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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona del
Giudice dr. Marco Bottino, lette le note scritte sostitutive dell' udienza del 10.4.25 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9472 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, difeso dall'avv. Pirozzi Mirella e Pacilio Parte_1
Raffaele
- RICORRENTE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso come in atti CP_1
- RESISTENTE
oggetto: assegno sociale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.24 il ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo di CP_1 aver presentato in data 31.1.24domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995. Seguiva provvedimento di reiezione dell' . CP_1
Ha allegato che tale prestazione non era stata concessa sebbene fosse in possesso dei requisiti di legge, tanto premesso concludeva chiedendo condannarsi l' al CP_1 pagamento della prestazione con accessori e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto deducendo che dagli accertamenti compiuti, era emerso che il ricorrente aveva rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione dal cuniuge avente un reddito pari ad euro 30.000 circa, cagionando in tal modo lo stato di indigenza onde poter accedere alla provvidenza.
All'odierna udienza la causa veniva decisa. Il ricorso va accolto.
1 Ed invero, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/95 con effetto dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile denominato assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura.
La circostanza che il ricorrente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza nella determinazione del reddito ed essendo irrilevanti le ragioni che abbiano determinato l'indigenza.
Nella fattispecie, come si evince dalla documentazione allegata in atti, la parte ricorrente a redditi compatibili con il godimento della prestazione richiesta.
Alla stregua delle sue esposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, l' va CP_1 condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al soddisfo.
L' va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo. CP_1
P Q M
il tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice di lavoro così decide:
in accoglimento del ricorso condanna l al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'assegno sociale con decorrenza dal 31.1.24, oltre agli interessi legali a decorrere dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al soddisfo;
condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1390,00 oltre CP_1
Iva e cpa e rimborso forfettario come per legge si è dovuti, con distrazione.
Aversa, 11.4.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
2 -
3
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona del
Giudice dr. Marco Bottino, lette le note scritte sostitutive dell' udienza del 10.4.25 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9472 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, difeso dall'avv. Pirozzi Mirella e Pacilio Parte_1
Raffaele
- RICORRENTE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso come in atti CP_1
- RESISTENTE
oggetto: assegno sociale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.24 il ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo di CP_1 aver presentato in data 31.1.24domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale ai sensi della legge n. 335/1995. Seguiva provvedimento di reiezione dell' . CP_1
Ha allegato che tale prestazione non era stata concessa sebbene fosse in possesso dei requisiti di legge, tanto premesso concludeva chiedendo condannarsi l' al CP_1 pagamento della prestazione con accessori e spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto deducendo che dagli accertamenti compiuti, era emerso che il ricorrente aveva rinunciato all'assegno di mantenimento in sede di separazione dal cuniuge avente un reddito pari ad euro 30.000 circa, cagionando in tal modo lo stato di indigenza onde poter accedere alla provvidenza.
All'odierna udienza la causa veniva decisa. Il ricorso va accolto.
1 Ed invero, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 335/95 con effetto dal 1 gennaio 1996 in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile denominato assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura.
La circostanza che il ricorrente abbia rinunciato all'assegno di mantenimento appare irrilevante ai fini della decisione, non essendovi incidenza nella determinazione del reddito ed essendo irrilevanti le ragioni che abbiano determinato l'indigenza.
Nella fattispecie, come si evince dalla documentazione allegata in atti, la parte ricorrente a redditi compatibili con il godimento della prestazione richiesta.
Alla stregua delle sue esposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, l' va CP_1 condannato al pagamento in favore della parte ricorrente dell'assegno sociale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre agli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al soddisfo.
L' va condannato al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo. CP_1
P Q M
il tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice di lavoro così decide:
in accoglimento del ricorso condanna l al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'assegno sociale con decorrenza dal 31.1.24, oltre agli interessi legali a decorrere dal
121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al soddisfo;
condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1390,00 oltre CP_1
Iva e cpa e rimborso forfettario come per legge si è dovuti, con distrazione.
Aversa, 11.4.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
2 -
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