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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
R.G. 50030/2023
La Corte così composta: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo n. RG 50030 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Felicola n. 25 C.F._1 presso lo studio del procuratore, avv. Federica CARELLO, che lo rappresenta e difende per delega in calce al reclamo RECLAMANTE
E
nata a [...] il [...] ( ) e ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in via della Giuliana n. 82, presso lo studio del procuratore, avv. Ilaria BOIANO, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato telematicamente alla memoria di costituzione RECLAMATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. 17706/2022 del 28 dicembre 2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile, avente a oggetto affidamento e mantenimento di minore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato l'8 gennaio 2025 conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Roma per chiedere l'affidamento in via esclusiva a lei Parte_1
medesima della figlia minore (nata il [...]), nata dalla Persona_1
relazione con l' per ottenere il riconoscimento di un assegno pari a euro 500,00 Pt_1
mensili a carico dell' uale contributo al mantenimento per la minore con spese Pt_1
straordinarie al 50%; chiedeva altresì di ordinare a di non Parte_1
avvicinarsi a lei, alla figlia e ai luoghi dalle medesime abitualmente frequentati. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Parte_1
All'esito del giudizio – istruito mediante l'espletamento di prova per testi nonché produzione documentale - il Tribunale di Roma disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, presso cui fissava la residenza della minore medesima, precisando che alla madre spettavano tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
determinava in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento per la figlia versato alla madre dal padre;
stabiliva nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia;
assegnava la casa familiare, sita in Roma Piazza San Giovanni Bosco n. 86, a CP_1
prescrivendo al resistente di allontanarsene;
ordinava a
[...] Parte_1
i non avvicinarsi a e alla figlia minore onché ai
[...] CP_1 Persona_1
luoghi dalle stesse abitualmente frequentati e fissava in anni uno la durata dell'ordine di protezione così adottato.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con Parte_1
ricorso depositato l'8 gennaio 2023 che, con il primo articolato motivo, eccepisce che la notifica del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio era nulla ai sensi degli art. 140 e 143 c.p.c. Deduce, con il secondo motivo, l'infondatezza nel merito dell'avverso ricorso per l'inattendibilità delle prove, assunte senza contraddittorio.
Lamenta infine, con gli ulteriori due motivi di gravame, l'erroneità dell'impugnato decreto che aveva ingiustamente affidato la minore in via esclusiva alla madre, onerandolo di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento della minore e che gli aveva imposto di non avvicinarsi alla e alla minore nonché ai CP_1
luoghi da queste frequentati pur in assenza dei necessari presupposti.
2 Si è costituita che ha contestato l'avverso reclamo, di cui ha chiesto il CP_1
rigetto.
Il Procuratore Generale, con atto depositato il 7 gennaio 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con decreto del Presidente di Sezione del 18 dicembre 2024, depositato in data 19 dicembre 2024, l'udienza del 16 gennaio 2025, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto da è fondato e va accolto. Come è noto, Parte_1
stabilisce l'articolo 354 c.p.c. che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.” La giurisprudenza ha sottolineato che l'accertamento di tale vizio ha carattere di pregiudizialità assoluta, si che in tale ipotesi il giudice di appello deve limitarsi a rimettere la causa al giudice di primo grado, astenendosi dall'esame del merito (cfr. in tal senso Cass.
