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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 281/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 281/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FORNERONE Parte_1 STEFANO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANTA MARIA CAPUA VETERE il 26/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/04/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/03/2023.
Con ricorso depositato il 08/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale, sita in Pinerolo, Via Parte_1 Vecchia di Buriasco n. 22, del resto già lasciata dal Sig. CP_1
DISPONE la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia uno/due giorni infrasettimanali, da individuarsi di intesa con la minore e tenuto conto delle di lei esigenze, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 ovvero con orario da concordare di comune intesa;
-) fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00, riportandola a casa la domenica sera entro le 19.00, salvo diverso accordo anche con la figlia stessa;
-) festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo;
-) ferie estive, quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
in difetto, di accordo il padre trascorrerà con la figlia il periodo dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari;
-) con riguardo al periodo di Natale, le vacanze scolastiche saranno suddivise in parti uguali tra coniugi e così sette giorni continuativi con l'uno e gli altri sette con l'altro, tenendo conto delle esigenze della figlia stessa;
-) Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
quanto sopra tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascun genitore e delle esigenze delle figlia stesse;
DISPONE che ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto quanto avrà la figlia presso di sé;
DISPONE la previsione a carico del Sig. un assegno di contributo al Controparte_1 mantenimento per la figlia di Euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, oltre 50% spese straordinarie da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta del genitore che le ha anticipate;
spese individuate e gestite secondo i criteri previsti dal protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
. Parte_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 281/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FORNERONE Parte_1 STEFANO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI LEO GIUSEPPINA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: non ha rassegnato le sue conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANTA MARIA CAPUA VETERE il 26/05/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE (atto n. 22 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27/04/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/03/2023.
Con ricorso depositato il 08/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTA MARIA CAPUA VETERE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre con conseguente assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale, sita in Pinerolo, Via Parte_1 Vecchia di Buriasco n. 22, del resto già lasciata dal Sig. CP_1
DISPONE la possibilità per il padre di vedere e tenere con sé la figlia uno/due giorni infrasettimanali, da individuarsi di intesa con la minore e tenuto conto delle di lei esigenze, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 ovvero con orario da concordare di comune intesa;
-) fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00, riportandola a casa la domenica sera entro le 19.00, salvo diverso accordo anche con la figlia stessa;
-) festività infrasettimanali secondo il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo;
-) ferie estive, quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
in difetto, di accordo il padre trascorrerà con la figlia il periodo dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari;
-) con riguardo al periodo di Natale, le vacanze scolastiche saranno suddivise in parti uguali tra coniugi e così sette giorni continuativi con l'uno e gli altri sette con l'altro, tenendo conto delle esigenze della figlia stessa;
-) Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
quanto sopra tenuto conto degli impegni di lavoro di ciascun genitore e delle esigenze delle figlia stesse;
DISPONE che ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto quanto avrà la figlia presso di sé;
DISPONE la previsione a carico del Sig. un assegno di contributo al Controparte_1 mantenimento per la figlia di Euro 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso, oltre 50% spese straordinarie da rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta del genitore che le ha anticipate;
spese individuate e gestite secondo i criteri previsti dal protocollo di intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico per la figlia sarà percepito interamente dalla Sig.ra
[...]
. Parte_1
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.