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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Vincenzo Percolla
- Ricorrente – contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara Putortì
- Convenuta –
Oggetto: indennità COVID
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 marzo 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della dal 4.8.2007 in qualità di operatore infermieristico;
di aver Pt_2 espletato la propria attività lavorativa presso il reparto di NEUROLOGIA dell' CP_2 di anche durante l'emergenza pandemica ed in particolare durante il periodo di
[...] CP_1 lockdown dal Febbraio 2020 al Maggio 2020; di essere stato coinvolto in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 - ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento in proprio favore, dell'importo di euro 2.520,00 a titolo di indennità Covid-19 ex art.1 comma 1 D.L. 18/2020 conv.in L. n. 27 del
24.4.2020 modificato dal D.L. n. 34/2020. Part Si costituiva tempestivamente la onvenuta contestando gli avversi assunti in fatto e in diritto e
1
chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**
La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi che si andranno ad evidenziare.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod. dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l.
19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse disponibili tra le Part diverse della Regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1 co. 1 d.l. 18/2020, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A) della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all' la ripartizione delle risorse Pt_2 tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato per la fascia D. Pt_2
2
Parte ricorrente ha fondato la propria pretesa assumendo di avere diritto ad €63,00 per ogni turno lavorativo effettuato nei due mesi dal 15 marzo al 15 maggio 2020 e dunque all'importo stabilito per i soggetti rientranti nella fascia A deducendo il concorso di entrambi i presupposti previsti dalla normativa richiamata:- L'aver prestato attività lavorativa nel periodo 15 marzo – 15 maggio 2020; - coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di con-trasto all'emergenza epidemiologica COVID
19.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, deve rilevarsi innanzitutto che il reparto in cui il ricorrente ha prestato la propria attività nel periodo indicato (neurologia) non rientra non solo in quelli indicati dall'accordo regionale nella fascia A (richiesta dal ricorrente), ma neanche nelle successive B e C, potendo dunque farsi rientrare esclusivamente nella fascia D cui appartengono, secondo il citato accordo regionale, gli
“altri operatori del servizio sanitario regionale che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Come si è già rilevato, per detti operatori, all'esito della contrattazione aziendale, non è stata prevista l'erogazione di alcun importo a titolo di indennità covid-19.
Sotto altro profilo va comunque esclusa la spettanza della indennità in questione.
Infatti, i testimoni di parte ricorrente escussi hanno concordemente dichiarato che di regola solo pazienti sottoposti a tampone risultato negativo potevano accedere al reparto di neurologia;
che poteva capitare che gli operatori appartenenti a detto reparto fossero chiamati a recarsi al pronto soccorso ove i pazienti erano in attesa dell'esito del tampone;
che poteva capitare che i pazienti, pur risultati positivi, dovendo ricevere le cure più urgenti ed indispensabili, fossero ricoverati in attesa di essere trasferiti presso altro nosocomio permanendo, dunque, nel reparto solo qualche ora o al massimo pochi giorni;
che anche i pazienti già presenti in reparto, se risultati positivi durante la degenza, venivano trasferiti.
Ebbene, deve rilevarsi che il dichiarato intento del legislatore che ha introdotto la misura in questione, è stato quello di remunerare le prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19
e non qualunque operatore entrato in contatto con pazienti positivi all'interno della struttura.
Deve ricavarsi dunque che parte ricorrente non rientra tra i destinatari del beneficio, essendo emerso che solo eventualmente lo stesso poteva entrare in contatto con pazienti affetti da Covid 19 e
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comunque per un tempo molto limitato, situazioni eccezionali rispetto alle proprie ordinarie e normali attività.
Alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della convenuta, che liquida in €.1200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Vincenzo Percolla
- Ricorrente – contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara Putortì
- Convenuta –
Oggetto: indennità COVID
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 marzo 2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di lavorare alle dipendenze della dal 4.8.2007 in qualità di operatore infermieristico;
di aver Pt_2 espletato la propria attività lavorativa presso il reparto di NEUROLOGIA dell' CP_2 di anche durante l'emergenza pandemica ed in particolare durante il periodo di
[...] CP_1 lockdown dal Febbraio 2020 al Maggio 2020; di essere stato coinvolto in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 - ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare la convenuta al pagamento in proprio favore, dell'importo di euro 2.520,00 a titolo di indennità Covid-19 ex art.1 comma 1 D.L. 18/2020 conv.in L. n. 27 del
24.4.2020 modificato dal D.L. n. 34/2020. Part Si costituiva tempestivamente la onvenuta contestando gli avversi assunti in fatto e in diritto e
1
chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è infondata e non può essere accolta per i motivi che si andranno ad evidenziare.
L'art. 1 co. 1 d.l. 17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27, come mod. dall'art. 2 co. 6 lett a) d.l.
19.5.2020 n. 34 conv. in l. 17.7.2020 n. 77, ha previsto un incremento dei fondi contrattuali in favore del personale della dirigenza e del comparto sanità per l'anno 2020 allo scopo di remunerare le prestazioni correlate alle condizioni di lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da covid-19.
Con accordo sindacale regionale del 28.5.2020 sono state ripartite le risorse disponibili tra le Part diverse della Regione e si è previsto quanto segue: “Nell'ambito di ciascuna azienda/ente, nel rispetto delle previsioni di cui all'art.1 co. 1 d.l. 18/2020, gli importi devono essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo – 15 maggio;
b) coinvolgimento
(diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti covid, come da elenco di cui alla fascia A) della tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica covid 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla fascia B), alla fascia C) e alla fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale”.
Nella tabella richiamata da tale clausola sono indicate quattro fasce di importi (fascia A: euro 63 per ogni turno;
fascia B: euro 37 per ogni turno;
fascia C: euro 20 per ogni turno;
fascia D: euro 10,00 per ogni turno) con le corrispondenti tipologie di strutture.
Con accordo aziendale del 15.4.2021, le oo.ss. hanno rimesso all' la ripartizione delle risorse Pt_2 tra le fasce B, C e D sulla base delle risorse assegnate.
L ha assegnato risorse alle fasce A, B e C mentre nulla ha erogato per la fascia D. Pt_2
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Parte ricorrente ha fondato la propria pretesa assumendo di avere diritto ad €63,00 per ogni turno lavorativo effettuato nei due mesi dal 15 marzo al 15 maggio 2020 e dunque all'importo stabilito per i soggetti rientranti nella fascia A deducendo il concorso di entrambi i presupposti previsti dalla normativa richiamata:- L'aver prestato attività lavorativa nel periodo 15 marzo – 15 maggio 2020; - coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di con-trasto all'emergenza epidemiologica COVID
19.
Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, deve rilevarsi innanzitutto che il reparto in cui il ricorrente ha prestato la propria attività nel periodo indicato (neurologia) non rientra non solo in quelli indicati dall'accordo regionale nella fascia A (richiesta dal ricorrente), ma neanche nelle successive B e C, potendo dunque farsi rientrare esclusivamente nella fascia D cui appartengono, secondo il citato accordo regionale, gli
“altri operatori del servizio sanitario regionale che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Come si è già rilevato, per detti operatori, all'esito della contrattazione aziendale, non è stata prevista l'erogazione di alcun importo a titolo di indennità covid-19.
Sotto altro profilo va comunque esclusa la spettanza della indennità in questione.
Infatti, i testimoni di parte ricorrente escussi hanno concordemente dichiarato che di regola solo pazienti sottoposti a tampone risultato negativo potevano accedere al reparto di neurologia;
che poteva capitare che gli operatori appartenenti a detto reparto fossero chiamati a recarsi al pronto soccorso ove i pazienti erano in attesa dell'esito del tampone;
che poteva capitare che i pazienti, pur risultati positivi, dovendo ricevere le cure più urgenti ed indispensabili, fossero ricoverati in attesa di essere trasferiti presso altro nosocomio permanendo, dunque, nel reparto solo qualche ora o al massimo pochi giorni;
che anche i pazienti già presenti in reparto, se risultati positivi durante la degenza, venivano trasferiti.
Ebbene, deve rilevarsi che il dichiarato intento del legislatore che ha introdotto la misura in questione, è stato quello di remunerare le prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente impiegato nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica covid-19
e non qualunque operatore entrato in contatto con pazienti positivi all'interno della struttura.
Deve ricavarsi dunque che parte ricorrente non rientra tra i destinatari del beneficio, essendo emerso che solo eventualmente lo stesso poteva entrare in contatto con pazienti affetti da Covid 19 e
3
comunque per un tempo molto limitato, situazioni eccezionali rispetto alle proprie ordinarie e normali attività.
Alla luce delle brevi ed assorbenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della convenuta, che liquida in €.1200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 11 luglio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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