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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Settima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Virgilio Dante Bernardi, ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies, comma 3, cpc
Nel procedimento civile iscritto al Registro Generale n. 1921 anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA già c.f. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata _1 Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Michele Boccia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San Giuseppe Ves.no alla via Lavinaio II° tratto, 4, come da procura in atti;
parte opponente E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
Giovanni Micera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ottaviano al Corso Umberto I n.13, giusta procura in atti;
parte opposta nonché
(C.F. ) rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Michele Boccia con studio in San Giuseppe Ves.no alla via Lavinaio I pec:
per comunicazioni e notificazioni) ove è elett.te Email_1 dom.ta giusto mandato in calce;
Interventore volontario Conclusioni: come da verbale d'udienza del 14 gennaio 2025 in cui la causa era assunta in decisione nelle forme del novellato art. 281 sexies, comma 3, cpc (ossia con discussione orale e deposito della sentenza nei successivi 30 giorni); Motivi della decisione
1.La società (già , in persona del suo curatore pt., difesa e _1 Parte_2 rappresentata dall'avv. Boccia, presentava opposizione al decreto ingiuntivo n. 7113/2023 emesso dal Tribunale di Napoli mediante atto di citazione, regolarmente notificato, ed 1 evocava in giudizio dinanzi a questo ufficio giudiziario;
con l'atto di CP_1 citazione chiedeva quanto segue:
“In via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi suesposti, essendo inesistente e non dovuta la pretesa creditoria azionata;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
La convenuta opposta, si costituiva in giudizio mediante comparsa di CP_1 costituzione, a mezzo del difensore, Avv. Micera, con la quale contestava quanto dedotto da parte opponente e chiedeva:
“In via preliminare: Dichiarare la provvisoria esecutorietà decreto ingiuntivo n. 7113/23 - R.G. 24761/23, emesso dal Tribunale di Napoli, sussistendone i requisiti ex art. 648 c.p.c. nei confronti degli opponenti;
e comunque ritenuto che l'opposizione non si fonda su prova scritta o di facile e pronta soluzione, confermare il decreto ingiuntivo n. 7113/23 - R.G. 24761/23, già emesso a favore della ., nonostante CP_1
l'opposizione. In via principale e di merito
• Confermare il decreto ingiuntivo opposto - Dichiarare l'inadempimento della con sede in Pt_2
Napoli, via G. Porzio, 4 [C.F.: ] in p.l.r.p.t. IG. [C.F. P.IVA_1 Controparte_2
] e per l'effetto condannare la stessa al pagamento degli importi di cui al decreto C.F._2 ingiuntivo n. 7113/2023, oltre agli interessi al saggio previsto dall'art. 5 Dlgs 231/02; Voglia l'On. Tribunale adito rigettare le avverse istanze perché infondate sia in fatto che in diritto in uno alla spiegata domanda;
• Con vittoria di spese, compensi professionali ed accessori come per legge, anche del procedimento monitorio in favore dello scrivente avvocato quale antistatario”.
In data 11 novembre 2023 si costituiva con comparsa di intervento,
[...]
, a mezzo del medesimo difensore della società opponente, avv. Boccia;
CP_2 depositava ulteriori documenti e chiedeva:
“il rigetto della pretesa creditoria di controparte, perchè inesistente e non dovuta, nel contempo si fa istanza di condanna ex art.96 cpc ricorrendone i presupposti di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”
2. In data 10.12.2023 su ricorso monitorio di veniva emesso decreto CP_1 ingiuntivo per l'importo di euro 124.000, oltre spese del procedimento, nei confronti della società (poi . Con tempestivo atto di citazione del 29.1.2024 la Pt_2 Pt_1 predetta società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo fissando la prima udienza di comparizione al 24.6.2024, poi fissata con decreto ex art. 171 bis c.p.c. al 2 luglio 2024. Si costituiva tempestivamente la IG.ra a mezzo del suo procuratore. Entrambe le CP_1 parti depositavano memorie istruttorie ex art. 171 ter cpc. Alla stessa prima udienza del 2 luglio 2024, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo sul presupposto che la causa fosse di rapida soluzione e ammetteva le prove orali richieste dalla parte opposta, nella sua comparsa di costituzione e ribadita in memoria ex art. 171 ter c.p.c., limitandola a due testi;
inoltre, il giudice rinviava all'udienza dell'8 ottobre 2024 2 per l'escussione dei testi ammessi e disponendo altresì la comparizione personale delle parti. Nelle more, con ricorso cautelare in corso di causa del 24.7.2024, la parte opposta
[...]
chiedeva emettersi provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. CP_1 sulla premessa che fosse in corso, per effetto del contratto di scissione, il trasferimento dell'intero compendio immobiliare dalla opponente verso altra società (ovvero verso la società di nuova costituzione, denominata ossia recante la medesima Parte_2 denominazione della precedente storica società che aveva mutato nome in e Pt_1 come unico elemento differenziante la diversa partita iva). Sul ricorso cautelare, il giudice emetteva decreto di sequestro conservativo inaudita altera parte, rinvenendo le ragioni d'urgenza dedotte dalla ricorrente e fissava - entro i 15 giorni di legge – l'udienza del 7 agosto 2024 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare. All'udienza cautelare del 7 agosto 2024, i procuratori delle parti comparivano davanti al giudice del turno feriale e chiedevano differirsi l'udienza; il giudice della feriale rimetteva le parti davanti a questo giudice fissando l'udienza del 10 settembre 2024. Successivamente, dopo alcune udienze istruttorie, si perveniva all'udienza dell'8 ottobre 2024 (invero già fissata per sentire i testi ammessi nel giudizio di merito), nel corso della quale erano liberamente interrogate le parti presenti ( e )– CP_1 Controparte_2 di cui era stata disposta a tale scopo la comparizione personale - ed escusso il teste presente, dott. (commercialista della società sino alla metà del 2021 e che Testimone_1 comunque aveva redatto il bilancio del 2020), a valersi anche quale informatore nel parallelo giudizio cautelare in corso. Nella medesima udienza la difesa della limitava la richiesta di sequestro CP_1 conservativo al solo immobile sito in Poggiomarino, ovvero il solo ancora rimasto nella titolarità della società già a seguito del trasferimento della restante Pt_1 Pt_2 parte del compendio immobiliare e inoltre le parti chiedevano differirsi il giudizio relativo al merito ad altra udienza (distante almeno un mese) onde valutare la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.. All'esito della predetta udienza dell'8 ottobre 2024, il giudice riservava ordinanza sull'istanza cautelare e rinviava per il merito all'udienza del 12 novembre 2024 sia perché le parti riferissero sulla ipotesi transattiva sia per escutere l'ulteriore teste ammesso, e non comparso l'8.10.2024. Con ordinanza del 16 ottobre 2024, il giudice accoglieva l'istanza cautelare, confermando il decreto emesso inaudita altera parte, limitando però, come richiesto dallo stesso istante, il sequestro conservativo al solo immobile sito in Poggiomarino e nei limiti di euro 122.500 (anziché euro 124.000 come originariamente richiesto nel ricorso monitorio). All'udienza del 12 novembre 2024, fissata per il prosieguo del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la difesa dell' dichiarava che la propria assistita Parte_3 non aveva accettato la proposta conciliativa e rappresentava che, per conto della IG.ra
, in data 11.11.2024 aveva depositato atto di intervento volontario al quale Controparte_2 si riportava unitamente ai documenti prodotti. 3 La difesa della dichiarava invece di accettare la proposta conciliativa. CP_1
All'esito dell'udienza, escusso l'ulteriore teste, il giudice fissava l'udienza del 14 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies co. 2 cpc e assegnava alle parti termine fino al 20 dicembre 2024 per il deposito di brevi note conclusionali.
All'udienza del 14 gennaio 2025 le difese delle parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, come da verbale in atti. Il giudice, ai sensi del novellato art. 281 sexies, comma 3, cpc tratteneva la causa a sentenza riservando il suo deposito ne successivi trenta giorni.
