TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3129/2023 promossa da:
IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE Parte_1
ER (C.F. ), IN Pt_2 C.F._1 Parte_3
PERSONA DEL PROC. SPECIALE ER (C.F. Pt_2
, IN PERSONA C.F._2 Parte_4
DEL PROC. SPECIALE (C.F. ), Parte_5 C.F._3
con il patrocinio degli avv. MASSATANI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in VIA DELLA GIULIANA, 70 00195 ROMA, presso il difensore avv.
MASSATANI MAURIZIO
ATTORI
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO, 162 80125 NAPOLI presso lo studio dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO
pagina 1 di 5 CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Gli attori evocano in giudizio la società convenuta chiedendone la condanna al risarcimento del danno da perdita parentale in ragione dell'infortunio sul lavoro che ha colpito il loro congiunto e che ne ha cagionato la morte. Gli attori precisano di agire iure proprio per ottenere il risarcimento del danno patito.
La convenuta nel costituirsi ha svolto una serie di eccezioni preliminari,
pregiudiziali e di merito chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria anche perché gli attori chiedono il risarcimento del danno parentale il quale,
astrattamente, potrebbe fondare la sua liquidazione anche sulla sola sussistenza di una prova presuntiva visto il rapporto di stretto legame parentale dedotto.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014).
Sebbene le eccezioni preliminari e pregiudiziali sulla eccepita carenza di legittimazione attiva e sulla validità della procura rilasciata all'estero pagina 2 di 5 meriterebbero ampia disamina per la loro straordinaria complessità, ritiene il
Tribunale che vi sia una prova più liquida che consenta di definire il procedimento che possa prescindere dall'esame di queste eccezioni perché
assorbente.
Si ritiene infatti che, pur apparendo infondate le predette eccezioni (compresa quella di prescrizione), ciò che assorbe tutte le sopraestese eccezioni è la infondatezza della domanda nel merito per come formulata.
Gli attori agiscono contro la convenuta perché presso di lei si è verificato l'infortunio mortale sul lavoro che ha coinvolto il congiunto.
Come tuttavia danno atto le parti, ad oggi, non è ancora intervenuta una sentenza penale di condanna che possa, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e seguenti, fare stato nel presente giudizio.
Tale circostanza non impedisce evidentemente agli attori di agire per il ristoro del danno patito, ma ha come riflesso processuale che gli attori non possono andare esenti dalla rigorosa prova di tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c. per ottenere il ristoro del danno patito.
Gli attori agiscono invece dando per scontato che la convenuta sia responsabile della morte del loro congiunto laddove, allo stato, non vi è alcun accertamento,
civile o penale, sul fatto che rappresenta la fonte del risarcimento del danno patito.
Ciò che è pacifico tra le parti è che, in un certo giorno, il congiunto degli attori sia deceduto mentre stava eseguendo delle lavorazioni in un cantiere del quale la convenuta era la committente.
pagina 3 di 5 Allo stato questo è l'unico elemento certo di questo giudizio.
La convenuta non era la datrice di lavoro del lavoratore defunto, ma era solo la committente del cantiere sul quale lavorava il congiunto. Manca quindi in atti la prova costituenda o precostituita che la morte sia in qualche modo riconducibile ad una responsabilità della convenuta.
Non si può invece utilizzare l'accertamento che si sta svolgendo nel processo penale, non potendo ancora utilizzare gli artt. 651 c.p.p. e segg.
Allo stato, quindi, il presente giudizio appare prematuramente incardinato, per invocare l'efficacia probatoria degli accertamenti che si svolgeranno nel processo penale, ovvero sfornito di prova per non avere gli attori svolto alcuna istanza istruttoria finalizzata a provare la responsabilità aquiliana della convenuta non potendo certo invocare la responsabilità oggettiva per fondare una richiesta di risarcimento danni.
Nella ricostruzione dei fatti per come esposti dagli attori, non si rinviene alcun elemento che consenta, allo stato degli atti, di affermare una responsabilità della convenuta per aver tenuto un comportamento, doloso o colposo, che, sotto il profilo della causalità materiale, si riconnetta all'infortunio di cui è stato vittima il lavoratore, non potendo fondare la responsabilità della convenuta sul solo verbale dell'ATS prodotto in atti posto che lo stesso non ha evidentemente alcuna valenza probatoria in questo giudizio rispetto alle domande introdotte.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in pagina 4 di 5 particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi dimezzati attesa la speditezza del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le domande attoree perché infondate;
2) Condanna IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE Parte_1
ER IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE Pt_2 Parte_3
ER ed TA IN PERSONA DEL Pt_2 Parte_1
PROC. SPECIALE ER a rifondere a in Pt_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed
I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 29/04/2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3129/2023 promossa da:
IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE Parte_1
ER (C.F. ), IN Pt_2 C.F._1 Parte_3
PERSONA DEL PROC. SPECIALE ER (C.F. Pt_2
, IN PERSONA C.F._2 Parte_4
DEL PROC. SPECIALE (C.F. ), Parte_5 C.F._3
con il patrocinio degli avv. MASSATANI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in VIA DELLA GIULIANA, 70 00195 ROMA, presso il difensore avv.
MASSATANI MAURIZIO
ATTORI
CONTRO
C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIALE AUGUSTO, 162 80125 NAPOLI presso lo studio dell'avv. NAPOLITANO FRANCESCO
pagina 1 di 5 CONVENUTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
Gli attori evocano in giudizio la società convenuta chiedendone la condanna al risarcimento del danno da perdita parentale in ragione dell'infortunio sul lavoro che ha colpito il loro congiunto e che ne ha cagionato la morte. Gli attori precisano di agire iure proprio per ottenere il risarcimento del danno patito.
La convenuta nel costituirsi ha svolto una serie di eccezioni preliminari,
pregiudiziali e di merito chiedendo il rigetto della domanda.
La causa, documentale, è stata spedita in decisione senza attività istruttoria anche perché gli attori chiedono il risarcimento del danno parentale il quale,
astrattamente, potrebbe fondare la sua liquidazione anche sulla sola sussistenza di una prova presuntiva visto il rapporto di stretto legame parentale dedotto.
La causa va decisa sulla base della ragione più liquida, in forza dei principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale, che consentono di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e SSUU 9936/2014).
Sebbene le eccezioni preliminari e pregiudiziali sulla eccepita carenza di legittimazione attiva e sulla validità della procura rilasciata all'estero pagina 2 di 5 meriterebbero ampia disamina per la loro straordinaria complessità, ritiene il
Tribunale che vi sia una prova più liquida che consenta di definire il procedimento che possa prescindere dall'esame di queste eccezioni perché
assorbente.
Si ritiene infatti che, pur apparendo infondate le predette eccezioni (compresa quella di prescrizione), ciò che assorbe tutte le sopraestese eccezioni è la infondatezza della domanda nel merito per come formulata.
Gli attori agiscono contro la convenuta perché presso di lei si è verificato l'infortunio mortale sul lavoro che ha coinvolto il congiunto.
Come tuttavia danno atto le parti, ad oggi, non è ancora intervenuta una sentenza penale di condanna che possa, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. e seguenti, fare stato nel presente giudizio.
Tale circostanza non impedisce evidentemente agli attori di agire per il ristoro del danno patito, ma ha come riflesso processuale che gli attori non possono andare esenti dalla rigorosa prova di tutti gli elementi di cui all'art. 2043 c.c. per ottenere il ristoro del danno patito.
Gli attori agiscono invece dando per scontato che la convenuta sia responsabile della morte del loro congiunto laddove, allo stato, non vi è alcun accertamento,
civile o penale, sul fatto che rappresenta la fonte del risarcimento del danno patito.
Ciò che è pacifico tra le parti è che, in un certo giorno, il congiunto degli attori sia deceduto mentre stava eseguendo delle lavorazioni in un cantiere del quale la convenuta era la committente.
pagina 3 di 5 Allo stato questo è l'unico elemento certo di questo giudizio.
La convenuta non era la datrice di lavoro del lavoratore defunto, ma era solo la committente del cantiere sul quale lavorava il congiunto. Manca quindi in atti la prova costituenda o precostituita che la morte sia in qualche modo riconducibile ad una responsabilità della convenuta.
Non si può invece utilizzare l'accertamento che si sta svolgendo nel processo penale, non potendo ancora utilizzare gli artt. 651 c.p.p. e segg.
Allo stato, quindi, il presente giudizio appare prematuramente incardinato, per invocare l'efficacia probatoria degli accertamenti che si svolgeranno nel processo penale, ovvero sfornito di prova per non avere gli attori svolto alcuna istanza istruttoria finalizzata a provare la responsabilità aquiliana della convenuta non potendo certo invocare la responsabilità oggettiva per fondare una richiesta di risarcimento danni.
Nella ricostruzione dei fatti per come esposti dagli attori, non si rinviene alcun elemento che consenta, allo stato degli atti, di affermare una responsabilità della convenuta per aver tenuto un comportamento, doloso o colposo, che, sotto il profilo della causalità materiale, si riconnetta all'infortunio di cui è stato vittima il lavoratore, non potendo fondare la responsabilità della convenuta sul solo verbale dell'ATS prodotto in atti posto che lo stesso non ha evidentemente alcuna valenza probatoria in questo giudizio rispetto alle domande introdotte.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in pagina 4 di 5 particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi dimezzati attesa la speditezza del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta le domande attoree perché infondate;
2) Condanna IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE Parte_1
ER IN PERSONA DEL PROC. SPECIALE Pt_2 Parte_3
ER ed TA IN PERSONA DEL Pt_2 Parte_1
PROC. SPECIALE ER a rifondere a in Pt_2 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 3.808,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed
I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 29/04/2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5