n° 432/03 e Cass. n° 6666/01; vedi anche in tal senso Cass. S.U. n° 10462/08). Ciò posto, lamenta di non aver avuto notizia della pendenza del Parte_1
presente giudizio come ben si evincerebbe dall'esame della relata di notifica del ricorso introduttivo del primo grado, nella quale l'ufficiale postale, a giustificazione della mancata consegna del plico, aveva indicato che il destinatario era irreperibile e non aveva neppure
3 provveduto a inviare la raccomandata così come prescritto dall'art. 140 c.p.c. L'assunto del ricorrente deve essere condiviso. Come è noto stabilisce l'art. 140 c.p.c. che << Se non
è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.>>; il ricorso alle forme di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale che, in relazione al concetto di irreperibilità, possono essere individuate nella precaria assenza del notificando o nella sua mancata presenza nel luogo della notifica. Ciò precisato, osserva quindi questo collegio che, come ben si evince dall'esame della documentazione allegata in primo grado, risulta che l'ufficiale giudiziario, recatosi all'indirizzo in cui doveva notificare il ricorso introduttivo e il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, non ha rinvenuto il notificando e ha annotato, sulla busta del plico e sull'avviso di ricevimento la dicitura “destinatario irreperibile”; risulta altresì dall'esame di tale documentazione che l'ufficiale giudiziario non ha neppure provveduto a inviare la relativa raccomandata, così come prescritto dal ricordato art. 140 c.p.c.; inoltre, successivamente al compimento di tale attività, nulla è stato più compiuto, neppure con le diverse modalità di cui all'art. 143 c.p.c. ( norma che, come noto, presuppone che del soggetto destinatario della notifica non sia noto il luogo in cui quest'ultimo abbia la sua residenza, dimora o domicilio, e tale ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza: cfr. in tal senso per tutte Cass. n° 11360/05): del tutto evidente è dunque che la notifica in esame debba essere dichiarata nulla per il mancato compimento delle prescritte formalità; la nullità di tale atto si riverbera su tutti gli atti successivi ad essa determinandone la nullità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. Va dunque accolto il primo motivo di reclamo così come proposto da e, per Parte_1
l'effetto, assorbiti gli ulteriori motivi, la presente controversia va rimessa al Tribunale di
Roma, in applicazione di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 354 c.p.c. per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e di tutti gli atti conseguenti.
4 Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate per il presente grado di giudizio in complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali
(valore della causa indeterminabile, complessità bassa), già ridotto del 50 % ai sensi del
D.P.R. n° 115/02, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da nei confronti di , con la partecipazione del Parte_1 CP_1
Procuratore generale, così provvede:
1) dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado del presente giudizio e, per l'effetto, rimette, ai sensi del 1° comma dell'art. 354 c.p.c., la causa al
Tribunale di Roma davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge;
2) condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Erario, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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SEZIONE FAMIGLIA
R.G. 50030/2023
La Corte così composta: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo n. RG 50030 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
( , elettivamente domiciliato in Roma, Via di Santa Felicola n. 25 C.F._1 presso lo studio del procuratore, avv. Federica CARELLO, che lo rappresenta e difende per delega in calce al reclamo RECLAMANTE
E
nata a [...] il [...] ( ) e ivi elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in via della Giuliana n. 82, presso lo studio del procuratore, avv. Ilaria BOIANO, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato telematicamente alla memoria di costituzione RECLAMATA
E con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
OGGETTO: reclamo avverso il decreto n. 17706/2022 del 28 dicembre 2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile, avente a oggetto affidamento e mantenimento di minore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato l'8 gennaio 2025 conveniva innanzi al Tribunale di CP_1
Roma per chiedere l'affidamento in via esclusiva a lei Parte_1
medesima della figlia minore (nata il [...]), nata dalla Persona_1
relazione con l' per ottenere il riconoscimento di un assegno pari a euro 500,00 Pt_1
mensili a carico dell' uale contributo al mantenimento per la minore con spese Pt_1
straordinarie al 50%; chiedeva altresì di ordinare a di non Parte_1
avvicinarsi a lei, alla figlia e ai luoghi dalle medesime abitualmente frequentati. non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Parte_1
All'esito del giudizio – istruito mediante l'espletamento di prova per testi nonché produzione documentale - il Tribunale di Roma disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, presso cui fissava la residenza della minore medesima, precisando che alla madre spettavano tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
determinava in euro 500,00 mensili l'assegno di mantenimento per la figlia versato alla madre dal padre;
stabiliva nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia;
assegnava la casa familiare, sita in Roma Piazza San Giovanni Bosco n. 86, a CP_1
prescrivendo al resistente di allontanarsene;
ordinava a
[...] Parte_1
i non avvicinarsi a e alla figlia minore onché ai
[...] CP_1 Persona_1
luoghi dalle stesse abitualmente frequentati e fissava in anni uno la durata dell'ordine di protezione così adottato.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con Parte_1
ricorso depositato l'8 gennaio 2023 che, con il primo articolato motivo, eccepisce che la notifica del ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio era nulla ai sensi degli art. 140 e 143 c.p.c. Deduce, con il secondo motivo, l'infondatezza nel merito dell'avverso ricorso per l'inattendibilità delle prove, assunte senza contraddittorio.
