Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/04/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE composta dai magistrati:
Dott.Anna Maria Pizzi Presidente
Dott. Maria Vicidomini Consigliere rel.
Dott.Federico Botta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 21.03.2021 da:
, nata a [...], il [...] e residente a Cassina Rizzardi Parte_1 elettivamente domiciliata in NO, Piazzale Aquileia, 8, nello studio dell'Avv. Daniela Muradore che la rappresenta e difende
Appellante nei confronti di nato a [...] in data [...] e residente in [...] CP elettivamente domiciliato in NO, via Pietro Mascagni n. 7 presso lo studio dell'avv. Laura Hoesch che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessia Pasquali
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: Appello avverso sentenza di separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE
CHIEDE
pagina 1 di 17
1. pronunciare l'addebito della separazione personale dichiarata nella sentenza emessa da questo Tribunale in data 31 ottobre 2018 al marito per tutti i motivi descritti negli atti difensivi del presente giudizio e in quello di primo grado;
2. porre a carico del SI. dalla data di deposito del ricorso introduttivo di primo CP grado, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla stessa un assegno mensile di € 40.000,00 mensili, rivalutabili ex indici ISTAT, oltre alla copertura Fasdac o equivalente, per le spese mediche;
3. in via istruttoria, si reiterano le istanze istruttorie come formulate negli atti di costituzione e nella memoria istruttoria depositate nel giudizio di primo grado e che in questa sede si reiterano:
3.1 considerato l'utilizzo delle società facenti capo al resistente per “spesare” la stragrande maggioranza dei costi relativi al proprio tenore di vita e a quello della famiglia, disporre, anche a mezzo della Polizia Tributaria, Agenzia Delle Entrate e guardia di Finanza, indagini di carattere societario, patrimoniale, fiscale, bancario e reddituale, nonché consulenza di carattere contabile sulla persona di sulle CP attività, sui beni posseduti, sulle società e sul tenore di vita del medesimo, con particolare riguardo agli ultimi 5 anni ed ai seguenti profili:
- accertamento dei redditi, diretti ed indiretti, del SI. con riferimento agli importi dichiarati, CP comunque percepiti dal 2011 ad oggi da tutte le attività e dagli investimenti finanziari;
CP_
- accertamento del patrimonio del SI. con riferimento ai beni immobili ed ai beni mobili (registrati e non), allo stesso intestati o a lui riferibili, conti correnti e conti deposito riferibili al resistente, a mezzo acquisizione degli estratti conto, saldi e depositi bancari, italiani ed esteri, dal 2011 ad oggi;
- accertamento del tenore di vita goduto dal SI. in costanza di matrimonio e sino ad oggi. Parte_2 CP_ 3.2 In considerazione, inoltre, della complessità delle voci di patrimonio riferibile al SI. si chiede espletarsi consulenza tecnica d'ufficio di natura fiscale e patrimoniale, al fine di accertare: CP_
- la reale capacità e disponibilità patrimoniale del SI. tenuto conto del possesso diretto o indiretto di beni immobili, di opere d'arte e beni mobili in generale, e sulla base degli indici di ricchezza da questi palesati, con riferimento alle spese sostenute per il mantenimento proprio e dei figli degli ultimi cinque anni, al mantenimento dei beni immobili posseduti (quali ad esempio spese condominiali e rate di mutuo in corso), all'acquisto e la vendita di beni mobili e/o di opere di valore, all'affidamento per presso gli Istituti di credito. Si chiede altresì espletarsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare: CP_
- il valore della collezione dei bastoni erotici di proprietà del SI. con identificazione dei singoli oggetti e del loro valore considerati in unità e nel loro complesso;
- il valore della collezione degli accendini DU come descritti nella pubblicazione allegata per estratto (sub n. 14 allegato alla memoria istruttoria) – pubblicazione citata da controparte stessa nella memoria di costituzione del 20.12.2016 alle pagine 44 e 45, con identificazione dei singoli oggetti e del loro valore considerati in unità e nel loro complesso, CP_
- il valore delle opere d'arte detenute dal SI. nella misura, minima e salvo miglior quantificazione, di n. 400 unità come descritte nell'articolo pubblicato on line: https://www.lamiafinanza.it/it/arte/art- economics/53465-non-e-un-mestiere-per-dilettanti, con identificazione dei singoli oggetti e del loro valore considerati in unità e nel loro complesso. Si chiede altresì sin da ora che al nominando Consulente Tecnico d'Ufficio sia attribuito il potere di svolgere ogni più ampia e opportuna indagine al fine di raccogliere informazioni presso gli enti competenti in Italia ed all'estero per la verifica delle partecipazioni e degli incarichi eventualmente in essere e assunti nei cinque anni precedenti il 2016, anno del deposito del ricorso per separazione, presso pagina 2 di 17 CP_ la società PR NC. (di cui il SI. ha dichiarato di essere stato presidente), e delle società CP_ lussemburghesi e svizzere citate a pagina 42 e 43 della memoria di costituzione datata 20 dicembre
2016.
Con vittoria di spese e competenze per il giudizio da liquidarsi sulla base delle Tabelle allegate al Decreto 55 /2014, determinata per i procedimenti di valore indeterminabile – complessità alta.
PER PARTE APPELLATA
“chiede che la Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa ogni contraria domanda, voglia: in via principale: dichiarare inammissibile e, comunque, respingere nel merito il reclamo perché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese;
in via di appello incidentale, in riforma dell'impugnata sentenza, disporre quanto segue:
1) dichiarare l'addebito della responsabilità della separazione in capo alla moglie ex art 151, II comma, c.c.; CP_
2) esonerare il signor dall'onere dell'assegno di mantenimento a favore della NO
a far tempo dalla data della domanda (giugno 2016), con condanna della NO Pt_1
alla restituzione di quanto nelle more dalla stessa percepito;
Pt_1
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria:
- respingere le istanze istruttorie avanzate dalla NO;
Pt_1 CP_
- accogliere tutte le istanze istruttorie avanzate dal signor nel corso del procedimento e, comunque:
A) ammettersi prova per interrogatorio formale della NO e per testi sulle Parte_1 seguenti circostanze: 1) vero che nel mese di settembre 2012 la SInora durante una Pt_1 cena di famiglia confidò a più persone tra cui la cognata che il matrimonio con CP_2 era finito da tempo, che non amava più il marito da anni, che non lo sopportava e Parte_2 che aveva deciso di rinunciare all'iniziativa presa di separarsi solo perché aveva temuto di Per_ essere esente dall'assegno di mantenimento per la figlia , dato che la stessa aveva preannunciato che nel caso di separazione sarebbe andata a vivere con il padre;
2) vero che nel corso della cena di del dicembre 2015 la SInora disse alla cognata NO Per_2 Pt_1 che il matrimonio con il marito era finito e che ormai non aveva più alcun rapporto CP_2 sessuale con il marito, se non uno o due sporadici nel tempo, e che lei si rifiutava quasi sempre CP_ di averne poiché egli 'le faceva schifo'; 3) vero che il 23.10.2012 il signor è stato sottoposto ad un intervento cardiochiurgico della durata di 12 ore (oltre a 12 ore di successiva rianimazione) presso l'Ospedale SA Raffaele di NO (di cui ai doc. 18 e 50) e che nella stessa giornata la NO , anziché recarsi in ospedale, si era recata a fare shopping in via Pt_1
Montenapoleone ed è stata vista con molti pacchetti di acquisti;
4) vero che, durante la riabilitazione dall'intervento di cui al capitolo precedente si è verificata una complicanza (infezione occorsa alla ferita sternale), che ha richiesto il ricovero fino al 7.12.2011 come da cartella clinica prodotta al doc. 18); 5) vero che nel corso del ricovero post operatorio di cui al precedente capitolo, la SInora è partita per EW RK, dove ha avuto contatti anche Pt_1 con amici comuni (doc. 51) e dove si è trattenuta sino al 9.12.2012; vero che partendo, anziché organizzare la casa per il rientro del marito, la NO ha concesso un periodo feriale Pt_1 alla colf nelle date in cui sapeva che il marito sarebbe tornato ed ha spento il riscaldamento della casa, omettendo di lasciare generi alimentari;
6) vero che le fotografie prodotte al doc. 5 CP_ allegato alla comparsa di costituzione nell'interesse del signor ritraggono lo stesso signor CP_ a seguito di graffi ricevuti dalla moglie nel novembre 2010; 7) vero che la NO Pt_1
pagina 3 di 17 nei ritrovi famigliari, di fronte ai parenti del marito, rivolgeva ogni volta al marito stesso le seguenti frasi: “sei un marito di merda”, “sei un padre di merda”, “scendi dal tuo piedistallo che galleggia sulle tue fogne” “mi hai costruito una famiglia di merda, tua madre, tuo fratello, i gemelli”, “sei un porco”, “ti ho introdotto all'arte, senza di me non saresti nessuno” e talora lo colpiva con sberle e ceffoni;
8) vero che la NO durante la convivenza Pt_1 matrimoniale, in occasione delle riunioni familiari si rivolgeva alla suocera alla CP_3 presenza di terzi, apostrofandola con le seguenti frasi: “sei una nonna inadeguata”, “solo mia madre era una brava nonna”, “perché mia madre è morta giovane e non sei morta tu”; 9) vero che la dichiarazione allegata alla comparsa di costituzione sub doc. 7 è stata scritta dalla madre CP_ del signor NO 10) Vero che, nel corso del matrimonio con sempre maggiore Parte_3 intensificazione fino al 2015, la SInora in occasione delle cene nell'abitazione della Pt_1 CP_ famiglia, alla presenza di ospiti e potenziali clienti del signor si rivolgeva al marito con urla, proferendo le seguenti parole: “sei un pessimo marito, sei su un piedistallo: scendi, sei un uomo di merda”, “senza di me non saresti nessuno, ti ho introdotto io in tutti gli ambienti che contano” e talora colpendolo con ceffoni;
11) Vero che, nel corso del matrimonio con sempre maggiore intensificazione fino al 2015, la NO durante le vacanze scolastiche dei Pt_1 figli ha percosso il marito in varie occasioni sia a NO nella casa di via Marina n. 3, sia a
Cervinia, sia a EW RK sia a Miami con graffi e schiaffi, gettandogli contro anche piatti e bicchieri come anche al doc. n. 5 e come descritto ai docc. nn. 11 e 20 allegati alla comparsa di costituzione;
12) Vero che al matrimonio del figlio (nato dal primo matrimonio del Per_3 marito), avvenuto il 13.03.2005 la NO si rivolgeva allo stesso e al Pt_1 Per_3 marito con le seguenti frasi: “io sono la moglie del papà dello sposo e dovrei essere nel tavolo d'onore e nelle foto al posto della madre dello sposo” e si rivolgeva al marito urlando “sei un marito di merda” e “questa famiglia non mi merita”; 13) vero che dopo i fatti di cui al capitolo precedente ha interrotto ogni rapporto con la NO;
14) Vero che la Per_3 Pt_1 NO dal 2005 alla fine della convivenza dei coniugi, avvenuta il 17 aprile 2016, era Pt_1 solita fare uso durante la giornata di sostanze alcoliche in dosi tali da provocare comportamenti come quelli di seguito descritti: durante il pranzo in famiglia tirava bicchieri d'acqua in viso al marito, si rivolgeva con urla e strepiti al marito e ai figli senza alcun motivo i quali si ritiravano nelle rispettive camere;
15) vero che la dichiarazione di cui al doc. 13 e la mail di cui al doc. 15 allegati alla comparsa di costituzione sono state scritte dalla figlia 16) Vero che il Persona_4 giorno della laurea di avvenuta ad Atlanta in Georgia (SA) in data 9.5.2016, la Persona_4 NO ha colpito il marito sferrandogli calci, sputandogli in faccia e trattenendolo Pt_1 per la cravatta e tutto questo di fronte ai professori e ai compagni di università di Per_4 nonché ai parenti degli studenti tutti convenuti per l'occasione; 17) vero che la mail di cui al doc. 16 allegata alla comparsa di costituzione è stata scritta alla madre dalla figlia il Per_5 6.6.2016; 18) vero che durante le vacanze estive dell'anno 2015 l'intera famiglia si è recata in vacanza a Miami e la NO quotidianamente si rivolgeva loro con urla;
