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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico G.O. Dott. ssa
Eliana Tazzoli, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado R.G. n. 4599/2021, promossa da:
il sig. avv. Mariantonietta Belmonte Parte_1
attore
CONTRO
la Compagnia di Assicurazione ALLIANZ avv. Cesare De Baggis
NONCHE'
CONTRO
il sig. contumace Controparte_1
Avente ad oggetto: Lesione Personale
All'udienza del 21 Novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, ed il GIUDICE si è riservato con la concessione dei termini del 190 cpc. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale riguarda l'azione di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito dalla signor , che il giorno 08.06.2019, alle Parte_1
ore 09.00-09.15 circa percorreva, in sella alla bicicletta da corsa di sua CP_2
proprietà, la Litoranea Salentina in località Saturo, con direzione Taranto, e marciava, unitamente ad un gruppo di ciclisti, associati alla A.S.D. Taranto Sportiva, tenendosi strettamente in prossimità del bordo destro della carreggiata ed indossando la tenuta sportiva specifica (con colorazione visibile e conforme alle norme di sicurezza stradale) e casco omologato per attività ciclistica;
- che, prima della rotonda di confluenza della Litoranea Salentina, in località Saturo, con la strada che conduce a Leporano, veniva affiancato dall'autovettura Fiat Punto, tg.
AC118EW, di proprietà e condotta dal sig. , il quale, in manovra Controparte_1
di sorpasso – e prima ancora di completare tale manovra - rientrava diagonalmente sulla destra e, senza azionare alcun indicatore di direzione, frenava improvvisamente, fermandosi e frapponendosi così davanti al ciclista;
Si costituiva la Compagnia di Assicurazione , mentre rimaneva contumace il conducente dell'autovettura Controparte_1
Veniva istruita la causa con l'acquisizione documentale , ( certificati di pronto soccorso, verbale redatto dalla Polizia Municipale giunta sul posto), prova testimoniale del convenuto , e CTU medica, CTU meccanica. Testimone_1
- Motivi della decisione-
DIRITTO
La domanda attorea è fondata e va accolta.
1)La dinamica. L'An.
L'esame congiunto delle dichiarazioni rese dalle parti nell'immediatezza dell'incidente occorso a verbale redatto dalla Polizia Municiplae, aventi pieno valore confessorio ex art. 228 c.p.c., dei testimoni oculare e del verbale di intervento redatto dalla Polizia Municipale di Leporano consentono di ricostruire il sinistro per cui è causa secondo le modalità descritte dall'attore.
Il convenuto, infatti nel verbale redatto dalla Polizia, dichiara di aver effettuato una manovra di sorpasso e di aver fermato il veicolo subito dopo sulla propria corsia a seguito di una telefonata ricevuta;
Appare evidente, che tale condotta tutt'altro che prudente, conferma quanto affermato dai testimoni escussi, che nell'immediatezza dell'incidente occorso rendevano dichiarazioni spontanea in ordine all'accaduto.
Ossia, appare tutt'altro che fantasiosa la ricostruzione formulata dall'attore che dichiara di essere stato sorpassato da un autovettura, che la stessa repentinamente dopo il sorpasso ripiegava verso il bordo della carreggiata rallentando “ a seguito della telefonata ricevuta” tanto da non consentire all'attore una frenata .
E' bene sottolineare, che tale manovra effettuata per portarsi al bordo della carreggiata a seguito di un sorpasso , non poteva che essere repentina e priva delle normali cautele e della dovuta diligenza richiesta prima di qualsiasi manovra che induca il conducente a rallentare o a fermarsi in una carreggiata ( segnalare con la freccia la fermata, guardare gli specchietti) previste dal codice della strada .
Ragion per cui, appare evidente che l'attore abbia fornito la prova della propria diligenza al fine di escludere un ipotesi di responsabilità concorrente, con il convenuto che di converso non è riuscito a fornire elementi utili ad escludere l'ipotesi prevista di responsabilità extracontrattuale tipizzata dal c.c. nell' art. 2054.
Ancora, in relazione al valore probatorio del verbale redatto dalla polizia Municipale giunta sul luogo con la sentenza 3 gennaio 2014, n. 38, la Corte di Cassazione Civile ha statuito che "l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti
e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".
Nel contesto probatorio di causa, si ritiene di dare efficacia a quanto dichiarato da coloro che hanno rilasciato dichiarazioni spontanee e da quanto affermato dalla
Polizia nella ricostruzione dell'accaduto.
In definitiva, il conducente non ha vinto la presunzione di responsabilità esclusiva posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., ma anzi ha confessato la sua condotta di guida imprudente ed imperita. Di contro nulla è emerso a danno dell'attore tale da poter ascrivere a suo carico una percentuale, anche minima, di responsabilità.
IL QUANTUM
Il quantum del risarcimento, determinato dal CTU alla pag. 4 dell'elaborato peritale,:
In sintesi quindi l'evento in oggetto ha causato dei danni temporanei alla persona dell'attore così come di seguito valutati:
INABILITA' TEMPORANEA TOTALE: giorni 15;
INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE 75%: giorni 40; INABILITA' TEMPORANEA
PARZIALE 50%: giorni 60; INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE 25%: giorni 60; Danno biologico 5%
Spese mediche congrue per complessivi € 2246,11
Con applicazione delle Tabelle di Milano:
La somma da corrispondere è pari a €. 16.500,31. Le eccezioni formulate da parte attorea oggetto di osservazioni , sono da rigettare in quanto confutate dal ctu in sede di elaborazione dell'elaborato. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni fisici ortodontici, nulla può essere valutato in quanto non è stata depositata in atti alcuna documentazione di spesa sostenuta, ma solo un preventivo.
In relazione ai danni materiali, esaustiva la CTU meccanica
Che conclude “Il valore medio di mercato della biciletta dell'attore, riferito all'epoca dell'incidente, è di €.2. 700,00. Considerato il costo delle riparazioni sopra riportato, l'eventuale ripristino della suddetta bicicletta è da ritenersi al limite dell'antieconomicità, se non si considera l'IVA ; l'attore ad oggi non ha ancora provveduto alla sua riparazione.”
Si ritiene di quantificare la somma in €.
2.700 oltre iva, interessi dal di dell'evento all'effettivo soddisfo.
Le spese e i compensi seguono il principio di soccombenza ex art. 91 cpc secondo la natura della causa e l'attività espletata.
P.Q.M
L'adito Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
, con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti Parte_1
della in solido con il signor , così Controparte_3 Controparte_1
provvede:
- condanna i convenuti al pagamento di € 16,500,31 oltre interessi dal dì della domanda sino a reale soddisfo in favore dell'attore per i danni fisici e morali in favore dell'attore;
- condanna i convenuti ,al pagamento di €.
2.700 oltre iva per i danni materiali oltre interessi dal dì della domanda sino a reale soddisfo in favore dell'attore;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in complessivi €.
5.185 di cui €. 350,00 per spese e la residua somma per compensi di avvocato oltre rsg iva e cap come per legge in favore dell'attore , calcolati in relazione all'attività espletata ed al valore rideterminato della causa, con distrazione in favore del difensore costituito
Avv. Belmonte M. dichiaratosi antistataria;
- condanna i convenuti al pagamento delle spese di CTU espletate.
Taranto, 11 Marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli