Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1136/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ivo Parte_1
Valentino Calcagni;
ATTRICE
CONTRO
; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attrice, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Con atto di citazione depositato il 23.4.2024, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, comproprietario, unitamente alla CP_1
medesima, della quota indivisa di 10/60, dell'immobile “sito in Mesagne alla Via Antonello Florenzo
n. 12, piano T ed alla via Florenzia n. 4, piano T, individuato al Catasto Fabbricati del predetto
Comune: a) foglio 132, p.lla 1311 sub 15 cat. A/5, classe 03 consistenza 1 vano, rendita € 51,65; b)
2003.
, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, rimanendo, pertanto, CP_1
contumace.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005).
È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Occorre, tuttavia, sottolineare che in tema di usucapione della cosa in comunione
“il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più
uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari,
dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (Cassazione civile, sez. II , 28/07/2023,
n. 23042).
Più in particolare, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini del configurarsi dell'acquisto per usucapione del bene in comunione, l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus"
e non più "uti condominus", “non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione,
sussistendo al riguardo la presunzione "juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comunisti;
pertanto colui che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comunisti dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene comune” (Cassazione civile sez. II, 22/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep.
22/04/2025), n.10487).
Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente abbia provveduto alla pulizia, manutenzione e svolgimento di lavori di ristrutturazione sull'immobile per cui è causa, nonché l'atteggiamento di mera tolleranza manifestato dal convenuto, non consentono di ritenere integrati i presupposti necessari al configurarsi dell'acquisto per usucapione della quota indivisa del bene in oggetto, non avendo la ricorrente dato prova del compimento di atti idonei ad escludere gli altri dal godimento del bene. Ed invero, la Corte di Cassazione, in un caso analogo al presente, ha sostenuto che, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente sia l'unico ad essere rimasto nel godimento del bene, è da escludere che detta condotta possa ritenersi “idonea a manifestare l'affermazione di un possesso esclusivo, non apparendo in tal senso risolutivi né che la gestione del bene fosse effettivamente operata dal ricorrente, né che il fratello non avesse mai avuto il possesso materiale, né che la maggior parte delle spese fossero effettivamente sostenute dal ricorrente, e ciò perché, in assenza di una condotta apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso di diritto vantato dall'altro comunista, la permanenza nel possesso non permette di invocare l'usucapione della quota altrui” (Cassazione
civile sez. II, 22/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep. 22/04/2025), n.10487).
In ragione di quanto sopra argomentato, in difetto di prova circa lo svolgimento di attività
idonee a contrastare l'altrui possesso, la domanda attorea va rigettata.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, atteso che il convenuto non ha dato causa al processo e non è costituito per resistere alla domanda proposta dalla ricorrente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1136/2024 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Brindisi, 3 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.