TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente e Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2505 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da c.f. ), con l'avv. BULDRINI KATIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE non coniugata né madre di figli, si rivolgeva a questo Tribunale chiedendo Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad un intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, con contestuale rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e cambio del nome da Pt_1 ad Persona_1
A fondamento della domanda esponeva di trovarsi in condizioni di Disforia di Identità di Genere (DSM-5) e che la divergenza tra genere biologico di appartenenza e genere percepito, presente nella ricorrente sin dall'infanzia, trovava conferma nelle perizie specialistiche acquisite presso il MIT, struttura convenzionata con la alla quale la stessa si era rivolta per l'avvio della terapia Pt_2 ormonale. Il pubblico ministero, ritualmente citato, non si costituiva;
assunto l'interrogatorio libero della parte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
1 *** Si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, prevista dal comma 4 dall'art. 31 del D. Lgs. 150/2011 (cd. “taglia riti”) che rinvia in rito al procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 della medesima disposizione, e quella contestuale di rettificazione degli atti dello Stato Civile. Entrambe le domande sono fondate. Innanzitutto, il Tribunale ritiene l'ammissibilità della domanda di rettificazione degli atti dello Stato Civile proposta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, per le seguenti ragioni. Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015: “L'art. 1 della 1. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca ad una persona di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3, abrogato nella sua originaria formulazione per effetto dell'art. 34 comma 39 del d.lgs n. 150 del 2011, è attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs n. 150 del 2011 e stabilisce che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza. Il procedimento non è più bifasico nel senso che non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2011, due pronunce, una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.” “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.” Una volta esclusa la necessità di procedere a chirurgia correttiva, l'accertamento giudiziale accurato e rigoroso in ordine alla serietà e univocità della scelta deve avvenire nel rispetto delle modalità autodeterminate dall'individuo, libero di individuare i tempi e i modi di attuazione del diritto al mutamento di sesso e di ricostituzione della propria identità di genere, attraverso tappe che egli solo può stabilire. La richiesta di autorizzazione all'intervento di riassegnazione del sesso, esprime sì la necessità di un ulteriore passaggio nel percorso di transizione sessuale, ma non vale di per sé ad escludere che la scelta dell'individuo verso una nuova identità di genere sia definitiva e irreversibile, presupposto questo che ben può ritenersi sussistente alla luce del complessivo impianto assertivo e probatorio raccolto nel giudizio, anche prima dell'esecuzione dell'intervento già programmato.
2 Venendo al caso di specie, l'istruttoria documentale del presente giudizio ha consentito di accertare in modo univoco l'irreversibilità del processo di evoluzione dell'individuo e la compiutezza del suo percorso di affermazione di una nuova identità sessuale. Dalla relazione del MIT, infatti, è emerso che, sin dalla pubertà e poi ancora di più nell'adolescenza, a avuto la percezione di un'identità di genere diversa da quella somatica e Parte_1 anagrafica di appartenenza con l'assunzione di atteggiamenti e comportamenti tipici del sesso opposto e ha sperimentato la vita nei panni e nel ruolo del genere desiderato e percepito;
che, dall'anno 2021, ha avviato con successo l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante. La dr. del mit ha Per_2 confermato la diagnosi di disforia di genere già rilevata dal dr. presentando Persona_3
IA ON tutti i criteri indicati dal DSM-V che descrive la Disforia di Genere (codice 302.85), dovendosi inferire che la predetta dottoressa ha escluso la presenza di disturbi e psicopatologie. La serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni, i risultati dei test medici svolti e la relazione psicologica evidenziano l'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dall'utente, del ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, così da raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica, nonché della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso maschile e del nome con i quali l'attrice Persona_1 ormai si identifica e si riconosce. S'impone pertanto l'accoglimento di entrambe le domande di autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile. Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede: AUTORIZZA sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento Parte_1 dei propri caratteri sessuali all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo maschile;
ACCOGLIE la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da Parte_1 femminile a maschile;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di RIMINI di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto concernente con attribuzione del sesso maschile e con Parte_1 assunzione del nome ” al posto di “ ”. Persona_1 Pt_1
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente e Giudice relatore
Dott. Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente e Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2505 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da c.f. ), con l'avv. BULDRINI KATIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE non coniugata né madre di figli, si rivolgeva a questo Tribunale chiedendo Parte_1
l'autorizzazione a sottoporsi ad un intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, con contestuale rettifica del genere anagrafico da femminile a maschile e cambio del nome da Pt_1 ad Persona_1
A fondamento della domanda esponeva di trovarsi in condizioni di Disforia di Identità di Genere (DSM-5) e che la divergenza tra genere biologico di appartenenza e genere percepito, presente nella ricorrente sin dall'infanzia, trovava conferma nelle perizie specialistiche acquisite presso il MIT, struttura convenzionata con la alla quale la stessa si era rivolta per l'avvio della terapia Pt_2 ormonale. Il pubblico ministero, ritualmente citato, non si costituiva;
assunto l'interrogatorio libero della parte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
1 *** Si osserva che la causa ha ad oggetto due distinte domande: quella di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, prevista dal comma 4 dall'art. 31 del D. Lgs. 150/2011 (cd. “taglia riti”) che rinvia in rito al procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 della medesima disposizione, e quella contestuale di rettificazione degli atti dello Stato Civile. Entrambe le domande sono fondate. Innanzitutto, il Tribunale ritiene l'ammissibilità della domanda di rettificazione degli atti dello Stato Civile proposta contestualmente alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, per le seguenti ragioni. Nell'interpretazione ormai dominante della giurisprudenza di legittimità, le disposizioni di cui alla l. 164/1982 e al d.lgs 150/2011 non impongono la chirurgia correttiva per poter procedere alla rettificazione degli atti dello Stato Civile, sicché l'intervento chirurgico non costituisce più prerequisito per il riconoscimento del diritto al mutamento di sesso. In questo senso, Cass. 15138/2015: “L'art. 1 della 1. n. 164 del 1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca ad una persona di sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita "a seguito d'intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". L'art. 3, abrogato nella sua originaria formulazione per effetto dell'art. 34 comma 39 del d.lgs n. 150 del 2011, è attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel quarto comma dell'art. 31 del d.lgs n. 150 del 2011 e stabilisce che "quando risulta necessario" un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico il tribunale lo autorizza. Il procedimento non è più bifasico nel senso che non richiede, dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 150 del 2011, due pronunce, una, volta all'autorizzazione sopra indicata, e l'altra, finalizzata dalla modificazione dell'attribuzione di sesso.” “Nel sistema creato con la 1. n. 162 del 1984 tale correzione "chirurgica" non è imposta dal testo delle norme in esame, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.” Una volta esclusa la necessità di procedere a chirurgia correttiva, l'accertamento giudiziale accurato e rigoroso in ordine alla serietà e univocità della scelta deve avvenire nel rispetto delle modalità autodeterminate dall'individuo, libero di individuare i tempi e i modi di attuazione del diritto al mutamento di sesso e di ricostituzione della propria identità di genere, attraverso tappe che egli solo può stabilire. La richiesta di autorizzazione all'intervento di riassegnazione del sesso, esprime sì la necessità di un ulteriore passaggio nel percorso di transizione sessuale, ma non vale di per sé ad escludere che la scelta dell'individuo verso una nuova identità di genere sia definitiva e irreversibile, presupposto questo che ben può ritenersi sussistente alla luce del complessivo impianto assertivo e probatorio raccolto nel giudizio, anche prima dell'esecuzione dell'intervento già programmato.
2 Venendo al caso di specie, l'istruttoria documentale del presente giudizio ha consentito di accertare in modo univoco l'irreversibilità del processo di evoluzione dell'individuo e la compiutezza del suo percorso di affermazione di una nuova identità sessuale. Dalla relazione del MIT, infatti, è emerso che, sin dalla pubertà e poi ancora di più nell'adolescenza, a avuto la percezione di un'identità di genere diversa da quella somatica e Parte_1 anagrafica di appartenenza con l'assunzione di atteggiamenti e comportamenti tipici del sesso opposto e ha sperimentato la vita nei panni e nel ruolo del genere desiderato e percepito;
che, dall'anno 2021, ha avviato con successo l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante. La dr. del mit ha Per_2 confermato la diagnosi di disforia di genere già rilevata dal dr. presentando Persona_3
IA ON tutti i criteri indicati dal DSM-V che descrive la Disforia di Genere (codice 302.85), dovendosi inferire che la predetta dottoressa ha escluso la presenza di disturbi e psicopatologie. La serietà del percorso terapeutico intrapreso, costante negli anni, i risultati dei test medici svolti e la relazione psicologica evidenziano l'effettiva necessità, in relazione al desiderio ribadito dall'utente, del ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, così da raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico tra la psiche e la propria morfologia anatomica, nonché della rettifica anagrafica, mediante attribuzione del sesso maschile e del nome con i quali l'attrice Persona_1 ormai si identifica e si riconosce. S'impone pertanto l'accoglimento di entrambe le domande di autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso e della domanda di rettificazione degli atti dello stato civile. Nulla in ordine alle spese, vertendosi in materia di processo cd. necessario in relazione al quale non opera la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede: AUTORIZZA sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento Parte_1 dei propri caratteri sessuali all'effettiva personalità psico-sessuale di tipo maschile;
ACCOGLIE la domanda di per la rettificazione di attribuzione di sesso, da Parte_1 femminile a maschile;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di RIMINI di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto concernente con attribuzione del sesso maschile e con Parte_1 assunzione del nome ” al posto di “ ”. Persona_1 Pt_1
Nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente e Giudice relatore
Dott. Elisa Dai Checchi
3