3. Dal compendio istruttorio acquisito, consistente nella documentazione affluita in atti e nelle prove orali rese, è emerso che l'opposta ha diritto alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 122.500, come destinato alla società a titolo di finanziamento e non già di aumento di capitale, e per la più specifica finalità di fornire la provvista per la sottoscrizione del compromesso volto all'acquisto di un terreno sito in Palma CA. Sotto tale profilo, appare dirimente la prova testimoniale resa dal dott. , Testimone_1 commercialista della società almeno fino alla redazione del bilancio 2020 Pt_2
(dichiarava infatti: “sono a conoscenza delle vicende che ho descritto in quanto ero all'epoca il commercialista di riferimento della società. Ho cominciato a lavorare per la società, in qualità di commercialista, fin dalla sua costituzione e ho cessato l'attività di commercialista alla metà del 2021; anzi preciso che l'ultimo bilancio redatto sotto la mia guida è stato quello del 2020. Da quanto è a mia conoscenza non mi risulta che la IG.ra percepisse una qualche forma di compenso per CP_1
l'attività di amministratrice”), il quale ha con precisione e in modo chiaro indicato i termini della questione. In particolare, ha chiarito che la ricorrente in monitorio e opposta nel presente giudizio, IG.ra , ebbe a versare l'importo di “euro 122.500 nell'anno 2018” e che tale CP_1 rimessa di denaro in favore della società, di cui era stata formale amministratrice, era intesa all' “acquisto del terreno in Palma CA”. Il teste era in grado di precisare tali circostanze, avendo curato la gestione contabile della società anzi il teste precisa che l'attività di redazione e approvazione del bilancio Pt_2
2018 era avvenuta presso il suo studio e alla sua presenza e che all'epoca era la stessa legale rappresentante della società AG Immobiliare srl. CP_1
Peraltro, specificava che in realtà, per quanto fosse a sua conoscenza, la avesse CP_1 versato alla società come finanziamento il solo importo di euro 122.500 e che non gli era noto che vi fossero stati ulteriori finanziamenti anche di altri soggetti estranei alla società (con ciò peraltro in parte disattendendo lo stesso capitolo di prova di cui alla lettera d) dell'opposta che rivendicava la molteplicità di finanziamenti percepiti dalla società come prassi consueta, anche da parte di soggetti terzi). E chiariva che la certezza dell'intervenuto finanziamento di euro 122.500 nonché la sua specifica funzione (di finanziamento appunto e non di eventuale aumento di capitale) da parte della , oltre che dalla documentazione contabile in suo possesso (che CP_1
4 invero utilizzava, quale ausilio alla memoria, anche in sede testimoniale dietro autorizzazione del giudice), si fondava sul fatto che era stato lui stesso ad accompagnare la “in occasione della stipula del compromesso per il terreno in questione”. Così CP_1 precisamente dichiarava il teste: “posso dire che il versamento della somma di euro 122.500,00 è stato effettuato a scopo di finanziamento, in particolare per l'acquisto del terreno di Palma CA. Posso dire ciò in quanto io stesso ebbi ad accompagnarla in occasione della stipula del compromesso per il terreno in questione”. Inoltre, aggiungeva al riguardo che “so che il versamento della somma di denaro di 122.500,00 da parte della IG.ra non aveva la funzione di aumento di capitale, ma CP_1 aveva il solo scopo specifico di acquistare il terreno in Palma CA e in particolare di dare l'acconto per la firma del compromesso e trattavasi, perciò, di un finanziamento mirato”.
Con riferimento poi alla circostanza, evidenziata dallo stesso giudice nel corso dell'esame testimoniale, per cui nel bilancio depositato presso la Camera di Commercio relativo al 2018 non emergesse specificamente il debito della società verso la (circostanza CP_1 invero eccepita a più riprese dalla stessa difesa della società opponente), il teste
[...]
forniva pieno e convincente chiarimento affermando quanto segue (e il reso Tes_1 testimoniale merita di essere riportato per intero): “il bilancio contabile che mi viene mostrato dal giudice indica analiticamente le singole voci per debiti e crediti. Ed è per questo che alla voce debiti vi compare anche in modo specifico il debito verso la IG.ra , indicante l'importo di euro CP_1
124.000,00. Posso dire che questo bilancio è vero perché è stato da me stesso redatto, tant'è che ne ho qui una copia uguale estratta dal mio programma di contabilità. La ragione per la quale, nel bilancio depositato presso la Camera di Commercio, anch'esso da me redatto, non figura l'analitica indicazione del debito verso la IG.ra e che si tratta di un bilancio cosiddetto micro che è dedicato CP_1 esclusivamente alle società che non raggiungono particolari requisiti dimensionali. In tale tipo di bilancio, come da disposizioni di legge, le voci di debito e credito vengono indicate in modo complessivo e non analitico. Tuttavia, ciò che vale per riscontrare la sovrapponibilità fra il bilancio micro depositato e il bilancio contabile è la complessiva indicazione dei debiti che, sia nel bilancio micro in cui la voce di debito è accorpata, che nel bilancio contabile, in cui vi è indicazione analitica, dà come valore complessivo una debitoria uguale pari ad euro 328.852,00, anzi nel bilancio contabile è indicato in modo più preciso e non arrotondato in euro 328.851,73”. In altri termini, il teste evidenziava che il cd. “bilancio contabile” Testimone_1
(depositato peraltro anche con il ricorso per decreto ingiuntivo) risulta sostanzialmente sovrapponibile con il “bilancio micro” depositato presso la Camera di commercio e ciò in ragione del fatto che il bilancio “micro, per espressa disposizione normativa, e diversamente da quanto avviene per il bilancio redatto in forma ordinaria, riporta le voci di debito e credito in forma aggregata, senza articolate distinzioni analitiche in ordine alle specifiche poste di debito e di credito, come invece avviene nel “bilancio contabile”, di cui egli stesso era stato, in qualità di commercialista di riferimento della società, il soggetto che aveva ausiliato la a redigerlo. Parte_4
Invero di minore rilievo, seppure pienamente compatibili con il narrato del teste
[...]
, sono le dichiarazioni rese dall'altro teste , atteso che le Tes_1 Testimone_2
5 stesse sono essenzialmente de relato per averle LE apprese in quanto collaborava nello studio del commercialista . Testimone_1
Alla luce, pertanto, della documentazione acquisita e corroborato nella sua portata probatoria dalla testimonianza del dott. (testimonianza apparsa lineare e Testimone_1 coerente nel suo narrato, credibile e complessivamente attendibile) non possono esservi dubbi in ordine alla circostanza che la ebbe a finanziare la società con la somma CP_1 di euro 122.500 nel 2018 al fine di provvedere alla provvista necessaria per lo scopo specifico di stipulare il compromesso per l'acquisto del terrene sito nel comune di Palma CA (compromesso effettivamente IGlato), con la conseguenza che la ha CP_1 diritto alla restituzione dell'importo finanziato, tanto più all'atto di fuoriuscita dalla società, cosa verificatasi, stante anche quanto indicato dal teste , nel primo Testimone_1 semestre del 2021 (quando subentrava alla , la IG.ra ). CP_1 Controparte_2
4. La società opposta e l'interveniente contestavano l'esistenza del debito Controparte_2
e chiedevano rigettarsi la domanda. Va premesso che la interveniente volontaria affermava la legittimazione Controparte_2 ad intervenire nel giudizio per averne interesse in quanto socia totalitaria (al 100%) della società opponente già e per avere l'interesse a tutelare il patrimonio della Pt_1 Pt_2 predetta società. L'intervento appare formalmente ammissibile. Va tuttavia evidenziato che è regola generale per il soggetto interveniente volontario assumere il giudizio nello stato in cui esso si trova, incluse le preclusioni che fossero eventualmente già maturate. Nella specie, dovendosi peraltro qualificare l'intervento della come adesivo rispetto CP_2 alla posizione della società opponente, va segnalato che la comparsa di intervento è stata depositata in data 11.11.2024 allorché erano già scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., sicché la stessa non poteva né richiedere ulteriori mezzi istruttori né produrre nuovi documenti. Sotto tale profilo, pertanto, la documentazione prodotta con l'atto di intervento va dichiarata inammissibile. D'altronde, va pure evidenziato che la è anche legale rappresentante della società CP_2 opponente e infatti a tale titolo compariva all'udienza dell'8 ottobre 2024 rendendo dichiarazioni come da verbale in atti, sicché appare evidente anche sotto quest'ulteriore profilo che la documentazione versata in atti in allegato alla comparsa di intervento era già nella piena disponibilità della stessa nella qualità di l.r. dell'opponente, e che tuttavia non era stata versata in atti con l'opposizione al decreto ingiuntivo per cui è causa. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla interveniente appare inidonea a paralizzare la pretesa creditoria, di natura restitutoria, della , come provata sulla base del CP_1 compendio probatorio sopra esaminato. Infatti, la difesa - sia della sia della società già - anche con le note CP_2 Pt_1 Pt_2 conclusionali prodotte - fa particolare riferimento alla scrittura privata avente ad oggetto il contratto di cessione delle quote della società dalla alla per il prezzo di CP_1 CP_2 euro 2.500. In detta scrittura privata, la difesa evoca la clausola di cui all'art. 5 che così 6 recita (art. 5): “Il cessionario IG.ra resta investito di ogni diritto e ragione spettante Controparte_2 al cedente, nei confronti della società e così in particolare del diritto di partecipazione agli utili, con effetto dall'esercizio in corso”. Tale dizione, tuttavia, appare investire essenzialmente gli utili futuri della società, come invero l'espressione “così in particolare del diritto di partecipazione agli utili” finisce per chiarire così limitando e perimetrando la clausola ovvero fornendone una compiuta specificazione. Resta tuttavia da escludersi che tale clausola investa, anche sul piano lessicale, la rinuncia o l'estinzione finanche di un debito di natura puramente restitutoria, come avviene nel caso di specie, peraltro di IGnificativa e ingente portata (euro 122.500) a fronte, peraltro, del modesto importo che costituiva il prezzo della cessione (euro 2.500).
Del resto, in seno alla documentazione prodotta (con la sola parziale eccezione del bilancio del 31.10.2021 di cui si dirà) non risulta né espresso in claris , mediante specifico atto di rinuncia da parte della al credito restitutorio, né, d'altra parte, la Siano CP_1 interveniente o la società opponente hanno depositato nell'acclusa documentazione una quietanza di intervenuto pagamento o altra prova che desse conto dell'intervenuta estinzione del debito in questione. Inoltre, il menzionato bilancio del 31.10.2021, allegato al verbale di assemblea del 10.12.2021 (pure prodotto con l'atto di intervento), nel quale non risulta il credito restitutorio in questione (essendo indicati come pari a zero i debiti verso soci), non appare in grado di costituire adeguata prova dell'estinzione del debito, atteso che sembra del tutto verosimile ritenere che tale voce come evidenziata in bilancio – si ribadisce assenza di qualsivoglia espresso atto di rinuncia o quietanza per pagamento o altro fatto estintivo - risenta e consegua al fraintendimento concernente l'errata interpretazione della citata clausola ex art. 5 della scrittura privata di cessione di quote (come invero prospettata anche nel presente giudizio), e come tale, per le ragioni appena evidenziate, non può costituire utile prova in ordine alla estinzione della pretesa restitutoria avanzata dalla controparte. Ne risulta che il credito in questione, almeno per l'importo di euro 122.500, è da ritenersi provato e che le avanzate eccezioni formulate dalla società e dell'interventore vanno CP_2 rigettate, non essendo idonee ad inficiare il quadro probatorio delineatosi.
5. Va nondimeno evidenziato che, essendo emerso in istruttoria che l'importo finanziato dalla è pari ad euro 122.500 (circostanza, del resto, ammessa dalla stessa parte CP_1 opposta anche nelle sue note conclusionali del 20.12.2024 addebitandolo ad un mero errore aritmetico e chiedendo perciò il pagamento dell'importo di euro 122.500) il decreto ingiuntivo opposto, emesso invece per euro 124.000, va per questa specifica ragione revocato. Ciò detto, non vi sono dubbi, essendo ius receptum , che il giudizio di opposizione non ha natura impugnatoria e come tale non deve limitarsi a stabilire la sussistenza delle condizioni di legittimità per l'emissione del provvedimento monitorio, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di merito in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, conseguendone che la revoca del decreto – stante la 7 rimodulazione dell'importo – impone comunque al giudice di pronunciarsi sul diritto accertato e sul quantum spettante.
6. Le spese di lite, tanto del presente giudizio di opposizione quanto del correlato giudizio cautelare - seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del dm n. 55/2014 e successive modifiche in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario, nel rispettivo scaglione di valore (compreso fra euro 52.000 e 260.000) che, stante la non particolare complessità del giudizio (peraltro la fase decisoria si è svolta con breve discussione orale) va ridotta ex art. 4 del citato decreto del 50% per ciascuna fase. Ne conseguono i seguenti importi: complessivi euro 7.052 oltre accessori di legge per il giudizio di merito ed euro 3.145 oltre accessori di legge per il giudizio cautelare (tenuto, quest'ultimo, in un solo grado non avendo la società soccombente interposto reclamo al provvedimento e al quale va esclusa la fase decisoria non avendo le parti al riguardo espletato alcuna specifica attività distintiva). La posizione dell'interventore appare sostanzialmente sovrapponibile a quella della società soccombente e pertanto non si ritiene possa dar luogo a separata liquidazione o a relativo aumento percentuale sull'importo come liquidato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla causa meglio indicata in epigrafe, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 7113/2023 dell'11.12.2023 del Tribunale di Napoli;
Dichiara accertato il diritto della opposta alla restituzione dell'importo di CP_1 euro 122.500 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e, per l'effetto, Condanna la società opponente già , in persona del l.r.p.t., a pagare alla parte _1 Parte_2 opposta, la somma di euro 122.500, oltre rivalutazione monetaria ed CP_1 interessi legali;
Condanna, con riferimento al giudizio di merito, la società opponente già _1
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del difensore Parte_2 di in quanto dichiaratosi distrattario, spese che liquida in euro 7.052, oltre CP_1
15% forfettario, Iva e Cassa come per legge;
Condanna altresì, con riferimento al giudizio cautelare, la società già _1 [...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del difensore di Pt_2
in quanto dichiaratosi distrattario, spese che liquida in euro 3.145,00, oltre CP_1
15% forfettario, Iva e Cassa come per legge;
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito e gli adempimenti di legge;
Così deciso il 9 febbraio 2025 Il giudice dott. Virgilio Dante Bernardi 8