Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
494/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 494/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.11.1979 e residente in [...] al Corso Italia n.1, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Marone (C.F.: ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il suo studio sito in Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 37, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(NA) il 08.07.1976 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Ferraro (C.F.: ), ed C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sorrento alla Via Parsano n. 1B, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.1.2025 comparivano le parti e i procuratori rappresentavano che nelle more i coniugi hanno raggiunto un accordo per la bonaria definizione della controversia, migliorativo di quello in precedenza sottoscritto in conformità alle osservazioni del Collegio. Chiedevano, quindi, assumersi la causa in decisione con recepimento degli accordi sottoscritti in data 28.10.2024
Il Pubblico Ministero, in data 18.03.2025 concluso per la pronuncia di separazione con recepimento degli accordi raggiunti dai coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 31.03.2004 in Sorrento
(NA), nel corso del quale erano nati due figli, , nato a [...] Persona_1
(NA) il 24.08.2004, e nata a [...] il [...], Persona_2
esponeva che, a causa dei comportamenti e della gelosia del marito, era venuta meno tra i coniugi l'affectio coniugalis e, per effetto di incomprensioni maturate negli anni e sempre più acuitesi, era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Dunque, chiedeva all'intestato Tribunale dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente ed assegnando la casa coniugale al resistente, nonché disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione privilegiata presso la madre, e stabilirsi a carico di Per_2 CP_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della prole, non
[...]
economicamente autosufficiente, la somma di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate. Si costituiva in giudizio il resistente, il quale esponeva che nelle more i coniugi erano addivenuti ad una soluzione bonaria della controversia, provvedendo a sottoscrivere il relativo accordo allegato agli atti.
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti costituite congiuntamente rappresentavano che, come da atto già depositato telematicamente e sottoscritto dai coniugi, questi ultimi avevano raggiunto un accordo in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, e ne chiedevano il recepimento in sentenza.
Il G. I. preliminarmente rilevava la mancanza in atti del certificato di matrimonio e riteneva, altresì, l'opportunità di dettagliare meglio la disciplina relativa alle visite padre-figlia minore con riguardo ai fine settimana, alle festività pasquali ed a quelle natalizie;
i difensori, pertanto, chiedevano congiuntamente rinviarsi la causa, onde consentire il deposito del certificato di matrimonio e la modifica parziale degli accordi inter partes in conformità ai rilievi del Tribunale, e il G.I. rinviava all'udienza del 27.6.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 27.6.2024, le parti si riportavano al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 8.6.2024 e versato in atti, chiedendone il recepimento in sentenza;
domandavano, altresì, l'assegnazione della causa al Collegio per la decisione con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Il G.I., con provvedimento reso all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.6.2024, ritenuto che gli accordi risultavano in contrasto con gli interessi della figlia minore, atteso che non era specificato il quantum Per_2
rispettivamente dovuto per ciascun figlio, presumendosi, in difetto di specificazione, che l'importo spettante per i predetti ammontasse a euro 200,00 sia per la figlia minorenne sia per il figlio maggiorenne, invitava i coniugi a chiarire detta pattuizione e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 28.10.2024, differita d'ufficio al 30.10.2024 e sostituita dal deposito di note di trattazione scritta. Con note telematiche in sostituzione della suddetta udienza del 30.10.2024, i procuratori rappresentavano che nelle more i coniugi avevano raggiunto un accordo migliorativo delle condizioni economiche per quanto concerneva l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, stabilendo per la stessa un importo di euro 300,00 mensili oltre agli euro 200,00 previsti per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
pertanto, congiuntamente chiedevano riservarsi la causa in decisione accogliendo i termini e le condizioni di cui all'accordo, con rinuncia alla concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rinviata l'udienza al 20.1.2025 a seguito di riassegnazione del procedimento, i procuratori delle parti ribadivano che nelle more i coniugi avevano raggiunto un accordo per la bonaria definizione della controversia, migliorativo di quello in precedenza sottoscritto in conformità alle osservazioni del Collegio;
chiedevano, quindi, assumersi la causa in decisione con recepimento degli accordi sottoscritti in data 28.10.2024. Il giudice delegato, preso atti di quanto sopra, riservava pertanto la causa in decisione al Collegio, disponendo la trasmissione degli atto al PM per il relativo parere.
Il PM in data 18 marzo 2025 concludeva per la pronuncia di separazione con recepimento degli accordi conclusi fra i coniugi.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale delle stesse ed in particolare dal tenore del ricorso introduttivo e della memoria difensiva del resistente, dalle accuse di infedeltà reciprocamente mosse dalle parti, dal contegno processuale dei coniugi e dall'indifferenza degli stessi verso ogni tentativo di conciliazione. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
In ordine ai provvedimenti di carattere personale e patrimoniale adottabili con la pronuncia di separazione, poi, ritiene il Collegio che ben possano essere precipiti gli accordi raggiunti dalle parti in corso di lite con note depositate congiunte depositate in data 29.10.2024, siccome conformi a norme imperative.
Alla luce della documentazione allegata e di quanto dedotto in atti, infatti, emerge che svolge attività lavorativa stagionale presso l'Hotel Hilton – Parte_1
Sorrento Palace corrente in Sorrento alla Via Sant'Antonio n. 13, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato cessato al 03.01.2024, con qualifica di
Operaio con mansioni di officiere ed inquadramento al livello 5 del CCNL Turismo, percependo una retribuzione media mensile dell'importo di € 1.300,00 circa, mente il svolge anch'egli attività lavorativa stagionale presso l'Hotel Controparte_1
Hilton – Sorrento Palace, con contratti a tempo determinato e con qualifica di chef de rang con una retribuzione media mensile dell'importo di € 1.500,00 circa.
I coniugi, inoltre, non sono titolari di diritti immobiliari e sono contitolari unicamente di un conto corrente cointestato con un saldo pari, alla data del 31.12.2023 di €
6.051,89.
In ragione della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi dagli stessi raggiunti quanto al mantenimento della figlia minore, appaiono congrui ed adeguati soddisfare le esigenze della stessa.
Quanto ai reciproci rapporti economici, le parti si davano atto della reciproca indipendenza e pertanto nulla prevedevano a titolo di mantenimento l'uno per l'altra e dichiaravano altresì di aver provveduto, con l'accordo sottoscritto, a regolare tutti i rapporti economici intercorrenti fra loro. Le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo tra le parti, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
19.11.1979) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sorrento per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (Atto n. 7, parte II dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
3) autorizza le parti a vivere separatamente;
4) il sig. vivrà nella casa coniugale, di proprietà dei suoi genitori, sita in CP_1
Sorrento (NA) alla via Casarufolo n.2, mentre la sig.ra Parte_1
vivrà con i figli nell'abitazione di proprietà del di lei fratello sita in
Sant'Agnello (NA) alla via Corso Italia n.1, con obbligo di entrambi i coniugi di comunicare all'altro l'eventuale cambio di residenza;
5) la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre;
la stessa trascorrerà con il padre, compatibilmente con la sua attività lavorativa e con gli impegni scolastici della minore, il sabato dalle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00 a settimane alterne, nonché due pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di ogni settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì; nel periodo estivo, e sempre compatibilmente con i summenzionati impegni, 15 giorni consecutivi da concordarsi preventivamente con la madre entro e non oltre il 31 maggio;
le festività natalizie dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente con ciascun genitore;
le festività pasquali, il giorno di Pasqua ed il giorno di Lunedì in albis alternativamente con ciascun genitore. Nei giorni non ricompresi nell'esercizio del diritto di visita, il padre potrà comunque comunicare quotidianamente con la minore tramite utilizzo di messaggistica istantanea, telefonate e/o videochiamate Whatsapp o con qualsivoglia dispositivo informatico all'uopo predisposto e tanto nel rispetto delle proprie esigenze personali e scolastiche;
6) il sig. a far data dalla sottoscrizione dell'accordo, Controparte_1
corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 500,00 Parte_1
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno di mantenimento, di cui euro 300,00 in favore della figlia ed euro 200,00 Per_2
in favore del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
7) il sig. corrisponderà nella misura del 50% le spese Controparte_1
straordinarie previamente concordate e documentate, come da protocollo d'intesa n. 1568/2021 del 06.07.2021 tra il Tribunale di Torre Annunziata ed il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c., del quale le parti dichiarano di aver preso visione;
8) il sig. e la sig.ra percepiranno al 50% Controparte_1 Parte_1
l'assegno unico in favore dei figli;
9) si dà atto che le parti reciprocamente acconsentono ed autorizzano il rilascio dei passaporti anche per la figlia minore;
10) si dà atto che le parti riconoscono e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione;
10) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano