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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/03/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2778/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 06/03/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 06/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2778/2017 promossa da:
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
degli avv.ti Roberto Rainone, Alfonso Capotorto e Francesco Urraro
OPPONENTI
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Osvaldo Bellocchio Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
2 modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo nr. 505/2017, emesso dal Tribunale di Nola per l'ammontare di € 91.659,78, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...]
per il mancato pagamento di alcuni compensi professionali, CP_1
liquidati sulla base di tre parcelle vidimate dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti di Napoli ed emesse in virtù di un incarico professionale conferito all'opposta e volto al conseguimento di un permesso di costruire in sanatoria.
In particolare, gli opponenti contestavano l'esistenza della pretesa creditoria per non avere l'opposta, nell'esecuzione dell'incarico, rispettato la normativa vigente in materia, spiegando altresì domanda riconvenzionale affinché,
accertata la risoluzione del contratto di conferimento dell'incarico per grave inadempimento, fosse condannata alla restituzione di € Controparte_1
7.000,00, versati a titolo di acconto per l'incarico conferito, ed al pagamento di
€ 100.000,00 quale risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto da parte opponente, chiedeva dichiararsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e la connessa domanda riconvenzionale.
Instauratosi il contraddittorio, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata una CTU tecnica, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva infine all'odierna udienza cartolare per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
3 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
4 accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
In relazione, poi, al tema specifico della responsabilità professionale, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “L'architetto, l'ingegnere o il
geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente
nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di
un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla
prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista
5 tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per
erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un
inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di
corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui
all'art. 1460 c.c. Rientra, perciò , nella prestazione dovuta dal tecnico
incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la
conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica. Il committente
ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola
d'arte e conforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto per
inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento
dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il
compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la
risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni)” (Cass. Civ.
8058/2023). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “[...] al
professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale
prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che
l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di
consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (in motivazione,
Cass. civ. 15072/2016).
Ciò posto, relativamente all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
sollevata da parte opponente, ritiene questo Tribunale che la stessa sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, sussumendo i suddetti principi di diritto alla fattispecie in esame, è da rilevare che parte opposta, seppure fornisse la prova della fonte negoziale del proprio credito attraverso il deposito della lettera di incarico professionale, a
6 fronte della suddetta eccezione non provava l'esatto espletamento dell'incarico,
limitandosi unicamente a contestare l'eccezione di controparte ed adducendo che le opere progettate fossero “perfettamente assentibili in quanto
perfettamente rispondenti alle prescrizioni della normativa statale e di quella
comunale” e che ebbe a “consigliare ai propri clienti di recarsi da un avvocato
amministrativista per promuovere procedimenti alternativi che assicurassero il
celere disbrigo della pratica” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 6).
Inoltre, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione risultano essere rilevanti le conclusioni a cui preveniva il CTU, che questo Tribunale reputa di poter fare proprie, atteso che la consulenza redatta risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici;
in merito, va rammentato che “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
In particolare, il consulente arch. , dopo aver descritto il Persona_1
tipo di incarico conferito dagli opponenti all'opposta, consistente nella redazione di atti tecnici da allegare alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, riscontrava effettivamente la poca diligenza da parte dell'opposta nell'esecuzione dell'incarico. Sul punto, il CTU, in risposta al quesito numero
2, con il quale le si chiedeva se l'incarico fosse stato espletato dall'opposta con la dovuta diligenza e nel rispetto della normativa vigente, rappresentava espressamente che “ per quel che attiene alla diligenza profusa nella redazione
7 della pratica da parte convenuta arch. , è da riferire che lo Controparte_1
scrivente CTU è del parere che, come si dirà in risposta al terzo quesito, la
stessa avrebbe dovuto avvertire i suoi clienti che la domanda non poteva
trovare accoglimento presso il Comune di Saviano, posto che il fabbricato
difettava dei requisiti previsti dal già citato art. 36, anche al fine di evitare che
gli stessi potessero gravarsi di inutili spese. In tal senso l'arch. CP_1
è apparsa poco diligente”(cfr. relazione peritale pag. 18). La CTU,
[...]
inoltre, in risposta al terzo quesito con il quale le si chiedeva di individuare le ragioni del mancato rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte della competente autorità e se ciò fosse eziologicamente riconducibile all'attività
svolta dall'opposta, evidenziava che “Per quel che è stato scrutinato in
precedenza, è di palmare evidenza che il motivo ostativo al mancato
accoglimento della domanda è costituito dalla inesistente doppia conformità, in
relazione all'art. 47 delle NTA annesse al PRG, oltre al fatto che né il sig.
né la sig. hanno il requisito fondamentale, conditio sine Pt_1 Parte_2
qua non, per l'edificazione/sanatoria di abitazioni in zona agricola e cioè che
siano IAP, cioè acronimo di Imprenditore Agricolo Professionale. In tema di
illeciti edilizi diventa rilevante il requisito soggettivo, e non è sufficiente il
possesso temporaneo di fatto della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (ex art. 1, comma quinto-ter, D.Lgs. 99/2004) ai fini del rilascio
del permesso di costruire, anche in sanatoria, in zona agricola, in quanto i
requisiti soggettivi per il rilascio di tale permesso devono esistere al momento
della richiesta ed al momento del rilascio del titolo abilitativo (Cass. Pen. III n.
7681/2017, n. 46085 del 29/10/2008). Detta qualificazione in capo ai
richiedenti non appare provata in atti. Ove pure per assurdo volessimo ritenere
8 esistente la doppia conformità, vi sarebbe stato un ulteriore impedimento.
L'arch. con i suoi atti ha inteso sanare gli abusi e conseguire CP_1
contestualmente anche il titolo per completare le opere, pur se l'atto che viene
invocato appartiene ad un genus che è inesistente nel nostro ordinamento.
L' avrebbe richiesto che, ove fosse stato possibile, gli atti in Parte_3
questione fossero due distinti e separati, di cui il primo di sanatoria ex art.
36/DPR ed il secondo ex art. 47 NTA per il completamento” (cfr. pagg. 20 e
21).
Pertanto, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, è da rilevare che la condotta posta in essere dall'opposta, costituendo inadempimento rilevante ex
art. 1460 c.c., è senz'altro idonea a paralizzare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Da tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
In ordine alle domande riconvenzionali esperite dagli opponenti, le stesse non possono trovare accoglimento.
In particolare, deve essere rigettata la richiesta di restituzione della somma che gli opponenti asseriscono di aver versato a titolo di acconto alla professionista per l'incarico conferito, in quanto gli stessi si limitavano alla mera allegazione del fatto senza provarlo, omettendo non solo di depositare una qualche documentazione attestante l'avvenuto pagamento ma non chiedendo nemmeno di provare tale assunto in altro modo.
Alla stessa conclusione si giunge in relazione all'ulteriore domanda risarcitoria relativa ai danni conseguenti all'inadempimento della prestazione in quanto,
anche in questo caso, parte opponente ometteva di provare il danno subito,
9 atteso che, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “[...] in
materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato
l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente
svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni
deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si
accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (in motivazione Cass. civ. 11548/2013).
Tale carenze probatorie non potevano certamente essere supplite e superate neanche attraverso la realizzazione di una CTU diretta a valutare l'esistenza e l'entità del danno, in quanto lo stessa avrebbe finito con il supplire alle carenze probatorie degli opponenti, andando a svolgere una vera e propria funzione esplorativa, del tutto inammissibile in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo
istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella
valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino
di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non
può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto
assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze
non provati” (Cass. civ. n. 30218/2017).
In ogni caso, in virtù delle motivazioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione, si può comunque concludere che, seppure parte opponente avesse provato il danno ed il relativo nesso causale, lo stesso non sarebbe stato certamente imputabile all'attività espletata da parte opposta, in quanto il
10 permesso di costruire in sanatoria giammai sarebbe stato rilasciato attese le difformità che di fatto, allo stato, hanno reso non sanabile il fabbricato in virtù
di una precedente attività non imputabile all'opposta (in tal senso cfr. elaborato peritale pag. 41).
In relazione alle spese di lite, la soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
difatti, secondo la Corte di Cassazione ““La nozione di soccombenza
reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese
processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una
pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in
cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento
parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più
capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una
parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una
domanda articolata in unico capo” (Cass. civ. n. 10113/2018).
L'esito della lite induce, infine, a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico definitivo di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.
505/2017, emesso da questo Tribunale in data 10/03/2017;
- Rigetta la domanda riconvenzionale esperita dagli opponenti;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
11 - Pone le spese di CTU a carico definitivo di parte opposta.
Nola, 06/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
12
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE DEL 06/03/2025
Il Giudice,
preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
P.Q.M.
Si ritira in camera di consiglio.
È verbale.
Nola, 06/03/2025
Il Giudice
(dott.ssa Valeria Napolitano)
Il Giudice,
all'esito della Camera di Consiglio, decide la causa ai sensi dell'art. 281- sexies
c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2778/2017 promossa da:
e , con il patrocinio Parte_1 Parte_2
degli avv.ti Roberto Rainone, Alfonso Capotorto e Francesco Urraro
OPPONENTI
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Osvaldo Bellocchio Controparte_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierna udienza cartolare.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come
2 modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti).
e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo nr. 505/2017, emesso dal Tribunale di Nola per l'ammontare di € 91.659,78, oltre interessi e spese di procedura, in favore di
[...]
per il mancato pagamento di alcuni compensi professionali, CP_1
liquidati sulla base di tre parcelle vidimate dal Consiglio dell'Ordine degli
Architetti di Napoli ed emesse in virtù di un incarico professionale conferito all'opposta e volto al conseguimento di un permesso di costruire in sanatoria.
In particolare, gli opponenti contestavano l'esistenza della pretesa creditoria per non avere l'opposta, nell'esecuzione dell'incarico, rispettato la normativa vigente in materia, spiegando altresì domanda riconvenzionale affinché,
accertata la risoluzione del contratto di conferimento dell'incarico per grave inadempimento, fosse condannata alla restituzione di € Controparte_1
7.000,00, versati a titolo di acconto per l'incarico conferito, ed al pagamento di
€ 100.000,00 quale risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto da parte opponente, chiedeva dichiararsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione e la connessa domanda riconvenzionale.
Instauratosi il contraddittorio, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata una CTU tecnica, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo la causa giungeva infine all'odierna udienza cartolare per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
3 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi,
dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile,
in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c. secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della
decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti
non specificatamente contestati dalla parte costituita”; ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere
di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti
posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti
fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal
convenuto stesso, devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una
specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi
da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
4 accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
In relazione, poi, al tema specifico della responsabilità professionale, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui “L'architetto, l'ingegnere o il
geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente
nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di
un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla
prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista
5 tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per
erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un
inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di
corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui
all'art. 1460 c.c. Rientra, perciò , nella prestazione dovuta dal tecnico
incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la
conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica. Il committente
ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola
d'arte e conforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto per
inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento
dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il
compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la
risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni)” (Cass. Civ.
8058/2023). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “[...] al
professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale
prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che
l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di
consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (in motivazione,
Cass. civ. 15072/2016).
Ciò posto, relativamente all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
sollevata da parte opponente, ritiene questo Tribunale che la stessa sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, sussumendo i suddetti principi di diritto alla fattispecie in esame, è da rilevare che parte opposta, seppure fornisse la prova della fonte negoziale del proprio credito attraverso il deposito della lettera di incarico professionale, a
6 fronte della suddetta eccezione non provava l'esatto espletamento dell'incarico,
limitandosi unicamente a contestare l'eccezione di controparte ed adducendo che le opere progettate fossero “perfettamente assentibili in quanto
perfettamente rispondenti alle prescrizioni della normativa statale e di quella
comunale” e che ebbe a “consigliare ai propri clienti di recarsi da un avvocato
amministrativista per promuovere procedimenti alternativi che assicurassero il
celere disbrigo della pratica” (cfr. comparsa di costituzione e risposta pag. 6).
Inoltre, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione risultano essere rilevanti le conclusioni a cui preveniva il CTU, che questo Tribunale reputa di poter fare proprie, atteso che la consulenza redatta risulta approfondita, ben argomentata ed immune da vizi logici;
in merito, va rammentato che “Qualora il giudice del
merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad
esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere ne
costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato,
implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei
principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. civ. 7947/2020).
In particolare, il consulente arch. , dopo aver descritto il Persona_1
tipo di incarico conferito dagli opponenti all'opposta, consistente nella redazione di atti tecnici da allegare alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, riscontrava effettivamente la poca diligenza da parte dell'opposta nell'esecuzione dell'incarico. Sul punto, il CTU, in risposta al quesito numero
2, con il quale le si chiedeva se l'incarico fosse stato espletato dall'opposta con la dovuta diligenza e nel rispetto della normativa vigente, rappresentava espressamente che “ per quel che attiene alla diligenza profusa nella redazione
7 della pratica da parte convenuta arch. , è da riferire che lo Controparte_1
scrivente CTU è del parere che, come si dirà in risposta al terzo quesito, la
stessa avrebbe dovuto avvertire i suoi clienti che la domanda non poteva
trovare accoglimento presso il Comune di Saviano, posto che il fabbricato
difettava dei requisiti previsti dal già citato art. 36, anche al fine di evitare che
gli stessi potessero gravarsi di inutili spese. In tal senso l'arch. CP_1
è apparsa poco diligente”(cfr. relazione peritale pag. 18). La CTU,
[...]
inoltre, in risposta al terzo quesito con il quale le si chiedeva di individuare le ragioni del mancato rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte della competente autorità e se ciò fosse eziologicamente riconducibile all'attività
svolta dall'opposta, evidenziava che “Per quel che è stato scrutinato in
precedenza, è di palmare evidenza che il motivo ostativo al mancato
accoglimento della domanda è costituito dalla inesistente doppia conformità, in
relazione all'art. 47 delle NTA annesse al PRG, oltre al fatto che né il sig.
né la sig. hanno il requisito fondamentale, conditio sine Pt_1 Parte_2
qua non, per l'edificazione/sanatoria di abitazioni in zona agricola e cioè che
siano IAP, cioè acronimo di Imprenditore Agricolo Professionale. In tema di
illeciti edilizi diventa rilevante il requisito soggettivo, e non è sufficiente il
possesso temporaneo di fatto della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (ex art. 1, comma quinto-ter, D.Lgs. 99/2004) ai fini del rilascio
del permesso di costruire, anche in sanatoria, in zona agricola, in quanto i
requisiti soggettivi per il rilascio di tale permesso devono esistere al momento
della richiesta ed al momento del rilascio del titolo abilitativo (Cass. Pen. III n.
7681/2017, n. 46085 del 29/10/2008). Detta qualificazione in capo ai
richiedenti non appare provata in atti. Ove pure per assurdo volessimo ritenere
8 esistente la doppia conformità, vi sarebbe stato un ulteriore impedimento.
L'arch. con i suoi atti ha inteso sanare gli abusi e conseguire CP_1
contestualmente anche il titolo per completare le opere, pur se l'atto che viene
invocato appartiene ad un genus che è inesistente nel nostro ordinamento.
L' avrebbe richiesto che, ove fosse stato possibile, gli atti in Parte_3
questione fossero due distinti e separati, di cui il primo di sanatoria ex art.
36/DPR ed il secondo ex art. 47 NTA per il completamento” (cfr. pagg. 20 e
21).
Pertanto, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, è da rilevare che la condotta posta in essere dall'opposta, costituendo inadempimento rilevante ex
art. 1460 c.c., è senz'altro idonea a paralizzare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Da tanto consegue l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo.
In ordine alle domande riconvenzionali esperite dagli opponenti, le stesse non possono trovare accoglimento.
In particolare, deve essere rigettata la richiesta di restituzione della somma che gli opponenti asseriscono di aver versato a titolo di acconto alla professionista per l'incarico conferito, in quanto gli stessi si limitavano alla mera allegazione del fatto senza provarlo, omettendo non solo di depositare una qualche documentazione attestante l'avvenuto pagamento ma non chiedendo nemmeno di provare tale assunto in altro modo.
Alla stessa conclusione si giunge in relazione all'ulteriore domanda risarcitoria relativa ai danni conseguenti all'inadempimento della prestazione in quanto,
anche in questo caso, parte opponente ometteva di provare il danno subito,
9 atteso che, come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “[...] in
materia di contratto d'opera intellettuale, ove anche risulti provato
l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente
svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni
deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si
accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito” (in motivazione Cass. civ. 11548/2013).
Tale carenze probatorie non potevano certamente essere supplite e superate neanche attraverso la realizzazione di una CTU diretta a valutare l'esistenza e l'entità del danno, in quanto lo stessa avrebbe finito con il supplire alle carenze probatorie degli opponenti, andando a svolgere una vera e propria funzione esplorativa, del tutto inammissibile in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo
istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella
valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino
di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non
può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto
assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di
compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze
non provati” (Cass. civ. n. 30218/2017).
In ogni caso, in virtù delle motivazioni poste a fondamento dell'accoglimento dell'opposizione, si può comunque concludere che, seppure parte opponente avesse provato il danno ed il relativo nesso causale, lo stesso non sarebbe stato certamente imputabile all'attività espletata da parte opposta, in quanto il
10 permesso di costruire in sanatoria giammai sarebbe stato rilasciato attese le difformità che di fatto, allo stato, hanno reso non sanabile il fabbricato in virtù
di una precedente attività non imputabile all'opposta (in tal senso cfr. elaborato peritale pag. 41).
In relazione alle spese di lite, la soccombenza reciproca è valida ragione ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
difatti, secondo la Corte di Cassazione ““La nozione di soccombenza
reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese
processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una
pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in
cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento
parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più
capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una
parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una
domanda articolata in unico capo” (Cass. civ. n. 10113/2018).
L'esito della lite induce, infine, a porre le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico definitivo di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.
505/2017, emesso da questo Tribunale in data 10/03/2017;
- Rigetta la domanda riconvenzionale esperita dagli opponenti;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
11 - Pone le spese di CTU a carico definitivo di parte opposta.
Nola, 06/03/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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