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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 20/11/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 1370 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza suddetta e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Nicola Totaro (pec: Parte_1 C.F._1
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- attore -
e
- avv. GIUSEPPE (C.F. ), con l'Avv. Christian Padalino (pec: CP_1 C.F._2
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- convenuto -
§§§
Oggetto: risoluzione contratto e risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il su indicato attore ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Foggia, il su indicato convenuto, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare: accertare ed affermare il grave inadempimento contrattuale da parte dell'Avv. per la evidente violazione del contratto d'opera professionale stipulato CP_2 con il sig. ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c. e. 1176 e 2236 c.c., ai danni di Parte_1 quest'ultimo, e dunque per responsabilità professionale derivante dal mancato deposito nei termini di legge sia del ricorso di revocazione che del ricorso ai sensi della legge IN, con tutte le
1 decadenze di legge anche in ordine all'eventuale ricorso alla C.E.D.U., oltre che dalla mancata consegna del fascicolo di primo grado miserabilmente scomparso – in violazione altresì dell'art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense – con tutte le conseguenze di legge, e di conseguenza dichiarare la parte convenuta responsabile della produzione dei danni materiali e morali causati, subiti e patiti dallo stesso attore per tutte le motivazioni illustrate in premessa;
2. In via principale e nel merito: chiedere la risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato tra il sig. e l'Avv. per grave inadempimento del Parte_1 CP_2 professionista ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c. e. 1176 e 2236 c.c., per responsabilità professionale derivante dal mancato deposito nei termini di legge sia del ricorso di revocazione che del ricorso ai sensi della legge IN, con tutte le decadenze di legge anche in ordine all'eventuale ricorso alla
C.E.D.U., oltre che dalla mancata consegna del fascicolo di primo grado – in violazione altresì dell'art. 33 del nuovo Codice Deontologico Forense con tutte le conseguenze di legge – e condannare la parte convenuta alla restituzione della somma già versata e pagata a titolo di compenso professionale pari ad €. 4.000,00, oltre gli interessi legali dal dì del pagamento fino al saldo, per tutte le ragioni esposte sopra;
3. Per l'effetto, sempre nel merito, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art. 1453 c.c., condannare l'Avv. al pagamento di tutti i danni materiali e morali subiti dalla CP_2 parte attrice per grave inadempimento contrattuale a causa del comportamento tenuto dalla stessa parte convenuta per negligenza ed imperizia, dovuto alla violazione del contratto d'opera professionale stipulato tra le parti, responsabilità professionale derivante dal mancato deposito nei termini sia del ricorso di revocazione che del ricorso ai sensi della legge IN, con tutte le decadenze di legge anche in ordine all'eventuale ricorso alla C.E.D.U., oltre che dalla mancata consegna del fascicolo di primo grado entro i termini previsti dalla legge per l'introduzione dei relativi giudizi, danni materiali e morali quantificati nella somma di € 970.530,23, comprensivi delle differenze retributive, dei contributi spettanti, del risarcimento dei danni materiali e morali, di quello da mobbing e di quello per le lungaggini processuali di cui alla Legge IN, oltre agli interessi legali dal dì della notifica della domanda introduttiva, ovvero alla somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio tramite specifica C.T.U. o da liquidare anche in via equitativa, per tutti i motivi indicati in premessa;
4. condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze professionali di causa, oltre
I.V.A. e C.P.A., con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti e con sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge.”
2 Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto:
“Dichiarare nullo ex artt. 163 e 164 c.p.c. per le ragioni sopra lumeggiate e comunque improcedibile l'atto di citazione così come proposto, ed ove si entri nel merito della controversia
Chiede… rigettare la domanda attorea perché manifestamente infondata e pretestuosa con condanna al pagamento delle spese di lite e risarcimento del danno per lite temeraria, salvis juribus.
In via riconvenzionale per la fortissima carica diffamatoria delle dichiarazioni già proplate negli esposti al Consiglio di Disciplina ed in ogni sede come riportati in atto di citazione, esposti disciplinari, denunce penali, opposizioni all'istanza di archiviazione e scritti difensivi in cui il
si esibisce nel dipingere la figura umana e professionale dell'odierno convenuto quale Parte_1 un esempio negativo per la professione forense dauna, si chiede di condannare l'attore al risarcimento del danno all'immagine dell'Avv. nella misura non inferiore a € CP_2
1.500.000,00, o nella misura maggiore o minore determinata dal prudenziale apprezzamento dell'Ill.mo Giudice adìto.”.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c. (solo da parte attorea), all'udienza del 16/01/25, le parti hanno congiuntamente richiesto procedersi alla fissazione dell'udienza per la discussione e decisione della causa, con ciò dovendosi intendendere ivi rinunciate le richieste istruttorie delle parti, da ritenersi in ogni caso inammissibili, anche ove successivamente reiterate nelle memorie concusionali, per le ragioni esposte nella successiva motivazione.
Fissata all'udienza su indicata la decisione della causa ex art. 281sexies c.p.c. e sostituita la medesima udienza mediante deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni delle parti, la causa può essere ora decisa.
§§§
1. In ordine logico giuridico, è innanzitutto priva di pregio l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata da parte convenuta.
Come risulta dalla medesima giurisprudenza citata dalla parte: “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto…” (Cass. civ. 29/01/2015 n. 1681).
3 Proprio secondo le coordinate suddette, le conclusioni di parte attrice, peraltro senza doversi ricorrere a particolare integrazione attraverso la narrativa e la documentazione richiesta, vanno esenti da qualsiasi giudizio di incertezza, in merito sia alla causa petendi che al petitum, mediato e immediato, dovendosi mantenere ben separati i concetti di “assoluta incertezza” dell'oggetto del giudizio, da quello di infondatezza, anche manifesta, della domanda.
Nel caso di specie, la domanda è assolutamente chiara, attinendo alla risoluzione del contratto di assistenza professionale a suo tempo stipulato tra le parti, per iscritto peraltro, e prodotto in giudizio, per grave inadempimento del professionista, con conseguente domanda di restituzione del corrispettivo a suo tempo pattuito e versato, nonché con domanda di risarcimento del danno ulteriore conseguente all'inadempimento.
§§§
2. Esclusa la nullità della domanda introduttiva, la stessa va però subito dichiarata manifestamente infondata, quantomeno con riguardo alla posta di danno più rilevante (per € 970.000 circa), a titolo di danno derivante asseritamente dalla condotta gravemente negligente che sarebbe stata posta in essere dal professionista convenuto, omettendo questi l'introduzione di giudizi in favore dell'attore.
In sintesi (sintesi depurata da un'esposizione veramente pletorica e ripetitiva, seconda solo a quella successiva in diritto), l'attore ha esposto in fatto che:
a) in data 17/11/2021, presso lo studio dell'avv. sito in Foggia al Viale Ofanto n. CP_2
184/G, le parti hanno sottoscritto una scrittura privata avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale (doc. 1 all'atto di citazione e non in contestazione tra le parti);
b) con la detta scrittura, l'avv. si sarebbe impegnato a rappresentare e assistere il CP_2 Parte_1 nel giudizio avente ad oggetto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 11635/2021 (allegata come doc. 2), al deposito del ricorso ai sensi della c.d. legge IN per il medesimo procedimento civile e “successivamente alla revocazione” al deposito di ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; tutti impegni asseritamente disattesti dal convenuto e, prima ancora, impegni che lo stesso nemmeno avrebbe dovuto assumere in quanto non abilitato in realtà allo svolgimento della professione presso le corti superiori;
c) dall'inadempimento degli obblighi come sopra assunti, senza il dispiegamento della dovuta diligenza professionale, innanzitutto al fine del rispetto dei termini ex lege per il deposito dei predetti ricorsi all'autorità giudiziaria competente, sarebbe derivato l'indebito percepimento di €
4.000,00 per anticipo compensi per attività non svolta, nonché l'obbligo per il professionista di risarcire il rilevante danno sopra richiamato, corrispondente a quanto l'attore avrebbe sicuramente
4 ottenuto laddove diligentemente l'avvocato convenuto avvesse svolto i compiti imposti dalla sua professione;
d) in realtà, poi, l'incarico non avrebbe mai dovuto essere accettato dal professionista in quanto, come asserito dalla medesima difesa attorea, erano già scaduti, al 17/11/21, i termini semestrali tanto per il deposito del ricorso per revocazione ordinaria (mai specificato peraltro il motivo di revocazione a cui si fa riferimento) quanto per il ricorso legge IN.
Già dalla sommaria esposizione dei fatti, come sopra sintetizzata, confrontata con la scrittura privata del 17/11/21 allegata, emergono numerose incongruenze e imprecisioni che minano la ricostruzione attorea e la sua traduzione nell'accertamento di un inadempimento colpevole del convenuto.
Infatti, dalle premesse della scrittura, richiamate poi dagli artt. 1 e 2, si evince che l'incarico avrebbe dovuto riguardare il ricorso per revocazione ordinaria e quello per irragionevole durata del processo (tra l'altro si specifica per iscritto da introitare solo ad aprile '22!), mentre all'art. 4, relativo al compenso, lo stesso viene calcolato per “Attività giudiziale” e in riferimento ai soli ricorsi alla CEDU e ex legge IN.
Non è chiaro, innanzitutto, all'omissione di quale specifica attività giudiziale l'attore abbia legato il rilevante danno richiesto a titolo di danni ulteriori.
Peraltro, nonostante il lungo argomentare della difesa attorea, non si rinviene nell'atto introduttivo alcuna specifica sulla quantificazione del detto danno, né alcuna specifica connessione quindi con le singole omissioni imputate al professionista.
Solo nelle conclusioni di parla indistintamente di “danni materiali e morali quantificati nella somma di € 970.530,23, comprensivi delle differenze retributive, dei contributi spettanti, del risarcimento dei danni materiali e morali, di quello da mobbing e di quello per le lungaggini processuali di cui alla Legge IN, oltre agli interessi legali dal dì della notifica della domanda introduttiva”, senza alcun analitico collegamento delle singole poste alle singole omissioni.
L'estrema genericità della domanda consente insomma il giudizio di manifesta infondatezza della stessa.
Dal che anche l'ovvia conseguenza che non sarebbe mai stata ammissibile la CTU richiesta dall'attore nell'atto introduttivo, comunque rinunciata evidentemente all'udienza del 16/01/25.
Decisiva appare altresì l'affermazione attorea, già sopra riportata al punto d), secondo la quale per i ricorsi immaginati erano scaduti i termini per la relativa presentazione già alla data di affidamento dell'incarico al professionista in data 17/11/21.
5 Come si possa imputare al legale la mancata presentazione di ricorsi già scaduti al momento dell'affidamento dell'incarico è mistero che parte attorea non risolve.
Un conto è la domanda di restituzione del compenso per attività effettivamente mai svolta dal professionista e un conto la richiesta di risarcire quasi un milione di euro per l'omissione di attività ormai impossibile per stessa ammissione della parte.
Il che consente al giudicante (oltre che di ribadire l'inammissibilità dei mezzi richiesti a riprova di quel danno) di soprassedere sulla veramente eccessiva esposizione attorea, degna sicuramente di miglior causa, sulle effettive possibilità di successo dei previsti ricorsi per revocazione ordinaria della sentenza della Cassazione prodotta e quello per irragionevole durata del processo.
Quanto al primo, è davvero sufficiente qui solo aggiungere che, comunque, letta la sentenza del supremo consesso, non si rinviene alcuna minima possibilità di successo del ricorso ipotizzato, trattandosi di sentenza che ha respinto sotto diversi profili e analiticamente i motivi di doglianza formulati dall'odierno attore.
Peraltro, al fine di fondare la responsabilità del professionista (ciò che qui solo rileva), la questione non è se vi sia un qualche spazio dottrinale per una critica alla regola dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e ai confini di tale regola, ma se, a seguito del ricorso ipotizzato, l'ex dipendente avrebbe potuto recuperare, con ragionevole grado di probabilità, le somme indicate, il che appare, dopo tre gradi di giudizio tutti perfettamente conformi e unanimi nel respingere nel merito le doglianze dell'odierno attore, meno che impossibile.
Con ogni conseguenza anche sul verosimile esito dei connessi ipotizzati ricorsi ex legge IN e quello, ancora più ipotetico e aleatorio, del ricorso alla Corte E.D.U.
In definitiva risulta manifestamente infondata la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori che sarebbero derivati dalla mancata presentazione dei ricorsi predetti.
§§§
2. Fondata risulta invece la domanda di restituzione del compenso di € 4.000,00 sicuramente versato dall'attore al professionista convenuto.
Al riguardo va rilevato infatti che:
a) il professionista convenuto non ha negato di aver ricevuto le predette somme, per le quali comunque l'attore ha depositato copia del bonifico (di € 3.000,00) e ricevuta di pugno del convenuto per la parte in contanti (€ 1.000,00);
b) sul punto, il professionista convenuto, ha eccepito, da un lato, lo svolgimento di attività stragiudiziale e l'autorizzazione dell'attore a trattenere la somma in acconto su un presunto maggior
6 compenso dovuto per la detta attività, ma, dall'altro, ha insistito sull'intervenuta revoca del mandato, da parte dell'attore, in data 25/11/21 (come da scrittura di revoca da questi prodotta in atti), quindi solo pochi giorni dopo il conferimento dell'incarico;
c) non rileva qui che la detta scrittura sia stata disconosciuta da parte attorea (e quindi anche la non necessità della verifica); la detta scrittura rileva invece per la sua natura confessoria rispetto alla parte che l'ha prodotta: non si comprende, cioè, quale attività possa essere stata svolta dal professionista nei pochi giorni in cui secondo lo stesso l'incarico fu mantenuto;
d) peraltro, deve anche ricordarsi che dal tenore letterale della scrittura del 17/11/21 di conferimento dell'incarico emerge che il compenso pattuito (€ 4.300,00) era stato esclusivamente concordato per “attività giudiziale” legata ai ricorsi ex legge pinto e CEDU (attività mai svolta) e non concordati per attività stragiudiziale;
e) peraltro, nella propria comparsa di costituzione e negli altri atti depositati dal convenuto non si rinviene alcuna allegazione né prova della detta attività stragiudiziale, che sarebbe stata svolta a vantaggio dell'attore (pareri, pareri pro veritate, ecc.).
In definitiva, quindi, la certa prova dell'esborso, l'insistenza di parte convenuta stessa sull'avvenuta revoca dell'incarico a distanza di pochi giorni dal conferimento e l'assenza di un titolo a sostegno del compenso successivamente preteso a titolo di consulenza stragiudiziale, determina l'accoglimento, insieme alla domanda di risoluzione del contratto, di quella di restituzione dei 4.000 euro contenuta nell'atto introduttivo, somma da maggiorarsi degli interessi in misura legale dalla data dell'esborso al saldo effettivo.
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3. Infondata è invece e infine la domanda riconvenzionale per danno all'immagine del professionista convenuto.
Come nel caso del risarcimento attoreo, anche in questo caso la parte solo nelle conclusioni della comparsa conclusionale ha domandato il riconoscimento di un danno reputazionale pari a €
1.500.000,00, senza allegare alcun ulteriore elemento al riguardo e tantomeno provare gli estremi dell'evento di danno e le conseguenze patrimoniali dello stesso.
Al di là degli esposti formulati dall'attore, dei quali lo stesso ha dato atto ampiamente, occorreva allegare (innanzitutto e poi provare) che le dette iniziative abbiano avuto una qualche risonanza presso il pubblico, al fine di ipotizzare un danno reputazionale.
Consta invece in atti l'archiviazione senza seguito di tutte le dette iniziative, né la parte ha allegato alcuna ipotesi di diffusione dei procedimenti.
7 La genericità della domanda, in definitiva, ne determina anche in questo caso il rigetto per manifesta infondatezza.
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Restano assorbite o sono irrilevanti le ulteriori deduzioni ed eccezioni formulata dalle parti.
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Quanto alle spese del presente giudizio, stante la sostanziale reciproca soccombenza delle parti
(rispetto alle domande di maggior rilievo), le stesse possono essere integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara risolto il contratto del 17/11/25 a suo tempo intercorso tra le parti e, per l'effetto,
- dispone la restituzione della somma di € 4.000,00 da parte del convenuto in favore di parte attorea, maggiorata degli interessi al tasso legale, con decorrenza dai singoli esborsi al saldo effettivo;
- respinge ogni altra domanda formulata dalle parti;
- compensa integralmente tra le stesse le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso lì 21/12/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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