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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 12102/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12102/2021 avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità
PROMOSSA DA
NATA A BOTOSANI (ROMANIA) IL 09.08.1985 (CF: ) N.Q. DI Parte_1 C.F._1
MADRE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE RAPPRESENTATA E Persona_1
DIFESA DALL'AVV. PEDALINO GIOVANNA
ATTRICE
CONTRO NATO A BOTOSANI (ROMANIA) IL 21.05.1982 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TESTAJ GIUSEPPE
CONVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del 26.6.2023 parte attrice concludeva come da verbale e la causa veniva posta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio al fine di accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_1
che lo stesso è il padre biologico del figlio minore nato a [...] il Persona_1
19.09.2006; ha chiesto inoltre di disporre l'affido esclusivo alla madre, porre a carico di controparte un assegno di mantenimento per il figlio, e condannare il convenuto al pagamento di un importo determinato in via equitativa a titolo di rimborso per il mantenimento dalla nascita del minore. L'attrice ha evidenziato di aver avuto una relazione more uxorio col convenuto nel periodo maggio 2005-gennaio 2006, finita a seguito della scoperta dello stato di gravidanza, in quanto il compagno non voleva tenere il bambino;
l'attrice è tornata in Romania dove è nato il figlio, che non è stato riconosciuto dal padre. Dal 2012 la vive in Italia a Vibo Valentia. Pt_1
Si è costituito in giudizio il convenuto con comparsa del 10.1.2022, contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice e le istanze istruttorie articolate con la citazione;
ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
Con ordinanza del 13.6.2022 il G.I. ha disposto CTU genetica al fine di accertare la paternità, conferendo mandato al Dott. . Persona_2
Il CTU nominato ha depositato relazione il 2.10.2022 nella quale ha concluso nel senso che
[...]
. LA PROBABILITÀ È PARI AL 99,99999999%. Parte_2
All'udienza del 14.11.2022 parte attrice ha insisto per la chiesta prova testimoniale e per l'ascolto del figlio ultraquattordicenne (art. 273 c.c.); inoltre, ha rappresentato che il padre aveva manifestato la disponibilità ad incontrare il figlio ma che poi non si è presentato all'incontro.
Nel corso dell'udienza dell'11.1.2023 è stato sentito il figlio minore, e la causa è stata posta in decisione il 26.6.2023 sulle conclusioni precisate dall'attrice, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi. Solo parte attrice ha depositato comparsa conclusionale. Il fascicolo è stato trasmesso al pubblico ministero.
___
Nel merito, la domanda principale di riconoscimento di paternità va accolta.
Invero, il Tribunale ha disposto accertamenti tramite CTU, al fine di effettuare le opportune indagini genetiche ed ematologiche tese ad accertare se presenti caratteristiche Persona_1
genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di , tali da provare ovvero Controparte_1
da escluderne la paternità.
Le conclusioni del CTU dott. , che il Collegio ritiene di condividere pienamente, e sulle quali Per_2
nessuna contestazione è sorta, emergono all'esito delle indagini effettuate: “I protocolli analitici attualmente utilizzati analizzano sistemi polimorfici in numero e grado di variabilità adeguati a fornire decisivi elementi riguardo la compatibilità/incompatibilità genetica”. Partendo da queste premesse, il CTU conclude: “Gli accertamenti genetico forensi eseguiti hanno permesso di affermare che: RB LA NI È FIGLIO BIOLOGICO DI . LA PROBABILITÀ È Parte_2
PARI AL 99,99999999%” (perizia del 2.10.2022).
L'esito dei test effettuati consente di ritenere accertata la paternità (cfr. ex multis Cass. N.
15568/2011, Cass. N. 14462/2008).
L'interesse e la volontà del figlio all'attribuzione della paternità emerge dal verbale di ascolto, nel corso del quale lo stesso ha dichiarato di essere favorevole al riconoscimento, Persona_1
anche se non ha mai conosciuto il padre: “Due anni fa siamo venuti a Catania per incontrare mio padre ma si è rifiutato di vedermi e riconoscermi. È vero che era stato fissato un incontro per vedere mio padre ma si è rifiutato di vedermi e incontrarmi”; “nonostante tutto vorrei avere una figura paterna nella mia vita” (verbale dell'11.1.2023).
Considerato che in relazione all'acquisizione del cognome paterno, ai sensi dell'art. 262 c.c., il figlio ha manifestato il proprio dissenso, e tenuto conto dell'età dello stesso, nulla va disposto in proposito.
Nulla deve essere disposto, inoltre, in relazione all'affido del figlio che, nelle more, ha raggiunto la maggiore età.
____
In riferimento alla domanda di previsione di un contributo di mantenimento per il figlio a carico del convenuto, ritiene il Collegio che la stessa sia fondata. In assenza di indici sulle condizioni economiche delle parti, tale contributo va determinato nella misura ritenuta minima di € 250,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio che, avendo raggiunto la maggiore età dopo che la causa è stata posta in decisione, deve ritenersi ancora non economicamente autonomo.
In relazione alla domanda spiegata dalla parte attrice di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio con decorrenza dalla nascita dello stesso (19.9.2006), deve evidenziarsi che l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge per effetto stesso della nascita, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c. ratione temporis vigente, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione all'interno del matrimonio, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148
c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (cfr. Cass. 12/05/2022, n. 15148).
Corollario dell'obbligo di mantenimento conseguente al riconoscimento è che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 316 bis e 261 cod. civ., da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civile (Cass. n. 7960/2017).
Per ciò che attiene alla determinazione del “quantum” del rimborso delle spese sostenute dalla madre ed il relativo esercizio del regresso, si rileva che “In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (Cass. n.
16916 del 25/05/2022; n. 8762 del 28/03/2023).
Ritiene quindi il Collegio che, in assenza di allegazioni specifiche di parte attrice o di altri indici, possa essere riconosciuto in favore della stessa un rimborso spese per complessivi € 25.000,00, somma comprensiva di rivalutazione e interessi, calcolata in via equitativa dall'epoca della nascita sino alla data della pronuncia.
Deve, in ultimo, evidenziarsi che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, morale e psicologico causato al minore, in considerazione del reiterato rifiuto del padre di procedere al riconoscimento, è inammissibile. Invero, la domanda risarcitoria è stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, in un momento in cui, tra l'altro, si è cristallizzata la domanda come da precisazione delle conclusioni.
____
All'accoglimento delle domande dell'attrice segue la condanna del convenuto alle spese di giudizio
– comprese quelle per la CTU –, liquidate in favore dell'Erario attesa l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che nato a [...] il [...] è il padre di Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]; Per_1
- ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza;
- condanna al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 25.000,00; Parte_2
- pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio di € 250,00 Parte_2
mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, dalla pronuncia;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12102/2021 avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità
PROMOSSA DA
NATA A BOTOSANI (ROMANIA) IL 09.08.1985 (CF: ) N.Q. DI Parte_1 C.F._1
MADRE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUL FIGLIO MINORE RAPPRESENTATA E Persona_1
DIFESA DALL'AVV. PEDALINO GIOVANNA
ATTRICE
CONTRO NATO A BOTOSANI (ROMANIA) IL 21.05.1982 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. TESTAJ GIUSEPPE
CONVENUTO
Con l'intervento del pubblico ministero.
All'udienza del 26.6.2023 parte attrice concludeva come da verbale e la causa veniva posta in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio al fine di accertare e dichiarare Parte_1 Controparte_1
che lo stesso è il padre biologico del figlio minore nato a [...] il Persona_1
19.09.2006; ha chiesto inoltre di disporre l'affido esclusivo alla madre, porre a carico di controparte un assegno di mantenimento per il figlio, e condannare il convenuto al pagamento di un importo determinato in via equitativa a titolo di rimborso per il mantenimento dalla nascita del minore. L'attrice ha evidenziato di aver avuto una relazione more uxorio col convenuto nel periodo maggio 2005-gennaio 2006, finita a seguito della scoperta dello stato di gravidanza, in quanto il compagno non voleva tenere il bambino;
l'attrice è tornata in Romania dove è nato il figlio, che non è stato riconosciuto dal padre. Dal 2012 la vive in Italia a Vibo Valentia. Pt_1
Si è costituito in giudizio il convenuto con comparsa del 10.1.2022, contestando la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice e le istanze istruttorie articolate con la citazione;
ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.
Con ordinanza del 13.6.2022 il G.I. ha disposto CTU genetica al fine di accertare la paternità, conferendo mandato al Dott. . Persona_2
Il CTU nominato ha depositato relazione il 2.10.2022 nella quale ha concluso nel senso che
[...]
. LA PROBABILITÀ È PARI AL 99,99999999%. Parte_2
All'udienza del 14.11.2022 parte attrice ha insisto per la chiesta prova testimoniale e per l'ascolto del figlio ultraquattordicenne (art. 273 c.c.); inoltre, ha rappresentato che il padre aveva manifestato la disponibilità ad incontrare il figlio ma che poi non si è presentato all'incontro.
Nel corso dell'udienza dell'11.1.2023 è stato sentito il figlio minore, e la causa è stata posta in decisione il 26.6.2023 sulle conclusioni precisate dall'attrice, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi. Solo parte attrice ha depositato comparsa conclusionale. Il fascicolo è stato trasmesso al pubblico ministero.
___
Nel merito, la domanda principale di riconoscimento di paternità va accolta.
Invero, il Tribunale ha disposto accertamenti tramite CTU, al fine di effettuare le opportune indagini genetiche ed ematologiche tese ad accertare se presenti caratteristiche Persona_1
genetiche o del gruppo sanguigno compatibili con quelle di , tali da provare ovvero Controparte_1
da escluderne la paternità.
Le conclusioni del CTU dott. , che il Collegio ritiene di condividere pienamente, e sulle quali Per_2
nessuna contestazione è sorta, emergono all'esito delle indagini effettuate: “I protocolli analitici attualmente utilizzati analizzano sistemi polimorfici in numero e grado di variabilità adeguati a fornire decisivi elementi riguardo la compatibilità/incompatibilità genetica”. Partendo da queste premesse, il CTU conclude: “Gli accertamenti genetico forensi eseguiti hanno permesso di affermare che: RB LA NI È FIGLIO BIOLOGICO DI . LA PROBABILITÀ È Parte_2
PARI AL 99,99999999%” (perizia del 2.10.2022).
L'esito dei test effettuati consente di ritenere accertata la paternità (cfr. ex multis Cass. N.
15568/2011, Cass. N. 14462/2008).
L'interesse e la volontà del figlio all'attribuzione della paternità emerge dal verbale di ascolto, nel corso del quale lo stesso ha dichiarato di essere favorevole al riconoscimento, Persona_1
anche se non ha mai conosciuto il padre: “Due anni fa siamo venuti a Catania per incontrare mio padre ma si è rifiutato di vedermi e riconoscermi. È vero che era stato fissato un incontro per vedere mio padre ma si è rifiutato di vedermi e incontrarmi”; “nonostante tutto vorrei avere una figura paterna nella mia vita” (verbale dell'11.1.2023).
Considerato che in relazione all'acquisizione del cognome paterno, ai sensi dell'art. 262 c.c., il figlio ha manifestato il proprio dissenso, e tenuto conto dell'età dello stesso, nulla va disposto in proposito.
Nulla deve essere disposto, inoltre, in relazione all'affido del figlio che, nelle more, ha raggiunto la maggiore età.
____
In riferimento alla domanda di previsione di un contributo di mantenimento per il figlio a carico del convenuto, ritiene il Collegio che la stessa sia fondata. In assenza di indici sulle condizioni economiche delle parti, tale contributo va determinato nella misura ritenuta minima di € 250,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio che, avendo raggiunto la maggiore età dopo che la causa è stata posta in decisione, deve ritenersi ancora non economicamente autonomo.
In relazione alla domanda spiegata dalla parte attrice di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio con decorrenza dalla nascita dello stesso (19.9.2006), deve evidenziarsi che l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge per effetto stesso della nascita, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c. ratione temporis vigente, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione all'interno del matrimonio, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148
c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Sul punto, la Suprema Corte ha più volte evidenziato che anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (cfr. Cass. 12/05/2022, n. 15148).
Corollario dell'obbligo di mantenimento conseguente al riconoscimento è che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art. 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla base delle regole dettate dagli artt. 316 bis e 261 cod. civ., da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civile (Cass. n. 7960/2017).
Per ciò che attiene alla determinazione del “quantum” del rimborso delle spese sostenute dalla madre ed il relativo esercizio del regresso, si rileva che “In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (Cass. n.
16916 del 25/05/2022; n. 8762 del 28/03/2023).
Ritiene quindi il Collegio che, in assenza di allegazioni specifiche di parte attrice o di altri indici, possa essere riconosciuto in favore della stessa un rimborso spese per complessivi € 25.000,00, somma comprensiva di rivalutazione e interessi, calcolata in via equitativa dall'epoca della nascita sino alla data della pronuncia.
Deve, in ultimo, evidenziarsi che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, morale e psicologico causato al minore, in considerazione del reiterato rifiuto del padre di procedere al riconoscimento, è inammissibile. Invero, la domanda risarcitoria è stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, in un momento in cui, tra l'altro, si è cristallizzata la domanda come da precisazione delle conclusioni.
____
All'accoglimento delle domande dell'attrice segue la condanna del convenuto alle spese di giudizio
– comprese quelle per la CTU –, liquidate in favore dell'Erario attesa l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che nato a [...] il [...] è il padre di Parte_2 [...]
nato a [...] il [...]; Per_1
- ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza;
- condanna al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 25.000,00; Parte_2
- pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio di € 250,00 Parte_2
mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, dalla pronuncia;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi deciso in Catania il 04/04/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco