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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., all'udienza di discussione del 10.06.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6028/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Savoia Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t.,
Contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25.10.2023, la ricorrente in epigrafe premetteva: aver prestato servizio alle dipendenze del , in Controparte_1
qualità di docente a tempo pieno, in virtù del contratto a tempo determinato dell'anno scolastico 2022/2023 presso l' IC San Giovanni Bosco di Volla per 25 ore settimanali;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd carta docenti, pari ad euro 500,00 annui, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Argomentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNL di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117
Cost.
Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, il , per far accertare e dichiarare il proprio Controparte_1
diritto ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione della l. 107/2015, dei successivi DPCM 23.09.2015 e DPCM
28.11.2016, e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
rimaneva contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 10.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di cui si darà conto.
Preliminarmente, preme evidenziarsi che la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state in gran parte oggetto di pronuncia recente della Suprema Corte, n. 29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., salvo che per la questione inerente le supplenze c.d. brevi e temporanee su cui si dirà di seguito.
Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del
2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire
“ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE.
La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In altre parole, “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Orbene, ritiene il Tribunale che le motivazioni richiamate dalla Corte di cassazione nella citata sentenza al fine di ravvisare la comparabilità tra i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato ai fini del beneficio in esame, non appaiono applicabili anche alle ipotesi di tipologie di supplenze brevi o temporanee di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 124\1999, oggetto della richiesta di parte ricorrente.
Sul punto ritiene invero il Tribunale che la equiparabilità sancita dalla pronuncia della Corte si fonda sul dato per cui anche per i docenti destinatari delle supplenze
“sino al termine dell'anno scolastico” o “sino al termine dell'attività didattica” è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “ sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Come evidenziato dal provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 7254 del 19 del marzo 2024, con cui si è dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale di Novara l'art. 363-bis cod. proc. civ. con riguardo alle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999, il tema della diversità tra le tipologie di supplenza è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata. In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
La predetta natura temporanea insita nella tipologia di supplenze in esame preclude, a parere di chi scrive, la individuazione in esse del criterio del medesimo piano didattico temporale e della partecipazione alla programmazione didattica annuale, ritenuto il presupposto per la equiparabilità dei docenti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato in relazione alla stipula dei contratti di supplenza con le tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge n. 124 del
1999.
A titolo di esempio deve, in particolare, ritenersi non comparabile la situazione di chi è destinatario di tale ultime tipologie di supplenze, in una fase iniziale dell'anno scolastico – e comunque prima del 31 dicembre – con durata predeterminata sino alla fase finale dello stesso ( dovendosi ritenere assimilabile l'ipotesi di termine sino al 30 giugno con quello anticipato alla fine dell'obbligo di frequenza scolastica degli alunni) rispetto a chi è destinatario di supplenze per sostituzione di assenti o per altra necessità, con durata limitata e protratta solo in forza di successivi incarichi. Deve, invero, ritenersi irrilevante la sommatoria di diversi incarichi che ab origine sono tutti temporanei e brevi rispetto alla comparazione con un incarico che ab origine ha durata predeterminata sino “al termine delle attività didattiche” o “al termine dell'anno scolastico” – (cfr. sent. n. 3564/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.05.2025).
Per quanto sopra deve concludersi nel senso che in relazione alle tipologie di supplenze di cui al citato art. 4 comma 3 non è ravvisabile il diritto alla erogazione della carta docente.
Ciò premesso va osservato che risulta documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del , per l'anno scolastico Controparte_1
2022/2023, presso l' IC San Giovanni Bosco di Volla in forza di un incarico breve, ovvero dal 09/01/2023 al 30/06/2023 per esigenze sostitutive temporanee di personale.
Pertanto, non si verificano le condizioni per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite vengono compensate integralmente stante l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito in ordine a tale tipologia si supplenze
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa
Daniela Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta il ricorso b. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola il 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa
Daniela Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c., all'udienza di discussione del 10.06.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6028/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Savoia Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti
[...]
p.t.,
Contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25.10.2023, la ricorrente in epigrafe premetteva: aver prestato servizio alle dipendenze del , in Controparte_1
qualità di docente a tempo pieno, in virtù del contratto a tempo determinato dell'anno scolastico 2022/2023 presso l' IC San Giovanni Bosco di Volla per 25 ore settimanali;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd carta docenti, pari ad euro 500,00 annui, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Argomentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNL di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117
Cost.
Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, il , per far accertare e dichiarare il proprio Controparte_1
diritto ad usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui, mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione della l. 107/2015, dei successivi DPCM 23.09.2015 e DPCM
28.11.2016, e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1
favore della ricorrente della somma di euro 500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
rimaneva contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del 10.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e pertanto va rigettata, per le ragioni di cui si darà conto.
Preliminarmente, preme evidenziarsi che la domanda deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Osserva il Tribunale che le questioni da cui dipende la decisione della presente controversia sono state in gran parte oggetto di pronuncia recente della Suprema Corte, n. 29961\2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., salvo che per la questione inerente le supplenze c.d. brevi e temporanee su cui si dirà di seguito.
Ritiene lo Scrivente di doversi uniformare alle statuizioni del giudice di legittimità, che appaiono pienamente condivisibili in punto di interpretazione della normativa nazionale e sovranazionale.
La Corte ricostruisce, invero, il quadro normativo di riferimento del sistema della formazione degli insegnanti scolastici, nel quale va inserito l'istituto della “Carta Docente” in esame, richiamando le previsioni di cui all'art. 282 del d. lgs. n. 297\1994 nonché di cui agli articoli 63 e 64 del CCNL di comparto che affermano il diritto – dovere del personale ispettivo, direttivo e docente alla formazione e aggiornamento professionale, affermando che l'esigenza di formazione concerne l'intero corpo docente, di ruolo e non, in quanto necessaria per l'erogazione del servizio scolastico, richiamando in tema Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842. Circa le previsioni di cui alla legge n. 107 del
2015, si richiamano poi le disposizioni dell'art. 1 comma 124 circa gli obblighi di aggiornamento e formazione a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, nel cui ambito si colloca l'istituzione, ad opera del comma 121 dell'art. 1, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Corte evidenzia, quindi, che la Carta Docente è espressamente destinata ai soli insegnanti di ruolo ed è collegata al sostegno della didattica su un piano di durata almeno annuale, in conformità con gli strumenti programmatici – in particolare il c.d. PTOF Piano Triennale dell'Offerta Formativa – e richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022, alla cui stregua deve ritenersi che il beneficio in esame attenga all'ambito delle “condizioni di impiego”
e che deve essere escluso che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire
“ragione obiettiva” di trattamento differenziato, sicché in presenza di prestazione lavorativa comparabile perché svolta con il medesimo arco temporale non possono ravvisarsi ragioni obiettive che impediscano l'attribuzione del beneficio formativo anche ai docenti precari, senza che, altrimenti, risulti violato il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999\70\CE.
La Corte di Cassazione individua, quindi, in maniera pienamene condivisa da chi scrive, le tipologie incarico di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche- di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 – quali ipotesi esplicite e certe in cui si riscontra il collegamento della “formazione del docente” con la durata della didattica “annua”, sicché si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato alle predette condizioni, riconoscendo il diritto alla Carta Docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
In altre parole, “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Orbene, ritiene il Tribunale che le motivazioni richiamate dalla Corte di cassazione nella citata sentenza al fine di ravvisare la comparabilità tra i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato ai fini del beneficio in esame, non appaiono applicabili anche alle ipotesi di tipologie di supplenze brevi o temporanee di cui all'art. 4 comma 3 della legge n. 124\1999, oggetto della richiesta di parte ricorrente.
Sul punto ritiene invero il Tribunale che la equiparabilità sancita dalla pronuncia della Corte si fonda sul dato per cui anche per i docenti destinatari delle supplenze
“sino al termine dell'anno scolastico” o “sino al termine dell'attività didattica” è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “ sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Come evidenziato dal provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 7254 del 19 del marzo 2024, con cui si è dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale di Novara l'art. 363-bis cod. proc. civ. con riguardo alle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999, il tema della diversità tra le tipologie di supplenza è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata. In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
La predetta natura temporanea insita nella tipologia di supplenze in esame preclude, a parere di chi scrive, la individuazione in esse del criterio del medesimo piano didattico temporale e della partecipazione alla programmazione didattica annuale, ritenuto il presupposto per la equiparabilità dei docenti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato in relazione alla stipula dei contratti di supplenza con le tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge n. 124 del
1999.
A titolo di esempio deve, in particolare, ritenersi non comparabile la situazione di chi è destinatario di tale ultime tipologie di supplenze, in una fase iniziale dell'anno scolastico – e comunque prima del 31 dicembre – con durata predeterminata sino alla fase finale dello stesso ( dovendosi ritenere assimilabile l'ipotesi di termine sino al 30 giugno con quello anticipato alla fine dell'obbligo di frequenza scolastica degli alunni) rispetto a chi è destinatario di supplenze per sostituzione di assenti o per altra necessità, con durata limitata e protratta solo in forza di successivi incarichi. Deve, invero, ritenersi irrilevante la sommatoria di diversi incarichi che ab origine sono tutti temporanei e brevi rispetto alla comparazione con un incarico che ab origine ha durata predeterminata sino “al termine delle attività didattiche” o “al termine dell'anno scolastico” – (cfr. sent. n. 3564/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.05.2025).
Per quanto sopra deve concludersi nel senso che in relazione alle tipologie di supplenze di cui al citato art. 4 comma 3 non è ravvisabile il diritto alla erogazione della carta docente.
Ciò premesso va osservato che risulta documentato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del , per l'anno scolastico Controparte_1
2022/2023, presso l' IC San Giovanni Bosco di Volla in forza di un incarico breve, ovvero dal 09/01/2023 al 30/06/2023 per esigenze sostitutive temporanee di personale.
Pertanto, non si verificano le condizioni per equiparare il servizio prestato dal docente precario a quello del personale di ruolo, ai fini del conseguimento dello specifico beneficio in esame.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite vengono compensate integralmente stante l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito in ordine a tale tipologia si supplenze
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa
Daniela Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta il ricorso b. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola il 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola