. n. 10797/2018).
Lo è costituito, quindi, dall'ordinanza di ammissione delle prove. Prima di detto momento, CP_6 le parti sono totalmente padrone delle rispettive prove, dopo l'ordinanza di ammissione, l'eventuale rinuncia deve essere sottoposta all'adesione della controparte e alla valutazione, eventualmente revocabile dal collegio, del giudice istruttore.
La prova testimoniale con i testi di parte convenuta deve, pertanto, ritenersi irritualmente espletata e della stessa non può tenersi conto ai fini decisori, poiché inammissibile, dovendosi revocare le ordinanze ammissive della prova per testi del 20.10.2016, del 15.06.2017, del 12.03.2018, del
27.09.2018, del 13.06.2019, limitatamente alla parte in cui ammettevano l'escussione di testi di parte convenuta.
***
Sempre sotto il profilo processuale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle prove orali articolate da parte attrice nella memoria n. 2 prospettata da parte convenuta nella memoria n. 3.
I convenuti, in particolare, sostengono che “non avendo i convenuti depositato alcuna memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c. e, quindi, avanzato nuove domande, modificato o precisato le stesse con la indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali, alla era preclusa la Parte_1 possibilità di proporre eccezioni, indicare nuovi mezzi di prova e nuove allegazioni documentali.
E perciò, non avendo l'attrice articolato in citazione (come, invece avrebbe dovuto ex art. 163 n. 5
c.p.c.) alcuna delle prove orali o documentali indicate con la memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c., mancando da parte dei convenuti la memoria ex art. 183 VI co n. 1 c.p.c., non poteva, e non può, essere poi consentita alcuna attività assertiva stante la preclusione processuale (cfr. Trib. Milano (sez. IX civ., pagina 6 di 12 ordinanza 23 maggio 2013 est. G. Buffone) sostenendo che il processo è governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (v. Corte costituzionale ordinanza 29 aprile 2010 n. 163)”.
Invero, il n. 2 dell'art. 183 comma 6 c.p.c. ratione temporis vigente prevedeva che nella seconda memoria si potesse replicare alle domande e eccezioni nuove o proporre eccezioni che fossero conseguenza delle domande e delle eccezioni nuove proposte dalla controparte nella prima memoria.
Ovviamente mancando la prima memoria della controparte, tale attività assertiva non può essere effettuata da parte attrice.
Resta fermo, tuttavia, che la seconda memoria è finalizzata anche all'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali, attività, invece, sempre consentita alla parte a prescindere dal deposito della prima memoria da parte del convenuto. Diversamente ragionando, l'attività istruttoria di una parte sarebbe rimessa alla volontà e al diritto potestativo della controparte, ovvero alla scelta di depositare o meno la prima memoria istruttoria.
L'eccezione di inammissibilità dei mezzi di prova articolata da parte convenuta va, quindi, rigettata.
***
Venendo, infine, all'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice nell'actio negatoria servitutis, sollevata da parte convenuta, va evidenziato che la stessa deve intendersi come difetto di titolarità del diritto che afferisce al merito del giudizio e non alla legittimazione processuale della parte.
Ciò chiarito, va premesso che l'eccezione afferente al difetto di titolarità del rapporto deve essere tempestivamente formulata, avendo i giudici di legittimità affermato che “la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata” (Cass. n. 11284/2010).
Essendosi costituiti tardivamente i convenuti, detta eccezione deve ritenersi inammissibile.
In disparte tale assorbente considerazione, va, poi, rilevato che “in tema di "actio negatoria servitutis", pagina 7 di 12 la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (Cass. n. 1905/2023)
L'attore, quindi, è tenuto, sotto il profilo probatorio, a dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido (Cass. n. 472/2017).
Potendo, quindi, l'attore ricorrere alla prova presuntiva, a fortiori, può dimostrare di possedere anche a mezzo di prove testimoniali. Ebbene, nel caso di specie, i testi escussi hanno confermato come la particella 144 del fg. 29, sia stata da sempre, quantomeno sin dal 1960, nel possesso pieno ed esclusivo della sig. del di lei padre, (deceduto nel 1981), delle sue figlie Parte_1 Persona_2
e nonché del suo defunto marito, , che lo hanno Controparte_4 Per_1 Persona_3 ininterrottamente esercitato uti dominus, realizzando sulla stessa anche un fabbricato, censito in catasto al fg. 29, p.lla 143, così come dimostrano anche le varie pratiche edilizie poste in essere dall'attrice, intestato in catasto a lei ed alle sue due figlie, e , di cui il Controparte_4 Persona_1 terreno circostante, censito alla p.lla 144 dello stesso foglio, costituisce mera pertinenza, come emerge anche dalle foto allegate in atti.
In particolare, alla domanda in ordine al possesso della sin dall'anno 1960, sul Parte_1 terreno sito in Cerro al Volturno, censito al catasto terreni al fg. n.29, p.lla n.144, attiguo all'abitazione della stessa sita in Cerro al Volturno alla Frazione Case, Via Nazionale n. 10, i testi di parte attrice così hanno risposto: “Si è vero, a quel che ricordo l'ha sempre posseduta” (teste cfr. Testimone_1 verbale di udienza del 15.06.2017); “Sono a conoscenza che è proprietaria della Parte_1 particella indicata sulla mappa n.144; tanto l'ho verificato consultando il foglio di mappa che mi è stato esibito” (teste , cfr. verbale di udienza del 27.09.2018); “Si è vero, ho frequentato Testimone_2 quei posti dall'età di 18-20 anni” (teste , cfr. verbale di udienza del 13.06.2019). In Testimone_3 ordine al fabbricato realizzato dalla sul predetto terreno sito in Cerro al Volturno, alla Frazione CP_1
Case, censito al catasto terreni al fg. n.29, p.lla n.144, censito in catasto al fg. 29, p.lla 143, il teste ha risposto confermando la circostanza e dichiarando “Si è vero a quel che ricordo Testimone_1
c'è sempre stato, almeno dagli 70-80.”; anche il teste ha dichiarato “Si ho visto sul posto un Tes_2
pagina 8 di 12 fabbricato di due piani, con la parte superiore dell'abitazione non terminata, definestrata, con mattonatura del tipo tavella rossa………..Nella parte sottostante vi è un deposito usato dalla sig.ra per accantonare oggetti vari. Tanto mi consta circa dal 2004, epoca che ricordo essere stato sul Pt_1 posto.” Il sig. ha confermato anch'esso la circostanza dichiarando: “Si è vero, posso Testimone_3 confermare la circostanza”.
Tutti i suddetti testi hanno confermato, altresì, che la sig.ra sin dagli anni sessanta Parte_1 aveva sempre accatastato la legna sulla detta particella n.144 del fg.29; “ricordo che la sin CP_1 dagli anni 70 depositava legna sul fondo, vicino alla strada Prov.le, appartenente alla stessa” (teste
; “Posso confermare ciò avendo visto la sig.ra accatastare la legna sul predetto fondo fin da CP_3 quando avevo 19-20 anni” (teste ). Tutti i predetti testi hanno, altresì, avvalorato la Tes_3 circostanza di aver visto la sig.ra tagliare l'erba sulla p.lla 144 del fg.29; “Si è vero perché il CP_1 terreno era il suo e faceva normale manutenzione” (teste , “Qualche volta mi è capitato di CP_3 vedere la sig.ra tagliare l'erba sul predetto fondo e sempre a partire dall'età di 18-20 Parte_1 anni” (teste ). Tes_3
Alla prove orali e costituende del possesso pieno ed esclusivo della particella n.144 da parte della sig.ra si aggiunge la circostanza per cui, nell'anno 1977, la sig. Parte_1 Parte_1 presentava, quale proprietaria, un progetto per l'abbattimento di quella che era una mera stalletta con bagno, che insisteva sul predetto terreno, censita in catasto al fg. 29 p.lla 143 e per l'edificazione al suo posto di un fabbricato per civile abitazione, come emerge dalla pratica per la concessione edilizia predisposta dal geom. (all.2 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8 Controparte_7 aprile 2015 dell'avv. Vincenzo UL), nonché dal permesso di costruire in sanatoria n.07 del
05.12.2003, rilasciato all'attrice dal Comune di Cerro al Volturno (all.3 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'08 aprile 2015 dell'avv. Vincenzo UL).
Nella predetta pratica edilizia il tecnico incaricato dalla evidenziava che il fabbricato che si CP_1 andava ad edificare insiste sulla p.lla 144 del fg. 29.
Deve ritenersi, quindi, provato il possesso ininterrotto della sul terreno censito al fg. Parte_1
29, part. 144 del comune di Cerro al Volturno, così rigettandosi l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto sollevata – peraltro tardivamente- da parte convenuta.
A ciò si aggiunga che la sig.ra risulta aver acquisito il terreno censito al fg.29 della Parte_1
p.lla 144 del Comune di Cerro al Volturno, per averlo ereditato pro quota dal defunto padre Per_4
morto nel 1981, che a sua volta aveva ereditato il terreno quale erede legittimo, insieme ai
[...] suoi fratelli, del defunto padre , proprietario originario del fondo in questione, come Persona_5 risulta dalla stessa visura catastale. pagina 9 di 12 Si deve ritenere, pertanto, che l'attrice, in linea di principio, abbia pieno titolo per proporre le domande di cui al presente giudizio.
***
Sotto il profilo del merito, la domanda di parte attrice è da accogliere.
Vi è da premettere, tuttavia, che la conformazione dei luoghi, che secondo la prospettazione della stessa impedirebbe il transito pedonale o con animali da soma e piccoli mezzi, non appare tale, sia CP_1 prima del 2005 che, soprattutto successivamente ai lavori di interramento del canale di scolo, da impedire il passaggio a piedi o con piccoli mezzi. Né le dimensioni del viottolo di cui al fg. 29 part. 144 né la presenza del guardrail o della staccionata di legno a delimitazione con la strada provinciale impediscono, infatti, il transito di persone o di animali da soma, ovvero anche di piccoli mezzi agricoli.
Il posizionamento del guardrail e della staccionata non a filo con i muri di recinzione delle proprietà aggettanti sullo stradello (come risulta dalle foto di cui all'all. 3 e 4 allegate alla memoria n. 2 di parte attrice) consentono certamente il passaggio pedonale ma anche con piccoli mezzi meccanici (cfr. in particolare, la foto n. 1 dell'allegato 6 relativo al periodo ante operam, laddove si nota che da un lato il guardrail confina con una recinzione in metallo della proprietà del che, comunque, Controparte_1 consente il passaggio pedonale ma, dall'altro lato, a confine con la proprietà della , vi Parte_1
è un passaggio sufficiente anche per animali da soma e per piccoli mezzi meccanici).
La conformazione del terreno, quindi, non è di per sé sufficiente a negare l'esistenza della servitù di passaggio sulla particella 144 del fg. 29.
Ciò nonostante, va evidenziato che, nell'ambito di un'actio negatoria servitutis, sul convenuto incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. 10149/2004).
Spetta, quindi, al convenuto la prova dell'esistenza del diritto da lui vantato, anche qualora l'attore abbia chiesto unicamente la cessazione delle turbative e delle molestie, nonché la deduzione di « un rapporto di natura obbligatoria o reale» che giustifichi «l'attività lamentata come lesiva dall'attore».
Ebbene, premessa la diversità ontologica tra il giudizio possessorio (che ha visto i convenuti vittoriosi)
e il giudizio petitorio per cui è causa, i convenuti non hanno dimostrato, nel presente giudizio,
l'esistenza di alcun rapporto, tanto di natura reale, quanto di natura obbligatoria, su cui fondare l'attività di passaggio lamentata come lesiva da parte attrice. Par Né, a tal fine rileva l'allegato 11 del fascicolo di parte convenuta, a firma della , con Parte_1 cui la stessa, nel 2004, riconosceva, sulla particella 144, l'esistenza di un “viottolo per consentire il tradizionale passaggio” ritenendo che lo stesso dovesse avere la dimensione di un metro di larghezza, equivalente a quella de tubo sottostante che sostituisce l'antico rigagnolo. pagina 10 di 12 Tale documento, infatti, non ha efficacia di titolo obbligatorio, essendo stato indirizzato al sindaco di
Cerro e dando solo atto di una situazione di fatto (che ha, appunto, fondato il giudizio possessorio da parte dei convenuti) la quale, tuttavia, non è sufficiente a respingere, nel presente giudizio, le domande di parte attrice.
Ne deriva, quindi, che i convenuti non hanno assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti e finalizzato a sterilizzare la domanda di parte attrice che dovrà, pertanto, essere accolta.
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Deve, invece, rigettarsi la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni subiti e consistiti, a suo dire, nella violazione della privacy e del proprio diritto a fruire in maniera piena e pacifica delle zone limitrofe alla sua abitazione.
Tale domanda è rimasta, infatti, totalmente sfornita di prove e, finanche di allegazione.
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Stante l'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, le spese di lite sono da compensarsi nella misura di 1/3, restando gli ulteriori 2/3 a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie parzialmente le domande svolte da e, per l'effetto, dichiarare Parte_1
l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio gravante sul terreno di comproprietà della sig.ra unitamente alle figlie e , in Parte_1 Controparte_4 Persona_1
Cerro al Volturno, distinto in catasto al foglio n.29, p.lla 144 e 142, in favore dei sigg. CP_1
, e;
[...] Controparte_2 Controparte_3
- Dichiara, altresì, l'inesistenza di qualsivoglia servitù di accesso/passaggio gravante sul terreno di comproprietà della sig.ra unitamente alle figlie e Parte_1 Controparte_4
, in Cerro al Volturno, distinto in catasto al foglio n.29, p.lla 144, in favore Persona_1 del sig. , a servizio del proprio immobile di cui al foglio 29, p.lle 256 e 257, e Controparte_1 ordina la chiusura dei due varchi dallo stesso realizzati;
- ordina ai convenuti la cessazione di ogni azione, passaggio e/o di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà dell'attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da parte attrice;
- dichiara tardiva la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti;
pagina 11 di 12 - condanna , e al pagamento di 2/3 delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 spese di lite del presente giudizio che si quantificano in € 3.384,66 (già in misura di 2/3) oltre
IVA se dovuta, CPA e spese generalo come per legge e oltre ad € 137,33 per esborsi;
- compensa tra le parti il restante 1/3 delle spese di lite.
Isernia, lì 15.10.2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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