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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2692/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
Parte_1
(c.f.: , in persona del legale rapp.te, elett. dom. in via S.
[...] P.IVA_1
Lucia 50 Napoli presso lo studio dell'Avv. D'ambrosio Stefano (c.f. dal C.F._1 quale è rappresentata e difesa come da procura su foglio separato;
APPELLANTE E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dell'Avv. Leone Rosita (c.f. ) e dell'Avv. Pappagallo Ilaria (c.f. C.F._2
) ed elett dom. in Piazza Matteotti 2 Napoli, giusta procura generale alle liti C.F._3 per notaio del 04/05/2022 – rep. 55418, racc. 16104 Per_1
APPELLATA CONCLUSIONI All'udienza del 25/09/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.11.2021, l'
[...]
a (di seguito ) adiva il Parte_1 Parte_1 Parte_1
Tribunale di Napoli prospettando che:
- aveva intrattenuto con un rapporto di conto corrente sin dal marzo del Controparte_1
1991, identificato con il n. 27944800, presso la Filiale di Napoli 1 città – Agenzia Napoli 42;
- in data 10.04.2009, tale , nella sua qualità di legale rappresentante Persona_2 dell' a , a seguito Controparte_2 Parte_1 degli intervenuti atti amministrativi canonici, ed il Primo Assistente, , Controparte_3 procedevano alla modifica anagrafica, inserendo ambedue i nuovi rappresentanti, le rispettive sottoscrizioni ed il timbro dell'Ente nella scheda di conto corrente, divenuto nel frattempo un conto “ , ma con il medesimo numero identificativo. CP_4
1 - tra l'aprile 2009 ed il novembre 2012, mandava in pagamento una serie di CP_1 assegni sottoscritti dal e dal per un totale pari a € 61.620,14. Tali Persona_2 CP_3 assegni risultavano sprovvisti del timbro dell'Ente rappresentato e di qualunque clausola, sigla o dicitura che potessero collegare le firme di traenza all' stessa. Parte_1
In punto di diritto, la ricorrente, con specifico riferimento agli artt. 1, n. 6 e 11 del regio decreto n. 1736 del 1933, deduceva la nullità degli assegni per violazione del citato art. 11, secondo cui ogni sottoscrizione deve riportare il nome e cognome o la ditta del soggetto obbligato, evidenziando che aveva provveduto al pagamento di tutti gli assegni indicati CP_1 nell'elenco in violazione reiterata della normativa citata omettendo, inoltre, la tempestiva segnalazione del primo titolo e il conseguente "blocco della convenzione assegni" che avrebbero impedito l'emissione dei successivi titoli. Sulla base di tali premesse la difesa del ricorrente così concludeva: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli in composizione monocratica: I. – Accertare la violazione di norme imperative e primarie e pronunciare per l'effetto la nullità delle dichiarazioni cartolari di cui ai titoli prodotti, ovvero la nullità ed inefficacia degli assegni tutti per le causali narrate;
II. - Per effetto di quanto sopra, condannare con qualunque statuizione in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t. alla restituzione delle somme addebitate sul conto corrente della ricorrente per l'esatto Parte_1 ammontare degli importi degli assegni, ossia per € 61.620,14, o per quella diversa somma ritenuta di giustizia;
III. – In subordine, accertare con qualunque statuizione e per effetto di tutto quanto dedotto, la responsabilità contrattuale di in persona del suo l.r.p.t. ovvero la sua negligenza, sempre per quanto sopra Controparte_1 narrato, e condannare essa al rimborso, all'indennizzo, o al risarcimento dei danni nella misura CP_1 indicata, o minore e diversa che risulterà di giustizia. IV. – In via estremamente subordinata, accogliere la domanda limitatamente a quanto emergerà di diritto e per gli importi di giustizia.
1.2 Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: Controparte_1
a. l'inammissibilità del ricorso spiegato, in quanto il ricorrente aveva già proposto identica domanda, sui medesimi assegni, innanzi allo stesso Organo Giudiziario e la causa era stata già decisa con sentenza n. 6009/2021 del 25.06.2021; b. l'inammissibilità del rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., in quanto, per la sua applicazione, era necessario che la causa fosse semplice e documentalmente istruita; c. la necessità di chiamare in causa il nella sua qualità di legale Persona_2 rappresentante dell'Ente all'epoca dei fatti sostenendo che egli era il responsabile dei prelievi illegittimi e che dovrebbe essere manlevata da qualsiasi responsabilità; CP_1
d. che molti degli assegni in contestazione risultavano negoziati con modalità check truncation procedura interbancaria di gestione assegni, prevista dall'accordo ABI, in base alla quale in qualità di Banca trattaria, non entrando in possesso della materialità Controparte_1 del titolo, non poteva effettuare alcun controllo circa l'autografia della sottoscrizione di traenza. e. che gli operatori di avrebbero agito diligentemente eseguendo controlli Controparte_1 accurati nel rispetto delle procedure e non avevano riscontrato alcuna irregolarità al momento dei controlli, che potessero giustificare il rifiuto del pagamento. Inoltre, le firme
2 sugli assegni risultavano conformi agli specimen depositati e, non essendoci limitazioni di firma registrate, gli assegni erano stati addebitati regolarmente. La convenuta concludeva chiedendo al Giudice di primo grado: Controparte_1
In via preliminare di:
1) accertare e dichiarare la violazione del principio del "ne bis in idem";
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., solo in subordine disporre il mutamento del rito autorizzando la chiamata in causa, nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 269 cpc, secondo comma, del - Sig. (CF: nato a [...] il [...] e Persona_2 C.F._4 residente in Giugliano in Campania (NA), alla via Madonna Delle Grazie n.
4. Nel merito: In via principale, rigettare la domanda nei confronti di in quanto del tutto infondata in fatto ed in CP_1 diritto;
in via subordinata e con riserva di gravame, nella denegata ipotesi di condanna di totale Controparte_1
e/o parziale, dichiarare e condannare il Sig. tenuta a manlevare la Società da ogni Persona_2 avversaria pretesa e per qualsiasi somma essa sia condannata a pagare ad ogni titolo. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza rep. n. 6395/22 depositata, in data 9.5.2022, rigettava la domanda proposta dalla . Parte_1
In sintesi, il primo Giudice, riteneva che la causa potesse essere decisa in via sommaria, basandosi sui documenti prodotti, senza necessità di ulteriori istruttorie e che la chiamata in causa del terzo, , non risultava pertinente rispetto all'oggetto della domanda Per_2 Per_2 principale. Inoltre, secondo il Tribunale, risultava infondata l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la sentenza precedente non era ancora passata in giudicato e la domanda attuale si basava su una causa petendi differente. Nel merito, tuttavia, il Giudice di prime cure, dopo aver richiamato l'art. 11 della legge sugli assegni, pur rilevando che sui titoli oggetto di lite non vi era indicazione dell'ente emittente, in violazione della normativa specifica, riteneva insussistente la dedotta responsabilità di
[...]
. A tal fine, il Tribunale richiamava la clausola del contratto di conto corrente stipulato CP_1 tra l' e che autorizzava il pagamento degli assegni anche in assenza di Parte_1 CP_1 una chiara indicazione della rappresentanza in modo da determinare l'esonero di CP_1 da ogni responsabilità per l'incasso di assegni non riconducibili all'ente titolare del conto corrente.
2. Avverso l'indicata ordinanza, con atto notificato in data 8.6.2022 (mediante pec inviata ai difensori di parte appellata nel giudizio di primo grado) ha proposto appello l' Parte_1 per i seguenti motivi:
2.1 violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale aveva pronunciato una decisione in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, avendo rilevato d'ufficio un'eccezione in senso stretto, ossia la clausola di esonero di responsabilità prevista nel contratto di conto corrente.
2.2 Col secondo motivo di appello l' censura la sentenza pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Napoli in ordine all'interpretazione della suddetta clausola prospettando che
3 l'esonero di responsabilità opererebbe nella sola ipotesi di assegno firmato da un delegato, o soggetto autorizzato, che non avesse specificato nel titolo di pagamento la tale qualifica. La clausola, quindi, nella prospettazione dell'odierno appellante, poteva servire solo a favorire l'emissione di titoli senza la necessità che il ed il dovessero ripetere, di Per_2 CP_3 volta in volta, le rispettive dette qualifiche ma non anche senza l'apposizione del timbro o, comunque, il richiamo alla Arciconfraternita titolare del c.c.. 2.3 Col terzo e con il quarto motivo di appello la censura la violazione degli Parte_1 artt. 1229, 1343, 1344, 1418 e 1419 c.c. in quanto la suddetta clausola di esonero da responsabilità, sarebbe vietata ex art. 1229 c.c., poiché costituisce un'esimente totale contraria ad una norma imperativa e di carattere primario, quale l'art. 11 della legge Assegni. Inoltre, la clausola avrebbe comportato un'inammissibile esenzione totale della Banca, anche per il caso della colpa grave e del dolo, pertanto, doveva essere considerata, sotto diversi profili, come non apposta, nulla o quantomeno inefficace. Sotto altro profilo, l'appellante ritiene che tale clausola sarebbe stata imposta in malafede da
, quale contraente forte, approfittando di condizioni di squilibrio negoziale. CP_1
2.5 Col quinto motivo di appello la prospetta la violazione degli artt. 1341 – Parte_1
1342 c.c. in quanto la clausola di esonero di responsabilità non risultava essere stata evidenziata e approvata separatamente dal contraente debole, e, quindi, risulterebbe vessatoria e, pertanto, nulla, con conseguente responsabilità di . CP_1
2.6 Infine, l'appellante censura l'omessa pronuncia sulla domanda di rimborso dell'assegno n. 9300945941 - 01 del 10 apr. 2009 per l'importo di € 5.500, emesso da tale , il Persona_3 quale non si era qualificato come legale rappresentante della e risultava Parte_1 estraneo sia al contratto bancario che alla clausola su cui il Tribunale ha fondato l'esclusione di responsabilità della banca trattaria. Sulla base di tali premesse l'appellante chiedeva alla Corte di:
1) Accertare la violazione di norme imperative e primarie e pronunciare per l'effetto la nullità delle dichiarazioni cartolari di cui ai titoli prodotti, ovvero la nullità ed inefficacia degli assegni tutti per le causali narrate;
2) Per effetto di quanto sopra, condannare con qualunque statuizione in persona del suo Controparte_1
l.r.p.t. alla restituzione delle somme addebitate sul conto corrente della ricorrente per Parte_1
l'esatto ammontare degli importi degli assegni, ossia per € 61.620,14, o per quella diversa somma ritenuta di giustizia;
3) In subordine, accertare con qualunque statuizione e per effetto di tutto quanto dedotto, la responsabilità contrattuale di in persona del suo l.r.p.t. ovvero la sua negligenza, sempre per quanto Controparte_1 sopra narrato, e condannare essa al rimborso, all'indennizzo, o al risarcimento dei danni CP_1 nella misura indicata, o minore e diversa che risulterà di giustizia;
4) In via estremamente subordinata, accogliere la domanda limitatamente alla somma di € 5.500 di cui all'assegno a firma di Persona_3
Vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado.
2.7 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello sostenendo di aver Controparte_1 adempiuto al proprio incarico contrattuale con la richiesta diligenza e precisando nuovamente che gli assegni contestati erano stati negoziati tramite la procedura interbancaria di "check
4 truncation", che prevede il trattenimento del titolo da parte dell'ente negoziatore, senza la consegna materiale all'ente trattario. , in qualità di banca trattaria, non entrando in CP_1 possesso della materialità del titolo, non avrebbe potuto effettuare alcun controllo circa l'autografia della sottoscrizione di traenza. Inoltre, sottolineava che l'operatore di sportello aveva eseguito le necessarie CP_1 verifiche circa l'autenticità del titolo e l'assenza di segni di contraffazione e, quindi, di irregolarità o alterazioni. Infine, l'appellata concludeva che nessuna responsabilità poteva esserle imputata neanche in relazione all'assegno firmato da in data 10 aprile 2009, giorno in cui il Persona_3
presentava solo richiesta di variazione della firma di traenza a suo favore (nonché a Per_2 favore del ), con poteri disgiunti, richiesta alla quale poi seguivano le attività CP_3 dell'Ufficio postale. Alla stregua di tali premesse l'appellata concludeva per il rigetto dell'impugnazione e la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite. All'udienza del 25.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto con integrale riforma dell'ordinanza resa dal Giudice di prime cure. Appare utile premettere, in punto di diritto, che l'art. 11, r.d. n. 1736/1933, prevedendo in relazione all'emissione di assegni, che ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, va interpretato nel senso da ricomprendere nel termine di ditta anche le società o gli enti in generale (Cass. n. 11621/99). Ne deriva che, essendo la ratio di tale norma quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento “funzionale” tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione (Cass. n. 13463/2006). Più in particolare, il riferimento è all'art. 11 della cd. legge assegni, il quale dispone che «ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale» e all'art. 14 della medesima legge, secondo il quale «chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona, per la quale non ha il potere di agire, è obbligato come se l'avesse firmato in proprio». Da questo plesso normativo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tratto il principio per cui l'assunzione di un'obbligazione cartolare «in nome altrui» – in tale formula ricomprendendosi tanto il caso della rappresentanza negoziale, quanto quello della così detta rappresentanza organica (art. 1400 cod. civ.) – suppone «l'apposizione della sottoscrizione con l'indicazione della qualità, ancorché senza l'uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell'ente» (in questi termini si veda già Cass., 22 aprile 1993, 4763; tra le più recenti v. Cass., 21 giugno 2012, n. 10388). In
5 consonanza con questo principio, si è anche precisato che, «per la firma di un ente collettivo, non è sufficiente l'indicazione della ragione o della denominazione, occorrendo il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) e il cognome della persona fisica che sottoscrive per l'ente, pur senza necessità di una specifica formula da cui risulti il rapporto di rappresentanza» (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27378, a p. 29 della pronuncia); in modo comunque che il contesto cartolare venga a esplicitare il «collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente» (cfr. Cass., 23 aprile 2004, n. 7761). Infatti, la sottoscrizione di traenza di un assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dal citato art. 11, r.d. n. 1736/1933, improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore, non venendo meno dette prescrizioni per il caso in cui l'assegno sia emesso o girato da un ente, ivi comprese le società, richiedendosi anche, in detta ipotesi, che la dicitura di emissione, se pur non necessariamente deve contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente medesimo. La giurisprudenza di legittimità si è espressa (sent. n. 11621 del 15/10/1999, rv. 530656; conf. n. 4367 del 1988, rv. 459351) nel senso che, ai sensi del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 11, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta dell'obbligato, essendo tale disposizione applicabile anche agli enti collettivi;
in difetto di tali requisiti, la menzione dell'ente è insufficiente ad obbligare il medesimo, mentre viceversa non è necessaria la specificazione del rapporto di rappresentanza, dovendo farsi salvo il caso in cui il segno grafico del girante sia noto e riconoscibile. Tanto premesso, rileva il Collegio che, pur ritenendo che il Giudice di primo grado abbia fondato la propria decisione su di una circostanza dedotta dal titolo azionato in giudizio – una delle clausole del contratto di conto corrente – e come tale non costituente un eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 29254/19; n. 4553/22), tuttavia l'interpretazione di tale clausola offerta dalla sentenza impugnata, come prospettato dall'appellante, non appare convincente. Dalle norme della c.d. legge assegni sopra indicate, come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, si deduce che l'emissione di assegni sul conto corrente intestato ad un ente presuppone l'apposizione sul modulo: della denominazione dell'ente, di una sottoscrizione e una “dicitura” dalla quale, anche senza l'uso di formule sacramentali, risulti che il titolo viene emesso per conto dell'ente. Ebbene, nel modulo contenente l'indicazione dei soggetti autorizzati ad operare sul conto corrente postale intestato alla Arciconfraternita, è riportata la frase “qualora vi pervenissero assegni firmati da un soggetto autorizzato ad operare sul conto senza che la firma sia preceduta da una dizione da cui risulti che l'operazione è compiuta in nostra rappresentanza (per esempio per delega di) poiché tali operazioni si dovranno considerare compiute comunque per nostro
6 conto vi autorizziamo espressamente a dare corso comunque alle operazioni in questioni dandovi con la presente ampia manleva”. Con tale clausola, la Arciconfraternita aveva autorizzato ad accettare assegni riportanti l'indicazione dell'arciconfraternita e Controparte_1 la sottoscrizione dei soggetti autorizzati ad operare sul conto ma non anche una ulteriore indicazione di spendita del nome dell'ente; al contrario, tale clausola non esonerava, certamente, l'appellata dalla propria responsabilità per aver pagato assegni emessi sul conto corrente della ma privi dell'indicazione della denominazione dell'ente. Parte_1
D'altra parte, l'interpretazione estensiva della suddetta clausola fatta propria dal Giudice di primo grado sarebbe risultata comunque in contrasto con l'art. 1229 che sancisce la nullità dei patti di esonero nelle ipotesi eccezionali di dolo o colpa grave del debitore (comma 1) e di contrarietà della clausola all'ordine pubblico (comma 2). Si tratta di una norma che introduce un meccanismo di controllo delle pattuizioni volte a trasferire il rischio (contrattuale ed extracontrattuale) da un soggetto all'altro. Le banche sono tenute alla diligenza qualificata del "buon banchiere" - in ragione dell'attività specificamente bancaria consistente nella prestazione dei servizi di pagamento -, secondo i canoni della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c. (cfr., Cass., 20 marzo 2014, n. 6513). Assunto come necessario parametro di riferimento il canone della diligenza professionale ex art. 1176 cod. civ., non può considerarsi diligente il comportamento della banca ( ) che CP_1 ometta di considerare - o addirittura ignori - la regolamentazione dettata dall'art. 11 legge assegni. Tanto più che trattasi di una delle norme "primarie" espresse da tale legge, di base della stessa;
e pure di comprensione facile e immediata.
avrebbe dovuto rifiutarsi di provvedere al pagamento degli assegni in questione, CP_1 adempiendo, secondo la diligenza professionale dovuta, all'obbligo di verificare la riferibilità degli assegni stessi all'ente titolare del conto corrente su cui essi sono stati tratti, verifica che avrebbe richiesto, a norma della citata disciplina di cui all'art. 11, R. D. n. 1735/1933, di appurare ictu oculi il difetto nella dicitura di emersione di ogni riferimento tale da esplicitare l'esistenza di collegamento tra il firmatario e l'ente. Va poi precisato che la responsabilità della banca trattaria non è esclusa dalla procedura di "check truncation" con cui i titoli sarebbero stati regolati, come invece dalla stessa sostenuto. Al riguardo deve premettersi che la "check truncation" consiste in una procedura interbancaria di gestione assegni bancari e circolari di importo non superiore a 5.000 euro, espressamente prevista dall'accordo interbancario per il servizio di incasso assegni, emanato dall'ABI in data 1 luglio 1993 e normativamente riconosciuta con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in base alla quale gli assegni negoziati presso Istituti bancari diversi dall'Istituto trattario, vengono trattenuti presso l'ente negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via Rete Nazionale Interbancaria all'ente trattario. La procedura di "troncamento" consente alla banca negoziatrice di assegni circolari e bancari di richiederne il pagamento alla banca (emittente o trattaria) mediante l'invio di un messaggio elettronico contenente le informazioni contabili relative al titolo necessarie per la sua estinzione, modalità che sostituisce la presentazione cartacea dell'assegno. L'assegno in formato cartaceo viene "troncato" presso la banca negoziatrice e si presume correttamente pagato, con esclusione di ogni prova contraria e preclusione di ogni possibilità di richiederne l'importo accreditato alla
7 banca negoziatrice, qualora la banca trattaria ometta di comunicare, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di compensazione, il rifiuto di pagamento. Il limite della procedura in questione, cui gli Istituti bancari accedono su base assolutamente volontaria e negoziale, consiste proprio nella mancata presentazione del titolo (che cioè non viene esibito al momento della richiesta di incasso), modalità che è invece ancora necessaria ai sensi della legge assegni per verificarne la regolarità formale e la conformità della firma di traenza allo specimen depositato (oltre che per l'accertamento del rifiuto di pagamento nella forma pubblica del protesto). L'indicata procedura di "check truncation" comporta quindi per le banche il vantaggio di una modalità di pagamento semplificata, ma nel contempo rischi maggiori poiché la banca negoziatrice non invia il titolo da incassare ma trasmette soltanto un flusso di dati. Per tali sue caratteristiche, l'utilizzo della procedura in esame è stato limitato ai soli titoli di importo contenuto e le banche che hanno aderito all'accordo hanno convenuto anche una forma di autoassicurazione. In altri termini, ogni rischio (di frode o falsità) connesso al minor livello di controllo che tale procedura comporta si ritiene debba ricadere – per un'equa distribuzione dei rischi derivanti dal ricorso alla suddetta procedura – sul soggetto che da tale servizio trae vantaggio, ossia sull'operatore bancario che ha valutato conveniente aderire a tali accordi interbancari. E' evidente, infatti che trattandosi di un rischio d'impresa, non può ricadere sul cliente, che – a differenza della banca – non trae da detta procedura alcun vantaggio in termini di snellezza e fluidità operativa, anche in linea con il principio dell'affidamento del consumatore nei confronti dell'operatore professionale. Del resto, la banca che decide di avvantaggiarsi di questa più agevole procedura di "check truncation", non può in virtù di una propria scelta organizzativa sottrarsi all'obbligo di verifica dell'autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo specimen;
la banca, pertanto è comunque responsabile per aver pagato un assegno falsificato nella firma di traenza qualora, secondo il consolidato orientamento sul punto, la falsità sia riconoscibile con un diligente esame, ancorché a vista, nei termini richiesti dall'art. 1176 co. 2 c.c., trattandosi di diligenza particolarmente qualificata in quanto connessa all'esercizio di un'attività professionale (cfr., al riguardo, ABF di Roma, dec. n. 261/2010, ABF di Napoli, dec. 406/ 2014 nonché Cassazione civile, sez. I, 07/11/2022 , n. 32706). In ogni caso, dalla nota datata 19.11.2015 con la quale inviava all'odierna CP_1 appellante la copia degli assegni bancari in relazione ai quali l' ha agito in Parte_1 giudizio (cfr. all. 1 al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) risulta che la negoziazione di tali titoli non avvenne mediante la procedura di "check truncation", tanto che gli stessi erano in possesso della banca emittente ( ), a differenza di altri assegni per CP_1
i quali BA PO riferiva di non averne la disponibilità per essere stati negoziati mediante la predetta procedura. In relazione a detti titoli, quindi, aveva certamente la possibilità di verificare, CP_1 prima di disporre il pagamento, la mancata indicazione dell'ente sugli assegni. Consegue a quanto premesso che va affermata la responsabilità della banca trattaria per colpa grave nei confronti dell' in relazione a tutti gli assegni pagati. Parte_1
8 Peraltro, l'omissione di controllo con conseguente pagamento dei titoli imputabile alla banca convenuta deve reputarsi condotta che ha fornito adeguato contributo causale nella produzione del danno sopportato dall'Ente, unitamente alla condotta illecita del suo Amministratore. Infatti, l'omessa segnalazione in CAI ha consentito al di perpetrare la condotta illecita Per_2 che ha portato al depauperamento del patrimonio dell'Ente, aggravando il danno patito. Per tutto quanto esposto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere CP_1 condannata al risarcimento dei danni cagionati alla Arciconfraternita e costituiti dalle somme di cui il D'DI si è indebitamente appropriato attraverso l'emissione di assegni tratti sul c.c. dell'arciconfraternita per l'importo complessivo di € 61.620,14. 4. Le spese di lite del di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri minimi – in relazione alla non particolare complessità della controversia - stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili, e per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.000,00 a euro 260.000,00) e all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta dall' in Parte_1
a nei confronti di avverso l'ordinanza Parte_1 Parte_1 Controparte_1 ordinanza rep. n. 6395/22 depositata dal Tribunale di Napoli in data 9.5.2022, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dall' in a Parte_1 Parte_1
e, per l'effetto Parte_1
2. condanna al pagamento in favore dall' Controparte_1 Parte_1
in a della somma di € 61.620,14
[...] Parte_1 Parte_1
(sessantunomilaseicentoventi/14) a titolo di risarcimento dei danni per la negoziazione degli assegni emessi in violazione dell'art. 11 R. D. n. 1735/1933 3. condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Controparte_1 dall' in a delle spese Parte_1 Parte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in € 400,00 (quattrocento/00) per spese ed € 7052,00 (settemilacinquantadue/00) per onorari e, per il presente giudizio, in € 790,00 (settecentonovanta/00) per spese ed € 7160,00 (settemilacentosessanta/00) per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Napoli, 15.1.2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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