Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 562/2022 R.g.a.c.
TRA nato a [...] il [...],c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cuomo, per procura in atti
-appellante-
E nato San Giovanni La Punta il 27.10.1961, c.f: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa Catania, per procura C.F._2
in atti
-appellato-
E NEI CONFRONTI DI con sede legale in Bologna, nella via Stalingrado n° 45, Controparte_2 in persona del proprio rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Barresi, per procura in atti
-appellata terza chiamata-
^^^^^
All'udienza di precisazione delle conclusioni de 24 febbraio 2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 19.4.2016 , citava davanti al Tribunale di Parte_1
Catania, l'Avv. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali a titolo di responsabilità professionale.
1
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o illegittimità del Controparte_3
licenziamento ingiunto e la conseguente reintegra nel posto di lavoro, ex art. 18 L.
300/70.Illustrava che Avv. aveva provveduto a depositare il citato ricorso presso CP_1
il Tribunale di Catania- Sezione Lavoro- iscritto al n. 2857/2014 R.g, in data 15.3.2013; che la resistente, costituendosi in giudizio, aveva preliminarmente Controparte_3 eccepito la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria, per violazione dei termini previsti ex art. 6 L. 604/66, come modificati dall'art. 32, comma 1, L. 183/2010; che la predetta eccezione di tardività del ricorso era stata accolta dal Giudice del Lavoro che, con ordinanza del 21.5.2014,aveva dichiarava inammissibile il ricorso proposto per l'intervenuta decadenza del lavoratore dalla facoltà di impugnare il licenziamento.
Deduceva che da tale decisione, dovuta alla colpa del professionista, gli erano stati preclusi i vantaggi ottenuti dai propri colleghi, pure licenziati dalla , i Controparte_3 quali dall'esperimento vittorioso dei ricorsi tempestivamente proposti contro i licenziamenti collettivi dichiarati tutti illegittimi dal giudice del Lavoro, avevano ottenuto la reintegra nel posto di lavoro oltre il risarcimento del danno. Concludeva domandando al Tribunale di: 1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. Pt_1
al risarcimento del danno contrattuale per le causali descritte in narrativa e,
[...] per l'effetto, condannare l'Avvocato al pagamento della somma di € Controparte_1
49.866,30 a titolo di responsabilità contrattuale, o al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata dal Giudice, anche a seguito di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) Accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento Parte_1
del danno non patrimoniale consistente nello stato di disagio psicologico che l'attore ha subito in conseguenza della perdita del posto di lavoro e della retribuzione e, per l'effetto, condannare l 'Avvocato al pagamento della somma di € 60.000,00 o Controparte_1
al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata dal
Giudice, anche in via di equità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”. Il conteggio delle somme richieste a titolo di danno patrimoniale veniva così determinato :a) mancate retribuzioni dal licenziamento (15/04/2011) alla data di emissione dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso (21/05/2014), per un numero complessivo di 36 mensilità, incluse le tredicesime e quattordicesime maturate, per un valore complessivo di € 30.056,40; b) risarcimento ex art. 18 l. 300/70, richiesto nella
2 misura di 8 mensilità della retribuzione globale di fatto, per un valore complessivo di €
5.464,80;c) risarcimento del danno commisurato al mancato godimento delle retribuzioni, dalla data dell'emissione dell'ordinanza di inammissibilità del ricorso (21/05/2014) fino al mese di gennaio 2016, incluse tredicesime e quattordicesime per un totale di €
14.345,10. E quindi il danno contrattuale ammontava complessivamente ad € 49.866,30.
Si costituiva il convenuto respingendo l'accusa rivolta nei propri confronti deducendo: non provato il momento in cui l'attore gli aveva conferito l'incarico di impugnare giudizialmente il licenziamento;
non era provato il nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il danno. Deduceva che l'attore nel mese di maggio del 2011 gli aveva conferito soltanto l'incarico di impugnare in via stragiudiziale il licenziamento intimatogli dalla con lettera raccomandata del 15.04.2011e di Controparte_4
avere tempestivamente adempiuto a tale incarico, con lettera raccomandata del 11.6.2011 anche sottoscritta dall'attore; che soltanto dopo un anno dalla data del licenziamento il gli aveva conferito anche l'incarico, firmando la relativa procura, di proporre Pt_1
l'azione giudiziale poi dichiarata inammissibile. Aggiungeva che la richiesta risarcitoria oltre ad essere carente dei presupposti era anche ingiustificata in quanto il licenziamento era stato disposto per la cessazione dell'appalto da parte della ( ai sensi CP_3 dell'art. 7 comma 4-bis, della legge 31/2008) ed il rapporto di lavoro del CCazzetta sarebbe proseguito con la nuova società aggiudicataria, la Dussman Service s.r.l., se lo stesso non avesse rifiutato l'assunzione. Indi era infondata la domanda attrice di danni per i mancati introiti non soltanto perché dopo la cessazione del rapporto di lavoro,
l'attore aveva percepito il T.F.R. e l'indennità di disoccupazione, e, principalmente, perché aveva rifiutato l'assunzione offertagli dalla Dussman Service s.r.l. donde i danni richiesti non erano dovuti in quanto evitabili ai sensi dell'art. 1227 comma II del cc.
Contestava anche il quantum debeatur e deduceva non provato il danno non patrimoniale.
Infine, domandava di essere autorizzato a chiamare in giudizio ed in garanzia, la compagnia con la quale aveva stipulato polizza per i rischi Controparte_2
professionali.
Autorizzata la chiamata del terzo si costituiva la citata compagnia assicurativa la quale preliminarmente eccepiva di non voler accettare il contraddittorio con l'attore, in quanto costui non disponeva di azione diretta nei propri confronti;
né il aveva formulato Pt_1 domande indirizzate alla terza chiamata;
deduceva non provati da parte dell'assicurato i presupposti per l'operativa della garanzia assicurativa, che in ogni caso, ove operante, ciò valeva entro i limiti del massimale e tenuto conto della franchigia contrattuale ( €
1.000,00) ; contestava l'an ed il quantum del preteso risarcimento.
3 Concessi i termini per le memorie ex art. 183 comma VI cpc, con la prima memoria istruttoria, l'attore replicava alla difesa del professionista convenuto in ordine all' incertezza sul quando gli aveva conferito il mandato per impugnare innanzi al Giudice del lavoro il licenziamento, evidenziando l'infondatezza di detta difesa atteso che era stato il medesimo professionista a confessare, nel proprio atto di costituzione in giudizio, di avere ricevuto l'incarico dopo un anno dalla lettera di licenziamento e, poiché, in base alla normativa all'epoca vigente, il licenziamento andava impugnato entro 270 giorni dall'impugnazione stragiudiziale, il termine utile andava a scadere il 26/09/2012, quindi l'Avv. aveva ammesso di aver ricevuto il mandato in tempo utile per proporre CP_1
tempestivamente il ricorso. Contestava altresì la difesa avversaria in ordine all'applicabilità del 2° comma dell'art 1227 cc sul rilievo che la lettera prodotta dal convenuto, datata 15.4.2015, proveniente dalla intitolata “lettera di Per_1
assunzione” era rivolta genericamente agli ex dipendenti della licenziati e CP_3
non riportava alcun nominativo, pertanto era priva di valore probatorio, non indicando il nome e cognome del lavoratore da assumere.
Con la seconda memoria istruttoria l'attore formulava richiesta di ctu contabile, per accertare la correttezza degli gli importi già quantificati in citazione;
richiesta di prove testimoniali con i testi indicati, volte a provare: che i lavoratori, che avevano proposto tempestivo ricorso contro il licenziamento disposto dalla , erano risultati Controparte_3 all'esito del ricorso tutti vittoriosi;
che i ricorrenti vittoriosi erano stati anche reintegrati nel loro posto di lavoro e tutt'ora erano alle dipendenze della . Controparte_4
Con decreto del 1.4.2021 l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il
26.4.2021 veniva cartolarizzata e sulle rassegnate conclusioni il Tribunale di Catania decideva il giudizio con la sentenza n. 4183/2021 pubblicata il 12.10.2021 che rigettava la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, limitatamente al risarcimento richiesto ex art. 18 l. 300/70, che è stato riconosciuto nella misura domandata. Ed infatti il
Tribunale ha così disposto sono dovute “ otto mensilità della retribuzione globale di fatto percepita da da al momento del Parte_2 Controparte_4
licenziamento indicato in parte motiva con rivalutazione e interessi legali sul capitale progressivamente rivalutato dal momento del licenziamento fino a quello di pubblicazione della presente decisione, più una somma commisurata ai contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello della mancata reintegra” ha condannato l'assicuratore a tenere indenne l'Avv. dalla superiore CP_1 condanna, salvo la franchigia;
ha compensato integralmente le spese di lite”.
4 Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 13.4.2022 affidato ai motivi di seguito esposti, ed ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in prime cure e non ammessi.
Si sono costituiti e la compagnia che Controparte_1 Controparte_2 hanno resistito all'appello domandandone il rigetto per infondatezza nel merito;
si sono opposti all'ammissione dei mezzi istruttori chiesti da controparte.
La Corte con ordinanza pubblicata il 30 .
6.2023 ha disposto la nomina del ctu al quale ha affidato l'incarico “ di accertare la rispondenza degli importi indicati dall'appellante in seno all'atto introduttivo del presente grado del giudizio a quanto realmente dovutogli, in caso di accoglimento della domanda, determinando, altresì, l'importo di quanto già riconosciutogli dalla pronuncia gravata, avuto riguardo alle risultanze degli atti processuali nonché ad eventuali informazioni acquisibili in relazione all'ammontare delle voci salariali da utilizzare come base di calcolo”. Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata posta in decisione e, successivamente rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio giudicante, a seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altro ufficio giudiziario. Alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 24 febbraio
2025 la causa è stata posta in decisione
Conclusioni appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della
Sentenza n. 4183/2021 pubblicata il 13.10.2021, non notificata, resa nel giudizio R.G.
7009/2016 dal Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, Giudice Dott. Gaetano
Cataldo: Accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del Parte_1
danno contrattuale per le causali descritte in narrativa e, per l'effetto, condannare
l'Avvocato al pagamento della somma di € 49.866,30 a titolo di Controparte_1
responsabilità contrattuale, o al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore che verrà accertata dal Giudice, anche a seguito di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In istruttoria, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, si chiede che la Corte d'Appello adita nomini CTU contabile, al quale dare mandato di verificare gli importi già quantificati in citazione. Si chiede altresì che il Giudice ammetta prova per testi su seguenti articolati di prova: 1) Vero o no che a seguito delle sentenze che hanno ordinato la reintegra e che mi vengono mostrate, i lavoratori venivano riassunti dalla 2) Vero o no Controparte_4
che i lavoratori reintegrati sono ad oggi in organico alla Controparte_5 indicano quali testi i sigg.ri e , residenti in ” Testimone_1 Testimone_2 CP_4
5 Conclusioni appellato: “1) Rigettare l'atto di appello in tutti i suoi motivi proposto dal
Sig. avverso la sentenza n. 4183/2021, pubblicata il 13.10.2021, non Parte_1
notificata, emessa inter partes nel giudizio iscritto al n. 7009/2016 R.G. dal Tribunale di
Catania, Quinta Sezione Civile, Giudice Dott. Gaetano Cataldo, essendo il suddetto atto di appello infondato in fatto e in diritto.2) Confermare in toto la sentenza n. 4183/2021, pubblicata il 13.10.2021, non notificata, emessa inter partes nel giudizio iscritto al n.
7009/2016 R.G. dal Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, Giudice Dott. Gaetano
Cataldo. 3) In ogni caso ridurre la domanda attorea a quanto di ragione e dichiarare eccessivi e non provati i danni richiesti, e comunque non dovuti, e ridurre la domanda attorea per concorso di colpa del danneggiato, per i motivi sopra esposti.4) In ogni caso, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea formulata nell'odierno atto di appello, ritenere e dichiarare che la
[...]
in forza della polizza danni di r.c.t.- r.c.o civile professionale, n. Controparte_2
1.2498.122.51168878, agenzia di di cui sopra, è tenuta a manlevare ed in ogni CP_4 caso sollevare l'avv. di tutte le somme (sorte capitale, interessi legali, Controparte_1
rivalutazione monetaria, spese legali e di causa, ecc.) a cui dovesse essere condannato a pagare al Sig. per l'accoglimento anche parziale della domanda Parte_1 attorea;
e dunque condannare la compagnia all'eventuale Controparte_2 risarcimento del danno detratta la somma di €. 1.000,00 per franchigia a carico dell'assicurato.5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In via istruttoria. Ci si oppone alla richiesta istruttoria formulata da parte appellante di prova per testi, perché richiesta per la prima volta in appello, oltre che tardiva ed inammissibile, giusto quanto disposto dall'art. 345 c.p.c.Ci si oppone, altresì alla richiesta istruttoria da parte appellante di nomina di ctu contabile perché rigettata dal Giudice di Primo grado, non essendo stato il suddetto mezzo istruttorio reiterato né all'udienza di precisazione delle conclusioni e né nella comparsa conclusionale. Pertanto, esso si intende rinunciato, come insegna la
Suprema Corte.”
