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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. SE Minutoli Consigliere
- dott. NO Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 51/2022 R.G., vertente
TRA
1) , nato a [...] il [...], cf. Parte_1 C.F._1
residente in [...]2 Carlo De Marco, 40 - Interno: 8 -
[...]
Frazione: sc. A - OL (NA);
2) nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...]2 Carlo De Marco, 40 - C.F._2
Interno: 15 - Frazione: sc. B - OL (NA), nella qualità di erede ed avente causa di , nato il [...] a [...], c. Persona_1
f. deceduto il 26.11.2017; CodiceFiscale_3
3) , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_2 [...]
, residente in [...]2 Carlo De Marco, 40 - Interno: C.F._4
15 - Frazione: sc. B - OL (NA), quale erede ed avente causa di
, nato il [...] a [...], c. f. Persona_1 [...]
deceduto il 26.11.2017; C.F._3
4) , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._5
, residente in [...] - Interno: 65 -
[...]
Frazione: sc. D - OL (NA), nella qualità di erede ed avente causa
1 di , nato il [...] a [...], c. f. Persona_1 [...]
deceduto il 26.11.2017; C.F._3
5) fu , nato a [...] il [...], c.f. CP_4 Per_2 [...]
, residente a [...] - C.F._6
98166 Sant'Agata;
6) fu SE, nato a [...] il [...], c.f. CP_5 [...]
residente a [...] - 98158 C.F._7
Faro Superiore;
7) fu , nato a [...] il [...], c.f. CP_5 Per_2 [...]
residente a [...] Ganzirri;
C.F._8
8) fu , nata a [...] il [...], c.f. CP_6 Per_3 [...]
, residente in [...]2 Carlo De Marco N. 40 - C.F._9
Interno:
8 - Frazione: sc. A - OL (NA);
9) fu , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_7 Per_3 [...]
, residente a [...] – C.F._10
98165 Sperone;
10) nata a [...] il [...], c.f. CP_8 C.F._11
, residente a [...]
[...]
Faro Superiore;
11) nata a [...] il [...], c.f. Controparte_9 [...]
, residente a [...], S.S. 113 Cpl Bellavista n. 17 – C.F._12
98164 Mortelle, nella qualità di erede ed avente causa di
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Per_4 CodiceFiscale_13
deceduto il 22.10.2017 e fu , Controparte_10 Per_5
nata a [...] il [...] c.f. , deceduta il CodiceFiscale_14
27.1.2006;
12) nata a [...] il [...], c.f. CP_11 [...]
, residente a [...] - C.F._15
98164 Torre Faro, nella qualità di erede ed avente causa di CP_9
2 NO, nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_13
deceduto il 22.10.2017 e fu , Controparte_10 Per_5
nata a [...] il [...] c.f. , deceduta il CodiceFiscale_14
27.1.2006;
13) , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
e residente in [...], Torino (TO), C.F._16
quale erede ed avente causa di fu SE, nata a Controparte_7
NA il 31.7.1933 c.f. , deceduta il CodiceFiscale_17
28.8.2012, e , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_12 [...]
, deceduto l'11.5.2013; tutti rappresentati e difesi C.F._18
dagli avvocati Pietro Carrozza e Carlo Carrozza.
APPELLANTI
E
, in persona del Controparte_13 CP_14
pro-tempore, c.f. , e P.IVA_1 Controparte_15
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresenti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA;
APPELLATI
E
Capitaneria di Porto di NA – Guardia Costiera NA Autorità
Marittima dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro- tempore;
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n.
1251/2021, pubblicata in data 18.6.2021.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1.Con citazione del 20.4.2010 fu CP_4 CP_5
SE, , fu , , Persona_1 CP_5 Per_2 Parte_1
fu , fu CP_6 Controparte_7 Per_3 Controparte_7
SE, , e CP_8 Controparte_16 Persona_4
convenivano in giudizio il CP_11 Controparte_13
, l
[...] Controparte_17 [...]
e la Capitaneria di Porto di NA. Esponevano che a CP_15
seguito dell'atto in notar dell'11.4.1920 e dei successivi titoli Per_6
erano divenuti proprietari di alcune particelle del foglio 21 e precisamente: - i sig.ri e , eredi della Parte_1 Persona_1
sig.ra della particella 710; CP_6
- il sig. fu della part. 1125, in virtù di atto di CP_5 Per_2
donazione del padre, in not. registrato il 23.8.1983 al n.6906; Per_7
- il sig. fu della part. 711, in virtù di atto di CP_4 Per_2
donazione del padre, in not. registrato il 23.8.1983 al n.6906; Per_7
- le sig.re fu e la part. 712, Controparte_7 Per_3 CP_6
in forza di successione della loro madre Persona_8
- la sig.ra della part. 713 in forza di atto di donazione del CP_8
padre del 14.7.1983;
- i sig.ri e , quali Controparte_9 CP_11 Persona_4
eredi di fu , della part.1120, donata alla Controparte_7 Per_5
dal padre in virtù di atto di donazione del 14.7.1983 Controparte_7
in notar;
Persona_9
- la sig.ra fu SE della part.980 in forza di atto Controparte_7
di donazione in not. del di lei padre del 28.4.1977; Per_9
- il sig. fu SE della part. 714 in virtù della CP_5
donazione in not. fattagli dal padre il 28.4.1977. Per_9
Esponevano, poi, che la part.509 e la part. 709 rappresentavano una piazzola antistante in comunione fra tutti gli attori ed avente una
4 funzione di servizio di tutte le altre particelle sopra indicate, mentre la part. 1139 rappresentava la strada privata realizzata dopo il frazionamento tra gli attori, della quale gli stessi erano divenuti comproprietari.
Aggiungevano gli attori che con l'atto in not. 11.4.1920 Per_6
l'acquisto dell'intero terreno diviso in due lotti era stato consentito in favore del sig. di SE, a seguito dell'asta pubblica CP_5
indetta dal di NA per lire 1.095,40. Precisavano, poi, CP_18
che il suddetto terreno, successivamente frazionato e suddiviso in virtù di donazioni o di successione ereditaria, era stato da ciascuno di essi posseduto animo domini per cui era maturato, in ogni caso, l'acquisto per usucapione dal 1920.
A fronte dell'avvio nell'anno 2000 da parte della Capitaneria di Porto della procedura per occupazione di area demaniale e precisamente della part. 711 del foglio 21, veniva quindi intrapreso il presente giudizio nel quale gli attori chiedevano quanto segue: “1.- Accertare, dire e dichiarare la natura privata e non già demaniale delle particelle meglio descritte in epigrafe. 2.- Accertare, dire e dichiarare che gli odierni attori sono tutti proprietari del fondo sito nel territorio di Faro
Superiore, contrada Timpazzi, indicato in catasto alle partt. 1139, 509
e 709 del foglio 21. 3.- Accertare, dire e dichiarare: -che i sig.ri
e , eredi della sig.ra , Parte_1 Persona_1 CP_6
sono proprietari della part.710 del foglio 21; -che il sig. CP_5
fu è proprietario della part.1125, f.21; -che il sig. Per_2 [...]
fu è proprietario della part. 711, f. 21; -che le sig.re CP_4 Per_2
fu e sono proprietarie Controparte_7 Per_3 CP_4
della part. 712 del f.21; -che la sig.ra è proprietaria della CP_8
part. 713 del f.21; -che i sig.ri , e Controparte_9 CP_11
, quali eredi di fu , sono Persona_4 Controparte_7 Per_5
5 proprietari della part.1120 del f.21; -che la sig.ra fu Controparte_7
è proprietaria della part. 980 del f.21; -che il sig. CP_6 CP_5
fu SE è proprietario della part. 714 del f. 21; -che tutti
[...]
gli attori sono proprietari delle partt. 509, 709 e 1139 del foglio 21”…
5.- Accertare, dire e dichiarare che i fondi per cui è causa sono stati sempre ed ininterrottamente posseduti, coltivati e gestiti da privati e, pertanto, sono stati abbondantemente acquisiti per prescrizione acquisitiva sotto l'impero del codice civile del 1865, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 710, 2105 e 2135 c.c.”.
All'esito del giudizio, nell'ambito del quale veniva disposta ctu, il
Tribunale di NA rigettava le domande degli attori.
Ai fini che rilevano in questa sede, il primo giudice osservava che il contratto di compravendita del 1920 non aveva ad oggetto le particelle oggetto dell'azione promossa dagli attori e che riguardo alle particelle medesime non era intervenuto alcun provvedimento di sdemanializzazione o “una dichiarazione dell'Amministrazione di cessata necessarietà all'uso pubblico”. Tali conclusioni, del resto, erano confermate dall'esito della ctu. Venendo in rilievo beni appartenenti al demanio marittimo non poteva configurarsi nemmeno una sdemanializzazione tacita con la conseguenza che il possesso dei privati dei beni medesimi non poteva ritenersi idoneo all'acquisto per usucapione.
Per la riforma della sentenza hanno proposto gravame gli appellanti meglio indicati in epigrafe.
Si sono costituiti il e Controparte_13
l' Controparte_15
chiedendo il rigetto del gravame.
6 All'udienza del 13.4.2023 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per la rinnovazione della ctu.
Con ordinanza emessa in data 27.3.2025 la causa è stata nuovamente posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che il contratto di compravendita in OT del 13.4.1920 non avesse avuto ad Per_6
oggetto le particelle indicate in citazione.
Ed invero, evidenziano gli appellanti che “è allegato al contratto in not. del 1920 … un bando di vendita di beni del Demanio Antico Per_6
all'asta pubblica … e cioè i due lotti rispettivamente di mq. 3.097,60
e di mq. 829,75 per complessivi mq. 3.927,35, che hanno formato oggetto della vendita del 1920. Nella sezione “Osservazioni” Per_6
del bando di vendita è scritto per il primo lotto “usurpazione constatata nel 1915 consumata da ”, ed è Parte_3
stato specificato che la zona confina “a nord con arenile recentemente occupato da , a sud (ndr e cioè verso monte) Parte_3
con proprietà dello stesso usurpatore ad est con CP_5
a ovest con ”. Per il secondo Persona_10 Persona_11
lotto di arenile di mq. 829,75 occupato nel 1917 dal suddetto CP_5
è scritto che confina “a nord con spiaggia, a sud con la
[...]
precedente zona, a est e ovest come sopra”; e nelle “Osservazioni” è scritto “Usurpazione constatata nel 1917”. La descrizione dei due
7 lotti è identica sia nel bando di vendita che nel contratto del 1920 in not. ”. Per_6
Secondo gli appellanti per accertare se i due lotti di terreno di complessivi mq 3.927,35 fossero o meno oggetto della vendita in notar
, sarebbe stato necessario individuare il terreno già di proprietà Per_6
di , indicato nel bando e nel contratto del Parte_3
1920 come confinante – rispetto ai due lotti venduti - verso sud (cioè lato monte). Per individuare i due lotti venduti con la vendita del Per_6
1920 il consulente avrebbe dovuto cominciare la sua indagine dal confine con il terreno già di proprietà di “Tale CP_5
accertamento non è stato espletato ed era, invece, di importanza decisiva, perché – se fosse vero che il terreno, oggetto della vendita
del 1920, confinava a sud (verso monte) con quello adottato dal Per_6
ctu e dal Tribunale – sarebbe stato accertato che a sud non vi era alcun terreno di ma la strada” (pag. 11 atto d'appello). CP_5
Sotto altro profilo gli appellanti deducono che il Tribunale ed il ctu hanno omesso di esaminare l'atto di donazione in notar del Per_12
23.11.1913 con il quale fu donò ai suoi tre CP_4 CP_19
figli ed in particolare al figlio una striscia di terreno sottostrada CP_5
(cioè verso mare) di mq 3000 confinante a sud con via pubblica ed a nord con spiaggia. Aggiungono sul punto che “il donatario CP_5
di coltivato il terreno donatogli ed è stato in
[...] Per_13
quell'occasione (dopo il 1913) che, oltre a coltivare la striscia donatagli, ha esteso la coltivazione di altro terreno verso la spiaggia: nel 1915 occupò il primo lotto di arenile di mq. 3.077,60 e nel 1917 il secondo lotto di mq. 829,75, lotti del c.d. , così come Persona_14
scritto nel bando di vendita allegato all'atto del 13.4.1920”. Per_6
Dall'atto si evince che il terreno, costituito da due lotti, venduto all'asta pubblica per il prezzo di £. 1.095,40 era sottostante a quello
8 donato dal padre al sig. fu SE, che, secondo il CP_5
bando di vendita, costituisce il confine verso sud del primo lotto di mq
3.077,60 venduto con l'atto in notar del 1920. A seguito della Per_6
relativa istanza, i due lotti vennero aggiudicati al sig. di CP_5
SE, per cui venne stipulata la vendita in not. del Per_6
13.4.1920.
Richiamando il contenuto di una perizia di parte depositata nel giudizio d'appello, gli appellanti deducono che “i due lotti acquistati con la compravendita in notar del 11.4.1920 rep n.11631 Per_6
coincidono con le particelle del foglio 21 indicate in citazione (anche in virtù dei successivi trasferimenti per successione e per atti tra vivi)
e colorate in rosso nella perizia dell'arch. nelle Tav.4 e Tav. Per_15
5”.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti intendono sconfessare le deduzioni del e dell'Assessorato Controparte_13
secondo cui la vendita del terreno in notar avrebbe avuto ad Per_6
oggetto solo le particelle “da 704 a porzione della 709 e non anche tutte le altre indicate in citazione” e che per le aree non oggetto di vendita “non sarebbe mai intervenuto alcun provvedimento di sclassifica”. All'uopo deducono che il ctu sul punto non è stato Per_16
categorico nell'escludere le particelle oggetto di causa dall'atto di compravendita in notar del 13.4.1920, né è stato convincente Per_6
nelle sue argomentazioni. Ribadiscono che non è stato esaminato il contratto di donazione in notar del 23.11.1913 con cui PE [...]
fu donò al figlio un terreno di mq 3.000, CP_4 CP_19 CP_5
“sottostrada” e confinante con i due lotti venduti nel 1920 con atto in notar , e richiamano il contenuto della perizia di parte depositata Per_6
nel giudizio d'appello a firma dell'arch. Aggiungo sul punto Per_15
che “avendo le Amministrazioni convenute ammesso che nell'atto
9 del 1920 erano state vendute le partt.704-705-706-707-708 e Per_6
porzione della part. 709, ero sufficiente sommare le estensioni di dette particelle per accertare che non raggiungevano la superficie venduta con il detto atto in not. di complessivi mq.3927,35; nè poteva Per_6
sommarsi la superficie delle particelle più verso monte (sud), perché doveva tenersi conto di quelle donate nel 1913 al sig. di CP_5
SE, acquistate dal donatario nel 1881 e nel 1885, con gli atti sopra indicati”.
4. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono dell'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere l'insussistenza di un provvedimento da cui risultasse “la dichiarazione di cessata necessarietà all'atto pubblico”.
Ritengono gli appellanti che tale profilo della controversia non sia stato approfondito, nonostante la produzione di una lettera della
Capitaneria di Porto del 1963, diretta ad avente ad CP_5
oggetto la “sdemanializzazione arenili della spiaggia di Mortelle-
Timpazzi – 3° tratto”. Nella lettera veniva evidenziata la necessità di procedere alla “riconfinazione delle aree demaniali marittime…. in quanto si ritiene che la stessa (e cioè la fascia arenile) per le varie utilizzazioni avute, inconferente per la quasi totalità con gli usi pubblici cui è naturamente destinato il demanio marittimo e per
l'accrescimento della spiaggia, non sia più necessaria ai pubblici usi del mare”; con invito al sig. di presentare entro il 30.4.1963 CP_5
istanza per l'acquisto dell'arenile. A detta comunicazione non era stato dato seguito alcuno in quanto il diretto interessato non ne aveva mai avuto contezza. Aggiungono sul punto gli appellanti che “essendo
l'odierno attore l' fu SE nato a [...] il CP_5
26.8.1938 in proprio e per conto degli altri cugini (attori essi stessi nell'odierna causa) concessionario della particella 509 del foglio 21
10 (unica particella per la quale il Stato abbia concesso CP_20
dietro pagamento di un canone annuo l'uso per scopo agricolo), sin dagli anni 60… è plausibile ritenere che la richiesta è da riferirsi proprio alla suddetta part. 509, quindi verrebbe avvalorata la tesi che le aree di proprietà sono proprio quelle ubicate a sud (lato monte) della suddetta particella”.
5. Con il quarto motivo d'impugnazione gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che, “in applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte”, fosse necessario un provvedimento da cui potesse desumersi la volontà di considerare cessata l'idoneità dei beni all'uso pubblico “tanto nel caso in cui si applichi il Codice della Navigazione sia nella vigenza dell'art. 157 del
Codice della Marina Mercantile del 1877”. Al riguardo deducono che dalla lettera sopra indicata del 1963 doveva desumersi il riconoscimento della cessata idoneità del bene all'uso pubblico.
Richiamano gli appellanti la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al regime dei beni demaniali secondo cui “la disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35
c.nav. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale (Cass.3950/1999 del 21.4.1999)”. Gli appellanti richiamano poi Cassazione 11101/2002 che ammette la sdemanializzazione tacita, dovuta non solo alla
11 sottrazione del bene all'uso pubblico ma anche al concorso di altri comportamenti della P.A. incompatibili con la volontà di mantenere la demanialità del bene stesso, nonché un precedente del Tribunale di
NA (sentenza n. 2152/2009), in cui si è affermato che “al fine di ritenere valido l'atto di vendita, in quanto relativo non ad un bene extra commercium bensì un bene del patrimonio disponibile, non può non attribuirsi particolare significato al comportamento stesso dell'Amministrazione che – tramite un suo funzionario – ha disposto del bene. Del resto, appare contrario a logica che la stessa amministrazione procedesse a vendite di beni dalla stessa ritenuta extra commercium e deve, altresì, considerarsi che la stessa
Capitaneria di Porto, nel rivolgere l'invito negli anni '60 ai soggetti interessati, di procedere alla produzione di eventuali atti di vendita
(come affermato dalle stesse Amministrazioni convenute) attribuiva agli stessi la capacità di trasferire la proprietà. Una volta intervenuti detti atti, non può ritenersi che gli stessi – ai quali la stessa
Amministrazione, dunque, ha dimostrato, con l'invito sopra ricordato, di aver attribuito particolare significato – non abbiano, in questa sede alcun valore”.
Sul punto concludono deducendo che “in via subordinata, deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano sin dal 1920 usucapito la proprietà dei lotti venduti nel 1920 con l'atto , per i quali lotti si Per_6
era aperta la successione ereditaria del sig. fu SE CP_5
in data 10.1.1969, sia in virtù del Codice Mar. Mercantile del 1877 sia in virtù del Codice della Navigazione”.
6. Con l'ultimo motivo d'impugnazione gli appellanti chiedono la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
12 7. I primi due motivi d'impugnazione vanno esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata si fonda essenzialmente sugli accertamenti e le valutazioni compiuti dal ctu, ing. nominato nel primo grado Per_16
di giudizio.
L'ingegnere ha accertato che le particelle oggetto di causa Per_16
erano originariamente individuate dai numeri 709, 710,711, 712, 713,
714, e porzione della 715, oltre alla particella 509. Le particelle da 709
a 714 hanno tutte la stessa estensione di mq 394 mq e, secondo il ctu, sembrano essere relative ai terreni in contrada Timpazzi indicati nel testamento di fu SE del 1952, registrato CP_5
l'8.5.1969: “il rimanente fondo …dietro la casa … e l'altro dopo il pozzo fino alla spiaggia del mare, lo lascio a tutti i miei sei figli in parti uguali, da dividersi fra loro dopo la mia morte”.
La superficie originarie delle particelle 709, 710,711 (poi divisa e catastata nelle particelle 711 e 1125), 712, 713 (poi divisa e catastata nelle particelle 713 e 1120), 714 (poi divisa e catastata alle particelle
980 e 714), 715 (porzione), è di circa mq 2941,66, mentre la superficie catastale della particella 509 (intestata catastalmente a CP_5
fu SE quale concessionario precario e al Pubblico CP_18
dello Stato Ramo Marina Mercantile) è di mq 640 circa, per un totale di complessivi mq 3479,66.
Il ctu ing. ha evidenziato che le particelle non incluse nella Per_16
vendita del 13.4.1920 sembrano essere, proprio, le particelle per le quali gli attori hanno chiesto l'acquisto per usucapione e che
“misurando i terreni di fu SE posti a monte delle CP_5
particelle per cui è causa, già ricompresi nelle originarie particelle
138 e 141, sino all'originario confine, si è ottenuta una superficie di circa mq 3907,35. Le particelle di terreno originariamente indicate
13 nel testamento ed ospitanti casette realizzate o da realizzarsi sembrano essere le particelle da 704 a 141… dette particelle oltre alla porzione della strada partic. 715 loro afferente, hanno una superficie circa uguale a quella indicata in notar e presumibilmente sono Per_6
proprio queste”.
L'accertamento dell'ingegnere si fonda, quindi, Per_16
essenzialmente sull'estensione del terreno a monte rispetto ai beni immobili oggetto di causa, estensione molto vicina a quella dei terreni venduti con atto in notar del 1920. Per_6
Gli appellanti hanno messo in risalto, da un lato, il carattere probabilistico delle valutazioni del ctu, e dall'altro alcune criticità non affrontate dal ctu: l'accertamento del confine sud dei terreni venduti a con atto in notar del 1920, confine indicato CP_5 Per_6
nell'atto stesso con il terreno già di proprietà di fu CP_5
SE (sul punto gli appellanti sostengono che oggetto di vendita non era il terreno individuato dal ctu perché detto terreno era Per_16
confinante con strada pubblica e non con terreno già appartenete ad fu SE); quanto emerso da un atto di donazione in CP_5
notar del 23.11.1913 con il quale fu Per_12 CP_4 CP_19
donò ai suoi tre figli ed in particolare al figlio una striscia di CP_5
terreno sottostrada (cioè verso mare) di mq 3000 confinante a sud con via pubblica ed a nord con spiaggia.
La Corte ha disposto una nuova ctu affidando al tecnico all'uopo nominato, ingegnere il precipuo compito di accertare Persona_18
la riconducibilità dei terreni all'atto in notar del 1920 tenendo Per_6
conto dei rilievi formulati nell'atto di appello, ferma restando la inutilizzabilità dei documenti prodotti solo con l'atto di gravame.
Ebbene, l'ingegnere ha accertato che i terreni oggetto di causa CP_5
hanno una superficie catastale di mq 3392 (di poco inferiore a quella
14 accertata dall'ing. ed ha evidenziato che il tratto di costa Per_16
tirrenica è caratterizzato da oltre un secolo da un progressivo naturale allungamento con conseguente ritirarsi del mare. Il ctu ha, poi, acquisito una tavola cartografica dal titolo “delimitazione della spiaggia da Torre Faro a Tono, planimetria annessa al verbale in data
18 novembre 1893”. L'atto individua la dividente demaniale alla data del 1893 e i proprietari delle aree di confine ed in esso la linea di costa
è più arretrata rispetto a quella attuale. Nella tavola viene individuata la proprietà di indicata con il numero romano LXI che si CP_5
colloca a monte della linea dividente. Rispetto a tale linea i terreni oggetto domanda sono molto più a valle e fra questi e la linea si collocano altri terreni che, sulla base degli accertamenti del ctu CP_5
sono quelli acquistati in notar nel 1920 da . Per_6 CP_5
Ora, il ctu ha anche esaminato la scheda relativa alla porzione di arenile acquisita in notar nel 1920 ove i beni venduti, aventi una Per_6
superficie complessiva mq 3928, sono identificati da un primo lotto di mq 3097,60 confinante a nord con arenile recentemente occupato da e a sud con proprietà dello stesso usurpatore (il ctu CP_5
evidenzia a pag 20 che era subentrato nella titolarità CP_5
dell'area precedentemente acquisita dal padre SE), e da un secondo lotto di mq 829,75 confinante a nord con la spiaggia del mare e a sud con lotto 1. Partendo dalla dividente sopra indicata, il ctu ha accertato che il confine nord (lato mare) dei beni acquistati in notar nel 1920 è dato dalla particella 709, che è la particella più a Per_6
monte dei terreni oggetto di causa, sicchè ha concluso nel senso che i beni oggetto di domanda non possono ricondursi all'atto in notar Per_6
del 13.4.1920.
All'attenzione del ctu, in sede di osservazioni da parte del consulente di parte, sono stati sottoposti ulteriori atti pubblici fra cui un atto di
15 vendita del 1881 in favore di In ordine a detto CP_4
documento l'ingegnere ha correttamente puntualizzato quanto CP_5
segue: “A sostegno delle proprie tesi, il CTP, ripropone quanto già rilevato nelle proprie note di parte allegate al ricorso in appello, facendo riferimento ad ulteriori atti pubblici, relativamente ai quali, tra l'altro, il Giudice, nel conferire mandato, ha dato espresse indicazioni di non tenere conto”. Pur tuttavia, il ctu ha evidenziato che con l'atto di vendita del 1881 “la signora vende al Persona_19
signor fu tutto ed intero di un di lei fondo CP_4 Pt_4
diviso in due appezzamenti per effetto della nuova strada rotabile con tutte le sue adiacenza e pertinenze, consistenti in vigne, ficopali, ficare, persicare ed altro, sito e posto nel territorio del Villaggio Faro
Superiore, confinante con fondo del signor , con fondo Persona_20
del maestro Francesco Rotondo, maritale nome di , via Parte_5
da due lati e spiaggia marittima in contrada….
Il ctu ha, quindi, ribadito che “dalle indagini e analisi effettuate…il confine della proprietà privata riconosciuta dal in CP_18
occasione del tracciamento della Dividente di cui alla Tavola del 1893
(Fig. 4 – Allegato n.6), faccia riferimento a questo atto appena citato, relativo appunto a un terreno che all'epoca era stato da poco tempo attraversato dal nuovo tracciato della attuale ss.113 e quindi diviso in lato mare con confine nord dell'epoca “fino alla “spiaggia marittima” (particella 138 della mappa di primo impianto
a circa la metà anni '30…) e lato monte (particella 152 della mappa di primo impianto). Si ritiene possibile affermare che la dividente demaniale indicata nella anzidetta tavola grafica del 1893, debba aver riscontro con il confine nord dell'area riferibile a detto atto, anche per la provenienza di detta proprietà privata, risalente all'otto maggio del 1855. Nel prosieguo delle proprie note, il CTP Arch
Pe al fine di poter sostenere dopo, che le particelle oggetto di Per_15
ricorso, siano quelle riferibili all'atto del 1920 in OT , indica Per_6
ulteriori atti, successivi a quello del 1881 su indicato, a cui vorrebbe attribuire l'acquisizione delle particelle che invece, come su esposto, furono acquisite col detto atto del 1920. In particolare il CTP, per il su detto fine, fa riferimento ad un atto di compravendita del 1885 e ad un atto di divisione del 1913. Viene subito spontaneo chiedersi, come fosse stato eventualmente possibile che nel 1885, solo dopo 4 anni dal su citato atto del 1881, un privato possa essere diventato proprietario
(e quindi aver potuto venderlo) di un tratto di spiaggia a valle del terreno (che appunto confinava con la spiaggia) acquisito da
[...]
con l'atto del 1881 dalla Sig.ra . Il CTP CP_4 Persona_19
non fornisce alcuna indicazione in merito. Lo stesso dicasi per il riferito atto del 1913”.
Come evidenziato dal ctu, con riferimento all'atto del 1913 (atto di donazione che il ctu indica come atto di divisione) non è dato comprendere come, in assenza di un provvedimento di sdemanializzazione, possa avere acquistato un CP_4
terreno ulteriore e posto più a valle sia rispetto alla dividente demaniale che al terreno acquistato nel 1881 che era confinante, lato mare, con spiaggia marittima (sul punto il ctu ha evidenziato come il
CTP non abbia fornito alcuna indicazione in merito). Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di prova di un provvedimento di sdemanializzazione del terreno di cui all'atto di donazione del 1913, nella procedura che condusse alla vendita in notar del 1920 il Per_6
confine sud dei lotti messi in vendita, confine indicato con terreno già di proprietà di fu SE, giammai avrebbe potuto CP_5
essere identificato dall'amministrazione del nel terreno CP_18
asseritamente acquisito nel 1885 e poi donato nel 1913.
17 Le valutazioni del ctu sono, quindi, esaustive. L'ingegnere ha CP_5
evidenziato che a monte delle particelle vendute con l'atto in notar del 1920 vi era un terreno già di proprietà di fu Per_6 CP_5
SE, come può evincersi dalla tavola grafica del 1893 in cui la dividente demaniale segna il confine di un terreno a monte di proprietà di dante causa di terreno che CP_4 CP_5
costituisce il confine sud dei beni venduti in notar nel 1920, beni Per_6
che quindi non possono identificarsi con i terreni oggetto di causa.
Gli accertamenti dell'ing. hanno integrato e confermato gli CP_5
accertamenti compiuti dal ctu nominato in primo grado, dissipando qualsiasi dubbio sulla natura demaniale dei terreni oggetto di controversia.
I due motivi d'appello vanno, pertanto, respinti.
8. Il terzo motivo d'impugnazione è infondato. Nessuna valenza può attribuirsi alla lettera della Capitaneria di Porto del 1963 con cui veniva evidenziata la necessità di procedere alla “riconfinazione delle aree demaniali marittime…. in quanto si ritiene che la stessa (e cioè la fascia arenile) per le varie utilizzazioni avute, inconferente per la quasi totalità con gli usi pubblici cui è naturamente destinato il demanio marittimo e per l'accrescimento della spiaggia, non sia più necessaria ai pubblici usi del mare” (la lettera conteneva l'invito al sig. di presentare entro il 30.4.1963 istanza per l'acquisto CP_5
dell'arenile). Gli appellanti sostengono che “essendo l'odierno attore
l' fu SE nato a NA il [...] in [...] e CP_5
per conto degli altri cugini (attori essi stessi nell'odierna causa) concessionario della particella 509 del foglio 21 (unica particella per la quale il Demanio dello Stato abbia concesso dietro pagamento di un canone annuo l'uso per scopo agricolo), sin dagli anni 60… è plausibile ritenere che la richiesta è da riferirsi proprio alla suddetta
18 part. 509, quindi verrebbe avvalorata la tesi che le aree di proprietà sono proprio quelle ubicate a sud (lato monte) della suddetta particella”.
La lettera non fa alcun riferimento alla particella oggetto di concessione (la n. 509) e per la sua laconicità non offre alcun elemento per potere dalla stessa inferirsi che i beni venduti con atto in notar del 1920 fossero quelli immediatamente a monte (vale a dire i Per_6
terreni oggetto di causa) rispetto alla particella 509.
9. Il quarto motivo d'appello è infondato.
Il giurisprudenza si è puntualizzato che “per i beni del Demanio marittimo, quale la spiaggia, da intendersi comprensiva dell'arenile, e cioé di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando potenzialmente idoneo ai pubblici Usi del mare, la cosiddetta sdemanializzazione non può verificarsi tacitamente, ma richiede un espresso e formale provvedimento dell'autorità amministrativa, di carattere costitutivo, tanto sotto il vigore dell'attuale codice della navigazione (art 35), quanto in base alla legislazione anteriore (art 157 del codice della marina mercantile del 1877). Pertanto, in difetto di tale provvedimento, l'arenile non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei rapporti con l'amministrazione
(artt 690 del codice civile del 1865 e 1145 primo comma del codice civile vigente), e, in particolare, è inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione (Cassazione 2995/1980; si veda anche Cassazione
10817/2009 e Cassazione 26655/2019).
In tale prospettiva, una volta accertata la natura demaniale dei beni immobili oggetto della domanda e la estraneità dei beni stessi all'atto in notar del 1920, in assenza di un formale provvedimento di Per_6
19 sdemanializzazione, non può configurarsi un possesso utile all'usucapione.
10. L'ultimo motivo d'appello va respinto, in quanto la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali è stata invocata nella prospettiva dell'accoglimento dei motivi di merito di gravame.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
fu , fu SE, CP_4 Per_2 CP_5 CP_5
fu , fu , fu Per_2 CP_6 Per_3 Controparte_7 Per_3
e CP_8 Controparte_9 CP_11 Parte_2
avverso la sentenza n. 1251/2021 emessa dal Tribunale di NA, così decide: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, in favore del e Controparte_13
dell , in Parte_6
persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, che liquida in €
12.156,00 per compensi professionali, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge;
20 dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. SE Minutoli Consigliere
- dott. NO Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 51/2022 R.G., vertente
TRA
1) , nato a [...] il [...], cf. Parte_1 C.F._1
residente in [...]2 Carlo De Marco, 40 - Interno: 8 -
[...]
Frazione: sc. A - OL (NA);
2) nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 [...]
, residente in [...]2 Carlo De Marco, 40 - C.F._2
Interno: 15 - Frazione: sc. B - OL (NA), nella qualità di erede ed avente causa di , nato il [...] a [...], c. Persona_1
f. deceduto il 26.11.2017; CodiceFiscale_3
3) , nato a [...] l'[...], c.f. Controparte_2 [...]
, residente in [...]2 Carlo De Marco, 40 - Interno: C.F._4
15 - Frazione: sc. B - OL (NA), quale erede ed avente causa di
, nato il [...] a [...], c. f. Persona_1 [...]
deceduto il 26.11.2017; C.F._3
4) , nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._5
, residente in [...] - Interno: 65 -
[...]
Frazione: sc. D - OL (NA), nella qualità di erede ed avente causa
1 di , nato il [...] a [...], c. f. Persona_1 [...]
deceduto il 26.11.2017; C.F._3
5) fu , nato a [...] il [...], c.f. CP_4 Per_2 [...]
, residente a [...] - C.F._6
98166 Sant'Agata;
6) fu SE, nato a [...] il [...], c.f. CP_5 [...]
residente a [...] - 98158 C.F._7
Faro Superiore;
7) fu , nato a [...] il [...], c.f. CP_5 Per_2 [...]
residente a [...] Ganzirri;
C.F._8
8) fu , nata a [...] il [...], c.f. CP_6 Per_3 [...]
, residente in [...]2 Carlo De Marco N. 40 - C.F._9
Interno:
8 - Frazione: sc. A - OL (NA);
9) fu , nata a [...] il [...], c.f. Controparte_7 Per_3 [...]
, residente a [...] – C.F._10
98165 Sperone;
10) nata a [...] il [...], c.f. CP_8 C.F._11
, residente a [...]
[...]
Faro Superiore;
11) nata a [...] il [...], c.f. Controparte_9 [...]
, residente a [...], S.S. 113 Cpl Bellavista n. 17 – C.F._12
98164 Mortelle, nella qualità di erede ed avente causa di
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Per_4 CodiceFiscale_13
deceduto il 22.10.2017 e fu , Controparte_10 Per_5
nata a [...] il [...] c.f. , deceduta il CodiceFiscale_14
27.1.2006;
12) nata a [...] il [...], c.f. CP_11 [...]
, residente a [...] - C.F._15
98164 Torre Faro, nella qualità di erede ed avente causa di CP_9
2 NO, nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_13
deceduto il 22.10.2017 e fu , Controparte_10 Per_5
nata a [...] il [...] c.f. , deceduta il CodiceFiscale_14
27.1.2006;
13) , nata a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
e residente in [...], Torino (TO), C.F._16
quale erede ed avente causa di fu SE, nata a Controparte_7
NA il 31.7.1933 c.f. , deceduta il CodiceFiscale_17
28.8.2012, e , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_12 [...]
, deceduto l'11.5.2013; tutti rappresentati e difesi C.F._18
dagli avvocati Pietro Carrozza e Carlo Carrozza.
APPELLANTI
E
, in persona del Controparte_13 CP_14
pro-tempore, c.f. , e P.IVA_1 Controparte_15
, in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresenti e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA;
APPELLATI
E
Capitaneria di Porto di NA – Guardia Costiera NA Autorità
Marittima dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro- tempore;
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n.
1251/2021, pubblicata in data 18.6.2021.
CONCLUSIONI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
3 1.Con citazione del 20.4.2010 fu CP_4 CP_5
SE, , fu , , Persona_1 CP_5 Per_2 Parte_1
fu , fu CP_6 Controparte_7 Per_3 Controparte_7
SE, , e CP_8 Controparte_16 Persona_4
convenivano in giudizio il CP_11 Controparte_13
, l
[...] Controparte_17 [...]
e la Capitaneria di Porto di NA. Esponevano che a CP_15
seguito dell'atto in notar dell'11.4.1920 e dei successivi titoli Per_6
erano divenuti proprietari di alcune particelle del foglio 21 e precisamente: - i sig.ri e , eredi della Parte_1 Persona_1
sig.ra della particella 710; CP_6
- il sig. fu della part. 1125, in virtù di atto di CP_5 Per_2
donazione del padre, in not. registrato il 23.8.1983 al n.6906; Per_7
- il sig. fu della part. 711, in virtù di atto di CP_4 Per_2
donazione del padre, in not. registrato il 23.8.1983 al n.6906; Per_7
- le sig.re fu e la part. 712, Controparte_7 Per_3 CP_6
in forza di successione della loro madre Persona_8
- la sig.ra della part. 713 in forza di atto di donazione del CP_8
padre del 14.7.1983;
- i sig.ri e , quali Controparte_9 CP_11 Persona_4
eredi di fu , della part.1120, donata alla Controparte_7 Per_5
dal padre in virtù di atto di donazione del 14.7.1983 Controparte_7
in notar;
Persona_9
- la sig.ra fu SE della part.980 in forza di atto Controparte_7
di donazione in not. del di lei padre del 28.4.1977; Per_9
- il sig. fu SE della part. 714 in virtù della CP_5
donazione in not. fattagli dal padre il 28.4.1977. Per_9
Esponevano, poi, che la part.509 e la part. 709 rappresentavano una piazzola antistante in comunione fra tutti gli attori ed avente una
4 funzione di servizio di tutte le altre particelle sopra indicate, mentre la part. 1139 rappresentava la strada privata realizzata dopo il frazionamento tra gli attori, della quale gli stessi erano divenuti comproprietari.
Aggiungevano gli attori che con l'atto in not. 11.4.1920 Per_6
l'acquisto dell'intero terreno diviso in due lotti era stato consentito in favore del sig. di SE, a seguito dell'asta pubblica CP_5
indetta dal di NA per lire 1.095,40. Precisavano, poi, CP_18
che il suddetto terreno, successivamente frazionato e suddiviso in virtù di donazioni o di successione ereditaria, era stato da ciascuno di essi posseduto animo domini per cui era maturato, in ogni caso, l'acquisto per usucapione dal 1920.
A fronte dell'avvio nell'anno 2000 da parte della Capitaneria di Porto della procedura per occupazione di area demaniale e precisamente della part. 711 del foglio 21, veniva quindi intrapreso il presente giudizio nel quale gli attori chiedevano quanto segue: “1.- Accertare, dire e dichiarare la natura privata e non già demaniale delle particelle meglio descritte in epigrafe. 2.- Accertare, dire e dichiarare che gli odierni attori sono tutti proprietari del fondo sito nel territorio di Faro
Superiore, contrada Timpazzi, indicato in catasto alle partt. 1139, 509
e 709 del foglio 21. 3.- Accertare, dire e dichiarare: -che i sig.ri
e , eredi della sig.ra , Parte_1 Persona_1 CP_6
sono proprietari della part.710 del foglio 21; -che il sig. CP_5
fu è proprietario della part.1125, f.21; -che il sig. Per_2 [...]
fu è proprietario della part. 711, f. 21; -che le sig.re CP_4 Per_2
fu e sono proprietarie Controparte_7 Per_3 CP_4
della part. 712 del f.21; -che la sig.ra è proprietaria della CP_8
part. 713 del f.21; -che i sig.ri , e Controparte_9 CP_11
, quali eredi di fu , sono Persona_4 Controparte_7 Per_5
5 proprietari della part.1120 del f.21; -che la sig.ra fu Controparte_7
è proprietaria della part. 980 del f.21; -che il sig. CP_6 CP_5
fu SE è proprietario della part. 714 del f. 21; -che tutti
[...]
gli attori sono proprietari delle partt. 509, 709 e 1139 del foglio 21”…
5.- Accertare, dire e dichiarare che i fondi per cui è causa sono stati sempre ed ininterrottamente posseduti, coltivati e gestiti da privati e, pertanto, sono stati abbondantemente acquisiti per prescrizione acquisitiva sotto l'impero del codice civile del 1865, in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 710, 2105 e 2135 c.c.”.
All'esito del giudizio, nell'ambito del quale veniva disposta ctu, il
Tribunale di NA rigettava le domande degli attori.
Ai fini che rilevano in questa sede, il primo giudice osservava che il contratto di compravendita del 1920 non aveva ad oggetto le particelle oggetto dell'azione promossa dagli attori e che riguardo alle particelle medesime non era intervenuto alcun provvedimento di sdemanializzazione o “una dichiarazione dell'Amministrazione di cessata necessarietà all'uso pubblico”. Tali conclusioni, del resto, erano confermate dall'esito della ctu. Venendo in rilievo beni appartenenti al demanio marittimo non poteva configurarsi nemmeno una sdemanializzazione tacita con la conseguenza che il possesso dei privati dei beni medesimi non poteva ritenersi idoneo all'acquisto per usucapione.
Per la riforma della sentenza hanno proposto gravame gli appellanti meglio indicati in epigrafe.
Si sono costituiti il e Controparte_13
l' Controparte_15
chiedendo il rigetto del gravame.
6 All'udienza del 13.4.2023 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
La causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo per la rinnovazione della ctu.
Con ordinanza emessa in data 27.3.2025 la causa è stata nuovamente posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che il contratto di compravendita in OT del 13.4.1920 non avesse avuto ad Per_6
oggetto le particelle indicate in citazione.
Ed invero, evidenziano gli appellanti che “è allegato al contratto in not. del 1920 … un bando di vendita di beni del Demanio Antico Per_6
all'asta pubblica … e cioè i due lotti rispettivamente di mq. 3.097,60
e di mq. 829,75 per complessivi mq. 3.927,35, che hanno formato oggetto della vendita del 1920. Nella sezione “Osservazioni” Per_6
del bando di vendita è scritto per il primo lotto “usurpazione constatata nel 1915 consumata da ”, ed è Parte_3
stato specificato che la zona confina “a nord con arenile recentemente occupato da , a sud (ndr e cioè verso monte) Parte_3
con proprietà dello stesso usurpatore ad est con CP_5
a ovest con ”. Per il secondo Persona_10 Persona_11
lotto di arenile di mq. 829,75 occupato nel 1917 dal suddetto CP_5
è scritto che confina “a nord con spiaggia, a sud con la
[...]
precedente zona, a est e ovest come sopra”; e nelle “Osservazioni” è scritto “Usurpazione constatata nel 1917”. La descrizione dei due
7 lotti è identica sia nel bando di vendita che nel contratto del 1920 in not. ”. Per_6
Secondo gli appellanti per accertare se i due lotti di terreno di complessivi mq 3.927,35 fossero o meno oggetto della vendita in notar
, sarebbe stato necessario individuare il terreno già di proprietà Per_6
di , indicato nel bando e nel contratto del Parte_3
1920 come confinante – rispetto ai due lotti venduti - verso sud (cioè lato monte). Per individuare i due lotti venduti con la vendita del Per_6
1920 il consulente avrebbe dovuto cominciare la sua indagine dal confine con il terreno già di proprietà di “Tale CP_5
accertamento non è stato espletato ed era, invece, di importanza decisiva, perché – se fosse vero che il terreno, oggetto della vendita
del 1920, confinava a sud (verso monte) con quello adottato dal Per_6
ctu e dal Tribunale – sarebbe stato accertato che a sud non vi era alcun terreno di ma la strada” (pag. 11 atto d'appello). CP_5
Sotto altro profilo gli appellanti deducono che il Tribunale ed il ctu hanno omesso di esaminare l'atto di donazione in notar del Per_12
23.11.1913 con il quale fu donò ai suoi tre CP_4 CP_19
figli ed in particolare al figlio una striscia di terreno sottostrada CP_5
(cioè verso mare) di mq 3000 confinante a sud con via pubblica ed a nord con spiaggia. Aggiungono sul punto che “il donatario CP_5
di coltivato il terreno donatogli ed è stato in
[...] Per_13
quell'occasione (dopo il 1913) che, oltre a coltivare la striscia donatagli, ha esteso la coltivazione di altro terreno verso la spiaggia: nel 1915 occupò il primo lotto di arenile di mq. 3.077,60 e nel 1917 il secondo lotto di mq. 829,75, lotti del c.d. , così come Persona_14
scritto nel bando di vendita allegato all'atto del 13.4.1920”. Per_6
Dall'atto si evince che il terreno, costituito da due lotti, venduto all'asta pubblica per il prezzo di £. 1.095,40 era sottostante a quello
8 donato dal padre al sig. fu SE, che, secondo il CP_5
bando di vendita, costituisce il confine verso sud del primo lotto di mq
3.077,60 venduto con l'atto in notar del 1920. A seguito della Per_6
relativa istanza, i due lotti vennero aggiudicati al sig. di CP_5
SE, per cui venne stipulata la vendita in not. del Per_6
13.4.1920.
Richiamando il contenuto di una perizia di parte depositata nel giudizio d'appello, gli appellanti deducono che “i due lotti acquistati con la compravendita in notar del 11.4.1920 rep n.11631 Per_6
coincidono con le particelle del foglio 21 indicate in citazione (anche in virtù dei successivi trasferimenti per successione e per atti tra vivi)
e colorate in rosso nella perizia dell'arch. nelle Tav.4 e Tav. Per_15
5”.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione gli appellanti intendono sconfessare le deduzioni del e dell'Assessorato Controparte_13
secondo cui la vendita del terreno in notar avrebbe avuto ad Per_6
oggetto solo le particelle “da 704 a porzione della 709 e non anche tutte le altre indicate in citazione” e che per le aree non oggetto di vendita “non sarebbe mai intervenuto alcun provvedimento di sclassifica”. All'uopo deducono che il ctu sul punto non è stato Per_16
categorico nell'escludere le particelle oggetto di causa dall'atto di compravendita in notar del 13.4.1920, né è stato convincente Per_6
nelle sue argomentazioni. Ribadiscono che non è stato esaminato il contratto di donazione in notar del 23.11.1913 con cui PE [...]
fu donò al figlio un terreno di mq 3.000, CP_4 CP_19 CP_5
“sottostrada” e confinante con i due lotti venduti nel 1920 con atto in notar , e richiamano il contenuto della perizia di parte depositata Per_6
nel giudizio d'appello a firma dell'arch. Aggiungo sul punto Per_15
che “avendo le Amministrazioni convenute ammesso che nell'atto
9 del 1920 erano state vendute le partt.704-705-706-707-708 e Per_6
porzione della part. 709, ero sufficiente sommare le estensioni di dette particelle per accertare che non raggiungevano la superficie venduta con il detto atto in not. di complessivi mq.3927,35; nè poteva Per_6
sommarsi la superficie delle particelle più verso monte (sud), perché doveva tenersi conto di quelle donate nel 1913 al sig. di CP_5
SE, acquistate dal donatario nel 1881 e nel 1885, con gli atti sopra indicati”.
4. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono dell'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere l'insussistenza di un provvedimento da cui risultasse “la dichiarazione di cessata necessarietà all'atto pubblico”.
Ritengono gli appellanti che tale profilo della controversia non sia stato approfondito, nonostante la produzione di una lettera della
Capitaneria di Porto del 1963, diretta ad avente ad CP_5
oggetto la “sdemanializzazione arenili della spiaggia di Mortelle-
Timpazzi – 3° tratto”. Nella lettera veniva evidenziata la necessità di procedere alla “riconfinazione delle aree demaniali marittime…. in quanto si ritiene che la stessa (e cioè la fascia arenile) per le varie utilizzazioni avute, inconferente per la quasi totalità con gli usi pubblici cui è naturamente destinato il demanio marittimo e per
l'accrescimento della spiaggia, non sia più necessaria ai pubblici usi del mare”; con invito al sig. di presentare entro il 30.4.1963 CP_5
istanza per l'acquisto dell'arenile. A detta comunicazione non era stato dato seguito alcuno in quanto il diretto interessato non ne aveva mai avuto contezza. Aggiungono sul punto gli appellanti che “essendo
l'odierno attore l' fu SE nato a [...] il CP_5
26.8.1938 in proprio e per conto degli altri cugini (attori essi stessi nell'odierna causa) concessionario della particella 509 del foglio 21
10 (unica particella per la quale il Stato abbia concesso CP_20
dietro pagamento di un canone annuo l'uso per scopo agricolo), sin dagli anni 60… è plausibile ritenere che la richiesta è da riferirsi proprio alla suddetta part. 509, quindi verrebbe avvalorata la tesi che le aree di proprietà sono proprio quelle ubicate a sud (lato monte) della suddetta particella”.
5. Con il quarto motivo d'impugnazione gli appellanti denunciano l'errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che, “in applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte”, fosse necessario un provvedimento da cui potesse desumersi la volontà di considerare cessata l'idoneità dei beni all'uso pubblico “tanto nel caso in cui si applichi il Codice della Navigazione sia nella vigenza dell'art. 157 del
Codice della Marina Mercantile del 1877”. Al riguardo deducono che dalla lettera sopra indicata del 1963 doveva desumersi il riconoscimento della cessata idoneità del bene all'uso pubblico.
Richiamano gli appellanti la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine al regime dei beni demaniali secondo cui “la disposizione dell'art. 157 del codice della marina mercantile del 1877 valorizzava, ai fini del passaggio dei beni dal pubblico demanio marittimo al patrimonio dello Stato, l'aspetto sostanziale della vicenda attinente ai beni stessi, nel senso che la loro non necessarietà in fatto all'uso pubblico, della quale l'Amministrazione doveva fornire un mero riconoscimento, era condizione sufficiente per il transito dal demanio al patrimonio. Diversamente, sulla stessa materia, il vigente art. 35
c.nav. valorizza l'aspetto formale della menzionata transizione, laddove pretende, oltre al medesimo riconoscimento da parte del capo del compartimento, un apposito decreto ministeriale (Cass.3950/1999 del 21.4.1999)”. Gli appellanti richiamano poi Cassazione 11101/2002 che ammette la sdemanializzazione tacita, dovuta non solo alla
11 sottrazione del bene all'uso pubblico ma anche al concorso di altri comportamenti della P.A. incompatibili con la volontà di mantenere la demanialità del bene stesso, nonché un precedente del Tribunale di
NA (sentenza n. 2152/2009), in cui si è affermato che “al fine di ritenere valido l'atto di vendita, in quanto relativo non ad un bene extra commercium bensì un bene del patrimonio disponibile, non può non attribuirsi particolare significato al comportamento stesso dell'Amministrazione che – tramite un suo funzionario – ha disposto del bene. Del resto, appare contrario a logica che la stessa amministrazione procedesse a vendite di beni dalla stessa ritenuta extra commercium e deve, altresì, considerarsi che la stessa
Capitaneria di Porto, nel rivolgere l'invito negli anni '60 ai soggetti interessati, di procedere alla produzione di eventuali atti di vendita
(come affermato dalle stesse Amministrazioni convenute) attribuiva agli stessi la capacità di trasferire la proprietà. Una volta intervenuti detti atti, non può ritenersi che gli stessi – ai quali la stessa
Amministrazione, dunque, ha dimostrato, con l'invito sopra ricordato, di aver attribuito particolare significato – non abbiano, in questa sede alcun valore”.
Sul punto concludono deducendo che “in via subordinata, deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano sin dal 1920 usucapito la proprietà dei lotti venduti nel 1920 con l'atto , per i quali lotti si Per_6
era aperta la successione ereditaria del sig. fu SE CP_5
in data 10.1.1969, sia in virtù del Codice Mar. Mercantile del 1877 sia in virtù del Codice della Navigazione”.
6. Con l'ultimo motivo d'impugnazione gli appellanti chiedono la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
12 7. I primi due motivi d'impugnazione vanno esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata si fonda essenzialmente sugli accertamenti e le valutazioni compiuti dal ctu, ing. nominato nel primo grado Per_16
di giudizio.
L'ingegnere ha accertato che le particelle oggetto di causa Per_16
erano originariamente individuate dai numeri 709, 710,711, 712, 713,
714, e porzione della 715, oltre alla particella 509. Le particelle da 709
a 714 hanno tutte la stessa estensione di mq 394 mq e, secondo il ctu, sembrano essere relative ai terreni in contrada Timpazzi indicati nel testamento di fu SE del 1952, registrato CP_5
l'8.5.1969: “il rimanente fondo …dietro la casa … e l'altro dopo il pozzo fino alla spiaggia del mare, lo lascio a tutti i miei sei figli in parti uguali, da dividersi fra loro dopo la mia morte”.
La superficie originarie delle particelle 709, 710,711 (poi divisa e catastata nelle particelle 711 e 1125), 712, 713 (poi divisa e catastata nelle particelle 713 e 1120), 714 (poi divisa e catastata alle particelle
980 e 714), 715 (porzione), è di circa mq 2941,66, mentre la superficie catastale della particella 509 (intestata catastalmente a CP_5
fu SE quale concessionario precario e al Pubblico CP_18
dello Stato Ramo Marina Mercantile) è di mq 640 circa, per un totale di complessivi mq 3479,66.
Il ctu ing. ha evidenziato che le particelle non incluse nella Per_16
vendita del 13.4.1920 sembrano essere, proprio, le particelle per le quali gli attori hanno chiesto l'acquisto per usucapione e che
“misurando i terreni di fu SE posti a monte delle CP_5
particelle per cui è causa, già ricompresi nelle originarie particelle
138 e 141, sino all'originario confine, si è ottenuta una superficie di circa mq 3907,35. Le particelle di terreno originariamente indicate
13 nel testamento ed ospitanti casette realizzate o da realizzarsi sembrano essere le particelle da 704 a 141… dette particelle oltre alla porzione della strada partic. 715 loro afferente, hanno una superficie circa uguale a quella indicata in notar e presumibilmente sono Per_6
proprio queste”.
L'accertamento dell'ingegnere si fonda, quindi, Per_16
essenzialmente sull'estensione del terreno a monte rispetto ai beni immobili oggetto di causa, estensione molto vicina a quella dei terreni venduti con atto in notar del 1920. Per_6
Gli appellanti hanno messo in risalto, da un lato, il carattere probabilistico delle valutazioni del ctu, e dall'altro alcune criticità non affrontate dal ctu: l'accertamento del confine sud dei terreni venduti a con atto in notar del 1920, confine indicato CP_5 Per_6
nell'atto stesso con il terreno già di proprietà di fu CP_5
SE (sul punto gli appellanti sostengono che oggetto di vendita non era il terreno individuato dal ctu perché detto terreno era Per_16
confinante con strada pubblica e non con terreno già appartenete ad fu SE); quanto emerso da un atto di donazione in CP_5
notar del 23.11.1913 con il quale fu Per_12 CP_4 CP_19
donò ai suoi tre figli ed in particolare al figlio una striscia di CP_5
terreno sottostrada (cioè verso mare) di mq 3000 confinante a sud con via pubblica ed a nord con spiaggia.
La Corte ha disposto una nuova ctu affidando al tecnico all'uopo nominato, ingegnere il precipuo compito di accertare Persona_18
la riconducibilità dei terreni all'atto in notar del 1920 tenendo Per_6
conto dei rilievi formulati nell'atto di appello, ferma restando la inutilizzabilità dei documenti prodotti solo con l'atto di gravame.
Ebbene, l'ingegnere ha accertato che i terreni oggetto di causa CP_5
hanno una superficie catastale di mq 3392 (di poco inferiore a quella
14 accertata dall'ing. ed ha evidenziato che il tratto di costa Per_16
tirrenica è caratterizzato da oltre un secolo da un progressivo naturale allungamento con conseguente ritirarsi del mare. Il ctu ha, poi, acquisito una tavola cartografica dal titolo “delimitazione della spiaggia da Torre Faro a Tono, planimetria annessa al verbale in data
18 novembre 1893”. L'atto individua la dividente demaniale alla data del 1893 e i proprietari delle aree di confine ed in esso la linea di costa
è più arretrata rispetto a quella attuale. Nella tavola viene individuata la proprietà di indicata con il numero romano LXI che si CP_5
colloca a monte della linea dividente. Rispetto a tale linea i terreni oggetto domanda sono molto più a valle e fra questi e la linea si collocano altri terreni che, sulla base degli accertamenti del ctu CP_5
sono quelli acquistati in notar nel 1920 da . Per_6 CP_5
Ora, il ctu ha anche esaminato la scheda relativa alla porzione di arenile acquisita in notar nel 1920 ove i beni venduti, aventi una Per_6
superficie complessiva mq 3928, sono identificati da un primo lotto di mq 3097,60 confinante a nord con arenile recentemente occupato da e a sud con proprietà dello stesso usurpatore (il ctu CP_5
evidenzia a pag 20 che era subentrato nella titolarità CP_5
dell'area precedentemente acquisita dal padre SE), e da un secondo lotto di mq 829,75 confinante a nord con la spiaggia del mare e a sud con lotto 1. Partendo dalla dividente sopra indicata, il ctu ha accertato che il confine nord (lato mare) dei beni acquistati in notar nel 1920 è dato dalla particella 709, che è la particella più a Per_6
monte dei terreni oggetto di causa, sicchè ha concluso nel senso che i beni oggetto di domanda non possono ricondursi all'atto in notar Per_6
del 13.4.1920.
All'attenzione del ctu, in sede di osservazioni da parte del consulente di parte, sono stati sottoposti ulteriori atti pubblici fra cui un atto di
15 vendita del 1881 in favore di In ordine a detto CP_4
documento l'ingegnere ha correttamente puntualizzato quanto CP_5
segue: “A sostegno delle proprie tesi, il CTP, ripropone quanto già rilevato nelle proprie note di parte allegate al ricorso in appello, facendo riferimento ad ulteriori atti pubblici, relativamente ai quali, tra l'altro, il Giudice, nel conferire mandato, ha dato espresse indicazioni di non tenere conto”. Pur tuttavia, il ctu ha evidenziato che con l'atto di vendita del 1881 “la signora vende al Persona_19
signor fu tutto ed intero di un di lei fondo CP_4 Pt_4
diviso in due appezzamenti per effetto della nuova strada rotabile con tutte le sue adiacenza e pertinenze, consistenti in vigne, ficopali, ficare, persicare ed altro, sito e posto nel territorio del Villaggio Faro
Superiore, confinante con fondo del signor , con fondo Persona_20
del maestro Francesco Rotondo, maritale nome di , via Parte_5
da due lati e spiaggia marittima in contrada….
Il ctu ha, quindi, ribadito che “dalle indagini e analisi effettuate…il confine della proprietà privata riconosciuta dal in CP_18
occasione del tracciamento della Dividente di cui alla Tavola del 1893
(Fig. 4 – Allegato n.6), faccia riferimento a questo atto appena citato, relativo appunto a un terreno che all'epoca era stato da poco tempo attraversato dal nuovo tracciato della attuale ss.113 e quindi diviso in lato mare con confine nord dell'epoca “fino alla “spiaggia marittima” (particella 138 della mappa di primo impianto
a circa la metà anni '30…) e lato monte (particella 152 della mappa di primo impianto). Si ritiene possibile affermare che la dividente demaniale indicata nella anzidetta tavola grafica del 1893, debba aver riscontro con il confine nord dell'area riferibile a detto atto, anche per la provenienza di detta proprietà privata, risalente all'otto maggio del 1855. Nel prosieguo delle proprie note, il CTP Arch
Pe al fine di poter sostenere dopo, che le particelle oggetto di Per_15
ricorso, siano quelle riferibili all'atto del 1920 in OT , indica Per_6
ulteriori atti, successivi a quello del 1881 su indicato, a cui vorrebbe attribuire l'acquisizione delle particelle che invece, come su esposto, furono acquisite col detto atto del 1920. In particolare il CTP, per il su detto fine, fa riferimento ad un atto di compravendita del 1885 e ad un atto di divisione del 1913. Viene subito spontaneo chiedersi, come fosse stato eventualmente possibile che nel 1885, solo dopo 4 anni dal su citato atto del 1881, un privato possa essere diventato proprietario
(e quindi aver potuto venderlo) di un tratto di spiaggia a valle del terreno (che appunto confinava con la spiaggia) acquisito da
[...]
con l'atto del 1881 dalla Sig.ra . Il CTP CP_4 Persona_19
non fornisce alcuna indicazione in merito. Lo stesso dicasi per il riferito atto del 1913”.
Come evidenziato dal ctu, con riferimento all'atto del 1913 (atto di donazione che il ctu indica come atto di divisione) non è dato comprendere come, in assenza di un provvedimento di sdemanializzazione, possa avere acquistato un CP_4
terreno ulteriore e posto più a valle sia rispetto alla dividente demaniale che al terreno acquistato nel 1881 che era confinante, lato mare, con spiaggia marittima (sul punto il ctu ha evidenziato come il
CTP non abbia fornito alcuna indicazione in merito). Pertanto, deve ritenersi che, in assenza di prova di un provvedimento di sdemanializzazione del terreno di cui all'atto di donazione del 1913, nella procedura che condusse alla vendita in notar del 1920 il Per_6
confine sud dei lotti messi in vendita, confine indicato con terreno già di proprietà di fu SE, giammai avrebbe potuto CP_5
essere identificato dall'amministrazione del nel terreno CP_18
asseritamente acquisito nel 1885 e poi donato nel 1913.
17 Le valutazioni del ctu sono, quindi, esaustive. L'ingegnere ha CP_5
evidenziato che a monte delle particelle vendute con l'atto in notar del 1920 vi era un terreno già di proprietà di fu Per_6 CP_5
SE, come può evincersi dalla tavola grafica del 1893 in cui la dividente demaniale segna il confine di un terreno a monte di proprietà di dante causa di terreno che CP_4 CP_5
costituisce il confine sud dei beni venduti in notar nel 1920, beni Per_6
che quindi non possono identificarsi con i terreni oggetto di causa.
Gli accertamenti dell'ing. hanno integrato e confermato gli CP_5
accertamenti compiuti dal ctu nominato in primo grado, dissipando qualsiasi dubbio sulla natura demaniale dei terreni oggetto di controversia.
I due motivi d'appello vanno, pertanto, respinti.
8. Il terzo motivo d'impugnazione è infondato. Nessuna valenza può attribuirsi alla lettera della Capitaneria di Porto del 1963 con cui veniva evidenziata la necessità di procedere alla “riconfinazione delle aree demaniali marittime…. in quanto si ritiene che la stessa (e cioè la fascia arenile) per le varie utilizzazioni avute, inconferente per la quasi totalità con gli usi pubblici cui è naturamente destinato il demanio marittimo e per l'accrescimento della spiaggia, non sia più necessaria ai pubblici usi del mare” (la lettera conteneva l'invito al sig. di presentare entro il 30.4.1963 istanza per l'acquisto CP_5
dell'arenile). Gli appellanti sostengono che “essendo l'odierno attore
l' fu SE nato a NA il [...] in [...] e CP_5
per conto degli altri cugini (attori essi stessi nell'odierna causa) concessionario della particella 509 del foglio 21 (unica particella per la quale il Demanio dello Stato abbia concesso dietro pagamento di un canone annuo l'uso per scopo agricolo), sin dagli anni 60… è plausibile ritenere che la richiesta è da riferirsi proprio alla suddetta
18 part. 509, quindi verrebbe avvalorata la tesi che le aree di proprietà sono proprio quelle ubicate a sud (lato monte) della suddetta particella”.
La lettera non fa alcun riferimento alla particella oggetto di concessione (la n. 509) e per la sua laconicità non offre alcun elemento per potere dalla stessa inferirsi che i beni venduti con atto in notar del 1920 fossero quelli immediatamente a monte (vale a dire i Per_6
terreni oggetto di causa) rispetto alla particella 509.
9. Il quarto motivo d'appello è infondato.
Il giurisprudenza si è puntualizzato che “per i beni del Demanio marittimo, quale la spiaggia, da intendersi comprensiva dell'arenile, e cioé di quel tratto di terraferma che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque, restando potenzialmente idoneo ai pubblici Usi del mare, la cosiddetta sdemanializzazione non può verificarsi tacitamente, ma richiede un espresso e formale provvedimento dell'autorità amministrativa, di carattere costitutivo, tanto sotto il vigore dell'attuale codice della navigazione (art 35), quanto in base alla legislazione anteriore (art 157 del codice della marina mercantile del 1877). Pertanto, in difetto di tale provvedimento, l'arenile non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei rapporti con l'amministrazione
(artt 690 del codice civile del 1865 e 1145 primo comma del codice civile vigente), e, in particolare, è inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione (Cassazione 2995/1980; si veda anche Cassazione
10817/2009 e Cassazione 26655/2019).
In tale prospettiva, una volta accertata la natura demaniale dei beni immobili oggetto della domanda e la estraneità dei beni stessi all'atto in notar del 1920, in assenza di un formale provvedimento di Per_6
19 sdemanializzazione, non può configurarsi un possesso utile all'usucapione.
10. L'ultimo motivo d'appello va respinto, in quanto la riforma del capo di sentenza concernente le spese processuali è stata invocata nella prospettiva dell'accoglimento dei motivi di merito di gravame.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
fu , fu SE, CP_4 Per_2 CP_5 CP_5
fu , fu , fu Per_2 CP_6 Per_3 Controparte_7 Per_3
e CP_8 Controparte_9 CP_11 Parte_2
avverso la sentenza n. 1251/2021 emessa dal Tribunale di NA, così decide: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, in favore del e Controparte_13
dell , in Parte_6
persona dei rispettivi rappresentanti pro-tempore, che liquida in €
12.156,00 per compensi professionali, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 4.287,00 per la fase decisionale, oltre oneri accessori di legge;
20 dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
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