"Art. 2216. - (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa".
2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
3. L' articolo 2218 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2218. - (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore puo' far bollare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti".
4. All' articolo 2220 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".
5. L'ultimo comma dell' articolo 2421 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215".
6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile , dopo le parole: "ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata".
7. All'articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Bollatura e numerazione di libri e registri ( articolo 2215 del codice civile ): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine";
b) nella nota 1, le parole: "agli indicati articoli" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2215"; e le parole "e vidimare" sono soppresse.
8. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, le parole: "e non vidimate per almeno due anni consecutivi" sono soppresse;
b) nel terzo periodo, le parole da: "ovvero la vidimazione" fino alla fine del comma sono soppresse.
9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 2220 del codice civile , introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalita' per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma. ))