Articolo 1 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188
Articolo 2
Versione
2 agosto 1927
Art. 1.

Nessuna denominazione puo' essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Societa' storica del luogo o della regione.

Entrata in vigore il 2 agosto 1927
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