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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2024, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
n. 5701 / 2022 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.05.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
28.05.2024 con note scritte da depositarsi entro il 23.05.2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data
05.06.2024 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5701/2022 avente ad oggetto opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Enrico Pio Nunziata;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Generoso
[...]
Romano, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2022 la ricorrente in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001491000 notificata il
24.11.2022, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420170004068062000, n.
39420180003863344000 e n. 39420210000655702000.
In particolare, oltre a rilevare l'illegittimità dell'atto impugnato per vizio di motivazione nonché per omessa indicazione dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria, ha rilevato l'omessa notifica dei suindicati avvisi sollevando al contempo l'eccezione di prescrizione dei crediti con riguardo al solo avviso n. 39420160002768713000, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato in virtù delle ragioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare l'eventuale responsabilità dell'
[...]
quale agente incaricato della riscossione, ha evidenziato l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione per violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica dell'avviso.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre ad eccepire il Controparte_4
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c.; nel merito ha evidenziato l'attualità del credito contributivo evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Entrambi le parti resistenti, nelle rispettive memorie difensive, hanno rilevato l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna Controparte_4
contestazione afferente la formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' Controparte_4
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, sia l'ente impositore
[...] che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza delle parti resistenti, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Ciò posto, va rilevata la tardività dei motivi di opposizione volti a far valere i vizi formali dell'atto, per violazione del termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del titolo ex art. 617 c.p.c..
Pertanto, tutte le relative censure non meritano accoglimento.
Tanto premesso, giova precisare che con riguardo all'asserito difetto di motivazione dell'atto oggetto di impugnazione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, contenendo un riferimento specifico e dettagliato agli atti ad essa sottesi non può considerarsi indeterminata e priva di motivazione. Peraltro, la provata notifica degli atti presupposti è sintomatica dell'avvenuta piena conoscenza di essi, al cui contenuto l'intimazione di pagamento opposta fa – come detto – espresso e specifico riferimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/04/2017, n. 9323; Cass. civ. Sez. V, Sent., 14.01.2015, n. 407).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420219003532738/000, notificata il 22.01.2022 emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in relazione all'avviso n. 39420160002768713000, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che si liquidano in €. 3.200,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale e per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05.06.2024
Il GOP
Dott.ssa Rosanna Femia
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 08.05.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
28.05.2024 con note scritte da depositarsi entro il 23.05.2024; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Sezione Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, nella persona del GOP dott.ssa Rosanna Femia, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data
05.06.2024 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 5701/2022 avente ad oggetto opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Enrico Pio Nunziata;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Generoso
[...]
Romano, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione intimazione di pagamento;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2022 la ricorrente in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001491000 notificata il
24.11.2022, in relazione agli avvisi di addebito n. 39420170004068062000, n.
39420180003863344000 e n. 39420210000655702000.
In particolare, oltre a rilevare l'illegittimità dell'atto impugnato per vizio di motivazione nonché per omessa indicazione dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria, ha rilevato l'omessa notifica dei suindicati avvisi sollevando al contempo l'eccezione di prescrizione dei crediti con riguardo al solo avviso n. 39420160002768713000, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato in virtù delle ragioni suesposte.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che, oltre a rilevare l'eventuale responsabilità dell'
[...]
quale agente incaricato della riscossione, ha evidenziato l'inammissibilità Controparte_2 dell'opposizione per violazione dell'art. 24, d.lgs. 46/99, in ragione dell'avvenuta notifica dell'avviso.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
Si è costituita in giudizio, altresì, l' che, oltre ad eccepire il Controparte_4
proprio difetto di legittimazione passiva in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 617 c.p.c.; nel merito ha evidenziato l'attualità del credito contributivo evidenziando la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Entrambi le parti resistenti, nelle rispettive memorie difensive, hanno rilevato l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
*******
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall' . Si osserva sul punto che, pur essendo vero che alcuna Controparte_4
contestazione afferente la formazione del titolo esecutivo può essere mossa all' Controparte_4
, in qualità di agente incaricato della sola riscossione del credito, sia l'ente impositore
[...] che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615
c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass.
17/07/2015, n. 15116).
In tale quadro giova precisare che la doglianza delle parti resistenti, secondo cui l'opposizione risulterebbe tardiva ex art. 617 c.p.c. e art. 24, D.lgs. 46/99, non può trovare accoglimento allorché si consideri che non incorre in decadenza la parte, ove voglia dedurre fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso (la prescrizione successiva del credito). L'azione, infatti, va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
Ciò posto, va rilevata la tardività dei motivi di opposizione volti a far valere i vizi formali dell'atto, per violazione del termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del titolo ex art. 617 c.p.c..
Pertanto, tutte le relative censure non meritano accoglimento.
Tanto premesso, giova precisare che con riguardo all'asserito difetto di motivazione dell'atto oggetto di impugnazione, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, contenendo un riferimento specifico e dettagliato agli atti ad essa sottesi non può considerarsi indeterminata e priva di motivazione. Peraltro, la provata notifica degli atti presupposti è sintomatica dell'avvenuta piena conoscenza di essi, al cui contenuto l'intimazione di pagamento opposta fa – come detto – espresso e specifico riferimento (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 11/04/2017, n. 9323; Cass. civ. Sez. V, Sent., 14.01.2015, n. 407).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge, maturata tra la data di configurazione del credito e la data di notifica dell'intimazione impugnata.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui
“la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Nella specie, dalle allegazioni prodotte in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n.
09420219003532738/000, notificata il 22.01.2022 emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, in relazione all'avviso n. 39420160002768713000, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., che si liquidano in €. 3.200,00 per spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale e per gli altri adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05.06.2024
Il GOP
Dott.ssa Rosanna Femia