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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/09/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2975 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.09.2025 da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) il 25.12.1999), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Porcino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria (RC), alla via Fra'
Gesualdo Melacrino n. 41, ha eletto domicilio,
e
(C.F.: nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/07/1988), rappresentato e difeso dall'avv. Virgilio Tomasello, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (RC), alla via
Prolungamento Aschenez n. 42, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Sfax (Tunisia) il 29.03.2018 proponendo contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-posto che con ordinanza del 29.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istanze e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Sfax (Tunisia) il 29.03.2018; b) dal matrimonio è nata una figlia, Per_1
(26.06.2021), minorenne;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 21/2025 pubblicata in data 30.01.2025;
- letto il parere apposto dal P.M. in data 27.03.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.12.2024, il quale ha espresso il parere in data
04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 24.10.2024 da Pt_1
e così provvede:
[...] CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sfax (Tunisia) il
29.03.2018 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte
(RC), atto n. 1, Parte II, Serie C, Volume 1, anno 2024, alle seguenti condizioni:
“1. Confermare la previsione di non rivendicazione reciproca di obblighi di mantenimento tra i coniugi, in ragione della loro autosufficienza economica, e che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto e questi ultimi, non hanno ad oggi, dunque, reciprocamente, più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia causale;
2.Confermare l'affido della minore in regime di affido esclusivo Persona_2
alla madre, sig.ra con diritto di visita del padre un giorno a Parte_1
settimana (con relativo incontro di due ore da effettuarsi alla presenza dei servizi sociali competenti), le cui specifiche modalita' saranno stabilite al termine dello stato di detenzione di quest'ultimo, pure attesa la tenera età della predetta minore, inadatta all'ingresso presso la struttura carceraria ove lo stesso si trova ad oggi detenuto;
3.Confermare che il sig. si obbliga a corrispondere in favore CP_1
della figlia entro e non oltre il giorno 5 del mese, a titolo di Persona_2
mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, e che le spese straordinarie per la figlia minore Per_2 sono disposte al 50% tra i coniugi secondo quanto disposto dal
[...]
protocollo del Tribunale di Reggio Calabria in materia;
4.Confermare che la sig.ra in ragione del presente accordo, Parte_1
avra' facolta' di richiedere e/o sara' assegnataria e/o, in ogni caso, percepira'
l'intero l'Assegno unico universale, relativo alla figlia minore Persona_2
5.Confermare che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e che il il sig. , rilascia altresi' assenso CP_1
per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonche' per la carta d'identita' e/o altro documento valido per l'espatrio, della figlia minore Persona_2
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti"”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Alessio in
Aspromonte (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2975 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.09.2025 da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia) il 25.12.1999), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Porcino, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria (RC), alla via Fra'
Gesualdo Melacrino n. 41, ha eletto domicilio,
e
(C.F.: nato a [...] il CP_1 C.F._2
30/07/1988), rappresentato e difeso dall'avv. Virgilio Tomasello, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (RC), alla via
Prolungamento Aschenez n. 42, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 24.10.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Sfax (Tunisia) il 29.03.2018 proponendo contestuale domanda di scioglimento del matrimonio;
-posto che con ordinanza del 29.01.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 11.09.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istanze e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Sfax (Tunisia) il 29.03.2018; b) dal matrimonio è nata una figlia, Per_1
(26.06.2021), minorenne;
-letta la sentenza di separazione personale consensuale n. 21/2025 pubblicata in data 30.01.2025;
- letto il parere apposto dal P.M. in data 27.03.2025;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà di proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett.
b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55; -preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.12.2024, il quale ha espresso il parere in data
04.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato in data 24.10.2024 da Pt_1
e così provvede:
[...] CP_1
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sfax (Tunisia) il
29.03.2018 tra e il cui atto risulta trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte
(RC), atto n. 1, Parte II, Serie C, Volume 1, anno 2024, alle seguenti condizioni:
“1. Confermare la previsione di non rivendicazione reciproca di obblighi di mantenimento tra i coniugi, in ragione della loro autosufficienza economica, e che ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto e questi ultimi, non hanno ad oggi, dunque, reciprocamente, più nulla a che pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia causale;
2.Confermare l'affido della minore in regime di affido esclusivo Persona_2
alla madre, sig.ra con diritto di visita del padre un giorno a Parte_1
settimana (con relativo incontro di due ore da effettuarsi alla presenza dei servizi sociali competenti), le cui specifiche modalita' saranno stabilite al termine dello stato di detenzione di quest'ultimo, pure attesa la tenera età della predetta minore, inadatta all'ingresso presso la struttura carceraria ove lo stesso si trova ad oggi detenuto;
3.Confermare che il sig. si obbliga a corrispondere in favore CP_1
della figlia entro e non oltre il giorno 5 del mese, a titolo di Persona_2
mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi secondo l'indice Istat, e che le spese straordinarie per la figlia minore Per_2 sono disposte al 50% tra i coniugi secondo quanto disposto dal
[...]
protocollo del Tribunale di Reggio Calabria in materia;
4.Confermare che la sig.ra in ragione del presente accordo, Parte_1
avra' facolta' di richiedere e/o sara' assegnataria e/o, in ogni caso, percepira'
l'intero l'Assegno unico universale, relativo alla figlia minore Persona_2
5.Confermare che i coniugi si rilasciano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e che il il sig. , rilascia altresi' assenso CP_1
per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonche' per la carta d'identita' e/o altro documento valido per l'espatrio, della figlia minore Persona_2
6. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti"”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Alessio in
Aspromonte (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.09.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna