Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/05/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 476/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima sezione civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg. magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Marisa SALVO Consigliere
Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476/2022 R.G., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. e amministratore unico Parte_1 [...]
con sede in Catania, IX strada 12 Zona Industriale, C.F. e P. IVA Parte_2
elettivamente domiciliata in Messina, Via Maddalena n. 13 is. 147, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Adolfo Landi (PEC ), che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti;
Appellante
CONTRO
P.G. (ME), con sede in Barcellona P.G. (ME) via San Giovanni Bosco, Controparte_1
P.I. in persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Giuseppe Calabrò, autorizzato a P.IVA_2 stare in giudizio giusta Deliberazione della G.M. n.257 del 26/09/2022, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via Umberto I n.128 nello studio dell'Avv. Alessandro Campo (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 606/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., in data 10.05.2022, pubblicata in pari data;
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 06.10.2014 la società odierna appellante, conveniva in Parte_1 giudizio il per ivi sentirlo condannare al pagamento di somme a titolo Controparte_2 di maggiori oneri per il servizio di igiene urbana espletato presso il territorio comunale di appartenenza.
A tal fine premetteva:
- Che con contratto di appalto del 26.08.2011, registrato in pari data al n. 74- 141 IT in Notar l' conferiva a Persona_1 Controparte_3 Parte_1
l'appalto del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati per l'intero territorio di competenza dell' per la durata di un triennio CP_3
e con scadenza l'1 novembre 2014;
- che nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 20 del citato contratto, rubricato “Subentro dei Comuni”, e dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, il Parte_3
subentrava all' nel contratto di appalto e che in data 27.03.2012
[...] CP_4 veniva stipulato l'atto di subentro per l'esecuzione dei lavori di igiene urbana per il territorio comunale di;
Parte_3
- che, a causa di gravi inadempienze contrattuali dell'appaltante CP_4 Parte_1 risolveva il contratto di appalto del 26.08.2011, con missiva dell'11.04.2013 inoltrata a tutti i comuni interessati ed avvertendo circa l'interruzione del servizio a far data dal 14.06.2013;
- che in data 12.06.2013 e il si Parte_1 Parte_3 Pt_3 accordavano sulla prosecuzione del loro rapporto, con impegno dell'appaltatrice al mantenimento del servizio di gestione dei rifiuti, con garanzia dei livelli occupazionali, rappresentando tuttavia l'aumento dei costi generati dal servizio in favore del CP_1
- che, in ragione di ciò, le parti concordavano di dare mandato all' del Controparte_5
Comune di al fine di quantificare i maggiori costi lamentati Parte_3 entro il 31.07.2013; che, in ipotesi di mancato rispetto del termine predetto, le parti pattuivano di adire l'Autorità Giudiziaria mediante lo strumento dell'accertamento tecnico preventivo, iniziativa assunta da con ricorso tuttavia dichiarato inammissibile Parte_1 dal Tribunale adito;
- che proseguiva nell'espletamento del servizio con enorme difficoltà a causa dei Parte_1 maggiori costi inerenti il personale, le attrezzature e i mezzi impiegati sul territorio comunale.
Tutto ciò premesso, azionava il giudizio affinchè il Tribunale adito provvedesse “ad Parte_1 accertare e quantificare i maggiori costi sostenuti […] per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in favore del con i medesimi standard qualitativi e quantitativi originariamente previsti.” e, Controparte_2 pertanto, chiedeva di: “1) Ritenere e dichiarare per i motivi di cui in premessa, la fondatezza delle domande attrici e, per l'effetto, accoglierle, riconoscendo il diritto della alla corresponsione dei maggiori costi Parte_1 effettivamente sostenuti per l'espletamento del servizio di igiene urbana presso il Comune di Barcellona P.G. 2)
2 Conseguentemente, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento della domanda di cui al punto 1), condannare il in persona del al pagamento in favore della in persona Controparte_2 CP_6 Parte_1 del legale rapp.te pro tempore, dei maggiori costi effettivamente sostenuti dalla società, dal 12.06.2013 sino alla data di effettiva prestazione del servizio da parte della medesima, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, oltre interessi legali di mora dall'infradetta data sino all'integrale soddisfo.”, con condanna di parte convenuta al pagamento di spese e compensi di giudizio.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta del 29.05.2015, il Controparte_2 avversava le domande attoree, sollevando una serie di eccezioni preliminari e di merito contestate dall'attrice.
Nello specifico, nel merito deduceva l'insussistenza dell'eccessiva onerosità della prestazione dell'appaltatrice, stante la congruità del corrispettivo convenuto in € 2.524.553,60 in seno all'atto di subentro del 27 marzo 2012 per il servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale, condizioni cui le parti si erano obbligate anche con il successivo accordo datato 12 giugno 2013. Pertanto, il convenuto chiedeva di accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta CP_1
e, in via subordinata, di ridurre il quantum nei limiti del provato, con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi di giudizio.
Formulate le istanze istruttorie, ritenuta ammissibile e conducente la richiesta di consulenza tecnica, il G.I. disponeva una CTU contabile al fine di verificare i denunziati maggiori costi, affidando l'incarico al Dr. . Persona_2
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Barcellona P.di G., così disponeva:
“ - rigetta la domanda di - condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 Parte_1 presente giudizio dal che liquida in €. 7.254,00 per compensi professionali, Parte_3 oltre spese generali al 15% , iva e cpa, se dovute, come per legge;
- rigetta la domanda svolta da ai Parte_1 sensi dell'art. 96, coma 3, c.p.c.; - pone le spese di c.t.u. a carico di . Parte_1
§
Avverso tale sentenza, proponeva appello la società per i motivi che verranno Parte_1 specificati infra.
Con comparsa depositata telematicamente in data 28.10.2022, si costituiva il
[...]
il quale in via preliminare chiedeva che l'impugnazione venisse dichiarata Controparte_2 inammissibile e/o improcedibile ex art. 348 bis, 1° comma, c.p.c, non sussistendo ragionevoli probabilità di accoglimento, invocando nel merito il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza “cartolare” del 02.12.2022, ritenuti insussistenti i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.02.2024 e successivamente, a causa dell'eccessivo carico del ruolo del relatore, all'udienza del 21.10.2024, da svolgersi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella non opposizione delle parti.
3 A tale data, sulla scorta delle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di appello non merita accoglimento per i motivi di cui si dirà.
§ 1. Preliminarmente devesi rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., sollevata dalla difesa del risulta già disattesa dalla Corte con Controparte_2
l'ordinanza emessa in esito all'udienza “filtro” del 02.12.2022 con la quale è stata di seguito fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata.
§ 2. Nel merito appare opportuno prendere le mosse dall'articolarsi dei rapporti intercorsi tra le parti, poi sfociati nell'odierno giudizio, potendosi sul punto richiamare l'esaustiva ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, in quanto aderente all'effettivo concatenarsi degli eventi risultanti dagli atti di causa.
Con atto del 26.08.2011 in Notar l' e Persona_3 Controparte_3 Pt_1 stipulavano il contratto di appalto, registrato in pari data al n. 74-14/IT, con il quale
[...]
l'appaltante affidava alla società aggiudicataria della gara indetta con bando pubblico approvato con determinazione n. 17 del 31.03.2011 il servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero Contr dei rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio di competenza dell' , con oggetto meglio specificato nel Capitolato speciale allegato alla lettera A.
La durata dell'appalto (art. 3) era di anni tre con inizio dall'1 novembre 2011 per un corrispettivo annuo di € 17.560.577,87, oltre iva, ripartito per servizi come indicato nell'offerta economica dell'appaltatrice, per estratto allegata alla lettera B (art. 14).
L'art. 20 del suddetto contratto prevedeva testualmente che: “Ciascun singolo Comune potrà subentrare all' per la quota parte di territorio e di servizi di propria competenza, nel presente Parte_4 atto.”. Inoltre, l'art. 38 del Capitolato speciale d'appalto prevedeva che: “Nel corso dell'esecuzione del Contratto all' potranno succedere, agli stessi patti e condizioni, i singoli Comuni dell' Parte_5 [...]
ciascuno per la parte di territorio di propria giurisdizione come previsto dall'art. 4, comma 2 - della Parte_5
L.R. 9/2010. In tal caso l'importo del relativo contratto sarà quello risultante dal sub allegato 2 all'allegato C al bando.”.
Il Comune di , con atto del 27 marzo 2012, esercitava la facoltà di Parte_3 subentro nel predetto contratto di appalto “limitatamente alla quota parte di territorio di servizi da svolgersi nel territorio di propria competenza e, in particolare, i servizi calendati nelle schede per costi, numero di addetti, mezzi e attrezzature allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale (all.2, 3 e 4 cit.).”, con effetti dalla data di sottoscrizione dell'atto di subentro sino alla cessazione di efficacia del contratto di appalto (art.1).
L'Ente locale e poi, all'art. 4 pattuivano l'importo di € 2.524.553,60 come Parte_1 corrispettivo annuo per la quota parte dei servizi prestati a favore del Parte_3
.
[...]
4 Evidenziava il Giudice di prime cure che come si evince dalla documentazione in atti, con riguardo all' convenuto, si individuava il corrispettivo sommando le voci di costo di ciascuno CP_7 servizio praticato, ottenute moltiplicando il prezzo in euro del servizio giornaliero per i giorni di servizio effettivi, come già previsto nell'ambito del contratto di appalto.
Successivamente, con accordo del 12 giugno 2013 il e Controparte_1 Parte_1 addivenivano ad una soluzione transattiva del contenzioso sorto nell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale veniva la società appaltatrice contestava l'inadempimento contrattuale di . Nello specifico, con detto accordo Parte_6 Parte_1
“al fine di scongiurare una grave crisi igienico sanitaria sul territorio del Comune di conseguente Controparte_2 all'interruzione del servizio in questione, nonché di garantire stabilità lavorativa alle maestranze impiegate sul territorio comunale e, non ultimo, di non compromettere la prosecuzione di un proficuo rapporto”, rinunciava alla risoluzione contrattuale dichiarata con comunicazione dell'11.04.2013 esclusivamente nei confronti del Comune di e si impegnava alla prosecuzione del servizio Parte_3 oggetto dell'atto di subentro, con espressa rinuncia altresì alla possibilità di avanzare richieste risarcitorie e/o contestazioni all'Ente locale dalla data dell'atto di subentro alla stipula dell'accordo medesimo.
Le parti dell'accordo prevedevano, all'art. 4, che “A partire da due mesi dopo la sottoscrizione del presente accordo e fino alla data del 30/06/2014, il ha facoltà di proporre a un Controparte_2 Parte_1 nuovo piano di raccolta e smaltimento rifiuti e di esecuzione di servizi aggiuntivi;
ove tale piano non sia realizzabile nell'ambito dell'esistente rapporto contrattuale o nel caso in cui non sia ritenuto economicamente conveniente da
le parti avranno facoltà di recedere dal contratto;
[…]”. Parte_1
Inoltre, all'art. 5, con riferimento alla lamentata eccessiva onerosità sopravvenuta, le parti
“concordano sull'impossibilità attuale di documentare tale circostanza e di quantificarne, eventualmente la portata;
conseguentemente, concordano di dare mandato all'ufficio Ambiente del – che si Controparte_2 avvarrà se del caso anche di documentazione messa a disposizione di di quantificare l'incidenza della Parte_1 denunciata eccessiva onerosità sopravvenuta nella prosecuzione del rapporto col in Controparte_2 seguito alla risoluzione del contratto con La quantificazione dovrà avvenire sulla scorta dei seguenti CP_3 parametri: 1) costi del personale, 2) costi per automezzi e attrezzature, 3) ammortamenti, 4) spese generali, 5) utile d'impresa. L'esito di tale verifica – che dovrà avvenire entro il 31/07/2013 – non sarà comunque vincolante tra le parti, né in ordine all'an, né al quantum eventuale dell'onerosità.”.
Ai successivi articoli 6 e 7, le parti convenivano, in ipotesi di mancato rispetto del termine per la quantificazione da parte del predetto o in ipotesi di non gradimento dell'esito, Controparte_5 di definire la controversia rivolgendosi all'Autorità giudiziaria proponendo azione ex art. 696 e ss. c.p.c., con esiti vincolanti per le parti quantomeno dal giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo fino all'effettiva prestazione del servizio da parte di ferma la facoltà di Parte_1 recesso dal contratto.
Riassunti così i tratti salienti della vicenda contrattuale, sosteneva il Tribunale che aveva Pt_1 dedotto in giudizio l'eccessiva onerosità sopravvenuta del servizio di gestione dei rifiuti nel territorio comunale dell' convenuto, cui si era obbligata in forza dell'atto di subentro del 27 CP_7 marzo 2012, pretendendo il riconoscimento del maggior costo sostenuto dal 12.06.2013 fino alla
5 data di effettivo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. A prestazione invariata, Pt_1 lamentava la superiorità, rispetto al corrispettivo pattuito, dei costi generali del servizio reso
[...] in favore del per personale, mezzi ed attrezzature e ciò a seguito della Controparte_1 risoluzione del contratto di appalto con CP_3
Ciò posto, riteneva il Tribunale che non sussisteva alcun obbligo dell'Ente convenuto di corrispondere l'asserito maggior costo sostenuto da per la prestazione eseguita e ciò Parte_1 in mancanza della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1664 c.c., ossia del rimedio previsto dal legislatore al fine di garantire, a fronte del sopraggiungere di sopravvenienze che soddisfino i requisiti da questa norma individuati, l'adeguamento del contratto e il riequilibrio delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure, difettava nel caso di specie il carattere di imprevedibilità delle circostanze che determinavano l'asserita l'onerosità sopravvenuta della prestazione.
A ciò si aggiungeva, a parere del Tribunale, l'evidente deficit allegativo e probatorio in ordine all'asserita eccessiva onerosità della prestazione e al superamento della soglia richiesta dall'art. 1664 c.c.
In sostanza, riteneva il Tribunale, dopo aver esplicitato le coordinate ermeneutiche in materia che non aveva dato prova della sopravvenienza di circostanze eccezionali e imprevedibili Parte_1 determinanti l'onerosità della prestazione e che non era sostenibile la pretesa che la revisione venisse operata, a consuntivo, sulla base dei costi asseritamente sostenuti, traslando sic et simpliciter sulla stazione appaltante il rischio di impresa dell'appaltatore.
§ 3. Passando adesso in rassegna le censure mosse dall'appellante alla pronuncia impugnata, va precisato quanto segue.
§ 3.1. Con il primo motivo di appello, la lamenta “INCOERENZA E Parte_1
CONTRADDITTORIETÀ DELLA DECISIONE APPELLATA”.
Censura, in particolare, l'appellante l'atteggiamento discontinuo del G.I., il quale dopo aver acquisito il processo in corso di istruttoria e prima che il CTU prestasse giuramento, quando ancora era sua facoltà revocarne l'ordinanza di ammissione del relativo mezzo di prova, non vi aveva provveduto, salvo poi al momento della decisione, ritenerne l'inutilità.
Analogamente censurabile sarebbe secondo parte appellante il modo di procedere del giudicante, il quale avrebbe assunto erroneamente che parte attrice non aveva insistito nelle richieste istruttorie, salvo poi ritenere che le prove testimoniali richieste sarebbero state inammissibili e/o inconducenti stante la natura documentale della questione.
La deducente, quindi, evidenzia di avere sempre insistito nelle istanze istruttorie articolate in atti e non vi ha mai rinunciato, neanche implicitamente, piuttosto sarebbe stato il decidente a non ritenerle conducenti e conseguentemente a non averle ammesse, ragion per cui rimette alla Corte la rivalutazione delle ulteriori istanze istruttorie articolate in primo grado e non ammesse dal decidente, disponendo l'escussione testimoniale qualora ritenuta conducente ed opportuna.
6 § 3.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per
“ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA DOMANDA. ERRONEO INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA FATTISPECIE. INOSSERVANZA DELLA LEX SPECIALIS. ERRONEA ED ILLEGITTIMA DECLARATORIA DI RIGETTO”.
Adduce l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'individuazione della domanda attorea, ritenendo che la abbia agito per “chiedere la revisione in melius del corrispettivo convenuto per la Pt_1 prestazione resa in favore dell'Ente convenuto, pretendendone il pagamento”, mentre dalla lettura degli atti difensivi si sarebbe evinto che ha la aveva chiesto “il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti Pt_1 per l'espletamento del servizio di igiene urbana presso il P.G. (cfr. Atto di citazione - Controparte_1
Domanda 1), con conseguente condanna del predetto al pagamento degli stessi (cfr. Atto di citazione - Domanda 2)”.
Errata deve ritenersi, quindi, secondo l'appellante la conclusione del decidente di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non sussistesse alcun obbligo dell'Ente convenuto di corrispondere l'asserito maggior costo, risentendo ciò, a dire dell'appellante, dell'errato inquadramento dei fatti di causa e, finanche, del c.d. thema decidendum.
A dire dell'appellante, l'oggetto del contendere doveva partire dall'ACCORDO transattivo stipulato tra le parti il 12.06.2013, avendo il disatteso gli impegni con esso assunti. CP_1
Più precisamente, sostiene l'appellante che con tale accordo le parti avrebbero inteso escludere l'invariabilità del prezzo di appalto, avvalendosi della facoltà che la disposizione di cui all'art. 1664 c.c. attribuisce alle parti.
Inoltre, nel caso in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa speciale di cui al D. Lgs. 163/2006 ratione temporis vigente, il cui art. 115 prevede espressamente che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, tra i quali si annovererebbe quello oggetto del giudizio, debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo e poiché trattasi di una disposizione cogente ed inderogabile, quantunque non prevista nel contratto, essa troverebbe applicazione ai sensi del disposto di cui all'art. 1339 c.c.
A ciò deve aggiungersi secondo l'appellante la circostanza che “il maggior costo sostenuto dall'appellante è stato riscontrato dal consulente incaricato dal giudice, il quale ha computato una maggiorazione dei costi, complessivamente, pari ad €. 3.387.557,92, per il servizio reso nel periodo ricompreso tra il 13.06.2013 sino al 31.10.2016”.
In sostanza, afferma la la scelta del giudice di prime cure di ancorare la soluzione Pt_1 normativa della questione unicamente all'art. 1664 c.p., per dedurne la carenza di presupposti (stante la ritenuta prevedibilità dell'aumento dei costi già in sede di sottoscrizione dell'accordo del 12-14.06.2013 e stante la necessità del superamento della soglia del decimo) sarebbe del tutto errata, avendo omesso di considerare la normativa speciale ratione temporis applicabile alla fattispecie trattandosi di appalto di pubblico di servizio.
§ 3.3. Censura ancora la con altro motivo di appello l'“erronea pronuncia sulla omessa Pt_1 allegazione probatoria”.
7 Contesta, in particolare, l'appellante l'affermazione del Giudice secondo cui la Pt_7 sarebbe incorsa in un deficit probatorio, fornendo altresì documentazione di formazione
[...] unilaterale.
Tale affermazione, secondo l'appellante, sarebbe oltre che errata anche contraddittoria, considerato che lo stesso giudicante aveva dato atto del fatto che la “deducente ha allegato la documentazione inerente i maggiori costi riferiti alle voci specificate nel mandato, ovvero, personale, attrezzature e automezzi, ammortamenti, spese generali e utile d'impresa, ovvero tutte le cc.dd. pezze d'appoggio che documentano le spese che la ha sostenuto per lo Parte_1 svolgimento del servizio di igiene de quo nel periodo in oggetto” (Cfr. pag. 14 dell'atto di appello).
Censura, inoltre, l'altro passaggio motivazionale secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio era stata svolta utilizzando documentazione inammissibile, in quanto tardivamente depositata, adducendo di contro che, invece, proprio il mandato peritale prevedeva espressamente la possibilità per il CTU di “acquisizione di ulteriore documentazione utile conducente ai fini dell'espletamento del mandato”.
Sostiene, quindi, che la documentazione fornita al CTU in fase di operazioni peritali non solo era ammissibile perché previamente autorizzata dal giudice istruttore, ma lo era anche in virtù di quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità che richiamava (Cass. 6155/2009).
Assume, in ogni caso che le istanze istruttorie sono state reiterate dalla deducente nel corso del giudizio, anche dopo il deposito della ctu, “sebbene l'aver il giudice disposto direttamente la consulenza equivalesse ad implicito pronunciamento anche sulle altre”.
§ 3.4. In prosecuzione, rispetto ai precedenti motivi di appello, deduce l'appellante che le lamentele della circa l'aumento dei costi sarebbe stato riscontrato dallo stesso CTU Parte_1 nel giudizio di primo grado.
Invero, la questione squisitamente tecnico contabile è stata sottoposta all'attenzione e valutazione del CTU, nella persona del nominato dott. Comm. , il quale è Persona_2 pervenuto ad una conclusione che, in gran parte, è stata condivisa - salvo talune osservazioni già sollevate in primo grado e sulle quali insisteva anche nell'atto di appello - avendo egli riscontrato un consistente importo di maggiori costi sostenuti dalla per il servizio destinato al Parte_1
P.G.. Costi inerenti il personale, le attrezzature, gli automezzi. CP_1 CP_2
§ 3.5. Circa le istanze istruttorie già formulate in primo grado e disattese dal decidente, sostiene la difesa dell'appellante di non avervi mai rinunciato, neanche implicitamente e che, pertanto, le stesse devono considerarsi reiterate, anche in questa fase, così come formulate in primo grado ed articolate nella memoria n. 2 e nella memoria n. 3 art. 183 VI comma c.p.c..
§ 3.6. Infine, lamenta l'appellante l'erronea condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, frutto dell'erroneità ed illegittimità della decisione di primo grado di cui si invoca in questa sede la riforma.
§ 3.7. Frutto di erronea valutazione del Giudice di prime cure doveva intendersi anche il rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria, laddove a parere dell'appellante, una corretta interpretazione dei fatti di causa lo avrebbe dovuto indurre a 8 riscontrare una evidente violazione del agli impegni assunti con la Controparte_1 Pt_1 nel più volte citato accordo transattivo e conseguentemente la temerarietà della sua resistenza
[...] nel giudizio in oggetto.
§ 4. I motivi di appello che, per ragioni di connessione logica, possono essere trattati congiuntamente, non meritano accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Ragioni di ordine sistematico impongono di prendere le mosse dal secondo motivo di appello, che attiene al fondamento della pretesa articolata dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado, dalla risoluzione del quale discende il venir meno dell'interesse alla trattazione delle ulteriori censure e/o comunque il loro assorbimento.
Ebbene, l'articolarsi dei rapporti contrattuali, come meglio riepilogati nella prima parte di questa trattazione (cfr. sopra § 2) esclude che nella fattispecie in esame possano ravvisarsi i presupposti per l'accoglimento dell'istanza dell'appellante, ossia di riconoscere la pretesa revisione dei prezzi concordati, già disattesa dal giudice di prime cure.
Proprio partendo dall'atto transattivo del 12/14.06.2013, dal quale prende le mosse la stessa appellante per sostenere la legittimità delle proprie pretese, non si rinviene in esso alcuno spiraglio che consenta di avvalorare l'interpretazione datane dalla Pt_1
Va, infatti, premesso che in quella sede il veva espressamente Controparte_2 contestato la sussistenza della eccessiva onerosità sopravvenuta, precisando di ritenere “valida e corretta la ripartizione dei costi del servizio nella misura finora utilizzata per il pagamento delle prestazioni effettuate da anche in ragione dell'autonomia del rapporto contrattuale instaurato il 27/03/2012” (Cfr. Pt_1
– punto II) del verbale di accordo del 12.6.2023 -prot. 30234 dal 14.6.2013- all. 3 al fascicolo di primo grado della . Pt_1
Ciò nonostante, lo stesso aveva manifestato una certa apertura nel rivalutare la CP_1 questione dei costi, senza tuttavia che la stessa si traducesse, per espressa previsione contrattuale, in alcuna obbligazione vincolante.
Basti pensare che, proprio in ordine alla lamentata eccessiva onerosità dei costi sostenuti dalla per garantire il servizio, all'art. 5 del citato atto transattivo del 12/14.06.2013 (con il Pt_1 quale, si ribadisce, veniva scongiurata l'interruzione del servizio e la paventata risoluzione del contratto nei confronti del p.g.) le parti concordavano espressamente sul Controparte_1 fatto di non essere in grado, allo stato delle acquisizioni note in quel momento, di poter documentare tale circostanza e di poterne quantificare la portata, rimettendo ogni successiva valutazione all'Ufficio Ambiente del Comune di Barcellona P.G., che si sarebbe avvalso anche della documentazione messa a disposizione dalla al fine di verificare se vi fosse Parte_1 effettivamente, ed in quale portata, tale sopravvenienza (Cfr. art. 5 dell'accordo del 12.06.2013, laddove si prevedeva che le parti “concordano sull'impossibilità attuale di documentare tale circostanza e di quantificarne, eventualmente la portata;
conseguentemente, concordano di dare mandato all'ufficio Ambiente del
– che si avvarrà se del caso anche di documentazione messa a disposizione di Controparte_2 Pt_1 di quantificare l'incidenza della denunciata eccessiva onerosità sopravvenuta nella prosecuzione del rapporto
[...] col in seguito alla risoluzione del contratto con La quantificazione Controparte_2 CP_3
9 dovrà avvenire sulla scorta dei seguenti parametri: 1) costi del personale, 2) costi per automezzi e attrezzature, 3) ammortamenti, 4) spese generali, 5) utile d'impresa”), con la chiara precisazione secondo la quale “l'esito di tale verifica - – che dovrà avvenire entro il 31/07/2013 – non sarà comunque vincolante tra le parti, né in ordine all'an, né al quantum eventuale dell'onerosità”.
Si aggiungeva, altresì, una clausola di salvaguardia per l'ipotesi in cui non fosse stato rispettato tale termine per la quantificazione dell'asserita, o per l'eventualità in cui “l'esito di tale attività” non conducesse ad esiti soddisfacenti per una o per entrambe le parti, prevedendosi in tale caso la possibilità di “definire la controversia rivolgendosi all'autorità giudiziaria ordinaria, proponendo, azione ex art. 696 e segg. c.p.c. il cui esito viene sin d'ora riconosciuto vincolante per entrambe le parti” (Cfr. art. 6) del citato verbale di accordo del 12/14.06.2013).
E' un dato processualmente acquisito quello secondo cui il termine del 31.7.2013 non sia stato rispettato dal che, comunque, successivamente con nota prot. n. 41652 del CP_1
26.08.2013 operava la suddetta valutazione, con esito negativo per la Invero, il Pt_1 responsabile del Servizio Ambiente, con la citata nota si è espresso “negativamente circa la sussistenza della lamentata onerosità sopravvenuta”, confermando per l'effetto “la congruità del canone corrisposto rispetto ai servizi effettuati, in ragione degli impegni reciprocamente assunti dalle parti” (Cfr. nota prot. gen. N. 41652 del 26.08.2013).
E risulta, altresì, documentato come l'azione ex art. 696 c.p.c. intentata dalla sia Pt_1 stata dichiarata inammissibile.
Sicché nessun vincolo poteva residuare tra le parti, in merito alla questione successivamente agitata con la proposizione dell'odierno giudizio.
Né, comunque, la a fronte dell'infruttuosità dei due percorsi contrattualmente Pt_1 previsti ha mai inteso interrompere i rapporti con il procedendo anzi anche per i periodi CP_1 successivi alla scadenza degli accordi per cui è causa, ad effettuare agli stessi prezzi e condizioni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'Ente convenuto, in virtù di ulteriori accordi intercorsi con il circostanza che mal si concilia con la dedotta esosità CP_1 dei costi, tale da determinare una eccessiva onerosità del contratto scaduto.
Emerge, infatti, che con Ordinanza n° 74 del 30.10.2014, successivamente ulteriormente prorogata con ordinanza n° 1 del 28.04.2015, la si obbligava ad eseguire i medesimi servizi Pt_1
“agli stessi prezzi e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dall'atto di subentro rep. N. 5925 del 27/03/2012, dal verbale di accordo del 14/06/2013 ratificato il 23/09/2013, e successive integrazioni (ivi inclusi i servizi di cui alle Ordinanze Sindacali n. 74/2014 e n. 11/2015), stipulato tra CP_3
e e nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale
[...] CP_8 Controparte_2 ex art. 7 e 19 della legge regionale n.9/2010 e ss.mm.ii e dell'accordo quadro stipulato con le organizzazioni sindacali”.
Mette conto, poi, evidenziare come del tutto condivisibile appaia il ragionamento del Giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere la domanda attorea, difettando il carattere dell'imprevedibilità delle circostanze che avrebbero determinato l'asserita onerosità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1664 c.c., per il vero già
10 noti al contraente, nei termini in cui sono stati qui prospettati, sin dalla stipula degli accordi del 12/14.6.2013.
Né, contrariamente all'assunto di parte appellante, vi sono elementi per ritenere che le parti abbiano inteso escludere con i citati accordi valenza alla citata disposizione normativa.
Secondo l'appellante, invero, l'accordo raggiunto con il citato “ACCORDO Transattivo” del 12/14.6.13, è espressione del potere dispositivo delle parti, in punto di maggiori oneri, che si sarebbe tradotto in una assunzione di impegni che poi il avrebbe palesemente disatteso. CP_1
Tale lettura, tuttavia, come detto, contrasta con il reale contenuto degli accordi, come sopra richiamati.
§
Analogamente infondata è la deduzione di parte appellante, secondo cui il decidente avrebbe omesso di considerare che, stante la tipologia di cl D. Lgs. 163/2006 ratione temporis vigente, il cui art. 115 prevede espressamente che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, tra i quali si annovererebbe quello oggetto del giudizio, debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo e che in caso di mancata espressa previsione nel contratto, la suddetta clausola dovrebbe comunque trovare applicazione ai sensi dell'art. 1339 c.c.
Invero, secondo la citata normativa “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.”.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “la necessaria previsione nei contratti relativi ad appalti di servizi o di forniture, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993 vigente "ratione temporis", di una clausola di revisione periodica del prezzo pattuito, è norma imperativa non suscettibile di deroga pattizia”. Tuttavia, essa “non comporta il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma prevede che l'Amministrazione, a ciò sollecitata dalle richieste dell'appaltatrice, proceda agli adempimenti istruttori condotti dai competenti organi tecnici, al fine di valutare la fondatezza della richiesta, poiché la revisione del prezzo dei canoni relativi all'appalto è imprescindibilmente collegata all'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici” (Cfr. Cass. civ .Sez. 1 - , Ordinanza n. 41518 del 27/12/2021 -Rv. 663475
– 01-).
Ebbene, non emerge dagli atti, neanche come semplice allegazione di parte, che nel caso in esame sia stata attivata la procedura prevista dalla norma ai fini dell'adeguamento del corrispettivo in ragione degli asseriti maggiori costi che la ricorrente assume di avere sostenuto in relazione al contratto, né comunque tale fattispecie si attaglia al caso di specie, considerato che si verte esclusivamente alla prestazione del servizio nei confronti dell' convenuto dalla data CP_7 della stipula dell'accordo transattivo del 12/14.06.2013 fino alla scadenza dell'atto di subentro, 30.10.2014 (essendo stato, come detto, il servizio successivamente prorogato in virtù di accordi successivi a quelli per cui si procede), avendo la rinunciato a qualsiasi contestazione e Pt_1 pretesa relativa al periodo compreso tra l'atto di subentro (27.03.2012) fino alla stipula
11 dell'accordo (12/14.06.2013), mentre la questione dell'asserito aumento dei costi si era posta già al momento dei nuovi accordi e non in corso di adempimento del rapporto.
In ogni caso, come pure osservato dalla S.C. nella citata pronuncia (n. 41518/2021), è stato rimarcato costantemente dal Consiglio di Stato che la finalità dell'istituto è, da un lato, quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte (cfr. Cons. Stato, n. 2295/2015 e n.3994/2008), e, dall'altro, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. Cass. 41518/2021 che richiama sul punto Cons. Stato, n. 2052/2014; n. 1074/2015; n. 4079/2009).
Dunque la ratio dell'art. 6 consiste nel coniugare l'esigenza di interesse generale di contenere la spesa pubblica nei termini precisati, con quella, parimenti generale, di garantire nel tempo la corretta e puntuale erogazione delle prestazioni dedotte nel programma obbligatorio, sicché solo in via mediata l'istituto della revisione periodica tutela l'interesse dell'impresa a non subire l'alterazione dell'equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l'arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle prestazioni (Cass. 41518/2021 che richiama sul punto Cons. Stato n.935/2010).
Così, in tale ottica, è stato precisato dalla giurisprudenza amministrativa che “la revisione periodica del prezzo deve essere operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'amministrazione e che l'obbligatoria inserzione della corrispondente clausola non comporta anche il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l'Amministrazione, a ciò sollecitata dalla richiesta dell'appaltatrice, proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti (Cass. 41518/2021 che richiama sul punto Cons. Stato, n.6275/2014; n.465/2013 e n.25/2017).
In particolare, la revisione periodica del prezzo deve essere quantificata dal dirigente responsabile del servizio sulla base di una istruttoria che tenga conto dei dati indicati dalla medesima norma.
In ragione di quanto sopra esposto, la mancata attivazione di tale iter procedimentale, esclude in radice la possibilità di potere invocare in questa sede l'applicazione della citata disciplina al caso de quo, in luogo di quella civilistica.
§
Il mancato riconoscimento dei presupposti legittimanti l'accoglimento della pretesa dell'appellante nell'AN, rende del tutto superflua la trattazione di tutti gli altri motivi di appello afferenti all'accertamento dei maggiori costi sostenuti e alla determinazione del quantum, nonché di quelli che muovono doglianze sulla gestione istruttoria della causa e sulla valutazione delle prove in sede decisoria, ivi compreso il contenuto della CTU, che devono ritenersi, pertanto, qui assorbiti.
12 §
Deve conseguentemente ritenersi l'infondatezza anche degli ultimi motivi di gravame con i quali parte appellante ha contestato la condanna alle spese del giudizio di primo grado e la mancata condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Invero, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata non consentono alcuna riforma della contestata regolamentazione ed escludono la sussistenza dei presupposti di cui all'invocato art. 96 c.p.c..
§
All'integrale rigetto dei motivi di impugnazione, segue la condanna della al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tali spese devono liquidarsi in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”) avuto riguardo alla data della decisione. Ciò, peraltro, risulta in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, parametrandolo alle precedenti modifiche, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il presente giudizio, tenuto conto dello scaglione di riferimento, così come già determinato in primo grado e indicato negli atti (indeterminabile- complessità bassa) ed applicando i parametri tariffari medi, in considerazione dell'entità delle questioni giuridiche trattate, le spettanze si determinano in complessivi € 8.645,00 a titolo di onorario (di cui € 1.960,00 per la fase di studio della controversia, € 1.350,00 per la fase introduttiva;
€. 2.030,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 3.305,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della 13 liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina – Prima Sezione Civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante p.t., con atto notificato il 20.06.2022, nei Parte_1 confronti del avverso la sentenza n. 606/2022 emessa dal Tribunale Controparte_2 di Barcellona P.G. in data 10.05.2022, pubblicata in pari data, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio che si liquidano in complessivi € 8.645,00, come in parte motiva ripartiti, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA, come per legge;
3. dà atto che per dell'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. Parte_1
13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012) per il raddoppio del contributo unificato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Dott. Augusto SABATINI
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