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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/12/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2655 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2655/2024 avente ad oggetto assicurazione contro i danni promossa da:
Parte_1
, C.F.
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO FERRAIOLI, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, nato a [...] [...], C.F. . Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni dell'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di rivalsa della comparente, condannare il convenuto a rimborsare alla odierna attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 18.095,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo, entro il limite della competenza per valore di Codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di mediazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.10.2024 onveniva Parte_1 in giudizio il sig. , proprietario e cond ttura Fiat Controparte_1
Seicento targata copertura assicurativa, deducendo che era stata accertata la responsabilità del nella causazione del sinistro stradale del CP_1
20.10.2019, per il quale quale impresa designata dal FGVS, Controparte_2 aveva provveduto al pa vute ai danneggiati, per un importo complessivo di € 18.095,00, poi rimborsato da che risultava pertanto creditrice Pt_1 di tale somma nei confronti del . CP_1
Preliminarmente deve essere d la contumacia di che, sebbene Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. La domanda dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta. Risulta dagli atti che in data 20.10.2019 il , alla guida del veicolo Fiat Seicento CP_1 targato BT442FB, percorreva la SP 83 co one di marcia Modica-Cava d'Ispica quando, giunto all'altezza del civico 3 della suddetta strada provinciale, perdeva il controllo del veicolo condotto, percorreva contromano quel tratto di strada e, per l'effetto, entrava in collisione con il veicolo Volkswagen Jetta targato DD746TD, proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà del sig. e da lui condotto, con a CP_3 bordo, in qualità di trasportati la signora minori Controparte_4 Persona_1
successivament a del civic Persona_2
Mazda 5 targato DB959SZ, proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà del sig. e da lui condotto, con a bordo, in qualità di Parte_2 trasportati la signora e le minori e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
.
[...] to dell'evento, i soggetti coinvolti nell'evento infortunistico venivano trasportati presso il P.S. dell'ospedale Maggiore di Modica per le cure ed accertamenti del caso;
il veniva, altresì, sottoposto a controllo tossicologico e alcolemico, da cui risultava CP_1
alcolemico maggiore di 1.5 g/l. La pattuglia di Carabinieri intervenuta sul luogo provvedeva a redigere rapporto d'incidente stradale e contestava al la violazione dell'art. 193 c.
2. C.d.s per aver CP_1 circolato con un veicolo privo di a assicurativa;
la violazione dell'art 186 c.2 C.d.s. per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico maggiore di 1.5 g/l con l'aggravante di aver causato il sinistro stradale con feriti;
la violazione dell'art.141 c.
2-11 C.d.s. per la perdita di controllo del veicolo;
la violazione dell'art. 143 c.11 C.d.s. per la guida contromano;
ed infine, la violazione dell'art.216 c.
6. C.d.s. per aver circolato con patente ritirata. Al momento dell'evento il era privo di copertura assicurativa, per cui la CP_1 [...]
in qu impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_5 rada per la Regione Sicilia, provvedeva al pagamento delle somme dovute in favore dei danneggiati per un importo complessivo pari a € 18.095,00. L'importo liquidato è stato successivamente rimborsato in favore dell'impresa designata, da , la quale si è surrogata il diritto di credito nei confronti del responsabile Parte_1 no i sensi dell'art. 292 d.lgs n. 209/2005. La fattispecie in esame rientra in quelle disciplinate dall'art. 292 D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale prevede che "L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall' articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese". L'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per
è, dunque, tenuta al risarcimento dei danni cagionati dai veicoli Parte_1 assicurativa, ma allo stesso tempo è titolare di un'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 292 D.Lgs. n. 209 del 2005. Il Fondo di Garanzia per Vittime della Strada garantisce il risarcimento delle lesioni personali ovvero dei danni alle cose, ogni qualvolta il danno sia stato cagionato da un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore. Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 21514/2022), “In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal F.G.V. può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente”. I presupposti dell'azione, pertanto, sono da un lato il pagamento dell'indennizzo al danneggiato e dall'altro l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al proprietario del veicolo non assicurato. Nel caso in esame, come risulta dalla relazione dell'incidente stradale dei Carabinieri di Modica, che in data 20.10.2019 il convenuto, proprietario nonché conducente dell'automobile Fiat Seicento, targata BT442FB priva di copertura assicurativa, a causa dello stato di ebbrezza in cui lo stesso versava, perdeva il controllo del veicolo e percorrendo il tratto di strada contromano, impattava frontalmente due veicoli, i quali percorrevano la medesima strada nell'opposto senso di marcia. Dai documenti in atti risulta, poi, che l' in qualità di Controparte_5 impresa designata alla gestione del Fond Strada per la Regione Sicilia, ha provveduto al pagamento delle suddette somme per un totale di € 18.095,00, essendo state prodotte le relative quietanze di pagamento rilasciate dagli interessati. Alla luce della documentazione versata in atti, sono provati i presupposti di legge per l'esperimento dell'azione di regresso. Per tutte le ragioni esposte, deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 la somma di € agli interessi al tasso legale dalla data Pt_1 uto pagamento (5/06/2024) fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2655/2024, previa dichiarazione della contumacia del convenuto: NA a corrispondere a parte attrice la somma complessiva di € Controparte_1
18.095,00 oltre agli interessi legali dal 5/06/2024 al soddisfo. NA il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 264,00 per esborsi e in € 4.200,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Filippo Ferraioli. Ragusa, 9 dicembre 2025. Il Giudice dott. Claudio Maggioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2655/2024 avente ad oggetto assicurazione contro i danni promossa da:
Parte_1
, C.F.
[...]
, con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO FERRAIOLI, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, nato a [...] [...], C.F. . Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni dell'attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, accertati e dichiarati i fatti di cui in premessa ed il conseguente diritto di rivalsa della comparente, condannare il convenuto a rimborsare alla odierna attrice, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i titoli e le causali di cui in premessa, il complessivo importo di € 18.095,00, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo, entro il limite della competenza per valore di Codesto Ecc.mo Tribunale. Con vittoria di spese, diritti ed onorario, anche della fase pregiudiziale di mediazione, e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.10.2024 onveniva Parte_1 in giudizio il sig. , proprietario e cond ttura Fiat Controparte_1
Seicento targata copertura assicurativa, deducendo che era stata accertata la responsabilità del nella causazione del sinistro stradale del CP_1
20.10.2019, per il quale quale impresa designata dal FGVS, Controparte_2 aveva provveduto al pa vute ai danneggiati, per un importo complessivo di € 18.095,00, poi rimborsato da che risultava pertanto creditrice Pt_1 di tale somma nei confronti del . CP_1
Preliminarmente deve essere d la contumacia di che, sebbene Controparte_1 ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. La domanda dell'attrice è fondata e deve pertanto essere accolta. Risulta dagli atti che in data 20.10.2019 il , alla guida del veicolo Fiat Seicento CP_1 targato BT442FB, percorreva la SP 83 co one di marcia Modica-Cava d'Ispica quando, giunto all'altezza del civico 3 della suddetta strada provinciale, perdeva il controllo del veicolo condotto, percorreva contromano quel tratto di strada e, per l'effetto, entrava in collisione con il veicolo Volkswagen Jetta targato DD746TD, proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà del sig. e da lui condotto, con a CP_3 bordo, in qualità di trasportati la signora minori Controparte_4 Persona_1
successivament a del civic Persona_2
Mazda 5 targato DB959SZ, proveniente dall'opposto senso di marcia, di proprietà del sig. e da lui condotto, con a bordo, in qualità di Parte_2 trasportati la signora e le minori e Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
.
[...] to dell'evento, i soggetti coinvolti nell'evento infortunistico venivano trasportati presso il P.S. dell'ospedale Maggiore di Modica per le cure ed accertamenti del caso;
il veniva, altresì, sottoposto a controllo tossicologico e alcolemico, da cui risultava CP_1
alcolemico maggiore di 1.5 g/l. La pattuglia di Carabinieri intervenuta sul luogo provvedeva a redigere rapporto d'incidente stradale e contestava al la violazione dell'art. 193 c.
2. C.d.s per aver CP_1 circolato con un veicolo privo di a assicurativa;
la violazione dell'art 186 c.2 C.d.s. per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico maggiore di 1.5 g/l con l'aggravante di aver causato il sinistro stradale con feriti;
la violazione dell'art.141 c.
2-11 C.d.s. per la perdita di controllo del veicolo;
la violazione dell'art. 143 c.11 C.d.s. per la guida contromano;
ed infine, la violazione dell'art.216 c.
6. C.d.s. per aver circolato con patente ritirata. Al momento dell'evento il era privo di copertura assicurativa, per cui la CP_1 [...]
in qu impresa designata alla gestione del Fondo di Controparte_5 rada per la Regione Sicilia, provvedeva al pagamento delle somme dovute in favore dei danneggiati per un importo complessivo pari a € 18.095,00. L'importo liquidato è stato successivamente rimborsato in favore dell'impresa designata, da , la quale si è surrogata il diritto di credito nei confronti del responsabile Parte_1 no i sensi dell'art. 292 d.lgs n. 209/2005. La fattispecie in esame rientra in quelle disciplinate dall'art. 292 D.Lgs. n. 209 del 2005, il quale prevede che "L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall' articolo 283, comma 1, lettere a) b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese". L'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per
è, dunque, tenuta al risarcimento dei danni cagionati dai veicoli Parte_1 assicurativa, ma allo stesso tempo è titolare di un'azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese, secondo quanto previsto dall'art. 292 D.Lgs. n. 209 del 2005. Il Fondo di Garanzia per Vittime della Strada garantisce il risarcimento delle lesioni personali ovvero dei danni alle cose, ogni qualvolta il danno sia stato cagionato da un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria per la circolazione di veicoli a motore. Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 21514/2022), “In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal F.G.V. può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del D.Lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente”. I presupposti dell'azione, pertanto, sono da un lato il pagamento dell'indennizzo al danneggiato e dall'altro l'accertamento della responsabilità del sinistro in capo al proprietario del veicolo non assicurato. Nel caso in esame, come risulta dalla relazione dell'incidente stradale dei Carabinieri di Modica, che in data 20.10.2019 il convenuto, proprietario nonché conducente dell'automobile Fiat Seicento, targata BT442FB priva di copertura assicurativa, a causa dello stato di ebbrezza in cui lo stesso versava, perdeva il controllo del veicolo e percorrendo il tratto di strada contromano, impattava frontalmente due veicoli, i quali percorrevano la medesima strada nell'opposto senso di marcia. Dai documenti in atti risulta, poi, che l' in qualità di Controparte_5 impresa designata alla gestione del Fond Strada per la Regione Sicilia, ha provveduto al pagamento delle suddette somme per un totale di € 18.095,00, essendo state prodotte le relative quietanze di pagamento rilasciate dagli interessati. Alla luce della documentazione versata in atti, sono provati i presupposti di legge per l'esperimento dell'azione di regresso. Per tutte le ragioni esposte, deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1 la somma di € agli interessi al tasso legale dalla data Pt_1 uto pagamento (5/06/2024) fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2655/2024, previa dichiarazione della contumacia del convenuto: NA a corrispondere a parte attrice la somma complessiva di € Controparte_1
18.095,00 oltre agli interessi legali dal 5/06/2024 al soddisfo. NA il convenuto a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€ 264,00 per esborsi e in € 4.200,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Filippo Ferraioli. Ragusa, 9 dicembre 2025. Il Giudice dott. Claudio Maggioni