Conclusioni : “ 1) Rigettare l'atto di appello in tutti i suoi Controparte_2
motivi proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 4183/2021, pubblicata Parte_1
il 13.10.2021, non notificata, emessa inter partes nel giudizio iscritto al n. 7009/2016
R.G. dal Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, Giudice Dott. Gaetano Cataldo, essendo il suddetto atto di appello infondato in fatto e in diritto.2) Confermare in toto la sentenza n. 4183/2021, pubblicata il 13.10.2021, non notificata, emessa inter partes nel giudizio iscritto al n. 7009/2016 R.G. dal Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile,
6 Giudice Dott. Gaetano Cataldo. 3) In ogni caso ridurre la domanda attorea a quanto di ragione e dichiarare eccessivi e non provati i danni richiesti, e comunque non dovuti, e ridurre la domanda attorea per concorso di colpa del danneggiato, per i motivi so pra esposti.4) In ogni caso, infine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea formulata nell'odierno atto di appello, ritenere e dichiarare che la in forza della polizza danni di r.c.t.- r.c.o civile Controparte_2
professionale, n. 1.2498.122.51168878, agenzia di di cui sopra, è tenuta a CP_4 manlevare ed in ogni caso sollevare l'avv. di tutte le somme (sorte Controparte_1
capitale, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese legali e di causa, ecc.) a cui dovesse essere condannato a pagare al Sig. per l'accoglimento anche Parte_1
parziale della domanda attorea;
e dunque condannare la compagnia
[...] all'eventuale risarcimento del danno detratta la somma di €. Controparte_2
1.000,00 per franchigia a carico dell'assicurato.5) Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarre a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In via istruttoria Ci si oppone alla richiesta istruttoria formulata da parte appellante di prova per testi, perché richiesta per la prima volta in appello, oltre che tardiva ed inammissibile, giusto quanto disposto dall'art. 345 c.p.c.Ci si oppone, altresì alla richiesta istruttoria da parte appellante di nomina di ctu contabile perché rigettata dal
Giudice di Primo grado, non essendo stato il suddetto mezzo istruttorio reiterato né all'udienza di precisazione delle conclusioni e né nella comparsa conclusionale. Pertanto esso si intende rinunciato, come insegna la Suprema Corte”.
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Occorre premettere all'esposizione dei motivi di appello, che il primo giudice, facendo applicazione del principio di non contestazione, ha dichiarato l'Avv. CP_1
inadempiente ai propri obblighi professionali in quanto se avesse diligentemente adempiuto al mandato tempestivamente conferitogli non sarebbe incorso nella declaratoria di decadenza dal ricorso ed ha aggiunto che, alla luce delle sentenze prodotte dall'attore riguardanti i propri colleghi licenziati, anche il avrebbe ottenuto la Pt_1
reintegra nel proprio posto di lavoro. La predetta statuizione che dichiara la responsabilità dell'Avvocato unitamente a quella che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sono passate in giudicato, in difetto di formulazione di appello principale ed incidentale.
Inoltre l'appello è volto alla riforma soltanto parziale della sentenza e riguarda quella parte che ha disposto il rigetto delle domande di risarcimento del danno patrimoniale, indicate nell'atto introduttivo e nella sentenza alle lett. a) e c).
