TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8081/2024 R.G., chiamata all'udienza del
14/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. D. De Cillis;
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. D. De Cillis Parte_2
Ricorrenti nei confronti di
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. S. Del Conte
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/6/2024, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, premesso che, in data 20/5/2024, veniva recapitata, da parte dell'
[...]
, l'ordinanza-ingiunzione n. 29612, prot. n. 30933-30934 per Controparte_2
la violazione di cui all'art. 18, comma 2 D. Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 8/2016 che scaturiva dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2022-936-01 del 25/3/2022, prot. n. 26128 dell'
[...]
ritenuta l'illegittimità della richiamata ordinanza- Controparte_3
ingiunzione, atteso che, in seguito alla notificazione del predetto verbale unico di accertamento e notificazione, avvenuta in data 10/5/2022, i ricorrenti avevano provveduto, già in data 8/6/2022, all'integrale pagamento della sanzione, nella misura quantificata nel predetto verbale, adivano il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare: disporre, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto con decreto, ovvero con ordinanza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. N. 150/11;
b) nel merito: annullare e/o revocare l'Ordinanza ingiunzione opposta n. 29612/2024 per tutte le ragioni esposte in narrativa e dichiarare comunque l'insussistenza del credito dell'ente opposto.
c) un via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande,
Co compensare il credito vantato dall' con l'Ordinanza Ingiunzione, pari ad € 5.552,47 con quanto già pagato dai ricorrenti nei termini di cui alla narrativa che precede, pari ad € 5.541,30;
d)condannare l''ITL resistente al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 co. 3
c.p.c. ricorrendone nel caso i presupposti di legge” con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento datato 1/7/2024, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l , deducendo di aver provveduto ad Controparte_5 annullare in autotutela l'ordinanza-ingiunzione opposta in data 15/11/2024; evidenziava che il ricorrente non aveva provveduto a documentare ed esibire al processo di vigilanza la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della somma (a mezzo modello F23) nel termine di 60 giorni dalla notifica di quel verbale unico, avvenuta in data 8/4/2022, con la conseguenza che il funzionario ispettivo aveva provveduto a trasmettere, in data
14/11/2022, all'Autorità competente il rapporto ex art. 17 l.n. 689/81, specificando che il trasgressore e/o l'obbligato in solido non avevano dimostrato di aver pagato l'importo della sanzione;
di tal che, parte opposta provvedeva a confermare l'accertamento ispettivo e le relative risultanze, emettendo nei termini prescrizionali l'ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione. Concludeva, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite;
la causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuto il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata in data 15/11/2024, vale a dire in epoca successiva alla presentazione dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione e alla notifica del relativo decreto di fissazione udienza ed avendo parte ricorrente provveduto al relativo pagamento in epoca precedente all'instaurazione del presente giudizio (cfr. all. ricorso), così come confermato dalla parte resistente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte opposta ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
Parte resistente ha riconosciuto la fondatezza delle motivazioni sottese all'opposizione ad ordinanza-ingiunzione impugnata, avendo provveduto all'annullamento
Pag. 3 di 5 dell'ordinanza-ingiunzione, in data 15/11/2024, vale a dire in epoca successiva all'introduzione del giudizio (18/6/2024) e a quella della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
- Pertanto, in ordine alle spese di lite, si osserva che, alla stregua della documentazione prodotta da parte ricorrente, è emerso incontestabilmente che, in epoca successiva alla notifica a mani, avvenuta in data 10/5/2022, del verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturita l'ordinanza-ingiunzione opposta, vale a dire in data
8/6/2022, le parti opponenti avevano già provveduto al pagamento integrale della sanzione, estinguendo, in tal modo, il procedimento sanzionatorio;
del pari, è emerso che, all'indomani dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione del 20/5/2024, segnatamente in data 21/5/2024, le medesime parti opponenti provvidero a documentare l'avvenuto pagamento, invocando invano l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione che, tuttavia,
è intervenuta solamente in data 15/11/2024, vale a dire in epoca successiva all'introduzione del giudizio ed alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, obbligando, pertanto, gli opponenti ad adire l'Autorità Giudiziaria.
- Ne discende che le spese di lite devono essere poste a carico della parte opposta, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 18/6/2024, così provvede: Controparte_6
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 8081/2024 R.G., chiamata all'udienza del
14/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. D. De Cillis;
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. D. De Cillis Parte_2
Ricorrenti nei confronti di
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. S. Del Conte
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/6/2024, i ricorrenti, come in epigrafe indicati, premesso che, in data 20/5/2024, veniva recapitata, da parte dell'
[...]
, l'ordinanza-ingiunzione n. 29612, prot. n. 30933-30934 per Controparte_2
la violazione di cui all'art. 18, comma 2 D. Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.lgs. n. 8/2016 che scaturiva dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BA00001/2022-936-01 del 25/3/2022, prot. n. 26128 dell'
[...]
ritenuta l'illegittimità della richiamata ordinanza- Controparte_3
ingiunzione, atteso che, in seguito alla notificazione del predetto verbale unico di accertamento e notificazione, avvenuta in data 10/5/2022, i ricorrenti avevano provveduto, già in data 8/6/2022, all'integrale pagamento della sanzione, nella misura quantificata nel predetto verbale, adivano il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare: disporre, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento opposto con decreto, ovvero con ordinanza ai sensi dell'art. 5 d.lgs. N. 150/11;
b) nel merito: annullare e/o revocare l'Ordinanza ingiunzione opposta n. 29612/2024 per tutte le ragioni esposte in narrativa e dichiarare comunque l'insussistenza del credito dell'ente opposto.
c) un via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande,
Co compensare il credito vantato dall' con l'Ordinanza Ingiunzione, pari ad € 5.552,47 con quanto già pagato dai ricorrenti nei termini di cui alla narrativa che precede, pari ad € 5.541,30;
d)condannare l''ITL resistente al risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 co. 3
c.p.c. ricorrendone nel caso i presupposti di legge” con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento datato 1/7/2024, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l , deducendo di aver provveduto ad Controparte_5 annullare in autotutela l'ordinanza-ingiunzione opposta in data 15/11/2024; evidenziava che il ricorrente non aveva provveduto a documentare ed esibire al processo di vigilanza la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della somma (a mezzo modello F23) nel termine di 60 giorni dalla notifica di quel verbale unico, avvenuta in data 8/4/2022, con la conseguenza che il funzionario ispettivo aveva provveduto a trasmettere, in data
14/11/2022, all'Autorità competente il rapporto ex art. 17 l.n. 689/81, specificando che il trasgressore e/o l'obbligato in solido non avevano dimostrato di aver pagato l'importo della sanzione;
di tal che, parte opposta provvedeva a confermare l'accertamento ispettivo e le relative risultanze, emettendo nei termini prescrizionali l'ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione. Concludeva, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite;
la causa è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuto il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione impugnata in data 15/11/2024, vale a dire in epoca successiva alla presentazione dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione e alla notifica del relativo decreto di fissazione udienza ed avendo parte ricorrente provveduto al relativo pagamento in epoca precedente all'instaurazione del presente giudizio (cfr. all. ricorso), così come confermato dalla parte resistente.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte opposta ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
Parte resistente ha riconosciuto la fondatezza delle motivazioni sottese all'opposizione ad ordinanza-ingiunzione impugnata, avendo provveduto all'annullamento
Pag. 3 di 5 dell'ordinanza-ingiunzione, in data 15/11/2024, vale a dire in epoca successiva all'introduzione del giudizio (18/6/2024) e a quella della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
- Pertanto, in ordine alle spese di lite, si osserva che, alla stregua della documentazione prodotta da parte ricorrente, è emerso incontestabilmente che, in epoca successiva alla notifica a mani, avvenuta in data 10/5/2022, del verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturita l'ordinanza-ingiunzione opposta, vale a dire in data
8/6/2022, le parti opponenti avevano già provveduto al pagamento integrale della sanzione, estinguendo, in tal modo, il procedimento sanzionatorio;
del pari, è emerso che, all'indomani dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione del 20/5/2024, segnatamente in data 21/5/2024, le medesime parti opponenti provvidero a documentare l'avvenuto pagamento, invocando invano l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione che, tuttavia,
è intervenuta solamente in data 15/11/2024, vale a dire in epoca successiva all'introduzione del giudizio ed alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, obbligando, pertanto, gli opponenti ad adire l'Autorità Giudiziaria.
- Ne discende che le spese di lite devono essere poste a carico della parte opposta, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 18/6/2024, così provvede: Controparte_6
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.865,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.
Bari, 14/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5