vero che il Pt_1 marito e i figli hanno deciso di interrompere la vacanza allontanandosi da Miami;
vero che la NO si è trattenuta negli SA fino al 2 dicembre 2015; 19) Vero che la sera del 5 Pt_1 dicembre 2015 rientrava a NO dalla scuola di Molvern (Inghilterra) per le vacanze Per_5 natalizie e la NO non appena la scorgeva all'aeroporto proferiva le seguenti Pt_1 parole “non senti mai il nonno, sei una nipote di merda, sei una figlia di merda”; vero che nella Per_ stessa occasione la NO , alla presenza della figlia e del marito, nel corso di Pt_1 una videochiamata all'altra figlia , ha rivolto a quest'ultima la seguenti parole: “anche Per_4 tu non senti mai il nonno, sei una nipote di merda, sei una figlia di merda” provocando l'interruzione della conversazione da parte di;
20) vero che nel corso delle vacanze Per_4 pagina 4 di 17 natalizie 2015/2016 a Cervinia insieme al marito e ai figli la NO si rivolgeva Pt_1 quotidianamente alle due figlie con le seguenti parole: “sei una nipote di merda, sei una figlia di merda” e che di conseguenza le figlie hanno chiesto al padre di interrompere la vacanza e rientrare a NO dove sono rientrate;
21) vero che il giorno 1 gennaio 2016 la NO
scriveva alla NO (madre del signor un messaggio del Pt_1 CP_3 CP seguente tenore “Continua così il tuo impegno lascia segni indimenticabili a tutta la famiglia” come da doc. 4; 22) vero che i messaggi prodotti al doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione CP_ CP_ nell'interesse del signor riproducono la 'chat' WhatsApp tra la madre del signor figli e nipoti;
23) vero che nel vedere il deterioramento che diveniva ormai irreversibile del rapporto CP_ tra i figli e la madre il signor esortava abitualmente i figli a superare i disagi nell'ottica di recuperare a loro tale rapporto;
24) vero che in data 31 marzo 2016 la NO al Pt_1 rientro del marito nell'abitazione di TIcello durante la cena gettava dell'acqua sul viso del Per_ marito con urla;
vero che in quella occasione il marito e la figlia si sono allontanati CP_ recandosi nella camera da letto del signor vero che la NO si è recata in tale Pt_1 Per_ camera e ha dato un calcio alla schiena della figlia , ha sollevato un tappeto che giaceva arrotolato per terra e ha colpito con tale tappeto sia la figlia sia il marito;
vero altresì che la NO simulando di essere stata colpita lei ha chiamato i Carabinieri e l'ambulanza; Pt_1
25) Vero che il 1 aprile 2016 alle ore 10 la NO usciva dal Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale di Como senza avere ematomi sul viso e senza essere zoppicante;
26) vero che la NO dal 2016 ha interrotto i rapporti con i suoi tre figli, oltre che con i due figli del Pt_1 CP_ primo matrimonio del signor 27) vero che la mattina del 7 aprile 2016 la NO Pt_1 si è presentata claudicante con l'ausilio del bastone e con segni di ematomi sul viso presso lo studio del notaio di NO;
vero che nella stessa giornata poche ore dopo la NO Per_6
si è recata alla manifestazione priva di bastone, senza claudicare e senza Pt_1 Pt_4 ematomi sul viso, come da fotografie allegate al doc. 9; 28) vero che in data 8 aprile 2016 e nei giorni seguenti la NO ha inviato a più persone, tra cui e Pt_1 Controparte_4 PT
, un messaggio recante delle foto del suo volto con tumefazioni indicando il marito come
[...] colui che le aveva procurato tali lesioni;
29) Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente la NO riceveva una telefonata da IO NA di Londra la Controparte_4 quale si diceva preoccupata per le sorti dell'Israel Museum avendo condiviso detta preoccupazione con , consigliere , entrambi destinatari da parte Persona_7 Persona_8 della NO di foto col volto tumefatto che ne attribuiva la causa al marito;
30) vero Pt_1 che, dopo aver ricevuto la comunicazione della moglie di cui al doc. 10, il 17 aprile 2016 il CP_ signor ha avuto una crisi cardiaca e si è recato a dormire nell'ufficio – scantinato di NO Via Marina n. 3; 31) vero che dall'aprile 2016 sino ad oggi ad oggi allorquando la NO
scorge il marito a ZI o a fiere dell'arte lo segue e lo fotografa;
32) Vero che nel Pt_1 settembre 2016 in occasione di un viaggio organizzato a ZI dall'associazione no profit amici italiani dell'Israel Museum di Gerusalemme per i soci del museo la NO - Pt_1 non invitata - raggiungeva il gruppo e urlava proferendo le seguenti parole: “ Quel porco di mio marito”, “sono qui per fartela pagare, meriti tutto il male del mondo”, “L'ho introdotto io questo imbecille all'arte e quindi è grazie a me se è Presidente dell'Aimig e se anche è entrato nel Bord del Gugghenheim di ZI”, “Senza di me non sarebbe qui e non ci deve stare più”; 33) vero che dal 2009 per tutta la convivenza avvenuta sino al 17 aprile 2016 la NO
usciva con il marito solo nelle occasioni ufficiali ed era solita a NO uscire senza il Pt_1 marito o vivere a EW RK;
vero che il doc. 6 contiene l'elenco dei voli della NO Pt_1 da e per EW RK;
34) vero che la NO dall'anno 2009 si rifiutava di uscire in Pt_1 barca con il marito ed i figli o gli amici;
35) vero che dall'anno 2009 la NO si è rifiutata di pagina 5 di 17 frequentare gli amici del marito, signori , Persona_9 Persona_10 Per_11
; 36) vero che il messaggio di cui al doc. 12 (come da traduzione al doc. 49) è stata inviato
[...] dalla NO via WhatsApp o e-mail 250 destinatari, tra cui di Pt_1 Controparte_4
NO, Western SE Ruth, , componente il Board del Guggenheim di Persona_12
ZI; , TI ER, , RI RA;
Controparte_5 Controparte_6
37) Vero che dopo il 17 aprile 2016 e fino ad oggi la NO ha impedito al marito e ai Pt_1 tre figli di rientrare nella casa coniugale di TIcello e ha evitato di consegnare loro gli effetti personali, le collanine e altri oggetti di proprietà; vero che gli effetti personali del marito presenti nella casa di TIcello sono ancora trattenuti dalla moglie e sono quelli indicati all'elenco prodotto al doc. 52); 38) Vero che la NO nel maggio 2016 entrava Pt_1 nell'abitazione che il marito conduceva in affitto con a ZI, chiamando un CP_7 fabbro per far aprire la porta e asportava dei bicchieri di e colà presenti e n. 3 CP_8 CP_9 quadri dell'artista una inclusione dell'artista Arman con orologi;
39) vero che Per_13 CP_ attualmente il signor vive in un appartamento di 80 mq. in NO e che in esso si fermano a dormire le figlie quando sono in Italia, dormendo sul divano;
40) vero che all'atto del trasloco dalla casa coniugale di NO via Marina 3 a TIcello (tra il 15 febbraio ed i 10 marzo 2016), le opere d'arte di cui al doc. 89 e i beni di cui al doc. 53) sono stati trasferiti in tale casa su richiesta della NO , come risulta anche dalla dichiarazione della ditta Bolliger Pt_1 prodotta al doc. 53); 41) vero che la NO , come ha riferito al figlio , nel Pt_1 CP0 febbraio 2016, prima del trasloco dalla casa di via Marina n. 3 si era recata all'insaputa del marito nell'ufficio di quest'ultimo in NO ed aveva prelevato le 'autentiche' delle opere d'arte di cui al precedente capitolo e di cui al doc. 89 avv.; 42) vero che, dopo aver impedito al marito di rientrare nella casa di TIcello in data 17 aprile 2016, la NO omette di Pt_1 restituire al marito i beni di cui al doc. 89) avv.; 43) vero che la NO , dopo aver Pt_1 impedito al marito di rientrare nella casa di TIcello in data 17 aprile 2016, ha asportato da tale casa i beni di cui al doc. 89) avv. e al doc. 53) e omette di comunicare al marito la loro attuale collocazione;
44) vero che la NO omette di contribuire al mantenimento Pt_1 Per_ Per_ della figlia , studentessa universitaria in Inghilterra;
45) vero che la figlia frequenta l'Università pubblica di EW Castle in Inghilterra, al costo annuo di 9.250,00 sterline (€ Per_ 10.200,00 circa) come risulta dal doc. 57); vero che , nel 2017, ha superato il test di ingresso alla Chapman University in California e ha chiesto al padre di potervisi iscrivere;
vero che il padre le ha risposto che non poteva sostenerne il costo;
46) vero che la NO , Pt_1 dal 2017 ad oggi, intrattiene una relazione sentimentale con il signor;
47) vero che Parte_6 la fotografia prodotta al doc. 77 riproduce la NO con il compagno, signor Pt_1 Pt_6
, alla celebrazione dell'anniversario della morte di in Tunisi il 19.1.2018; 48)
[...] Persona_14 vero che la NO ha dichiarato al figlio di avere in programma di Pt_1 CP0 trasferirsi a Tunisi a breve;
49) vero che la NO nel 2016/2017/2018/2019 ha Pt_1 effettuato viaggi a EW RK, Miami, Gerusalemme, Tunisia ed ha partecipato ad eventi e al matrimonio a ZI del signor unitamente al signor;
50) vero che CP1 Parte_6 Per_ la figlia si trattiene in Italia per circa 3 mesi all'anno per le feste scolastiche pernottando, nei suoi periodi in Italia, presso il padre nella casa oggi da lui abitata in NO, Galleria CP_ dell'Unione, dove dorme sul divano nel salotto;
51) vero che il 27.9.2017 il signor ha ceduto la sua unica partecipazione azionaria costituita, al momento dell'introduzione del procedimento di separazione, dalla quota del 20% del capitale della società svizzera con sede CP2 a NO al prezzo di 630.000,00 Franchi Svizzeri, pari a circa € 550.000,00, come risulta dal doc. 55); partecipazione gestita fiduciariamente da UL BA Fiduciaria con sede in NO, CP_ Corso di Porta Nuova;
52) vero che il signor , amico del signor dal 1983 e Persona_15 pagina 6 di 17 CP_ socio nella società , ha concesso al signor il comodato dell'appartamento CP2
(detenuto per il tramite della soc. Prism NC.) sito in EW RK denominato Trump Plaza dal
2008 al 2016; vero che il signor ha acquistato tale immobile per la figlia, che vi ha Per_15 abitato fino al 2007, quando è rientrata in Europa per sposarsi;
53) vero che nel 2014 il signor ha posto in vendita l'immobile di cui al capitolo precedente, a seguito dei fatti Per_15 raccontati anche nell'articolo di stampa prodotto al doc. 58 e come da lettera inviata al signor dell'ottobre 2014 di cui al doc. 59; 54) vero che la vendita dell'appartamento di cui ai Per_15 capitoli precedenti si è perfezionata nel dicembre 2017; vero che il ricavato dalla vendita per il proprietario è stata di 48.765,00 dollari come da conteggio di cui al doc. 60; 55) vero che la NO è gemmologa certificata IA (Los Angeles) e, dal 2010, crea collezioni di Pt_1 gioielli con pietre semipreziose che fa realizzare su sua commissione, come dalla stessa descritto al doc. 72); 56) vero che la NO , dal 2010 in poi, ha organizzato eventi di vendita Pt_1 delle collezioni di gioielli da lei create sia a NO, nella casa di via Marina, sia in spazi affittati per l'occasione sia a ZI sia a EW RK, come risulta dai docc. 71, 75 e dal doc. 24 allegato alla memoria difensiva;
57) vero che le collezioni di gioielli della NO
[...]
sono esposte e vendute, tra il resto, presso il MA (Museum of Art and Design di EW Pt_1
RK); vero che, in conseguenza della vendita di gioielli creati dalla NO , il Parte_1
MA (Museum of Art and Design di EW RK) ha versato alla stessa NO la
Pt_1 somma di cui al doc. 23; 58) vero che la NO , dal 2010, è solita vendere le sue
Pt_1 creazioni ad un prezzo medio tra € 300,00 e € 900,00, fino a € 2/3.000,00 per i gioielli più CP_ importanti;
59) vero che, nel corso del matrimonio, dal 2010, il signor ha più volte invitato la moglie ad aprire una partita Iva per l'attività di vendita di gioielli e di regolarizzare la sua posizione fiscale;
60) vero che la NO dal 2010 è solita vendere i gioielli anche
Pt_1 tramite case d'asta, tra cui HRs e OTs (doc. 74) sia le sue creazioni sia i gioielli provenienti dalla gioielleria di sua madre, 'CallegariL'Antiquario Gemmologo' in Padova via Davila, di proprietà della sua famiglia dal 1924 e chiusa nel 2014; 61) vero che le fotografie prodotte al doc. 70) ritraggono la NO nel corso delle vendite delle sue creazioni,
Pt_1 negli anni tra il 2010 e il 2015; 62) vero che nel 2015, quando ha rilevato la quota del fratello dell'azienda agricola oggi denominata “S. Martino Di Simonato SAdra”, con sede in via Cicogna Pirio 20 a Teolo (PD), la NO ha rinnovato tutti i filari di vite dei vigneti;
Pt_1 63) vero che la NO vende le uve che produce presso l'azienda agricola “S.
Pt_1 Martino Di Simonato SAdra”, con sede in via Cicogna Pirio 20 a Teolo (PD), ai viticoltori locali;
64) vero che presso gli immobili ove è svolta l'attività dell'azienda agricola di cui al precedente capitolo, il padre della NO svolgeva attività di agriturismo, come
Pt_1 risulta dal doc. 78); 65) vero che la NO è titolare di conti correnti e conti deposito
Pt_1 titoli presso: - istituto NT SA OL SP filiale di NO in via Giuseppe Verdi 8 (Abi 03069
Cab 09400); - istituto Banca Monte Dei Paschi Di Siena SP, filiale di Padova (PD) in via
Giuseppe Verdi 13/15 (Abi 01030 Cab 12190); - , filiale di NO (MI) in via CP3
Freguglia 2 (Abi 02008 Cab 09455); - istituto con sede legale a Torino (TO) in Piazza CP4
SA Carlo 156; 66) vero che la lettera 24.11.2016 prodotta al doc. 81 è stata inviata all'avv.
Alessia Panella dagli avv.ti Valentina Cerullo e Paola Pastore.
Si indicano a testi a prova diretta sui capitoli qui dedotti e a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi i signori: - residente in [...] CP_2
CA (Lucca) (su tutti i capitoli); - residente in [...] Tes_1
CA (Lucca) (su tutti i capitoli); - NO (su tutti i capitoli); - CP_3 Per_5
NO (su tutti i capitoli) - SA (su tutti i capitoli) - NO (su Persona_4 Testimone_2 tutti i capitoli) - OV (su tutti i capitoli); - NO (su tutti i capitoli); - Tes_3 Per_3 pagina 7 di 17 NO (su tutti i capitoli); - , NO (su tutti i Testimone_4 Persona_9 capitoli); - , MA (su tutti i capitoli); - 516 W.Broad Street Persona_11 Persona_10
Westfield EW Jersey, NJ 07090 Stati Uniti (sui capitoli 3, 4, 5, 10, 33, 35); - Tes_5
, ZI (sui capitoli 31, 32); - , NO (sui capitoli 25, 28); - Dott.ssa
[...] Parte_5
direttrice della Filiale 7017 di Banca NT di NO Via Hoepli n. 10 (sul Testimone_6 capitolo 27) - NO (sul capitolo 27) - , NO (sul capitolo 27) Testimone_7 Testimone_8
- NO (sui capitoli 12 e 13); - , NO (sui capitoli 28, 29, Testimone_9 Controparte_4
36); - Western SE Ruth residente in [...], 20144 NO (sul capitolo 36);
- , residente in [...], 40123 OL (sul capitolo 36); - Persona_12
, residente in [...] 20900 ZA (sul capitolo Controparte_5
36); - TI ER Via Cernaia n. 9, 20121 NO (sul capitolo 36); - Controparte_6 risiede in Via Frisi 25 20052 ZA (sul capitolo 36); - RI RA, residente in C.so
Monforte, 15 NO (sul capitolo 36). - , c/o ditta Bolliger Via Piave n. 26/30 Testimone_10
20016 RO NO (sul capitolo 40); - legale rappresentante ditta Bolliger Via Piave n. 26/30
20016 RO NO (sul capitolo 40); - NO NO (sui Testimone_11 capitoli da 37 a 43); - residente in [...] CA (Lucca) (su tutti CP_2
i capitoli); - residente in [...] CA (Lucca) (su tutti i Tes_1 capitoli); - NO (su tutti i capitoli); - NO (su tutti i capitoli) - CP_3 Per_5
SA (su tutti i capitoli) - NO (su tutti i capitoli) - Persona_4 Testimone_2 Tes_3
OV (su tutti i capitoli); - NO (su tutti i capitoli); - Per_3 Testimone_4
NO (su tutti i capitoli); - , NO (su tutti i capitoli); - Persona_9 Per_11
, MA (su tutti i capitoli); - Via Vegezio 12 NO (su tutti i capitoli); -
[...] Testimone_12
, EW RK, SA (sui capitoli da 46 a 49); - , ZI (sui CP1 Testimone_5 capitoli da 46 a 49); - ZI (sui capitoli da 46 a 49); - , Testimone_13 Persona_15
NO SV (sui capitoli da 51 a 54); - legale rappresentante MA (Museum of Art and
Design di EW RK) (sul capitolo 57); - NO (sui capitoli da 55 a 61); - Tes_14 NO , NO (sui capitoli capitoli da 55 a 61); - 516 Controparte_4 Persona_10
W.Broad Street Westfield EW Jersey, NJ 07090 Stati Uniti (sui capitoli da 55 a 61);-
[...]
Via D'Azeglio 19 40123 OL (sui capitoli da 55 a 61); - ER TI Via Per_12
Cernaia 6 20121 NO (sui capitoli da 55 a 61) - , NO (sui capitoli da 55 a Parte_5
61) - Legale rappresentante NT SA OL SP (sul capitolo 65); - direttore filiale di NO
NT SA OL SP, via Giuseppe Verdi 8 (sul capitolo 65); - Legale rappresentante Banca
Monte Dei Paschi Di Siena SP, (sul capitolo 65); - direttore filiale di Padova Banca Monte Dei Paschi Di Siena SP in via Giuseppe Verdi 13/15 (sul capitolo 65); - legale rappresentante
(sul capitolo 65); - direttore filiale , di NO (MI) in via Freguglia CP3 CP3
2 (sul capitolo 65); - legale rappresentante con sede legale a Torino (TO) in Piazza CP4
SA Carlo 156 (sul capitolo 65); - avv. Valentina Cerullo, NO;
- avv. Paola Pastore, NO;
- avv. Alessia Panella, Rovigo.
B) Salvo che la Corte non ritenga di essere in possesso già di tutta la documentazione per poter riscontrare l'autonomia economica della moglie, disporre CTU volta a valutare la odierna consistenza patrimoniale e reddituale delle parti e disporre indagini a mezzo della Polizia
Tributaria, in particolare della Guardia di Finanza in merito ai redditi e alle attività della NO (in particolare vendita di gioielli e attività agricola/vinicola), non figurando le Pt_1 stesse nelle dichiarazioni fiscali. C) Ordinare alla NO , o a terzi in caso di suo inadempimento, l'esibizione in Pt_1 giudizio ex art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti: - contratti di locazione degli immobili alla stessa intestati;
- con riferimento all'eredità del padre, dichiarazione di successione presentata e pagina 8 di 17 successive rettifiche o integrazioni con riferimento ai beni immobili, mobili e aziende. - copia del suo passaporto;
- copia di documenti eventualmente non prodotti dalla NO in Pt_1 adempimento al provvedimento 3.4.2020.
SCOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e hanno contratto matrimonio civile in data 22.02.1993 a NO. CP Parte_1 Per_ Dall'unione coniugale sono nati tre figli, (15.04.1991), (8.02.1994) e CP0 Per_4
(13.06.1997).
2. Con ricorso presentato il 27.06.2016 adiva il Tribunale di NO, chiedendo Parte_1 la pronuncia della separazione dal marito con addebito a quest'ultimo e un assegno di CP mantenimento di € 40.000,00 mensili. Con richieste istruttorie: di accertamenti patrimoniali, fiscali e reddituali su a mezzo di indagini della Guardia di Finanza, Agenzia delle CP CP_ Entrate e Polizia Tributaria;
di CTU contabile sulle attività e i beni posseduti dal e sul relativo tenore di vita;
di prova per interpello e testi. Con vittoria di spese.
3. Con atto depositato il 20.12.2016 si costituiva in giudizio che chiedeva, CP preliminarmente disporsi ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla (relativi a Pt_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione relativa a rapporti presso istituti bancari e di investimento, documentazione relativa alla successione materna), richiesta di CTU e CP_ di indagini tributarie e finanziarie su patrimonio e redditi della ricorrente. Nel merito il SI. chiedeva:- la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e condanna di quest'ultima al risarcimento del danno;
-il rigetto della richiesta di un assegno di mantenimento per la moglie;
-il Per_ collocamento della figlia presso il padre;
-l'obbligo della di corrispondere un Pt_1 contributo al mantenimento dei figli con versamento diretto sul conto corrente di e CP0 CP_ Per_ e versamento al SI. per la figlia oltre al 50% delle spese straordinarie relative Per_4 a quest'ultima; -l'assegnazione della casa coniugale sita in cascina Rizzardi loc.TIcello Golf Club, Via Volta Interno 54;-la condanna ex art.96 c.p.c. della per lite temeraria. Pt_1
Con vittoria di spese.
3.Con sentenza emessa il 22.09.2020 nel procedimento N. 37978/2016 R.G. + N. 39234/2016
R.G il Tribunale di NO ha così statuito:
“1. respinge la domanda di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c, avanzata
Parte_1
2. respinge la domanda di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c, avanzata CP
;
[...]
3. respinge la domanda di assegnazione a sé della casa coniugale, sita in Cassina Rizzardi,
Località TIcello Golf Club Via Volta Interno 54, di proprietà esclusiva di Parte_1 avanzata da;
CP Per_ 4. respinge la domanda di mantenimento per la figlia , nata il [...], avanzata da CP
;
[...]
5. pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di luglio 2016 (ricorso depositato CP il 27.6.2016), l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie mediante Parte_1 versamento alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, della somma mensile di € 5.000, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), prima rivalutazione luglio 2017;
6. compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 9 di 17 7. respinge la domanda ex art. 96 c.p.c, avanzata da CP
8. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. “
Il Tribunale ha respinto le domande di addebito formulate dalle parti non potendosi ritenere provato il nesso di causalità tra le allegate condotte di violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio e la crisi coniugale in quanto gli elementi probatori in atti danno conto di una crisi coniugale risalente nel tempo e di una vita di coppia che si è protratta per un lungo periodo di tempo in assenza ormai di affectio coniugalis.
Sotto il profilo economico, il Tribunale ha evidenziato che la ricostruzione della situazione CP_ reddituale e patrimoniale del SI. non poteva prescindere da una valutazione delle ingenti spese sostenute dal medesimo nel corso degli anni (e non solo in un lontano passato antecedente al pensionamento, come dal medesimo a più riprese sostenuto nei propri atti) significative di un CP_ elevatissimo tenore di vita. In particolare il ha sostenuto ingenti costi per l'istruzione dei figli e della nipote, ha conferito numerosi mandati fiduciari a NT SA OL Trust Company, SIREFID S.p.A. e UL BA Fiduciaria S.r.l. affinché gestissero per conto del medesimo, ma a nome della società fiduciaria, le proprie liquidità; ha effettuato plurime sottoscrizioni di finanziamenti per importi particolarmente elevati che non sarebbero stati concessi ad un soggetto titolare unicamente di pensione per Euro 62.434,84 annui. Senza entrare nel dettaglio delle CP_ ulteriori spese sostenute dal (costi di ristrutturazione, iscrizione a circoli sportivi, donazioni), non può non evidenziarsi secondo il Tribunale come assolutamente incoerente rispetto al reddito dichiarato risulti altresì il pagamento di un elevato canone di locazione per un appartamento a ZI, nonostante il resistente dichiari di condividere l'immobile. Quanto alla , l'elevatissimo tenore di vita goduto dalla NO durante la vita coniugale, Pt_1 non risulta correlabile, secondo il Tribunale, ai redditi derivanti dalla sua attività di creazione di gioielli il cui ricavato non può ritenersi le abbia permesso di autosostenersi economicamente, come prospettato dal resistente.
Il Tribunale ha poi evidenziato che la casa di TIcello non ha mai costituito per i figli della coppia, peraltro ampiamente maggiorenni e da tempo non conviventi stabilmente con i genitori per ragioni di studio, l'ambiente domestico il cui habitat doveva essere preservato attraverso Per_ l'assegnazione della stessa al convenuto. Infine quanto alla figlia il Tribunale ha evidenziato che la stessa vive in Inghilterra ove studia e la sua presenza a NO presso il padre non presenta quelle caratteristiche di stabilità e continuità richieste dalla Suprema Corte ai fini dell'integrazione della convivenza che valga a fondare la legittimazione di un genitore ad avanzare domande di mantenimento a carico dell'altro genitore per i figli maggiorenni (Cass. Sez. VI-I 17.6.2019 n. 16134, Cass. Sez. I 25.7.2013 n. 18075, Cass. Sez. I 22.3.2012 n. 4555)
4.Avverso detta sentenza ha presentato tempestivo appello il 21.03.2021 che ha Parte_1 chiesto la riforma del provvedimento, con l'addebito della separazione al marito e la quantificazione in € 40.000,00 mensili dell'assegno di mantenimento disposto in proprio favore.
Con vittoria di spese ed ampie richieste istruttorie, sostanzialmente reiterando le richieste già formulate nel giudizio di primo grado. L'appellante ha in primo luogo contestato le valutazioni del Tribunale sul materiale probatorio CP_ relativo alle consistenze patrimoniali del ritenuto esaustivo ai fini della decisione sebbene incompleto atteso che controparte ha in particolare omesso di depositare nel giudizio la documentazione bancaria relativa al conto corrente svizzero, e ai conti esteri della cui esistenza la moglie era a conoscenza e che sono rimasti attivi anche durante il giudizio di primo grado.
pagina 10 di 17 CP_ Secondo la prospettazione dell'appellante inoltre le disponibilità del economiche, immobiliari e mobiliari (con particolare riferimento alle opere d'arte) e l'intensa attività finanziaria dal predetto portata avanti, anche in costanza del giudizio di primo grado, valgono a giustificare una quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie ben superiore al disposto importo di € 5.000,00 mensili. L'importo stabilito è infatti inidoneo a soddisfare le esigenze di vita dell'appellante ed a consentirle di mantenere l'elevatissimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio senza che in contrario rilevino i canoni di locazione che la percepisce dai negozi di Padova, stante il carattere non costante delle relative rendite Pt_1
e tenuto conto altresì della fonte di debito rappresentata dall'immobile ereditato a Teolo. L'appellante ha inoltre reiterato la richiesta di addebito della separazione al marito, evidenziando che l'originaria crisi coniugale che l'aveva inizialmente portata a formalizzare la richiesta di separazione nell'anno 2011 era poi rientrata;
ha contestato altresì la prospettazione di controparte CP_ relativa in particolare all'asserito abbandono del durante le vicende sanitarie correlate all'operazione dal predetto subita nel 2012; ha ribadito che era stata la scoperta della relazione CP_ extraconiugale del ad indurla a lasciarlo definitivamente nel 2016 con conseguente riconducibilità causale della separazione alla violazione da parte del marito del dovere di fedeltà coniugale.
5.Con atto depositato il 15.12.2021 si è costituito che ha chiesto in via principale CP dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi l'appello della , con vittoria di spese. Pt_1 CP_ Il ha altresì proposto appello incidentale, chiedendo l'addebito della separazione alla moglie e la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla a far data Pt_1 dalla domanda (giugno 2016), con correlate richieste restitutorie. CP_ A sostegno della domanda di addebito della separazione alla moglie il ha dedotto che, a differenza della , lui aveva davvero creduto che la crisi coniugale del 2011 fosse Pt_1 rientrata e in ragione di ciò aveva sopportato una serie di comportamenti della moglie contrari al matrimonio (condotte violente e aggressive nei confronti del marito e dei figli, anche in presenza CP_ di terzi e comportamenti volti ad isolare il dai figli nati nel primo matrimonio), intensificatisi proprio dopo il 2011 che avevano avuto efficacia determinante nella separazione. La , in definitiva, aveva finto di ricomporre la crisi solo per procastinare il vincolo Pt_1 matrimoniale di anni ulteriori che le consentissero di poter ottenere maggiori vantaggi economici, differendo la separazione di qualche anno e cercando di far ricadere la responsabilità della fine dell'unione coniugale sul marito. CP_ Il ha altresì chiesto la modifica delle statuizioni relative all'assegno di mantenimento in favore della moglie, chiedendone la revoca ed evidenziando l'errata valutazione delle condizioni economiche dei coniugi;
ha dedotto di essersi fortemente indebitato, anche per le ingenti spese correlate all'immobile di via Marina rivelatosi un'operazione rovinosa e di aver subito la sottrazione di opere d'arte dalla moglie (risultando peraltro soccombente nel relativo giudizio davanti al Tribunale di Como, con ulteriori oneri economici) alla quale ha fin qui corrisposto per il mantenimento circa 325.000,00 euro che hanno finito per ulteriormente aggravare la sua posizione. CP_ A fronte di ciò il a seguito del pensionamento, della cessione della società nel 2007 e della cessione di ulteriori cespiti, anche immobiliari e tenuto conto dell'onere di mantenimento alla moglie, ha finito per trovarsi in condizioni di difficoltà per le quali ha ricevuto prestiti di amici facoltosi. Secondo l'appellato il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la consistenza, di svariati milioni di euro, del patrimonio mobiliare e immobiliare della a fronte di una Pt_1
pagina 11 di 17 CP_ pensione del di circa 40.0000 euro annui, dell'assenza di ulteriori risparmi e dei pesanti oneri debitori su di lui gravanti per operazioni finanziarie intraprese in passato e non andate a buon fine.
6. Con provvedimento depositato il 7.02.2022 il Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte d'appello ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 127 ter e s.s. c.p.c.
7. All'udienza del 24.03.2022 la Corte ha riservato la decisione.
8.Con ordinanza pubblicata in data 11.05.2022 la Corte riservata ogni ulteriore decisione sulle domande formulate dalle parti,ha disposto una CTU sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, in ordine al seguente quesito :
“Il Ctu, con specifico riferimento al periodo intercorrente fra la presentazione della domanda di separazione (27.06.2016) sino all'attualità, esaminati gli atti, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi, in Italia ed all'estero – ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti
– presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, Intermediari Finanziari, Società Fiduciarie, Società di Leasing per i contratti che dovessero emergere intestati alle parti, Società dove le parti sono soci e/o amministratori, Amministratori di Condominio
[...] in cui hanno immobili di proprietà ovvero risiedono o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, CP5
213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati;
EFFETTUI qualsiasi altro accertamento ritenuto opportuno, anche presso l'Anagrafe tributaria, ai sensi degli articoli 492 bis c.p.c. e 155 sexies c.p.c., sui rapporti intestati o cointestati, nonché acquisisca presso gli istituti di credito e/o altri intermediari finanziari, le copie degli estratti conto
(conti correnti, depositi titoli, estratti conto delle carte di credito o di debito) e le copie fronte/retro dei titoli che potrebbero risultare utili a seguito dell'analisi delle movimentazioni bancarie, per il quale fin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi – se del caso – della Polizia
Tributaria;
DETERMINI la misura dei redditi netti ed il patrimonio mobiliare anche alla luce di acquisizioni a titolo successorio (per i quali le Parti devono consegnare copia della dichiarazione di successione ex
D. Lgs. 346/90 ed eventuali dichiarazioni integrative della dichiarazione originaria e/o relativi inventari) avuto riguardo alla situazione bancaria risultante da conti correnti e dossier titoli, anche sulla base dei contratti di affitto di immobili di proprietà, distinguendo i proventi derivanti da attività professionale e/o imprenditoriale;
a tal fine fornendo indicazioni, sulla base della documentazione in atti e/o acquisita nel corso delle operazioni peritali, su frequenza e rilevanza delle operazioni di compravendita di opere d'arte e/o di beni da collezione poste in essere dalle parti. ACCERTI il valore delle collezioni di beni di lusso e di opere d'arte riconducibili alle parti;
ivi compresi i beni per cui sono stati instaurati i procedimenti innanzi il Tribunale di Como relativi all'accertamento della proprietà e alla restituzione delle stesse, promosse dal signor on atto di CP citazione, notificato in data 27.7.2017 e con ricorso ex art. 702bis c.p.c, datato 26.4.2019;
ACCERTI le partecipazioni ad imprese o a società commerciali, studi professionali, ed il volume di affari delle medesime imprese, società o associazioni, ed in particolare la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto, anche in relazione all'andamento effettivo e all'esposizione debitoria delle società stesse;
DETERMINI il patrimonio immobiliare anche con riferimento a beni che risultino formalmente intestati a soggetti diversi, ivi compresi i figli, di cui tuttavia le parti siano di fatto beneficiari indicando la tipologia (abitazione, uffici, negozi, terreni edificabili, ecc … ), l'anno di acquisto, l'ubicazione, la superficie e la destinazione, indicando il valore di mercato dei beni in oggetto pagina 12 di 17 nonché esponendo i criteri di stima;
a tal fine le Parti sono obbligate a consegnare al CTU, in copia, tutta la documentazione comprovante la regolarità edilizia, urbanistica e catastale delle unità immobiliari su cui (le Parti) vantano qualsiasi diritto reale;
ove le Parti abbiano commissionato direttamente o per interposta persona (ivi comprese per il tramite di società ai medesimi riconducibili), interventi edilizi ai sensi del DPR 380/2001, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da professionisti abilitati, attestanti l'effettiva regolarità edilizia, urbanistica e catastale delle suddette unità immobiliari, in esito ai suddetti interventi edilizi, ovvero descrizione analitica delle irregolarità esistenti e delle norme violate;
DETERMINI inoltre, per il medesimo periodo, sulla base della documentazione versata in atti e/o dei risultati delle indagini finanziarie condotte anche con l'ausilio delle Polizia tributaria, ai fini dell'apprezzamento l'effettivo tenore di vita delle parti, le spese mensili concretamente sostenute dalle parti, distinguendo quelle per l'abitazione e connesse (utenze e servizi, spese condominiali, collaboratrici familiari ecc.); le spese di abbigliamento;
le spese per viaggi e ristoranti;
spese di intrattenimento;
spese per servizi di terzi – locazione di beni ecc. – spese per autovetture, veicoli di ogni genere;
spese di istruzione privata di particolare rilevanza ed altre;
mutui per l'abitazione ed altri finanziamenti specificandone la causale, la data di accensione e la data di futura estinzione;
spese mediche (limitatamente alla documentazione cartacea versata in atti dalle parti); spese per trasporti legati al lavoro e per altri motivi;
specificando altresì in quale misura ciascuna delle parti abbia sostenuto nel concreto tali oneri.
DETERMINI se vi sia o meno coincidenza tra le spese asseritamente affrontate dalle parti e i dati che emergono dagli estratti conto;
VERIFICHI l'eventuale titolarità o semplice disponibilità materiale di conti correnti, libretti di deposito, deposito titoli, carte di pagamento, carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate a conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui ai punti precedenti, invitando le parti a consegnare al Ctu copia completa (con evidenza di tutte operazioni effettuate e delle relative descrizioni) degli estratti conto mensili, trimestrali o annuali di tutti i rapporti di conti correnti, libretti di deposito, depositi titoli, carte di pagamento, carte di credito carte di debito, intestati e cointestati alle parti e/o comunque dalle parti posseduti e/o a disposizione, anche quale semplici delegati (limitatamente al periodo di osservazione) presso intermediari finanziari italiani o esteri”. L'incarico è stato conferito al CTU, dott.ssa all'udienza del 26.05.2022, con termine Persona_16 per il deposito della relazione al 30.10.2022.
Il termine è stato in seguito prorogato fino al 20.11.2024, con provvedimenti del 21.09.2022,
31.01.2023, 4.05.2023, 23.11.2023, 19.03.2024, 1.08.2024 su istanze del CTU motivate in ragione della complessità degli accertamenti peritali.
9. In data 21.11.2024 il CTU ha depositato la relazione peritale.
10. All'udienza del 23.01.2025 la Corte ha invitato le parti a valutare una soluzione concordata. La SI.ra ha dichiarato la propria disponibilità a valutare una soluzione transattiva. Pt_1 CP_ Anche il SI. ha dichiarato la propria disponibilità alla valutazione di una proposta transattiva.
Alle ore 11.45 le parti si sono allontanate dall'aula per valutare la possibilità di una transazione.
Alle ore 11.51 le parti sono rientrate in aula e hanno chiesto un rinvio dell'udienza al fine di poter fare delle valutazioni su una eventuale transazione. La Corte, previa acquisizione tramite cancelleria degli atti relativi al fascicolo di divorzio pendente al Tribunale di Como N 938/2021 RG CC, su richiesta delle parti ha rinviato il processo pagina 13 di 17 all'udienza del 6.03.2025 alle ore 12.00 invitando le parti in ipotesi a depositare le conclusioni congiunte entro il 25.02.2025.
CP_ 11.All'udienza del 6.03.2025 l'Avv. Pasquali per il SI. visto l'esito negativo delle trattative ha chiesto un termine per note conclusive nel procedimento camerale. L'Avv. Muradore ha dichiarato la disponibilità della SI.ra ad accettare un importo una Pt_1 tantum di un milione e duecento mila euro, eventualmente anche rateizzato, con rinuncia alle reciproche domande di addebito oltre che alle ulteriori domande reciproche e compensazione di spese legali e spese di CTU a carico della controparte. CP_ Il SI. ha dichiarato di non accettare la proposta transattiva.
La Corte ha invitato le parti a concludere. L'Avv. Muradore ha precisato le conclusioni come in atti. L'Avv. Pasquali ha precisato le conclusioni come in atti. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'addebito Giova rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della Suprema
Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito
(Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica
(Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno pagina 14 di 17 dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). La necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra il compimento da parte di uno dei coniugi di atti contrari ai doveri del matrimonio e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è stata ribadita anche con riferimento ai casi di “mobbing” in ambito familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 ).
Applicando tali principi al caso in esame, la Corte rileva che le complessive risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la separazione sia stata causalmente determinata da CP_ condotte della SI.ra o del SI contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio ma Pt_1 lasciano invece emergere un progressivo e reciproco distacco di entrambi i coniugi dalla comunione di vita inizialmente intrapresa, al principio della loro relazione e convivenza
(comunque protrattasi per oltre 20 anni) che si è riverberato su ogni aspetto della loro relazione, senza che possa essere individuato con precisione un comportamento specifico, fra quelli prospettati, che sia stato causa della frattura coniugale. Del resto entrambe le parti già negli atti introduttivi del giudizio di primo grado riconducevano ad epoca piuttosto risalente l'inizio della crisi coniugale: così la faceva risalire all'anno Pt_1
2009, in concomitanza con il decesso della propria madre, l'incremento di condotte ingiuriose ed CP_ aggressive del marito verso di lei, asseritamente iniziate già in precedenza;
il dal canto suo evidenziava che la moglie già dall'anno 2007 faceva ormai una vita autonoma, fisicamente e sentimentalmente lontana da lui, al cui fianco appariva solo nelle occasioni ufficiali.
Il dato evidenziato vale a togliere rilievo causale ai fini della crisi del rapporto coniugale e dell'intollerabilità della convivenza alle asserite violazioni dei doveri coniugali che le parti reciprocamente si ascrivono, verificatesi tutte in epoca successiva al momento indicato: così è a dirsi, in particolare, quanto alla mancata assistenza della moglie alla degenza ospedaliera del marito per l'operazione del 2012 ed altresì quanto alla scoperta da parte della , a marzo Pt_1
2016, della relazione extraconiugale del marito.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte le domande di addebito vanno respinte.
L'assegno di mantenimento nei confronti della moglie. È consolidato l'orientamento secondo cui “Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di convivenza va rapportato alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione e tale accertamento va condotto considerando non solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche gli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (Cass. Sez. I Est. Reggiani, ord. 24.04.24 n.11146 )”
Nel medesimo senso è stato altresì affermato che “in tema di separazione dei coniugi, la quantificazione dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili pagina 15 di 17 in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la consulenza tecnica d'ufficio.” (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 32349 del 13/12/2024).
Tanto premesso, la Corte rileva che l'estensione della CTU effettuata nel presente giudizio per un lungo arco temporale è stata tale da consentire un amplissimo contraddittorio che fa ritenere assorbite tutte le questioni e le istanze formulate anche all'udienza del 6.03.2025.
Nel caso in esame le complessive risultanze compendiate in atti valgono ad attestare l'elevatissimo tenore di vita della coppia durante la convivenza, caratterizzato, fra l'altro, dalla disponibilità di numerosi immobili di prestigio, oltre a quelli di stabile residenza del nucleo a NO (in particolare una casa a ZI con affaccio sul Canal Grande, tre appartamenti a
Miami, un appartamento a EW RK nella Trump Plaza di Manhattan), da frequenti viaggi della famiglia in località esotiche -Caraibi, Kenya, Miami, ecc.- dalla disponibilità di Per_17 personale di servizio.
Il tenore di vita è altresì riscontrato dalla CTU effettuata nel presente giudizio che ha svolto una indagine ampia, con argomentazioni che vanno integralmente richiamate e recepite sia nel contenuto che nei risultati, in assenza di censurabilità sia sotto i profili valutativi e procedurali in quanto svolte con modalità rispettose del contraddittorio (Cassazione SSUU n. 3086 del
01/02/2022 Cass. Ordinanza 24 novembre 2020 n. 26709)
I dati fin qui complessivamente richiamati valgono a giustificare l'attribuzione in favore dell'appellante di un assegno di mantenimento di € 25.000,00 mensili. Parte_1
In contrario non rilevano le argomentazioni difensive spiegate in atti e relative al diverso piano della cessazione del vincolo che avranno rilievo al più nel giudizio di divorzio pendente innanzi al
Tribunale di Como.
Pertanto assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono si provvede sul punto come in dispositivo
LE SPESE di lite
Tenuto conto della reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese del doppio grado.
Pertanto assorbita ogni altra questione, si provvede come da dispositivo.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni, da liquidare con separato decreto.
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La Corte dispone la trasmissione di copia della CTU effettuata nel presente giudizio al Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di NO per le eventuali determinazioni di competenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello di NO, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale da e in via incidentale da Parte_1
pagina 16 di 17 , in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di NO il 22.09.2020 nel CP
procedimento N. 37978/2016 R.G. + N. 39234/2016 R.G., così provvede:
1) RESPINGE le domande di addebito avanzate dalle parti.
2) PONE a carico di l'obbligo di versare a la somma di euro CP Parte_1
25.000,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione come per legge.
3) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
4) PONE definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura del 50% ciascuna nei rapporti interni, da liquidare con separato decreto.
5) DISPONE la trasmissione di copia della CTU al Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di NO per le eventuali determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in NO, 6.03.2025
Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
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