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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 21/11/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 463/2020.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 463/20 promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Enna, via Roma 135, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Marcella Polizzotto, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Palmigiano (C.F.
) e IC RM (C.F. ), giusta procura allegata in C.F._3 C.F._4
atti.
ATTORI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
giusta procura speciale del 21.03.2019, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n.
[...]
13, presso lo studio degli Avv.ti Luca Zitiello (C.F.: ), e Benedetta Musco C.F._5
Carbonaro, (C.F.: , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. C.F._6
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni delll'11/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (già (da ora ”), in persona Controparte_3 Controparte_4 CP_5
del legale rappresentate pro tempore, chiedendo al tribunale adito: (i) di dichiarare la nullità per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 23 TUF del contratto di deposito titoli n. 847/4013897 stipulato con e dei contratti ad esso collegati avente ad oggetto il collocamento ed Controparte_4
investimento di strumenti finanziari;
(ii) di condannare alla restituzione e/o al Controparte_3
risarcimento della somma di € 25.000,00, per i danni subiti in dipendenza dei contratti stessi.
In particolare, a sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto:
- di essere stati titolari del rapporto di conto n. 0847-0181547 stipulato con e di CP_4 CP_4
avere effettuato nel 2007 investimenti finanziari tramite un promotore dell'istituto di credito;
- che le operazioni, basate su rassicurazioni di sicurezza e alta redditività, hanno generato perdite di circa € 25.000 su un investimento di € 73.600;
- che hanno chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 241/2019 con il quale il Tribunale di Enna ha condannato la al rilascio della documentazione relativa agli investimenti risultanti a loro CP_4
nome;
- che la banca, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, non ha fornito la documentazione contrattuale connessa alle operazioni finanziarie risultanti a loro nome.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio , la quale Controparte_1
previa richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il consulente finanziario, ha Persona_1
eccepito: (i) in via preliminare: - il difetto di legittimazione passiva di in quanto le Controparte_1
passività relative a fatti anteriori alla cessione del 2017 sono rimaste in capo a Controparte_6 in LCA, ed escluse dall'ambito oggettivo della cessione a ai sensi dell'art. 3,
[...] Controparte_3
lett c) D.L. 99/2017; - il difetto di legittimazione attiva degli attori rispetto alle domande di nullità, annullamento e risoluzione delle operazioni stante l'avvenuta alienazione dei titoli contestati;
- la prescrizione quinquennale delle azioni risarcitorie e di annullamento;
(ii) nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto delle domande avverse;
(iii) in via subordinata, la sussistenza della responsabilità di nella produzione del danno arrecato a parte attrice. Persona_1
Parte convenuta ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di al Persona_1
pagamento in favore di di tutte le somme che stessa, a sua volta, fosse Controparte_3 Controparte_3
pagina 2 di 5 condannata a pagare nei confronti degli attori, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea.
Di talché sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
All'udienza del 06.05.2021, il Giudice, ritenuta discrezionale la fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata del terzo reiterata dalla convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, che può essere negata per ragioni di economia processuale (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 4309 del
23.02.2010, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12.05.2015 e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13.02.2020); ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
avanzato dagli attori in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2; ritenuta inammissibile CP_3
ed irrilevante la prova testimoniale avanzata dalla medesima parte attrice;
ritenuto, pertanto, la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno
20.09.2022.
Dopo una serie di differimenti, infine, all'udienza dell'11.03.2025, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, comparse e memorie ritualmente depositate da entrambe le parti.
Parte convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della banca in ragione dell'applicazione del disposto di cui all'art. 3, lett c) D.L. 99/2017.
L'eccezione merita accoglimento in quanto fondata.
È noto che la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda e il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio e a cui l'attore ricollega la sua pretesa. Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999).
Nel caso che ci occupa giova sottolineare che con decreto n. 185/2017, il Ministro dell'economia e delle Finanze disponeva, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione del gruppo Banca Popolare di Vicenza S.p.a. amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Controparte_7
unico bancario (D. Lgs. n. 385/1993) e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del
25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e di , convertito con modificazioni con legge 31 luglio Parte_3
2017, n. 12.
pagina 3 di 5 I commissari liquidatori della , Controparte_8
nominati con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, cedevano a
[...] le attività e passività costituenti il ramo d'azienda bancaria della Controparte_9 [...]
