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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8372/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.7.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]5A con l'Avv. Valeria De Vellis presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Paola Maura Patruno presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BE (MI), il 20 aprile 2013
pagina 1 di 9 (anno 2013, atto n. 3, reg. degli atti civili del Comune di BE, parte II, serie A e anno 2013, atto n. 184, reg. degli atti civili del Comune di Milano, parte II, serie B, vol. 003) In separazione dei beni.
con il seguente figlio: , nato a [...], il [...], cittadino Persona_1 italiano.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il figlio minore è affidato in via condivisa a entrambi i genitori, con PE collocamento prevalentemente e residenza anagrafica presso la madre a BE (MI), in Via Col di
Lana n. 5/5A.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente sulle questioni di straordinaria amministrazione quali istruzione, educazione e salute, nonché, in generale, tutte le questioni di maggiore importanza per la vita del figlio. In particolare, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, i genitori si obbligano vicendevolmente a rispettare la dignità e l'integrità morale di ciascuno di essi, soprattutto in presenza di , nonché a riferirsi reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita del minore e a PE collaborare fattivamente nella gestione di tutti gli aspetti logistici afferenti al figlio.
3. La casa coniugale sita a BE (MI), in Via Col di Lana n. 5/5A, resta assegnata alla
SI , che ne è proprietaria, con tutti gli arredi e i corredi ivi esistenti. I coniugi danno atto Pt_1 che il Signor se ne è già allontanato, asportando i propri beni ed effetti personali, e si è Pt_2 trasferito in altro immobile a BE (MI), in Via Eugenio Villoresi n. 4.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , secondo il seguente calendario, salvo PE diverso e migliore accordo tra le parti:
- a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola con ivi prelievo (oppure con prelievo dall'abitazione materna, alle ore 14.00, nei periodi di sospensione scolastica), fino alla domenica sera, con riaccompagnamento presso la casa materna entro le ore 20.30.
pagina 2 di 9 Poiché il Signor ha necessità di recarsi in Albania per motivi di lavoro una volta al mese Pt_2 comprendente il week end, nonché di recarsi fuori Milano durante il week end per altri motivi di lavoro come la partecipazione a convegni di chirurgia plastica, i genitori convengono che l'alternanza dei fine settimana verrà programmata via mail entro la fine di ogni mese per il mese successivo, in modo da garantire a ciascun genitore lo stesso numero di fine settimana che spetterebbe loro secondo la normale alternanza dei week end, anche se ciò potrebbe comportare che un genitore debba trascorrere con due fine settimana consecutivi e fermo restando che i fine settimana PE consecutivi per ogni genitore non potranno essere più di due;
- tutte le settimane, il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola (oppure con prelievo dall'abitazione materna, alle ore 14.00, nei periodi di sospensione scolastica) fino al giovedì mattina, con riaccompagnamento a scuola (oppure presso l'abitazione materna, alle ore 9.00, nei periodi di sospensione scolastica);
- quando non avrà diritto di visita nei fine settimana, terrà con se anche il giovedì PE pomeriggio, dalle ore 18.00, quando la madre porterà il figlio presso l'abitazione paterna, fino alle ore 21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
a far data da quando PE frequenterà la prima media e sempre che avrà raggiunto l'autonomia nello svolgimento dei PE compiti, il padre terrà con sè il figlio il giovedì dall'uscita da scuola e con prelievo a scuola fino alle
21.00, con riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante le vacanze natalizie (dal 24 dicembre al 6 gennaio), alternando, di anno in anno, con la madre, il primo periodo (dal 24 dicembre al 31 dicembre compreso) e il secondo periodo di vacanza (dal 1° gennaio mattina sino al 6 gennaio compreso), fermo restando che i genitori convengono che, ogni anno, il 24 dicembre verrà festeggiato da con il padre presso il quale PE pure pernotterà, mentre il 25 dicembre con la madre e che il padre riaccompagnerà presso PE
l'abitazione materna entro le ore 10.00 del 25 dicembre, salvo diverso e migliore accordo tra le parti.
Le parti concordando sin d'ora, che negli anni pari, il primo periodo di vacanza sarà di spettanza materna, mentre, in quelli dispari, sarà di spettanza paterna, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
- il padre terrà con sé il figlio per metà delle vacanze scolastiche pasquali, alternando, di anno in anno, con la madre il primo e il secondo periodo di vacanza e cercando, per quanto possibile, di alternare tra i genitori le giornate di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo;
- i c.d. ponti scolastici infrannuali festivi e religiosi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 7/8 dicembre) e tutte le altre festività previste dalla scuola frequentata da saranno PE
pagina 3 di 9 divisi equamente tra i genitori, osservando il principio dell'alternanza e, se possibile, verranno accorpati al fine settimana di spettanza, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori stessi;
- durante le vacanze scolastiche estive, trascorrerà due settimane di vacanza con PE ciascun genitore, anche consecutive, in periodi da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
A partire dall'estate 2027, ciascun genitore potrà prolungare un solo week end di sua spettanza dal giovedì mattina al lunedì sera, in periodi che i genitori dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
In ogni caso, il fine settimana “lungo” sopra indicato non potrà essere agganciato alle due settimane di vacanza già previste per il periodo estivo.
I genitori si comunicheranno preventivamente via e-mail i recapiti dei luoghi di vacanza dove si recheranno con il figlio.
5. Ogni genitore dovrà garantire personalmente lo svolgimento dei compiti scolastici e gli altri impegni del figlio nei tempi di sua spettanza, occupandosi di accompagnare anche alle PE sedute di logopedia e/o altre attività; in caso di impedimento, il genitore impedito lo comunicherà all'altro affinché possa sostituirlo.
6. La SI e il Signor concordano sul fatto che le assenze, gli ingressi e Pt_1 Pt_2 le uscite anticipate da scuola o dalle attività extra scolastiche del figlio dovranno essere concordate tra i genitori.
7. I genitori si obbligano reciprocamente a garantire un solo contatto telefonico quotidiano di con il genitore assente nella fascia oraria compresa tra le ore 19.30 e le ore 20.30, salvo PE diverso accordo.
8. La SI e il Signor concordano che potrà festeggiare il suo Pt_1 Pt_2 PE compleanno (10 gennaio) con entrambi i genitori, alternativamente pranzando e cenando con l'uno e con l'altro, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori.
9. Ciascun genitore si impegna ad avvisare l'altro tutte le volte in cui sarà impossibilitato per impegni di lavoro o per altri motivi a tenere con sé il figlio minore nei giorni infrasettimanali di sua spettanza. In tali circostanze, il genitore impossibilitato chiederà la disponibilità dell'altro a sostituirlo per tutto il periodo di assenza materna/paterna, con possibilità di scambiare i giorni infrasettimanali di rispettiva spettanza. Nell'ipotesi in cui anche l'altro genitore, in tali occasioni, fosse impossibilitato a occuparsi del figlio, i genitori si accorderanno per trovare la migliore soluzione nell'interesse del minore.
10. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, alle feste di compleanno dei compagni di classe, ai saggi e in generale a ogni evento, anche religioso, che pagina 4 di 9 veda protagonista il figlio, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di rispettiva spettanza.
Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet dell'istituto frequentato dal figlio e in particolare quelle inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
11. Entrambi i genitori avranno la possibilità di partecipare alle visite mediche del figlio, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di rispettiva spettanza.
12. I genitori si impegnano a mantenere tra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione di , comunicandosi reciprocamente PE eventuali problematiche che dovessero riscontrare nel figlio, assicurandogli gli adeguati supporti psicologici e sostegni scolastici che si rendessero necessari, avendo cura di ascoltare le esigenze, aspirazioni e problemi del figlio affinché lo stesso possa crescere serenamente.
13. I genitori, nell'esclusivo interesse del figlio minore, si impegnano a proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità con il Prof. , scelto di comune accordo, con studio a Persona_2
Milano, in Via Sismondi n. 74, sostenendo i relativi costi al 50%.
14. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio, fino al Pt_2 raggiungimento della autosufficienza economica da parte dello stesso, con le seguenti modalità:
a) versando alla SI , quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, in Pt_1 via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile di
€ 1.200,00, assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data da luglio 2026
(base luglio 2025);
b) pagando e/o rimborsando alla madre collocataria il 50% delle spese straordinarie del figlio, preventivamente concordate secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano,
e cioè:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 5 di 9 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il, preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all' istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all' estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso pagina 6 di 9 dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
15. L'assegno unico familiare verrà percepito al 100% dalla SI . Il Signor Pt_1
presta sin d'ora il consenso alla sottoscrizione del relativo modulo INPS necessario per la Pt_2 suddetta corresponsione.
16. I genitori concordano che frequenti, sino alla fine della scuola primaria di primo PE grado, la scuola privata “Gianna Beretta Molla” della Fondazione San Girolamo Emiliani di BE
(MI) - cui il bambino è già stato iscritto per il corrente anno 2024/2025 - e si impegnano a continuare a pagare tutti i costi connessi alla frequenza di tale istituto (quali, a titolo esemplificativo, iscrizione, retta, divise, mensa scolastica, gite, e ogni altra occorrenza richiesta dalla scuola) in ragione del 50% ciascuno. I genitori si dichiarano fin d'ora favorevoli a che il figlio prosegua anche la scuola secondaria di primo grado nel medesimo istituto “Somaschi S.G.E. San Girolamo Emiliani”, fermo restando che la decisione definitiva verrà assunta l'anno precedente, in tempo utile per l'iscrizione.
Con riferimento al pagamento della retta scolastica, i genitori si accorderanno al momento della formalizzazione della iscrizione.
I genitori convengono, altresì, che il figlio prosegua le sedute di logopedia e si impegnano a continuare a pagarne il costo al 50%.
17. I Signori e si impegnano a non mettere a contatto il figlio minore con Pt_1 Pt_2 terze persone a loro affettivamente legate o che possano apparire tali sino a quando l'eventuale relazione sentimentale del genitore non apparirà stabile e consolidata, possibilmente confrontandosi prima sul punto. Inoltre, i genitori si obbligano, alle condizioni indicate e nell'interesse psicologico- affettivo del figlio minore, a non far convivere, per almeno un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso, con eventuali loro nuovi partners. In ogni caso e a queste condizioni, il figlio verrà PE messo a contatto con i possibili, futuri, partners con dovuta e responsabile gradualità.
18. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere mezzi adeguati per provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
19. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
Le parti hanno chiesto, inoltre, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 7 di 9 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a BE (MI), il 20 aprile 2013.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BE (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 24.9.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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