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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9900/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Michele Monnini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
Angela Nozzi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: disporre l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2 frequentazione paritetica fra i genitori secondo lo schema: dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina;
dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno settimanalmente fra i genitori dalla domenica sera prima di cena alla domenica successiva stesso orario;
salvo due periodi continuativi di due settimane che essi trascorreranno con ciascun genitore in date da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo ciascun genitore terrà con sé i figli due settimane a luglio e due settimane ad agosto alternando annualmente i periodi;
i genitori potranno concordare anche periodi di tre settimane consecutive;
i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo (in modo da non trascorrere con il medesimo genitore sia il Natale che la Pasqua nello stesso anno); porre a carico del padre la somma mensile di € 1.900,00 quale contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente a partire dal giugno 2026; prevedere la ripartizione in pari misura fra i genitori delle spese straordinarie e dell'assegno unico;
stabilire che salvo l'investimento che i genitori vorranno fare di parte delle somme giacenti sul c/c di , nel suo interesse, le somme che egli riceverà Per_2
a titolo di indennità di frequenza saranno utilizzate per le spese straordinarie relative alla sua specifica fragilità; con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.8.2023 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8.6.2002 in Lucca con , dalla cui unione erano nati i figli e CP_1 Per_1
, rispettivamente il 24.8.2010 ed il 3.5.2012. Ha rappresentato che i coniugi si Per_2
erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 14.3.2018 e da allora non si erano riconciliati ed anzi la conflittualità tra le parti era progressivamente aumentata. Ha chiesto, quindi, l'affido condiviso dei figli e con collocamento presso di sé, Per_1 Per_2
frequentazione paritetica fra i genitori, e mantenimento diretto dei minori, con partecipazione in pari misura alle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Costituitasi in giudizio , ha contestato le avverse deduzioni, confermando la CP_1
persistente alta conflittualità fra i coniugi. Ha chiesto dunque la conferma delle condizioni di affidamento e frequentazione disposte in sede di separazione, la previsione a carico del padre della somma di € 2.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre alla partecipazione nella misura del 60% alle spese straordinarie necessarie agli stessi,
e la previsione di un assegno divorzile pari ad € 250,00 in favore della resistente.
In sede istruttoria, previa pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una CTU
pagina 2 di 5 psicologica sulla capacità genitoriale delle parti, con il dot. e l'avvio Persona_3
di un percorso di mediazione familiare.
Infine, all'udienza del 5.6.2025, sulla scorta degli accordi raggiunti nell'ambito del percorso di mediazione familiare, all'esito di un rinnovato tentativo di conciliazione da parte del Giudice, le parti hanno definitivamente concordato tutte le condizioni del divorzio e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Considerato che è già stata emanata sentenza non definitiva sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti che sostanzialmente confermano quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori, come modificati nel corso del giudizio, e sono l'effetto di un rinnovato impegno delle parti a collaborare nell'interesse esclusivo dei figli e Per_1
, ai quali viene garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_2
genitori, attraverso una frequentazione paritetica, pure suggerita dal dott. Per_3 all'esito delle operazioni peritali.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto, rimanendo a carico delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
dispone l'affido condiviso dei figli minori e con frequentazione paritetica Per_1 Per_2 dei genitori secondo lo schema: dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina;
dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno settimanalmente fra i genitori dalla domenica sera prima di cena alla domenica successiva stesso orario;
i minori trascorreranno con ciascun genitore durante l'estate due periodi continuativi di due settimane in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo ciascun genitore terrà con sé i figli due settimane a luglio e due settimane ad agosto pagina 3 di 5 alternando annualmente la prima e la seconda metà del mese;
i genitori potranno concordare anche periodi di tre settimane consecutive;
inoltre, trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo
(in modo da non trascorrere con il medesimo genitore sia il Natale che la Pasqua nello stesso anno);
pone a carico di la somma di € 1.900,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di entrambi i figli, da versarsi ad entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di giugno 2026 in base agli indici
ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da linee guida del
CNF 2017; le somme che riceverà a titolo di indennità di frequenza saranno Per_2 utilizzate per le spese straordinarie relative alla sua specifica fragilità, salvo l'investimento che i genitori vorranno fare di parte delle somme già giacenti sul suo conto;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite;
pone a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 9900/2023 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Michele Monnini che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'avv. CP_1
Angela Nozzi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: disporre l'affido condiviso dei figli minori e con Per_1 Per_2 frequentazione paritetica fra i genitori secondo lo schema: dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina;
dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno settimanalmente fra i genitori dalla domenica sera prima di cena alla domenica successiva stesso orario;
salvo due periodi continuativi di due settimane che essi trascorreranno con ciascun genitore in date da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo ciascun genitore terrà con sé i figli due settimane a luglio e due settimane ad agosto alternando annualmente i periodi;
i genitori potranno concordare anche periodi di tre settimane consecutive;
i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo (in modo da non trascorrere con il medesimo genitore sia il Natale che la Pasqua nello stesso anno); porre a carico del padre la somma mensile di € 1.900,00 quale contributo al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente a partire dal giugno 2026; prevedere la ripartizione in pari misura fra i genitori delle spese straordinarie e dell'assegno unico;
stabilire che salvo l'investimento che i genitori vorranno fare di parte delle somme giacenti sul c/c di , nel suo interesse, le somme che egli riceverà Per_2
a titolo di indennità di frequenza saranno utilizzate per le spese straordinarie relative alla sua specifica fragilità; con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.8.2023 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto l'8.6.2002 in Lucca con , dalla cui unione erano nati i figli e CP_1 Per_1
, rispettivamente il 24.8.2010 ed il 3.5.2012. Ha rappresentato che i coniugi si Per_2
erano separati con sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 14.3.2018 e da allora non si erano riconciliati ed anzi la conflittualità tra le parti era progressivamente aumentata. Ha chiesto, quindi, l'affido condiviso dei figli e con collocamento presso di sé, Per_1 Per_2
frequentazione paritetica fra i genitori, e mantenimento diretto dei minori, con partecipazione in pari misura alle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Costituitasi in giudizio , ha contestato le avverse deduzioni, confermando la CP_1
persistente alta conflittualità fra i coniugi. Ha chiesto dunque la conferma delle condizioni di affidamento e frequentazione disposte in sede di separazione, la previsione a carico del padre della somma di € 2.500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei minori, oltre alla partecipazione nella misura del 60% alle spese straordinarie necessarie agli stessi,
e la previsione di un assegno divorzile pari ad € 250,00 in favore della resistente.
In sede istruttoria, previa pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una CTU
pagina 2 di 5 psicologica sulla capacità genitoriale delle parti, con il dot. e l'avvio Persona_3
di un percorso di mediazione familiare.
Infine, all'udienza del 5.6.2025, sulla scorta degli accordi raggiunti nell'ambito del percorso di mediazione familiare, all'esito di un rinnovato tentativo di conciliazione da parte del Giudice, le parti hanno definitivamente concordato tutte le condizioni del divorzio e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Considerato che è già stata emanata sentenza non definitiva sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti che sostanzialmente confermano quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori, come modificati nel corso del giudizio, e sono l'effetto di un rinnovato impegno delle parti a collaborare nell'interesse esclusivo dei figli e Per_1
, ai quali viene garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i Per_2
genitori, attraverso una frequentazione paritetica, pure suggerita dal dott. Per_3 all'esito delle operazioni peritali.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto, rimanendo a carico delle parti in pari misura le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
dispone l'affido condiviso dei figli minori e con frequentazione paritetica Per_1 Per_2 dei genitori secondo lo schema: dall'uscita di scuola del lunedì al mercoledì mattina;
dall'uscita di scuola del mercoledì al venerdì mattina e dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
in periodo estivo non scolastico i minori si alterneranno settimanalmente fra i genitori dalla domenica sera prima di cena alla domenica successiva stesso orario;
i minori trascorreranno con ciascun genitore durante l'estate due periodi continuativi di due settimane in periodi da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo ciascun genitore terrà con sé i figli due settimane a luglio e due settimane ad agosto pagina 3 di 5 alternando annualmente la prima e la seconda metà del mese;
i genitori potranno concordare anche periodi di tre settimane consecutive;
inoltre, trascorreranno con ciascun genitore una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo
(in modo da non trascorrere con il medesimo genitore sia il Natale che la Pasqua nello stesso anno);
pone a carico di la somma di € 1.900,00 a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento di entrambi i figli, da versarsi ad entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di giugno 2026 in base agli indici
ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da linee guida del
CNF 2017; le somme che riceverà a titolo di indennità di frequenza saranno Per_2 utilizzate per le spese straordinarie relative alla sua specifica fragilità, salvo l'investimento che i genitori vorranno fare di parte delle somme già giacenti sul suo conto;
i genitori percepiranno in pari misura l'assegno unico;
compensa fra le parti le spese di lite;
pone a carico definitivo delle parti in pari misura le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 5 giugno 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 4 di 5 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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