Sentenza 25 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2019, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 23697-2014 proposto da: CC DA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA PIGNATELLI
362, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELMI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CATTANI;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO PANEM ITALIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE
7, presso lo studio dell'avvocato MARIO TONUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTINA MAllAMAURO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1161/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/10/2013 R.G.N. 273/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MASSIMO MARTORIELLO per delega Avvocato MARCO CATTANI;
udito l'Avvocato CRISTINA MAZZAMAURO. PROC. nr. 23697/2014
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza nr. 50 del 2.2.2012, previa qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come rapporto di natura subordinata e dell'atto di recesso come licenziamento, condannava la società Panem TA spa a reintegrare, nel posto di lavoro, AN CC con ogni altra conseguenza ex art. 18 della legge nr. 300 del 1970, ratione temporís applicabile, oltre al pagamento di differenze di retribuzione.
2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza nr. 1161 del 10.10.2013, in accoglimento del gravame proposto dal Fallimento Panem TA spa ( di seguito, per brevità, anche Panem), ed in riforma della sentenza di primo grado, respingeva tutte le domande del lavoratore.
2.1.Per quanto qui rileva, la Corte distrettuale osservava come la formale volontà delle parti cristallizzata per iscritto nel senso della natura autonoma del rapporto e l'investimento che, in relazione allo stesso, il lavoratore prospettava ( aver realizzato) come superiore ai 100.000,00 euro rappresentassero circostanze idonee ad escludere con certezza l'elemento della subordinazione;
nessuna circostanza orientava per la sussistenza di una situazione di eterodirezione e/o di soggezione gerarchica: era la natura dell'incarico (avente ad oggetto il trasporto di merce) ad aver determinato le modalità dell'attività e non un'effettiva eterodirezione.
3. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, AN CC, affidato a tre motivi ed illustrato con memoria ex art. 378 cod.proc.civ.
4. Ha proposto controricorso, il Fallimento Panem TA S.p.A. in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è dedotto omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ( a. che il furgone venisse lasciato stabilmente nel parcheggio;
b. che al lavoratore venisse richiesto con cadenza mensile di riscuotere dai clienti finali il prezzo del pane;
c. che la Panem convocasse il lavoratore alle assemblee ed alle riunioni del personale;
d. che al lavoratore venisse richiesto di provvedere al ritiro di merci che nulla avevano a che fare con l'oggetto del contratto formalmente sottoscritto, ecc..).
2. Il motivo è inammissibile.PROC. nr. 23697/2014 2.1.Esso (id est: il motivo) non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie) il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., nr. 8053 del 2014).
2.2.Va, infatti, senz'altro esclusa la «decisività» in una pluralità di fatti denunciati come omessi (come nella specie) nessuno dei quali ex se risolutivo, nel senso dell'idoneità a determinare il segno della decisione ( ex plurimis Cass. nr. 21439 del 2015).
3. Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094, 1678 e 2222 cod.civ. in relazione alla riconosciuta natura autonoma del rapporto oggetto di causa.
3.1. Secondo la parte ricorrente, la Corte di appello non avrebbe valutato gli indici generali ed astratti enucleati da questa Corte per valutare il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro ma si sarebbe arrestata alla considerazione di due circostanze ( sottoscrizione di un contratto formalmente di lavoro autonomo ed investimento del lavoratore) che costituiscono antecedenti irrilevanti ai fini in oggetto.
4. Il motivo è infondato .
4.1. La Corte territoriale ha adottato quale criterio di qualificazione del rapporto quello della soggezione del prestatore di lavoro alle direttive ed al controllo del datore di lavoro .
4.2. In tal modo ha fatto applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, che l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis: tra le numerose decisioni, Cass. nr. 4036 del 2000; Cass. nr. 224 del 2001; Cass. n. 16697 del 2002; Cass. nr. 13858 del 2009; Cass. nr. 20367 del 2014).
4.3. Nello specifico, ha osservato come difettasse l'eterodirezione perché il rispetto di tempi e modalità della prestazione era dettato dalla particolare natura dell'incarico e non dalla soggezione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro.PROC. nr. 23697/2014 4.4.Trattasi di affermazioni che, da un lato, si pongono in linea con i principi e gli . insegnamenti di questa Corte e, dall'altro, scaturiscono da accertamenti di fatto, non censurati in questa sede.
5. Con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2733 nonché degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. .
6. Il motivo è complessivamente infondato.
6.1. Il ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale o sostanziale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio.
6.2. Una questione di violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. o dell'art. 2697 cod. civ. non si pone nei termini indicati dal ricorrente ma solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge;
b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione;
c) in assenza della prova del fatto controverso, abbia erroneamente individuando la parte onerata della prova e, quindi, soccombente.
6.3. Del pari, una questione di violazione dell'art 2729 cod. civ. si può prospettare (Cass., sez.un., nr. 1785 del 2018; Cass. n. 19485 del 2017; Cass. n. 17457 del 2007) esclusivamente sotto i seguenti aspetti: a) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius:fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;
b) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota.
6.4. Nessuna di queste evenienze ricorre o è, comunque, illustrata nel motivo qui in scrutinio.
6.5. La violazione dell'ad 2733 cod.civ., prospettata in relazione all'asserito contenuto (confessorio) dell'atto di appello della società Panem TA s.p.A., si arresta ad un rilievo di inammissibilità; l'atto di appello (riportato solo per sintesi del suo contenuto) non è trascritto nel ricorso, neppure nelle parti salienti e rilevanti, né PROC. nr. 23697/2014 risulta allegato al ricorso e nemmeno sono fornite indicazioni utili per il suo facile rinvenimento nel presente giudizio.
6.6. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall'art. 366 nr. 6 cod.proc.civ. e dall'art. 369 nr. 4 cod.proc.civ. che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 nr. cod.proc.civ., di carenze motivazionali, ex art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. , o di un «error in procedendo» ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo di riprodurre in ricorso il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale ma anche di indicare l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., 8877 del 2012; ex plurimis, Cass. nr. 13713 del 2015).
7. Conclusivamente il ricorso va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. nr. 115 del 2002.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2018. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE