TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1215/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.2.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente tra
c.f. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 persona dell'Amministratore di sostegno (CF. ), con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Ursula Maggis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giussano (MB), Via Prealpi n. 8;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_3 C.F._3
l'avvocato Lorena Marchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvetro Piacentino
(PC), Via E. Berlinguer, n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
In data 12.3.2025 gli Avvocati Ursula Maggis e Lorena Marchini comunicavano che, nelle more del procedimento decedeva in data 24.2.2025. Parte_1
Gli avvocati depositavano relativo certificato di morte. Motivi della decisione
Premesso che :
- e contraevano matrimonio in data 25.7.2015 a Castelvestro Parte_1 Parte_3
Piacentino;
- Dall'unione non sono nati figli;
- Con sentenza n. 960/2024 pubblicata il 21.03.2024 emessa nel procedimento di separazione n.
9286/2023 R.G., il Tribunale di Monza omologava la separazione dei coniugi su conclusioni congiunte;
- con ricorso del 24.2.2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio e il Giudice Delegato assegnava alle stesse termine per il deposito di note ex articolo 473bis.51 c.p.c.
- con nota del 12.3.2025 i legali comunicavano che è deceduto in data 24.2.2025 in Parte_1
Monza;
Ritenuto che :
-ai sensi dell'articolo 149 c.c. il matrimonio si scioglie per la morte di uno dei coniugi o le altre cause indicate dalla legge.
Nel caso di specie, è deceduto in data 24.2.2025 in Monza;
ciò determina lo Parte_1 scioglimento del vincolo, e dunque, la cessazione della materia del contendere nell'epigrafato procedimento, per il venir meno della situazione giuridica dedotta in giudizio (cfr. Cass. 20 febbraio 2018,
n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051).
Quanto alle modalità con cui tale pronuncia deve essere effettuata, la cessazione della materia del contendere non dà luogo ad un'autonoma formula terminativa del processo civile, il quale deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (si veda: Cass. Civ., sent. n. 622 del 22.1.97 e Cass. Civ., sent. n. 2268 del 13.3.99).
Il Giudice può dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se, come nel caso di specie, ne riscontri i presupposti (si veda: Cass. Civ., sent. n. 14775/2004).
- le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1215/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese irripetibili;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025 Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
24.2.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente tra
c.f. ) nato a [...] il [...], in Parte_1 C.F._1 persona dell'Amministratore di sostegno (CF. ), con l'avvocato Parte_2 C.F._2
Ursula Maggis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giussano (MB), Via Prealpi n. 8;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_3 C.F._3
l'avvocato Lorena Marchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelvetro Piacentino
(PC), Via E. Berlinguer, n. 3;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
In data 12.3.2025 gli Avvocati Ursula Maggis e Lorena Marchini comunicavano che, nelle more del procedimento decedeva in data 24.2.2025. Parte_1
Gli avvocati depositavano relativo certificato di morte. Motivi della decisione
Premesso che :
- e contraevano matrimonio in data 25.7.2015 a Castelvestro Parte_1 Parte_3
Piacentino;
- Dall'unione non sono nati figli;
- Con sentenza n. 960/2024 pubblicata il 21.03.2024 emessa nel procedimento di separazione n.
9286/2023 R.G., il Tribunale di Monza omologava la separazione dei coniugi su conclusioni congiunte;
- con ricorso del 24.2.2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio e il Giudice Delegato assegnava alle stesse termine per il deposito di note ex articolo 473bis.51 c.p.c.
- con nota del 12.3.2025 i legali comunicavano che è deceduto in data 24.2.2025 in Parte_1
Monza;
Ritenuto che :
-ai sensi dell'articolo 149 c.c. il matrimonio si scioglie per la morte di uno dei coniugi o le altre cause indicate dalla legge.
Nel caso di specie, è deceduto in data 24.2.2025 in Monza;
ciò determina lo Parte_1 scioglimento del vincolo, e dunque, la cessazione della materia del contendere nell'epigrafato procedimento, per il venir meno della situazione giuridica dedotta in giudizio (cfr. Cass. 20 febbraio 2018,
n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051).
Quanto alle modalità con cui tale pronuncia deve essere effettuata, la cessazione della materia del contendere non dà luogo ad un'autonoma formula terminativa del processo civile, il quale deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere (si veda: Cass. Civ., sent. n. 622 del 22.1.97 e Cass. Civ., sent. n. 2268 del 13.3.99).
Il Giudice può dunque, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se, come nel caso di specie, ne riscontri i presupposti (si veda: Cass. Civ., sent. n. 14775/2004).
- le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1215/2025, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. spese irripetibili;
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 3.4.2025 Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Carmen Arcellaschi