, secondo quanto prescritto dall'.art. 3 del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 (poi, convertito con CP_8
modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 12), ivi inclusa quale società bancaria Controparte_4
interamente controllata e facente parte del gruppo . Controparte_6
L'art. 3 del D.L. n. 99/17, nel disciplinare che “I commissari liquidatori provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, espressamente esclude l'applicazione alla cessione di quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
La norma, inoltre, precisa che restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo
2741 del codice civile, “i debiti delle banche nei confronti di propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalla violazione della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle medesime azioni o soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (lett b)
e “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività ” (lett c).
L'interpretazione letterale di tali previsioni conduce a ritenere che qualora, come nel caso in esame, si prospetti un credito nei confronti della banca discendente dall'esecuzione di un contratto avente ad oggetto il collocamento ed investimento di prodotti finanziari, lo stesso risulta essere escluso dalla cessione disciplinata dalla richiamata disposizione in quanto trae origine da un fatto occorso prima della cessione, da cui è scaturita la controversia in epoca successiva a tale cessione.
Il presente giudizio difatti è sorto a seguito della notifica dell'atto di citazione in data 12.03.2020, ossia successivamente alla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia del perfezionamento della cessione avvenuto in data 26/6/2017, momento in cui le disposizioni del contratto di cessione hanno prodotto efficacia verso i terzi, senza che fosse necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge.
Ed infatti il Decreto in questione ha previsto all'art. 3 comma 2 una speciale normativa per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa. In considerazione di quanto premesso, essendo la pagina 4 di 5 controversia sorta successivamente al momento dell'anzidetta cessione, resta esclusa dalla stessa, con la conseguenza che la legittimazione passiva in relazione al presente procedimento deve essere individuata in capo alla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., che risponde in via esclusiva del rapporto contrattuale dal quale scaturiscono le doglianze delle parti attrici.
Ciò posto la domanda azionata dall'attrice non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la specialità della materia trattata, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_9
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Enna, lì 21/11/2025
IL GIUIDICE dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 463/20 promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Enna, via Roma 135, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Marcella Polizzotto, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Palmigiano (C.F.
) e IC RM (C.F. ), giusta procura allegata in C.F._3 C.F._4
atti.
ATTORI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo procuratore dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
giusta procura speciale del 21.03.2019, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n.
[...]
13, presso lo studio degli Avv.ti Luca Zitiello (C.F.: ), e Benedetta Musco C.F._5
Carbonaro, (C.F.: , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti. C.F._6
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni delll'11/03/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio (già (da ora ”), in persona Controparte_3 Controparte_4 CP_5
del legale rappresentate pro tempore, chiedendo al tribunale adito: (i) di dichiarare la nullità per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 23 TUF del contratto di deposito titoli n. 847/4013897 stipulato con e dei contratti ad esso collegati avente ad oggetto il collocamento ed Controparte_4
investimento di strumenti finanziari;
(ii) di condannare alla restituzione e/o al Controparte_3
risarcimento della somma di € 25.000,00, per i danni subiti in dipendenza dei contratti stessi.
In particolare, a sostegno delle proprie domande, gli attori hanno dedotto:
- di essere stati titolari del rapporto di conto n. 0847-0181547 stipulato con e di CP_4 CP_4
avere effettuato nel 2007 investimenti finanziari tramite un promotore dell'istituto di credito;
- che le operazioni, basate su rassicurazioni di sicurezza e alta redditività, hanno generato perdite di circa € 25.000 su un investimento di € 73.600;
- che hanno chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 241/2019 con il quale il Tribunale di Enna ha condannato la al rilascio della documentazione relativa agli investimenti risultanti a loro CP_4
nome;
- che la banca, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, non ha fornito la documentazione contrattuale connessa alle operazioni finanziarie risultanti a loro nome.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio , la quale Controparte_1
previa richiesta di autorizzazione a chiamare in causa il consulente finanziario, ha Persona_1
eccepito: (i) in via preliminare: - il difetto di legittimazione passiva di in quanto le Controparte_1
passività relative a fatti anteriori alla cessione del 2017 sono rimaste in capo a Controparte_6 in LCA, ed escluse dall'ambito oggettivo della cessione a ai sensi dell'art. 3,
[...] Controparte_3
lett c) D.L. 99/2017; - il difetto di legittimazione attiva degli attori rispetto alle domande di nullità, annullamento e risoluzione delle operazioni stante l'avvenuta alienazione dei titoli contestati;
- la prescrizione quinquennale delle azioni risarcitorie e di annullamento;
(ii) nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto delle domande avverse;
(iii) in via subordinata, la sussistenza della responsabilità di nella produzione del danno arrecato a parte attrice. Persona_1
Parte convenuta ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di al Persona_1
pagamento in favore di di tutte le somme che stessa, a sua volta, fosse Controparte_3 Controparte_3
pagina 2 di 5 condannata a pagare nei confronti degli attori, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attorea.
Di talché sono stati concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.
All'udienza del 06.05.2021, il Giudice, ritenuta discrezionale la fissazione di una nuova udienza per consentire la chiamata del terzo reiterata dalla convenuta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, che può essere negata per ragioni di economia processuale (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 4309 del
23.02.2010, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 9570 del 12.05.2015 e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3692 del 13.02.2020); ritenuto inammissibile l'interrogatorio formale del legale rappresentante di
[...]
avanzato dagli attori in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2; ritenuta inammissibile CP_3
ed irrilevante la prova testimoniale avanzata dalla medesima parte attrice;
ritenuto, pertanto, la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno
20.09.2022.
Dopo una serie di differimenti, infine, all'udienza dell'11.03.2025, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, comparse e memorie ritualmente depositate da entrambe le parti.
Parte convenuta ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva della banca in ragione dell'applicazione del disposto di cui all'art. 3, lett c) D.L. 99/2017.
L'eccezione merita accoglimento in quanto fondata.
È noto che la legittimazione passiva consiste nell'identificazione soggettiva tra la parte processuale contro cui è spiegata la domanda e il soggetto titolare del diritto o autore della condotta dedotti in giudizio e a cui l'attore ricollega la sua pretesa. Il difetto di legitimatio ad causam, quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata (cfr. ex multis Cass., sez. III, n. 14270/1999).
Nel caso che ci occupa giova sottolineare che con decreto n. 185/2017, il Ministro dell'economia e delle Finanze disponeva, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione del gruppo Banca Popolare di Vicenza S.p.a. amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Testo Controparte_7
unico bancario (D. Lgs. n. 385/1993) e dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legge n. 99 del
25 giugno 2017 recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e di , convertito con modificazioni con legge 31 luglio Parte_3
2017, n. 12.
pagina 3 di 5 I commissari liquidatori della , Controparte_8
nominati con provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2017, cedevano a
[...] le attività e passività costituenti il ramo d'azienda bancaria della Controparte_9 [...]
, secondo quanto prescritto dall'.art. 3 del D.L. 25 giugno 2017 n. 99 (poi, convertito con CP_8
modificazioni con legge 31 luglio 2017, n. 12), ivi inclusa quale società bancaria Controparte_4
interamente controllata e facente parte del gruppo . Controparte_6
L'art. 3 del D.L. n. 99/17, nel disciplinare che “I commissari liquidatori provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”, espressamente esclude l'applicazione alla cessione di quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, e 90, comma 2, del Testo unico bancario.
La norma, inoltre, precisa che restano in ogni caso esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo
2741 del codice civile, “i debiti delle banche nei confronti di propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalla violazione della normativa sulla prestazione di servizi di investimento riferite alle medesime azioni o soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (lett b)
e “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività ” (lett c).
L'interpretazione letterale di tali previsioni conduce a ritenere che qualora, come nel caso in esame, si prospetti un credito nei confronti della banca discendente dall'esecuzione di un contratto avente ad oggetto il collocamento ed investimento di prodotti finanziari, lo stesso risulta essere escluso dalla cessione disciplinata dalla richiamata disposizione in quanto trae origine da un fatto occorso prima della cessione, da cui è scaturita la controversia in epoca successiva a tale cessione.
Il presente giudizio difatti è sorto a seguito della notifica dell'atto di citazione in data 12.03.2020, ossia successivamente alla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia del perfezionamento della cessione avvenuto in data 26/6/2017, momento in cui le disposizioni del contratto di cessione hanno prodotto efficacia verso i terzi, senza che fosse necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge.
Ed infatti il Decreto in questione ha previsto all'art. 3 comma 2 una speciale normativa per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa. In considerazione di quanto premesso, essendo la pagina 4 di 5 controversia sorta successivamente al momento dell'anzidetta cessione, resta esclusa dalla stessa, con la conseguenza che la legittimazione passiva in relazione al presente procedimento deve essere individuata in capo alla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A., che risponde in via esclusiva del rapporto contrattuale dal quale scaturiscono le doglianze delle parti attrici.
Ciò posto la domanda azionata dall'attrice non può trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Considerata la specialità della materia trattata, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda avanzata da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_9
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Enna, lì 21/11/2025
IL GIUIDICE dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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