Lamenta infine, con gli ulteriori due motivi di gravame, l'erroneità dell'impugnato decreto che aveva ingiustamente affidato la minore in via esclusiva alla madre, onerandolo di corrispondere la somma mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento della minore e che gli aveva imposto di non avvicinarsi alla e alla minore nonché ai CP_1
luoghi da queste frequentati pur in assenza dei necessari presupposti.
2 Si è costituita che ha contestato l'avverso reclamo, di cui ha chiesto il CP_1
rigetto.
Il Procuratore Generale, con atto depositato il 7 gennaio 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con decreto del Presidente di Sezione del 18 dicembre 2024, depositato in data 19 dicembre 2024, l'udienza del 16 gennaio 2025, fissata per la decisione, è stata sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo proposto da è fondato e va accolto. Come è noto, Parte_1
stabilisce l'articolo 354 c.p.c. che “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.” La giurisprudenza ha sottolineato che l'accertamento di tale vizio ha carattere di pregiudizialità assoluta, si che in tale ipotesi il giudice di appello deve limitarsi a rimettere la causa al giudice di primo grado, astenendosi dall'esame del merito (cfr. in tal senso Cass.
n° 432/03 e Cass. n° 6666/01; vedi anche in tal senso Cass. S.U. n° 10462/08). Ciò posto, lamenta di non aver avuto notizia della pendenza del Parte_1
presente giudizio come ben si evincerebbe dall'esame della relata di notifica del ricorso introduttivo del primo grado, nella quale l'ufficiale postale, a giustificazione della mancata consegna del plico, aveva indicato che il destinatario era irreperibile e non aveva neppure
3 provveduto a inviare la raccomandata così come prescritto dall'art. 140 c.p.c. L'assunto del ricorrente deve essere condiviso. Come è noto stabilisce l'art. 140 c.p.c. che << Se non
è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.>>; il ricorso alle forme di notificazione previste dall'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell'atto sia esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale che, in relazione al concetto di irreperibilità, possono essere individuate nella precaria assenza del notificando o nella sua mancata presenza nel luogo della notifica. Ciò precisato, osserva quindi questo collegio che, come ben si evince dall'esame della documentazione allegata in primo grado, risulta che l'ufficiale giudiziario, recatosi all'indirizzo in cui doveva notificare il ricorso introduttivo e il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione, non ha rinvenuto il notificando e ha annotato, sulla busta del plico e sull'avviso di ricevimento la dicitura “destinatario irreperibile”; risulta altresì dall'esame di tale documentazione che l'ufficiale giudiziario non ha neppure provveduto a inviare la relativa raccomandata, così come prescritto dal ricordato art. 140 c.p.c.; inoltre, successivamente al compimento di tale attività, nulla è stato più compiuto, neppure con le diverse modalità di cui all'art. 143 c.p.c. ( norma che, come noto, presuppone che del soggetto destinatario della notifica non sia noto il luogo in cui quest'ultimo abbia la sua residenza, dimora o domicilio, e tale ignoranza non sia superabile con le ricerche e le richieste di informazioni suggerite dall'ordinaria diligenza: cfr. in tal senso per tutte Cass. n° 11360/05): del tutto evidente è dunque che la notifica in esame debba essere dichiarata nulla per il mancato compimento delle prescritte formalità; la nullità di tale atto si riverbera su tutti gli atti successivi ad essa determinandone la nullità ai sensi dell'art. 159 c.p.c. Va dunque accolto il primo motivo di reclamo così come proposto da e, per Parte_1
l'effetto, assorbiti gli ulteriori motivi, la presente controversia va rimessa al Tribunale di
Roma, in applicazione di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 354 c.p.c. per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e di tutti gli atti conseguenti.
4 Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate per il presente grado di giudizio in complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali
(valore della causa indeterminabile, complessità bassa), già ridotto del 50 % ai sensi del
D.P.R. n° 115/02, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da nei confronti di , con la partecipazione del Parte_1 CP_1
Procuratore generale, così provvede:
1) dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione del primo grado del presente giudizio e, per l'effetto, rimette, ai sensi del 1° comma dell'art. 354 c.p.c., la causa al
Tribunale di Roma davanti al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge;
2) condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Erario, che liquida in CP_1
complessivi euro 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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