7 Ed infatti, con il primo motivo di appello, la parte censura il ragionamento seguito dal primo di prime cure per rigettare le domande di risarcimento del danno patrimoniale, commisurato al valore delle retribuzioni globali non percepite dal licenziamento
(15.4.2011) alla data del mese di gennaio 2016. Il primo giudice ha rigettato dette domande connesse tra loro, in quanto era rimasta non contestata l'eccezione dell'Avv. secondo la quale l'attore aveva rifiutato l'assunzione presso la società CP_1
subentrata alla nell'aggiudicazione dell'appalto di pulizia, Per_1 Controparte_3
e, di conseguenza, il lavoratore, seppur licenziato illegittimamente, non aveva diritto ad essere risarcito anche delle somme che avrebbe potuto percepire se avesse accettato l'assunzione e ciò, secondo il giudicante valeva anche se , come accertato dal giudice del
Lavoro nella svariate sentenze depositate, le nuove condizioni contrattuali praticate dalla subentrante erano peggiorative rispetto al precedente contratto intrattenuto con la
, poiché, in ogni caso, l'accettazione dell'offerta della nuova Controparte_3
aggiudicataria avrebbe comunque ridotto notevolmente le conseguenze economiche negative derivanti dal licenziamento. Il primo giudice ha anche aggiunto che “secondo
l'ordinaria diligenza, il sig. non avrebbe dovuto rifiutare il nuovo posto di Pt_1
lavoro. Infatti, nel momento in cui al sig. fu proposta la nuova assunzione, Pt_1
potevano darsi queste due possibilità: o il nuovo lavoro aveva condizioni pari al precedente, e allora il licenziamento dal precedente era legittimo;
o il nuovo lavoro aveva condizioni non pari al precedente, e allora il licenziamento dal precedente lavoro era illegittimo (con la prospettiva della reintegra)”.In ogni caso, non v'era ragione per rifiutare il nuovo lavoro . Per completezza sul punto, va ancora osservato che parte delle sentenze prodotte riguardano pure colleghi del sig. i quali decisero, come il sig. Pt_1
, di rifiutare la nuova assunzione. Ebbene, in dette sentenze i Giudici del lavoro Pt_1
hanno del tutto pianamente accolto le eccezioni sollevate ex art. 1227 co. 2 c. c. dal datore di lavoro resistente, dando atto del fatto che “sebbene a condizioni peggiorative
... l'accettazione dell'offerta avrebbe ridotto notevolmente le conseguenze economiche negative derivanti dal licenziamento, senza peraltro comportare alcuna automatica acquiescenza rispetto al recesso intimato” (così si legge nella sentenza nei confronti della sig.ra , nella sentenza nei confronti del sig. , e nella sentenza nei confronti Pt_3 Pt_4
della sig.ra ; di analogo tenore è la prima sentenza versata in atti da parte attrice Pt_5 al momento della costituzione)”.
La citata pronuncia viene censurata dall'appellante mediante i seguenti argomenti: sarebbe errata l'interpretazione e l'applicazione del principio di non contestazione;
diversamente da quanto statuito in sentenza, l'odierno appellante aveva contestato il
8 valore probatorio della lettera prodotta dall'Avv doc 5) proveniente dalla CP_1
( contenente l'offerta e le condizioni di lavoro) , in quanto non riportava alcun Per_1
nominativo e non indicava il lavoratore al quale era indirizzata la proposta di assunzione;
era onere dell'eccipiente l'aliunde perceptum provarne l'esistenza, ai sensi dell'art 2697 cc;
sarebbe irrilevante nel presente giudizio di danni, l'eventuale proprio rifiuto a proseguire il rapporto di lavoro con la società subentrante, non potendosi configurarsi una colpa concorrente del lavoratore, necessaria per l'applicabilità del 2° comma dell'art
1227 cc, quando il lavoratore è stato illegittimamente licenziato per la violazione da parte della società subentrante della clausola sociale, che impone il mantenimento delle pregresse condizioni contrattuali.
Aggiunge che “la non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicchè il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 26/02/2020, n. 5140; Cass. Civ.,
Sez. lavoro, Sentenza, 04/04/2017, n. 8708)”.
L'appellante poi denomina impropriamente come II motivo di appello le considerazioni e valutazioni generali che esprime sui fatti di causa e sullo svolgimento del processo che, in effetti, non costituiscono vere censure alla sentenza poiché non si pongono in rapporto critico con le statuizioni contenute nella decisione né si propongono l'obiettivo mirato della sua riforma. Pertanto, in detto paragrafo l'appellante illustrata le ragioni che lo hanno spinto ad intraprendere l'azione di risarcimento dei danni nei confronti dell'Avvocato anche per l'assenza di altre azioni disponibili utili CP_1 all'ottenimento del risarcimento. Ribadisce a tal proposito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicuratrice appellata, che aveva dedotto la possibilità per l'attore di proporre un'azione ordinaria nei confronti della , finalizzata Controparte_3 all'autonoma risarcibilità del danno ex 1218 c.c., tale prospettata azione alternativa era preclusa al lavoratore, laddove, come nella fattispecie, non era stato validatamente impugnato il licenziamento e cita a sostegno alcune sentenze della Corte di Cassazione, condivisibili, tra cui l'ultima al n. 9827/2021.
Anche l'argomento trattato sotto il paragrafo III non costituisce vera e propria censura alla sentenza in quanto l'appellante si limita a riproporre il medesimo conteggio del danno patrimoniale già richiesto al Tribunale, ammontante complessivamente per le tre voci di danno in € 49.866,30.
9 Ciò detto l'odierno appellante non ha contestato il risarcimento del danno che il primo giudice gli ha riconosciuto ai sensi dell' art. 18 L. 300/1970, anche se non liquidato nell'importo, né l'appellante ha censurato la motivazione per la quale il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento rubricata in citazione alla lett c) riguardante le mensilità di retribuzione ricomprese dalla data di pronuncia dell'ordinanza d'inammissibilità del ricorso ( 21.5.2014) al mese di gennaio 2016 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata inammissibile ex art 345 cpc la richiesta di espletamento delle prove testimoniali, che si intendono rinunciate, in quanto non specificamente reiterate davanti al Tribunale nelle note conclusive depositate dall'odierno appellante il
16.4.2021 per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.4.2021.Ed infatti nelle note conclusive l'odierno appellante “ha precisato le conclusioni, riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione”, mentre le richieste istruttorie sono state articolate con la memoria istruttoria ex art 183 comma VI n. 2 In ogni caso, le prove testimoniali richieste si profilano anche superflue, in quanto: la circostanza indicata nel primo capitolo di prova, costituisce fatto pacifico tra le parti in causa, essendo incontestato che tutti i lavoratori impiegati presso la e che hanno Controparte_3
proposto ricorso contro il licenziamento sono stati reintegrati nel loro posto di lavoro: il secondo capitolo di prova, sarebbe altrettanto irrilevante, poiché avendo l'odierno appellante contenuto la propria domanda di indennizzo dal licenziamento fino al mese di gennaio 2016, sarebbe ininfluente per la decisione sapere che invece i testi indicati, dopo il reintegro avvenuto in virtù delle sentenze rese nell'anno 2014, sono tutt'ora alle dipendenze della Qualora invece la prova fosse destinata ad Controparte_4
altri fini, dalla testimonianza di soltanto tre lavoratori licenziati e poi reintegrati comunque non potrebbe trarsi la prova che tutti i 171 lavoratori licenziati dalla
, compreso il , sono o sarebbero certamente rimasti fino ad oggi Controparte_3 Pt_1
in servizio presso la Controparte_4
Tanto precisato le uniche censure che si registrano formulate alla sentenza sono, quindi, contenute nel primo motivo di appello e sono in parte manifestamente infondate ed in parte inammissibili.
Il gravame infatti si risolve nella mera riproposizione delle doglianze di primo grado non ancorate alle concrete statuizioni poi adottate dal giudice di primo grado e, sotto altro profilo nella mera riproposizione di argomenti che peraltro esulano dalla materia del
10 contendere ed è pertanto, privo di un'efficace e sufficientemente argomentata censura delle statuizioni del Tribunale.
Ed infatti, sfugge all'appellante che il primo giudice quando ha richiamato le diverse pronunce della S.C. rese sul principio “di non contestazione” ha affermato che, poiché il suddetto principio riguarda i fatti e non i documenti, non poteva costituire valida ed efficace contestazione quella effettuata dall'attore, che atteneva semplicemente all'inidoneità dimostrativa del documento ad acclarare l'esistenza del fatto dedotto in causa, in funzione ostativa all'accoglimento della domanda. Ed invero una cosa è contestare l'esistenza storica di un fatto che si afferma essere inesistente, perché mai accaduto, altra cosa è contestare l'idoneità di un documento a provare che quel fatto esista realmente se, contemporaneamente, non si nega, come nella fattispecie, l'esistenza del fatto medesimo. Così si è espressa la Corte di Cassazione quando ha affermato che “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass.
n 17889/2020; n. 11349/2014).
In ogni caso la mancata indicazione del nominativo del nella lettera prodotta, Pt_1 proveniente dalla non poteva ingenerare dubbi sull'obbligo di quest'ultima Per_1 all'assunzione dell'odierno appellante. Ed infatti, in caso di avvicendamento nella gestione di un appalto, l'obbligo dell'assunzione del lavoratore da parte della subentrante, poiché scaturisce direttamente dalla normativa di settore. non è subordinato “alla preventiva consegna della comunicazione inerente le quantità e caratteristiche dei lavoratori addetti all'appalto. Tale documentazione assume rilievo al solo fine della identificazione dei lavoratori ed alla conoscenza delle anzianità, delle qualifiche ed inquadramenti degli stessi, ma non può costituire elemento integrativo del diritto all'assunzione, in primo luogo perché non dipendente dal lavoratore stesso e rimesso al corretto adempimento degli obblighi procedurali dell'azienda cessante, e comunque per la stessa natura intrinseca del documento in questione, diretto solo a fornire un chiaro quadro dei dipendenti e dunque privo di qualsivoglia efficacia costitutiva di un diritto”
(in tal senso Cass. n. 36724/2021; n. 28246/2018 in motiv.).
Si aggiunga, che vi è un ulteriore elemento, utilizzabile per il principio “dell'acquisizione probatoria “ ( Cass n. 23286/2024) che depone per ritenere che l'odierno appellante abbia effettivamente declinato l'offerta di lavoro propostagli dalla e che trova Per_1 riscontro nel ricorso ex art 414 cpc in atti (dichiarato inammissibile) che l'odierno appellante aveva proposto al giudice del lavoro per impugnare il licenziamento ove a
11 pag. 2 si legge “ che il ricorrente non accettava il contratto di lavoro proposto dalla
( doc 5) perché limitato ad un anno e con orario di lavoro ridotto e con Per_1
condizione economiche e normative peggiorative rispetto al precedente contratto di lavoro intercorso con la ”. Controparte_4
Indi è condivisibile la decisione del primo giudice che, sul presupposto corretto, che era stata raggiunta la prova, non superata da evidenze contrarie, che il aveva rifiutato Pt_1
l'assunzione offertagli dalla società subentrata nell'appalto dei servizi, gli ha negato il chiesto indennizzo in applicazione del principio contenuto nel II comma dell'articolo
1227 del cc.
In ordine all'applicazione dell'art 1227 cc , va detto che sono infondate le altre censure dell'appellante, essendo privo di rilevanza, per l'applicabilità dell'art 1227 secondo comma cc, che il licenziamento era illegittimo ed intimato in violazione della clausola sociale poiché la colpa ascritta all'appellante non attiene alla causa del licenziamento ma al danno conseguenza che il lavoratore licenziato avrebbe dovuto/potuto evitare, qualora, avesse accettato il nuovo contratto di lavoro. Ed infatti, in caso di licenziamento illegittimo se, alla richiesta di risarcimento del danno, avanzata dal lavoratore ingiustamente licenziato, si contrappone la richiesta di applicazione dell'art. 1227, la S.C. nella sentenza n. 5862/2010 e in molte altre successive, ha spiegato con riferimento al comma 2 dell'art 1227 cc ” che detto comma trova applicazione non nei casi in cui il danno è stato causato dal lavoratore/debitore, e quindi non concerne problemi di nesso causale, ma solo di estensione o di evitabilità del danno;
si tratta di conseguenze dannose che si sono effettivamente verificate, ma che il creditore avrebbe potuto evitare, usando la ordinaria diligenza. Quanto al contenuto dell'ordinaria diligenza esigibile, l'art. 1227
c.c., comma 2, non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attività il danno già prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose. La norma che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento attivo ed attento dell'altrui interesse, rientra tra le fonti di integrazione del regolamento contrattuale, per cui la stessa "evitabilità'" del danno e' coordinata con
i principi di correttezza e di buona fede oggetti va, contenuti nell'art. 1175 c.c., applicabile ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio e non al solo debitore, nel senso che costituisce onere sia del debitore che del creditore di salvaguardare l'utilità dell'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un'apprezzabile sacrificio a suo carico
(Cass.7 aprile 1983 n.2468; Cass. 320/1992 cit.). Il limite alla esigibilità del
12 comportamento attivo e' costituito dalla "ordinaria" e non "straordinaria" diligenza, nel senso che le attività che il creditore avrebbe dovuto porre in essere al fine dell'evitabilità del danno, non siano gravose o straordinarie, come esborsi apprezzabili di denaro, assunzione di rischi, apprezzabili sacrifici (Cass. 15 luglio 1982 n. 4174; Cass. 14 novembre 1978 n. 5243; Cass. 25 gennaio 1975 n. 304; Cass. 6 luglio 2002 n. 9850). In applicazione degli esposti principi alla materia in oggetto, questa Corte ha affermato che il lavoratore, licenziato senza giusta causa, deve collocare sul mercato la propria attività lavorativa per ridurre, ex art. 1127 c.c., il pregiudizio subito (ex multis Cass. 18.2.1980
n. 1208; Cass. 11 novembre 2002 n. 15838; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352)”. La Corte di Cassazione, così si è espressa anche nelle successive sentenze nn. 2139/2011;
16076/2012.
Alla luce dei suddetti principi, il motivo di censura si profila anche inammissibile poiché
l'appellante non ha contestato l'altra statuizione del Tribunale che aveva anche motivato sull'evitabilità del danno e sull'inutilità del rifiuto opposto dal all'offerta di Pt_1
lavoro ricevuta, quando ha ricordato in sentenza che anche il giudice del lavoro, nella diverse sentenze prodotte dall'attore, seppur aveva accolto i ricorsi proposti dai colleghi del contro i licenziamenti effettuati dalla , dichiarati illegittimi, Pt_1 Controparte_3 aveva comunque fatto applicazione del 2°comma dell'art.1227 del cc nel riconoscere loro il risarcimento ex art 18 L. 300/1970, dichiarando non incompatibile l'accettazione dell'offerta di lavoro della anche se meno vantaggiosa, con l'impugnazione del Per_1 licenziamento e che l'accettazione delle condizioni contrattuali offerte dalla subentrante
“non comportavano alcuna automatica acquiescenza rispetto al recesso intimato”.
Ed infatti, detto ultimo principio è stato ribadito, di recente, dalla S.C. nella sentenza n.
9770/2024, ove ha affermato “che la procedura prevista dalle parti collettive al fine di tutela dell'occupazione per l'ipotesi di cambio appalto, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, si pone sul piano dei rapporti fra i soggetti stipulanti, di regola le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, ma non
è destinata ad incidere sul piano del rapporto individuale di lavoro;
la tutela apprestata mediante la disciplina collettiva non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso (conf. Cass. n. 5601/2023,
n. 29922/2018, n. 22121/2016; n. 12613/2007).
In definitiva l'appello va rigettato.
13 Infine, va detto, che attraverso la ctu, disposta nel grado si è proceduto a rendere liquido il risarcimento ex art. 18 L. 300/1970, riconosciuto dal Tribunale all'odierno appellante soltanto nell'an, nonché a liquidare l'ammontare dovuto a titolo di contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento alla data di mancata reintegra. Il ctu ha quindi quantificato in € 6.487,60 l'ammontare del risarcimento disposto dal Tribunale ex art. 18
Legge n. 300/1970, pari a nr. 8 mensilità della retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore al momento del licenziamento;
in € 643,82 la rivalutazione monetaria alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado;
in € 607,27 gli interessi legali maturati fino alla data della stessa;
in € 12.606,95 l'importo dovuto corrispondente ai contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della mancata reintegra nel posto di lavoro. Infine, il ctu ha dato atto nella propria relazione, e, ciò, risulta anche dal verbale delle operazioni peritali del 25 luglio 2023, che la Compagnia Assicurativa appellata aveva già versato in favore dell'odierno appellante l'importo di € 20.195,46 in esecuzione della sentenza di primo grado, circostanza quest'ultima pacifica ed anche confermata dall'odierno appellante in sede di comparsa conclusionale. Da tanto consegue che le parti in causa, compresa l'
[...]
, che non ha formulato obiezioni sulla liquidazione del credito operata Controparte_2
dal ctu, sono tenuti ad uniformarsi al predetto conteggio ai fini dell'esecuzione dalla sentenza di primo grado, che resta confermata.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), con l'applicazione dei valori minimi tariffari stante la bassa complessità delle questioni trattate.
L'impugnazione principale è stata proposta in data successiva al 31.1.2013 di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Deve, pertanto, provvedersi in conformità.
P.Q.M.
14 La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Catania n. 4183/2021 pubblicata il 12.10.2021, così provvede: rigetta l'appello, per le ragioni indicate nella parte motiva;
condanna al pagamento delle spese processuali del grado, in favore di Parte_1
e dell' in persona del suo Controparte_1 Controparte_2 rappresentante legale, che liquida per ciascuno, in complessivi € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, €
1.735,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Pone le spese della ctu espletata nel grado, definitivamente a carico dell'appellante.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, nella camera di consiglio del 12 maggio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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