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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Daniela Lococo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1131/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Tassi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Piazza Minghetti n. 1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bonuccelli ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Viareggio, via San Carlo
Borromeo n. 24
APPELLATO
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d' Appello di FIRENZE, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n.
448/2021 rep. n. 1130/2021 del 06/05/2021, pubblicata il 07/05/2021, notificata in data 10/05/2021, dichiarare inammissibili e, comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da nei Controparte_1 confronti di In vittoria di spese e compensi dei due gradi di Parte_1 giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto, ragione e di meglio e ulteriormente dedurre in via istruttoria.” per parte appellata Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectiis, per le motivazioni di cui alla parte narrativa:
1) In tesi, per le ragioni di cui in narrativa ed in rito, dichiarare la inammissibilità del proposto appello ex art. 348 bis c.p.c.;
2) In ulteriore tesi, nel merito, rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 448/2021 pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 06/05/2021 nel giudizio rubricato al n. 5099/2019 R.G.;
3) In denegata e non creduta ipotesi, rimettere la causa sul ruolo ed ammettere tutte le istanze istruttorie, di prova orale e di esibizione, così come formulate nella memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, reiterate negli atti di causa, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Lucca, con sentenza n. 448/2021, pubblicata il 6 maggio
2021, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 5099/2019 così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione proposta da all'esecuzione immobiliare n. Controparte_1
168/2019 R.G.E., e per l'effetto dichiara che non sussiste il diritto dell'opposta di agire in via esecutiva sui beni immobili conferiti nel fondo Parte_1 patrimoniale costituito da e con atto a Controparte_1 Parte_2 rogito del Notaio del 23.7.2010, repertorio n.
9.207 e raccolta n. Persona_1
2.680, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Lucca in data 28.7.2010 e con nota di trascrizione a rettifica in data 5.8.2010;
2) rigetta ogni altra domanda avanzata dall'opponente;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rimborsare all'opponente le spese di lite, liquidandole in complessivi € 8.595,00, di cui € 7.000,00 per compenso di avvocato, € 1.050,00 per rimborso spese generali, ed
€ 545,00 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge.” Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.”
Il Tribunale premetteva che proponeva opposizione all'esecuzione Controparte_1 immobiliare n. 168/2019 R.G.E. promossa nei suoi confronti da Parte_1 con atto di pignoramento notificato il 28.5.2019 in forza del decreto ingiuntivo n.
37/2013 emesso dal Tribunale di La Spezia. In particolare, egli eccepiva la impignorabilità dei beni immobili sottoposti ad esecuzione forzata in quanto conferiti in fondo patrimoniale costituito dal medesimo e da Parte_2
e riteneva che la non aveva diritto a procedere ad
[...] Parte_1 esecuzione forzata, essendo il credito relativo al saldo passivo del conto corrente acceso in data 25.6.2010 dalla per l'esercizio della propria attività Controparte_2 commerciale in favore della quale l'opponente aveva prestato fideiussione in data
4.11.2011, allorquando in pari data la banca aveva accordato alla società debitrice un piano di rientro. Trattandosi dunque di debito relativo alla attività di impresa della era da ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia. Controparte_2
Ciò posto, il giudice di primo grado, vertendo la causa sulla riconducibilità o meno del credito monitorio al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e del conseguente diritto di sottoporre ad esecuzione forzata i beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, richiamava la giurisprudenza sul punto. Sulla prospettiva della
Suprema Corte, era da ritenere indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari un finanziamento finalizzato all'acquisto di beni strumentali da parte della società garantita da fideiussione rilasciata dal soggetto che ha conferito i propri beni in fondo patrimoniale. Nel caso di specie, rilevava che dalla istruttoria espletata era emerso che il conto corrente con affidamento aperto il 25.6.2010 dalla presso (il cui saldo passivo costituiva il credito di cui Controparte_2 CP_3
è causa) era stato utilizzato dalla società garantita per acquistare beni strumentali per pagare i fornitori e finanziare la società attraverso l'anticipo fatture salvo buon fine. Il primo giudice riteneva il credito solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del escludendo che tale finalità CP_1 potesse qualificarsi come inerente ai bisogni della famiglia ex art. 170 c.c.. Per tali motivi dichiarava la impignorabilità dei beni immobili sottoposti ad esecuzione forzata ma non dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento sui beni immobili nel fondo patrimoniale, essendo a ciò funzionalmente competente il giudice dell'esecuzione. Ciò posto statuiva come da dispositivo sopra riportato. Impugna sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170 c.c. e 2740 c.c.
Il Tribunale di Lucca ha erroneamente dichiarato la impignorabilità dei beni immobili di cui è causa sull'assunto per cui il finanziamento funzionale al potenziamento dell'attività lavorativa della di cui il è socio Controparte_2 CP_1
e amministratore (e dal 4.11.2011 anche garante per fideiussione) costituirebbe credito indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari, non riconducendo l'obbligazione sorta per sviluppare e potenziare l'attività imprenditoriale della società nel concetto di “debiti contratti nell'interesse della famiglia”. L'odierno appellante sottolinea come il proprio credito derivi da saldo debitore di conto corrente ordinario n. 01/187/1064 acceso da controparte in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio di maggioranza della società e come il medesimo sia successivamente diventato anche Controparte_2 garante per fideiussione con lettera del 04/11/2011 sino all'importo di complessivi euro 151.623,00, circostanza che implica il sorgere dell'obbligo di rimborso in via solidale con il debitore principale. Per stessa ammissione del i CP_1 finanziamenti da lui personalmente garantiti erano funzionali al potenziamento dell'attività lavorativa della società medesima, come emerso dall'istruttoria svolta in primo grado, con vantaggio per il nucleo familiare. Per tali motivi il credito di cui
è causa è da qualificarsi come inerente ai bisogni della famiglia con conseguente applicabilità dell'art. 170 c.c..
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Mancato rilievo del difetto di prova dei presupposti di applicabilità del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Omesso esame di fatti decisivi.
L'odierno appellante evidenzia come il non abbia allegato e provato la CP_1 estraneità del suo debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza della stessa da parte del creditore. Al contrario ha ammesso il nesso tra le obbligazioni azionate e i bisogni del proprio nucleo familiare. Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento unicamente sulle generiche testimonianze dei soci che hanno riferito che il conto corrente acceso dal per conto della società veniva CP_1 utilizzato per tutte le operazioni necessarie all'esercizio dell'impresa, considerando tale affermazione come prova incontrovertibile della estraneità del debito. Non sono state prese in considerazione le ulteriori circostanze emerse in giudizio e cioè la percezione di utili, anche se esigui, derivanti dalla attività imprenditoriale e l'assenza di altre attività lavorative o il fatto che è inverosimile che alla soddisfazione delle necessità familiari si provvedeva solo col reddito della coniuge.
Si costituisce eccependo la inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza in quanto emergerebbe, con evidenza, dalle risultanze probatorie che i beni immobili di cui è causa non potevano essere assoggettati ad esecuzione forzata in quanto costituiti su fondo patrimoniale pienamente opponibile alla società oggi Oltre ad essere Parte_1 perfettamente regolare la sua costituzione, lo stesso è opponibile in quanto il credito di cui è causa, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non ha avuto alcuna inerenza immediata e diretta con i bisogni della famiglia. La pretesa creditoria di ha il suo fondamento in un rapporto di conto corrente Parte_1 ordinario intercorso tra la e la conto che nel Controparte_2 Controparte_4 corso del tempo ha portato ad una esposizione debitoria della stessa società per cui l'istituto bancario aveva dapprima revocato gli affidamenti alla correntista con lettera del 16.09.2011 e successivamente, il 4.11.2011, aveva preteso la sottoscrizione di un piano di rientro con il rilascio di una garanzia fideiussoria da parte anche dello stesso Non avendo la società soddisfatto il piano di CP_1 rientro concordato, la otteneva il decreto ingiuntivo n. 37 del 25.01.2023 CP_3 dal Tribunale di La Spezia. Ciò posto, dalla istruttoria espletata in primo grado è emerso che il conto corrente è stato aperto per consentire alla società l'esercizio della propria attività di impresa e l'acquisto di beni strumentali all'attività, per pagare i fornitori e quindi effettuare tutte le operazioni necessarie all'esercizio dell'impresa. Risulta così provato e pacifico perché mai contestato, che il conto è stato aperto esclusivamente per quanto appena affermato e che le relative disponibilità sono state interamente spese per l'acquisto di beni strumentali alla attività di impresa dunque ad esclusivo vantaggio della Trattasi Controparte_2 dunque di credito soltanto indirettamente destinato al soddisfacimento delle esigenze familiari, non potendolo qualificare come inerente ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 170 c.c.. Inoltre la era a conoscenza di quanto appena CP_3 affermato proprio perché era a conoscenza della funzione, accessoria, di garanzia, che aveva la fideiussione concessa dal in favore della in CP_1 Controparte_2 quanto il fatto di avere fatto sottoscrivere la fideiussione non subito (cioè al momento dell'accensione del conto) ma successivamente, è prova della consapevolezza da parte della della estraneità del debito ai bisogni della CP_3 famiglia;
quella contratta dal era solo un'obbligazione accessoria, di CP_1 garanzia, rispetto ad una obbligazione che faceva capo al debitore principale, la
Per tali motivi, non sussiste la inerenza immediata e diretta con i Controparte_2 bisogni della famiglia atteso che l'importo che la banca richiede al è CP_1 relativo alla fideiussione dallo stesso prestata a garanzia dell'esposizione debitoria della , e la stipula della stessa non costituisce atto volto a sopperire ai CP_2 bisogni della famiglia, piuttosto atto diretto a favorire lo svolgimento dell'attività della società. L'odierno appellato sottolinea che la era una società in CP_2 perdita, poi fallita nel 2015; dunque, al tempo rilevante per la causa, non produceva utili o comunque li produceva in maniera esigua con la conseguenza che i bisogni del nucleo familiare erano soddisfatti dalla moglie del Per CP_1 concludere contesta quanto dedotto da controparte circa il difetto di prova avendo dimostrato la regolare costituzione del fondo e la contrazione del debito per scopi estranei alla famiglia sia in via documentale che testimoniale.
Alla udienza del 18 giugno 2024 le parti concludevano e la Corte tratteneva la causa in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sono inammissibili le istanze istruttorie avanzate da CP_1 posto che, come anche rilevato dall'odierno appellante, le stesse non sono
[...] state reiterate in maniera specifica, come previsto dalla Suprema Corte (ex multis:
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/02/2019, n. 5741 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione.”), in sede di precisazione delle conclusioni. In particolare, il primo giudice, alla udienza del 6 novembre 2020, sulle istanze istruttorie statuiva come di seguito: “ammette la prova per testi richiesta dall'opponente nella memoria ex art. 182, comma 6 n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli 3 e 4, mentre non ammette 1 e 2 poiché documentali, i capitoli 5 e 6 poiché generici e valutativi ed i capitoli 7 e 8 poiché circostanze da provare per tabulas;
rileva la natura, allo stato, esplorativa e scarsamente conferente, delle istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate dall'opponente”. Alla udienza di precisazione delle conclusioni (verbale del 30 marzo 2021) il procuratore dell'odierno appellato si è limitato a richiamare le conclusioni rese negli scritti difensivi depositati non riproponendo in maniera esplicita le istanze istruttorie che peraltro erano state parzialmente ammesse.
Ciò posto, l'appello deve essere deciso come segue.
La questione verte sulla applicabilità della disciplina del fondo patrimoniale di cui all'art. 170 c.c. al credito vantato da e dunque sulla sussistenza Parte_1 dei presupposti necessari alla sottrazione dei beni del fondo alla garanzia dei creditori personali dei coniugi: il debito deve essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di questo il creditore doveva essere a conoscenza al momento del perfezionamento della fonte dell'obbligazione. L'onere della prova della opponibilità del vincolo derivante dal fondo incombe sul debitore esecutato che dovrà dimostrare proprio la sussistenza di tali presupposti. (ora CP_3
ha agito in via esecutiva in forza del decreto ingiuntivo n. 37/2013 Parte_1 emesso dal Tribunale di La Spezia per una somma di € 97.347,60. In particolare, il credito è relativo al saldo passivo del conto corrente n. 017187/1064 acceso dalla società il 25 giugno 2010 (di cui il era legale Controparte_2 CP_1 rappresentante e socio), presso la (a cui è poi succeduta a titolo Controparte_4 particolare la per l'esercizio della attività commerciale. A fronte Parte_1 della situazione debitoria, la con lettera del 16 settembre 2011, procedeva CP_3 alla revoca degli affidamenti chiedendo di provvedere alla copertura della intera esposizione debitoria e successivamente, in data 4.11.2011, il diveniva CP_1 garante per la fideiussione sino all'importo di complessivi € 151.623,00. Trattasi dunque di obbligazione sorta nell'esercizio della attività di impresa.
In ordine al presupposto soggettivo cioè la estraneità del debito ai bisogni della famiglia, la giurisprudenza ha inteso la nozione in senso lato in quanto i medesimi non devono essere volti soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. Il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti in via esecutiva su beni conferiti in fondo patrimoniale trova poi il suo fondamento non nella natura della obbligazione bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di quest'ultima e i bisogni della famiglia. Ciò posto, il giudice, nell'accogliere l'opposizione, ha applicato il principio di diritto della Suprema Corte, ord. n. 8201/2020, secondo cui “se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale”. In particolare essendo emerso, anche dalla istruttoria espletata, che il conto corrente da cui poi è originato il credito era stato utilizzato dalla società garantita per acquistare beni strumentali, per pagare fornitori e finanziare la società, questo era da ritenersi solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari e di conseguenza, condividendo l'orientamento di cui sopra, escludeva la sua inerenza ai bisogni della famiglia di cui all'art. 170 c.c.. Tale indirizzo della Corte ha mutato indirizzo rispetto all'orientamento granitico precedente e anche successivo della giurisprudenza, ponendo un limite all'estensione della nozione ed escludendo, dal novero dei bisogni familiari, non solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi ma anche le esigenze familiari indirette. Tale pronuncia è da considerarsi quale precedente isolato atteso l'orientamento maggioritario che peraltro rifugge qualsiasi tipo di automatismo tale per cui, applicando il principio di diritto sopra riportato, prevarrebbe, nell'analisi della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 170 c.c., la natura dell'obbligazione con la conseguenza che in tutti i casi in cui trattasi di debiti che rientrano nell'attività professionale da cui l'esecutato ricava il reddito, senza necessità di ulteriore indagine, si attiverebbe la protezione prevista dalla normativa di riferimento. Si riporta per completezza il seguente principio di diritto: “In tema di esecuzione forzata per espropriazione,
l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (Cass. 31575
2023). Chiarito quanto precede e ponendo a fondamento della decisione la giurisprudenza maggioritaria sul punto, che si condivide, è necessario valutare se il debito di cui è causa è stato o meno contratto per esigenze familiari, essendo rilevante anche la disamina in ordine all'esistenza di fonti di reddito alternative.
Secondo l'odierno appellato la liquidità derivante dal rapporto di conto corrente è andata ad esclusivo vantaggio della società “che peraltro è anche il Controparte_2 debitore principale ed anzi il solo vero debitore, ed è stata utilizzata solo da quest'ultima per lo svolgimento della propria attività di impresa e spesa per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio della stessa” (v. p. 6, comparsa di costituzione).
Seppur vero che nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio come previsto dall'art. 2462 c.c., nel caso di specie il con altri, ha sottoscritto una fideiussione in favore CP_1 della garantendo in tal modo tutto quanto dovuto dal debitore Controparte_2 principale, motivo per cui è chiamato a rispondere col proprio patrimonio personale. L'odierno appellato sostiene però che trattandosi di obbligazione accessoria questa è stata contratta non per sopperire ai bisogni della famiglia ma per consentire alla società di svolgere la propria attività di impresa, non sussistendo una relazione diretta e immediata tra il fatto generatore e i bisogni della famiglia in senso lato intesi. È stato già ampiamente motivato che la rispondenza o meno ai bisogni della famiglia non è desumibile aprioristicamente dalla tipologia di atto, anche con specifico riferimento alla fideiussione nei confronti di una società (Cass. 29983 2021), sempre nel solco di quella riluttanza nei confronti di un qualsivoglia automatismo. Non rileva la tesi difensiva dell'odierno appellato, incentrata unicamente sul dimostrare che il conto corrente è stato aperto e poi garantito per finanziare l'attività imprenditoriale (non costituendo comunque oggetto di contestazione tra le parti) come anche il fatto che la società fosse in perdita. Al contrario, ciò che necessita di dimostrazione è la esistenza di fonti di reddito alternative a riprova del fatto che gli utili della società non potevano ritenersi quale sostentamento unico del nucleo familiare. Peraltro, l'adeguatezza di eventuali redditi di fonte alternativa non può essere valutata in astratto posto che non tutte le famiglie hanno le medesime esigenze, ma essa è da accertare in relazione al tenore prescelto dagli appellanti l'indirizzo impresso alla vita familiare.
L'odierno appellato nulla prova in ordine ad altre autonome e sufficienti fonti di reddito correlate al concreto tenore di vita della famiglia di cui nulla è CP_1 dato sapere, neppure la consistenza numerica del nucleo allo stato dei fatti. Il medesimo si limita genericamente ad affermare che a provvedere ai bisogni familiari sarebbe stata la moglie col proprio reddito, non emergendo dagli atti la tipologia di attività svolta o l'ammontare degli eventuali proventi: “(…) di talchè i bisogni e gli scopi della famiglia erano soddisfatti dalla moglie del sig. CP_1 Parte_2
” ritenendola tra l'altro una circostanza pacifica in quanto non
[...] contestata ex adverso (v. p. 10, comparsa di costituzione). L'affermazione non è rispondente al vero in quanto l'odierno appellante, nel suo atto introduttivo, evidenzia l'implausibilità della tesi di controparte per cui alla soddisfazione delle necessità familiari provvedesse unicamente la moglie col proprio reddito “di cui per altro, neppure è stato indicato o provato l'ammontare” (v. p. 7, atto di appello). Ciò posto, a prescindere dall'id quod plerumque accidit che da ultimo sarebbe nel senso di ritenere che i proventi derivanti dalla attività di impresa sono normalmente destinati al nucleo familiare (Cass. 32146 2024), soprattutto in assenza di altri redditi, comunque il debitore esecutato non ha fornito prova in tal senso. Il fatto poi che, come affermato dallo stesso appellato, il conto corrente è stato aperto e poi garantito unicamente per consentire alla lo svolgimento della propria Controparte_2 attività di impresa evidenzia il tentativo di mantenerla in vita in un'ottica di funzionalità della stessa volta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Stante la già confermata insussistenza del presupposto oggettivo e atteso che i requisiti di cui all'art. 170 c.c. non sono alternativi, dovendo sussistere congiuntamente, è assorbita ogni altra questione relativa alla pretesa creditoria di Parte_1
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, attesa la questione giuridica controversa, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da e per l'effetto in Parte_1 riforma la sentenza n. 448/2021 del Tribunale Ordinario di Lucca,
RIGETTA la opposizione a esecuzione avanzata da e dichiara la Controparte_1 inopponibilità del fondo patrimoniale di cui in atti costituito da e Controparte_1
il 23.7.2010 a nell'ambito del Parte_2 Parte_2 Parte_1 procedimento esecutivo n. 168/2019 RGE;
COMPENSA tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 18 marzo 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore dott.ssa Daniela Lococo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1131/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Tassi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, Piazza Minghetti n. 1
APPELLANTE contro rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bonuccelli ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Viareggio, via San Carlo
Borromeo n. 24
APPELLATO
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti: per parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d' Appello di FIRENZE, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n.
448/2021 rep. n. 1130/2021 del 06/05/2021, pubblicata il 07/05/2021, notificata in data 10/05/2021, dichiarare inammissibili e, comunque infondate in fatto e in diritto, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate da nei Controparte_1 confronti di In vittoria di spese e compensi dei due gradi di Parte_1 giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto, ragione e di meglio e ulteriormente dedurre in via istruttoria.” per parte appellata Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectiis, per le motivazioni di cui alla parte narrativa:
1) In tesi, per le ragioni di cui in narrativa ed in rito, dichiarare la inammissibilità del proposto appello ex art. 348 bis c.p.c.;
2) In ulteriore tesi, nel merito, rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza n. 448/2021 pronunciata dal Tribunale di Lucca in data 06/05/2021 nel giudizio rubricato al n. 5099/2019 R.G.;
3) In denegata e non creduta ipotesi, rimettere la causa sul ruolo ed ammettere tutte le istanze istruttorie, di prova orale e di esibizione, così come formulate nella memoria ex art. 183 c. 2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, reiterate negli atti di causa, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Ordinario di Lucca, con sentenza n. 448/2021, pubblicata il 6 maggio
2021, a definizione del giudizio di primo grado n. R.G. 5099/2019 così disponeva:
“1) accoglie l'opposizione proposta da all'esecuzione immobiliare n. Controparte_1
168/2019 R.G.E., e per l'effetto dichiara che non sussiste il diritto dell'opposta di agire in via esecutiva sui beni immobili conferiti nel fondo Parte_1 patrimoniale costituito da e con atto a Controparte_1 Parte_2 rogito del Notaio del 23.7.2010, repertorio n.
9.207 e raccolta n. Persona_1
2.680, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Lucca in data 28.7.2010 e con nota di trascrizione a rettifica in data 5.8.2010;
2) rigetta ogni altra domanda avanzata dall'opponente;
3) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a rimborsare all'opponente le spese di lite, liquidandole in complessivi € 8.595,00, di cui € 7.000,00 per compenso di avvocato, € 1.050,00 per rimborso spese generali, ed
€ 545,00 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge.” Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.”
Il Tribunale premetteva che proponeva opposizione all'esecuzione Controparte_1 immobiliare n. 168/2019 R.G.E. promossa nei suoi confronti da Parte_1 con atto di pignoramento notificato il 28.5.2019 in forza del decreto ingiuntivo n.
37/2013 emesso dal Tribunale di La Spezia. In particolare, egli eccepiva la impignorabilità dei beni immobili sottoposti ad esecuzione forzata in quanto conferiti in fondo patrimoniale costituito dal medesimo e da Parte_2
e riteneva che la non aveva diritto a procedere ad
[...] Parte_1 esecuzione forzata, essendo il credito relativo al saldo passivo del conto corrente acceso in data 25.6.2010 dalla per l'esercizio della propria attività Controparte_2 commerciale in favore della quale l'opponente aveva prestato fideiussione in data
4.11.2011, allorquando in pari data la banca aveva accordato alla società debitrice un piano di rientro. Trattandosi dunque di debito relativo alla attività di impresa della era da ritenersi estraneo ai bisogni della famiglia. Controparte_2
Ciò posto, il giudice di primo grado, vertendo la causa sulla riconducibilità o meno del credito monitorio al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e del conseguente diritto di sottoporre ad esecuzione forzata i beni immobili conferiti in fondo patrimoniale, richiamava la giurisprudenza sul punto. Sulla prospettiva della
Suprema Corte, era da ritenere indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari un finanziamento finalizzato all'acquisto di beni strumentali da parte della società garantita da fideiussione rilasciata dal soggetto che ha conferito i propri beni in fondo patrimoniale. Nel caso di specie, rilevava che dalla istruttoria espletata era emerso che il conto corrente con affidamento aperto il 25.6.2010 dalla presso (il cui saldo passivo costituiva il credito di cui Controparte_2 CP_3
è causa) era stato utilizzato dalla società garantita per acquistare beni strumentali per pagare i fornitori e finanziare la società attraverso l'anticipo fatture salvo buon fine. Il primo giudice riteneva il credito solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del escludendo che tale finalità CP_1 potesse qualificarsi come inerente ai bisogni della famiglia ex art. 170 c.c.. Per tali motivi dichiarava la impignorabilità dei beni immobili sottoposti ad esecuzione forzata ma non dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva e la cancellazione della trascrizione del pignoramento sui beni immobili nel fondo patrimoniale, essendo a ciò funzionalmente competente il giudice dell'esecuzione. Ciò posto statuiva come da dispositivo sopra riportato. Impugna sulla base dei seguenti motivi: Parte_1
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170 c.c. e 2740 c.c.
Il Tribunale di Lucca ha erroneamente dichiarato la impignorabilità dei beni immobili di cui è causa sull'assunto per cui il finanziamento funzionale al potenziamento dell'attività lavorativa della di cui il è socio Controparte_2 CP_1
e amministratore (e dal 4.11.2011 anche garante per fideiussione) costituirebbe credito indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari, non riconducendo l'obbligazione sorta per sviluppare e potenziare l'attività imprenditoriale della società nel concetto di “debiti contratti nell'interesse della famiglia”. L'odierno appellante sottolinea come il proprio credito derivi da saldo debitore di conto corrente ordinario n. 01/187/1064 acceso da controparte in qualità di legale rappresentante, amministratore e socio di maggioranza della società e come il medesimo sia successivamente diventato anche Controparte_2 garante per fideiussione con lettera del 04/11/2011 sino all'importo di complessivi euro 151.623,00, circostanza che implica il sorgere dell'obbligo di rimborso in via solidale con il debitore principale. Per stessa ammissione del i CP_1 finanziamenti da lui personalmente garantiti erano funzionali al potenziamento dell'attività lavorativa della società medesima, come emerso dall'istruttoria svolta in primo grado, con vantaggio per il nucleo familiare. Per tali motivi il credito di cui
è causa è da qualificarsi come inerente ai bisogni della famiglia con conseguente applicabilità dell'art. 170 c.c..
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Mancato rilievo del difetto di prova dei presupposti di applicabilità del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Omesso esame di fatti decisivi.
L'odierno appellante evidenzia come il non abbia allegato e provato la CP_1 estraneità del suo debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza della stessa da parte del creditore. Al contrario ha ammesso il nesso tra le obbligazioni azionate e i bisogni del proprio nucleo familiare. Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento unicamente sulle generiche testimonianze dei soci che hanno riferito che il conto corrente acceso dal per conto della società veniva CP_1 utilizzato per tutte le operazioni necessarie all'esercizio dell'impresa, considerando tale affermazione come prova incontrovertibile della estraneità del debito. Non sono state prese in considerazione le ulteriori circostanze emerse in giudizio e cioè la percezione di utili, anche se esigui, derivanti dalla attività imprenditoriale e l'assenza di altre attività lavorative o il fatto che è inverosimile che alla soddisfazione delle necessità familiari si provvedeva solo col reddito della coniuge.
Si costituisce eccependo la inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
348 bis c.p.c. per manifesta infondatezza in quanto emergerebbe, con evidenza, dalle risultanze probatorie che i beni immobili di cui è causa non potevano essere assoggettati ad esecuzione forzata in quanto costituiti su fondo patrimoniale pienamente opponibile alla società oggi Oltre ad essere Parte_1 perfettamente regolare la sua costituzione, lo stesso è opponibile in quanto il credito di cui è causa, come correttamente ritenuto dal primo giudice, non ha avuto alcuna inerenza immediata e diretta con i bisogni della famiglia. La pretesa creditoria di ha il suo fondamento in un rapporto di conto corrente Parte_1 ordinario intercorso tra la e la conto che nel Controparte_2 Controparte_4 corso del tempo ha portato ad una esposizione debitoria della stessa società per cui l'istituto bancario aveva dapprima revocato gli affidamenti alla correntista con lettera del 16.09.2011 e successivamente, il 4.11.2011, aveva preteso la sottoscrizione di un piano di rientro con il rilascio di una garanzia fideiussoria da parte anche dello stesso Non avendo la società soddisfatto il piano di CP_1 rientro concordato, la otteneva il decreto ingiuntivo n. 37 del 25.01.2023 CP_3 dal Tribunale di La Spezia. Ciò posto, dalla istruttoria espletata in primo grado è emerso che il conto corrente è stato aperto per consentire alla società l'esercizio della propria attività di impresa e l'acquisto di beni strumentali all'attività, per pagare i fornitori e quindi effettuare tutte le operazioni necessarie all'esercizio dell'impresa. Risulta così provato e pacifico perché mai contestato, che il conto è stato aperto esclusivamente per quanto appena affermato e che le relative disponibilità sono state interamente spese per l'acquisto di beni strumentali alla attività di impresa dunque ad esclusivo vantaggio della Trattasi Controparte_2 dunque di credito soltanto indirettamente destinato al soddisfacimento delle esigenze familiari, non potendolo qualificare come inerente ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 170 c.c.. Inoltre la era a conoscenza di quanto appena CP_3 affermato proprio perché era a conoscenza della funzione, accessoria, di garanzia, che aveva la fideiussione concessa dal in favore della in CP_1 Controparte_2 quanto il fatto di avere fatto sottoscrivere la fideiussione non subito (cioè al momento dell'accensione del conto) ma successivamente, è prova della consapevolezza da parte della della estraneità del debito ai bisogni della CP_3 famiglia;
quella contratta dal era solo un'obbligazione accessoria, di CP_1 garanzia, rispetto ad una obbligazione che faceva capo al debitore principale, la
Per tali motivi, non sussiste la inerenza immediata e diretta con i Controparte_2 bisogni della famiglia atteso che l'importo che la banca richiede al è CP_1 relativo alla fideiussione dallo stesso prestata a garanzia dell'esposizione debitoria della , e la stipula della stessa non costituisce atto volto a sopperire ai CP_2 bisogni della famiglia, piuttosto atto diretto a favorire lo svolgimento dell'attività della società. L'odierno appellato sottolinea che la era una società in CP_2 perdita, poi fallita nel 2015; dunque, al tempo rilevante per la causa, non produceva utili o comunque li produceva in maniera esigua con la conseguenza che i bisogni del nucleo familiare erano soddisfatti dalla moglie del Per CP_1 concludere contesta quanto dedotto da controparte circa il difetto di prova avendo dimostrato la regolare costituzione del fondo e la contrazione del debito per scopi estranei alla famiglia sia in via documentale che testimoniale.
Alla udienza del 18 giugno 2024 le parti concludevano e la Corte tratteneva la causa in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente sono inammissibili le istanze istruttorie avanzate da CP_1 posto che, come anche rilevato dall'odierno appellante, le stesse non sono
[...] state reiterate in maniera specifica, come previsto dalla Suprema Corte (ex multis:
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/02/2019, n. 5741 “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione.”), in sede di precisazione delle conclusioni. In particolare, il primo giudice, alla udienza del 6 novembre 2020, sulle istanze istruttorie statuiva come di seguito: “ammette la prova per testi richiesta dall'opponente nella memoria ex art. 182, comma 6 n. 2 c.p.c. limitatamente ai capitoli 3 e 4, mentre non ammette 1 e 2 poiché documentali, i capitoli 5 e 6 poiché generici e valutativi ed i capitoli 7 e 8 poiché circostanze da provare per tabulas;
rileva la natura, allo stato, esplorativa e scarsamente conferente, delle istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate dall'opponente”. Alla udienza di precisazione delle conclusioni (verbale del 30 marzo 2021) il procuratore dell'odierno appellato si è limitato a richiamare le conclusioni rese negli scritti difensivi depositati non riproponendo in maniera esplicita le istanze istruttorie che peraltro erano state parzialmente ammesse.
Ciò posto, l'appello deve essere deciso come segue.
La questione verte sulla applicabilità della disciplina del fondo patrimoniale di cui all'art. 170 c.c. al credito vantato da e dunque sulla sussistenza Parte_1 dei presupposti necessari alla sottrazione dei beni del fondo alla garanzia dei creditori personali dei coniugi: il debito deve essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di questo il creditore doveva essere a conoscenza al momento del perfezionamento della fonte dell'obbligazione. L'onere della prova della opponibilità del vincolo derivante dal fondo incombe sul debitore esecutato che dovrà dimostrare proprio la sussistenza di tali presupposti. (ora CP_3
ha agito in via esecutiva in forza del decreto ingiuntivo n. 37/2013 Parte_1 emesso dal Tribunale di La Spezia per una somma di € 97.347,60. In particolare, il credito è relativo al saldo passivo del conto corrente n. 017187/1064 acceso dalla società il 25 giugno 2010 (di cui il era legale Controparte_2 CP_1 rappresentante e socio), presso la (a cui è poi succeduta a titolo Controparte_4 particolare la per l'esercizio della attività commerciale. A fronte Parte_1 della situazione debitoria, la con lettera del 16 settembre 2011, procedeva CP_3 alla revoca degli affidamenti chiedendo di provvedere alla copertura della intera esposizione debitoria e successivamente, in data 4.11.2011, il diveniva CP_1 garante per la fideiussione sino all'importo di complessivi € 151.623,00. Trattasi dunque di obbligazione sorta nell'esercizio della attività di impresa.
In ordine al presupposto soggettivo cioè la estraneità del debito ai bisogni della famiglia, la giurisprudenza ha inteso la nozione in senso lato in quanto i medesimi non devono essere volti soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. Il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti in via esecutiva su beni conferiti in fondo patrimoniale trova poi il suo fondamento non nella natura della obbligazione bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di quest'ultima e i bisogni della famiglia. Ciò posto, il giudice, nell'accogliere l'opposizione, ha applicato il principio di diritto della Suprema Corte, ord. n. 8201/2020, secondo cui “se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale”. In particolare essendo emerso, anche dalla istruttoria espletata, che il conto corrente da cui poi è originato il credito era stato utilizzato dalla società garantita per acquistare beni strumentali, per pagare fornitori e finanziare la società, questo era da ritenersi solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari e di conseguenza, condividendo l'orientamento di cui sopra, escludeva la sua inerenza ai bisogni della famiglia di cui all'art. 170 c.c.. Tale indirizzo della Corte ha mutato indirizzo rispetto all'orientamento granitico precedente e anche successivo della giurisprudenza, ponendo un limite all'estensione della nozione ed escludendo, dal novero dei bisogni familiari, non solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi ma anche le esigenze familiari indirette. Tale pronuncia è da considerarsi quale precedente isolato atteso l'orientamento maggioritario che peraltro rifugge qualsiasi tipo di automatismo tale per cui, applicando il principio di diritto sopra riportato, prevarrebbe, nell'analisi della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 170 c.c., la natura dell'obbligazione con la conseguenza che in tutti i casi in cui trattasi di debiti che rientrano nell'attività professionale da cui l'esecutato ricava il reddito, senza necessità di ulteriore indagine, si attiverebbe la protezione prevista dalla normativa di riferimento. Si riporta per completezza il seguente principio di diritto: “In tema di esecuzione forzata per espropriazione,
l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l'obbligazione sia strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni, spettando al debitore esecutato che invochi l'impignorabilità dei beni stessi l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, ed occorrendo procedere ad una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori” (Cass. 31575
2023). Chiarito quanto precede e ponendo a fondamento della decisione la giurisprudenza maggioritaria sul punto, che si condivide, è necessario valutare se il debito di cui è causa è stato o meno contratto per esigenze familiari, essendo rilevante anche la disamina in ordine all'esistenza di fonti di reddito alternative.
Secondo l'odierno appellato la liquidità derivante dal rapporto di conto corrente è andata ad esclusivo vantaggio della società “che peraltro è anche il Controparte_2 debitore principale ed anzi il solo vero debitore, ed è stata utilizzata solo da quest'ultima per lo svolgimento della propria attività di impresa e spesa per l'acquisto di beni strumentali all'esercizio della stessa” (v. p. 6, comparsa di costituzione).
Seppur vero che nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio come previsto dall'art. 2462 c.c., nel caso di specie il con altri, ha sottoscritto una fideiussione in favore CP_1 della garantendo in tal modo tutto quanto dovuto dal debitore Controparte_2 principale, motivo per cui è chiamato a rispondere col proprio patrimonio personale. L'odierno appellato sostiene però che trattandosi di obbligazione accessoria questa è stata contratta non per sopperire ai bisogni della famiglia ma per consentire alla società di svolgere la propria attività di impresa, non sussistendo una relazione diretta e immediata tra il fatto generatore e i bisogni della famiglia in senso lato intesi. È stato già ampiamente motivato che la rispondenza o meno ai bisogni della famiglia non è desumibile aprioristicamente dalla tipologia di atto, anche con specifico riferimento alla fideiussione nei confronti di una società (Cass. 29983 2021), sempre nel solco di quella riluttanza nei confronti di un qualsivoglia automatismo. Non rileva la tesi difensiva dell'odierno appellato, incentrata unicamente sul dimostrare che il conto corrente è stato aperto e poi garantito per finanziare l'attività imprenditoriale (non costituendo comunque oggetto di contestazione tra le parti) come anche il fatto che la società fosse in perdita. Al contrario, ciò che necessita di dimostrazione è la esistenza di fonti di reddito alternative a riprova del fatto che gli utili della società non potevano ritenersi quale sostentamento unico del nucleo familiare. Peraltro, l'adeguatezza di eventuali redditi di fonte alternativa non può essere valutata in astratto posto che non tutte le famiglie hanno le medesime esigenze, ma essa è da accertare in relazione al tenore prescelto dagli appellanti l'indirizzo impresso alla vita familiare.
L'odierno appellato nulla prova in ordine ad altre autonome e sufficienti fonti di reddito correlate al concreto tenore di vita della famiglia di cui nulla è CP_1 dato sapere, neppure la consistenza numerica del nucleo allo stato dei fatti. Il medesimo si limita genericamente ad affermare che a provvedere ai bisogni familiari sarebbe stata la moglie col proprio reddito, non emergendo dagli atti la tipologia di attività svolta o l'ammontare degli eventuali proventi: “(…) di talchè i bisogni e gli scopi della famiglia erano soddisfatti dalla moglie del sig. CP_1 Parte_2
” ritenendola tra l'altro una circostanza pacifica in quanto non
[...] contestata ex adverso (v. p. 10, comparsa di costituzione). L'affermazione non è rispondente al vero in quanto l'odierno appellante, nel suo atto introduttivo, evidenzia l'implausibilità della tesi di controparte per cui alla soddisfazione delle necessità familiari provvedesse unicamente la moglie col proprio reddito “di cui per altro, neppure è stato indicato o provato l'ammontare” (v. p. 7, atto di appello). Ciò posto, a prescindere dall'id quod plerumque accidit che da ultimo sarebbe nel senso di ritenere che i proventi derivanti dalla attività di impresa sono normalmente destinati al nucleo familiare (Cass. 32146 2024), soprattutto in assenza di altri redditi, comunque il debitore esecutato non ha fornito prova in tal senso. Il fatto poi che, come affermato dallo stesso appellato, il conto corrente è stato aperto e poi garantito unicamente per consentire alla lo svolgimento della propria Controparte_2 attività di impresa evidenzia il tentativo di mantenerla in vita in un'ottica di funzionalità della stessa volta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Stante la già confermata insussistenza del presupposto oggettivo e atteso che i requisiti di cui all'art. 170 c.c. non sono alternativi, dovendo sussistere congiuntamente, è assorbita ogni altra questione relativa alla pretesa creditoria di Parte_1
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, attesa la questione giuridica controversa, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, ACCOGLIE l'appello come in atti proposto da e per l'effetto in Parte_1 riforma la sentenza n. 448/2021 del Tribunale Ordinario di Lucca,
RIGETTA la opposizione a esecuzione avanzata da e dichiara la Controparte_1 inopponibilità del fondo patrimoniale di cui in atti costituito da e Controparte_1
il 23.7.2010 a nell'ambito del Parte_2 Parte_2 Parte_1 procedimento esecutivo n. 168/2019 RGE;
COMPENSA tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 18 marzo 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani