Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 899/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARONE Parte_1 C.F._1
GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GARONE GIANLUIGI
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
______________
Causa avente ad
OGGETTO: COMUNIONE E CONDOMINIO - IMPUGNAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE
(in particolare, per spese condominiali)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate come in apposito atto, depositato in data 11
marzo 2025; conclusioni, di fatto coincidenti con quelle rassegnate in atto introduttivo (fatta eccezione per l'istanza di sospensione, accolta in sub procedimento), ribadite all'udienza di rimessione in decisione e qui di seguito trascritte:
- In principalità: Annullare e/o comunque dichiarare inefficaci le deliberazioni assunte in sede di assemblea ordinaria in data 16/01/2024, sub punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'ordine del giorno, con le quali l'assemblea ordinaria del condominio “ ” ha approvato Controparte_1
“1) esercizio ordinario 2022: approvazione rendiconto consuntivo e relativa ripartizione;
2) esercizio straordinario “causa De Mattia / Condominio-febbraio 2022”; approvazione rendiconto consuntivo e relativa ripartizione;
3) esercizio ordinario 2023: approvazione rendiconto consuntivo e relativa ripartizione;
5) esercizio straordinario 2024: approvazione pagina 1 di 8
6) manutenzione fabbricato: valutazione interventi necessari e delibera in merito-eventuale formazione fondo spesa dedicato;
perchè illegittime per i tutti i motivi sopra esposti e che in conclusioni integralmente si richiamano. Con vittoria di compensi e spese di lite.
- Parte convenuta, pur avendo provveduto a deposito telematico di comparsa in data 4 marzo
2025 (comunque oltre ogni decadenza per svolgere eccezioni processuali e/o di merito non rilevabili d'ufficio o anche solo istanze istruttorie e perfino per precisare le conclusioni), ma alla luce di quanto provveduto da questo giudice in data 12 marzo 2025 in merito all'inammissibilità della costituzione, è da ritenersi non costituita in giudizio e, conseguentemente, non ha svolto difese o rassegnato conclusione alcuna.
Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione datato 7 maggio 2024, il sig. (CF: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. G. Luigi GARONE, evocava in giudizio il C.F._1
” di Pombia (NO), via Don Bosco nr. 9/13 (CF: Controparte_1
) in persona del suo Amministratore pro tempore, al fine di vedere accogliere nei P.IVA_1 confronti di quest'ultimo le conclusioni rassegnate nello stesso atto introduttivo (e – di fatto – sopra riportate).
La prima udienza effettiva si svolgeva in data 13 novembre 2024; ivi compariva il procuratore dell'attore e nessuno compariva per parte convenuta;
all'esito, veniva dichiarata la contumacia del predetto e, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto prettamente documentale, CP_1
veniva fissata udienza di rimessione in decisione (con concessione termini ex art. 189 CPC) al 12 marzo 2025.
Ivi, oltre al procuratore del sig. , compariva l'avv. Gianluca UBERTINI (che, nelle Parte_1
more, ma solo in data 4 marzo 2025, provvedeva a depositare comparsa di costituzione e fascicolo per conto del Condominio); parte attrice rilevava l'assoluta tardività e inammissibilità di detta costituzione e lo scrivente, come da provvedimento in calce a verbale di udienza, dichiarava tardiva ed inammissibile la costituzione del (avvenuta il 4 marzo Controparte_1
2025), non revocando la già dichiarata contumacia della stessa parte convenuta e ordinava
L'espunzione dei relativi atti e documenti, trattenendo la causa a sentenza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 8 Le allegazioni in fatto di parte attrice sono dimostrate documentalmente (vedasi da doc. 1 a doc.
15 del fascicolo attoreo) e non smentite da alcun elemento avverso.
Ciò sarebbe di per sé sufficiente ad accogliere le domande dello stesso sig. ; Parte_1
tuttavia, a ciò si aggiunga (quindi solamente ad abundantiam) la contumacia del Condominio convenuto (per la verità contestata), ma che comunque ha scelto di rimanere contumace o almeno di non costituirsi fino al 4 marzo u.s. e, quindi, non solo oltre il termine per svolgere istanze istruttorie o produrre documenti atti a contrastare le tesi attoree, ma anche oltre il termine per precisare le stesse conclusioni;
a tal fine, si consideri quindi simile “contegno”, seppur allo stesso fosse stato CP_1 formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – le varie richieste stragiudiziali (ed anche mediazione…); se ciò non può essere un fatto in senso assoluto e di per sé dirimente (infatti, per costante Giurisprudenza di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur;
simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio
2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”).
Ed allora, lo scrivente non potrà non accogliere le domande del sig. sulla base delle Parte_1
difese in fatto e diritto svolte anche conclusivamente e che qui di seguito, per comodità di chi legge e completezza, vengono qui riportate testualmente:
“… il signor , nella sua qualità di condomino proprietario di unità immobiliare ad uso Parte_1 abitativo ed annessa autorimessa compendio del ubicato in Pombia (NO) alla Controparte_1 via Don Bosco nr. 9/13, evocava in giudizio il predetto condominio, impugnando la delibera condominiale assunta, in sua assenza ed in seconda convocazione il giorno 16/01/2024, il cui verbale gli venne poi recapitato in data 20/01/2024. Egli, previo vano esperimento della procedura obbligatoria di mediazione avanti l'ufficio della Camera di Commercio di Novara, con l'atto di citazione, specificatamente impugnava la delibera condominiale in approvazione dei punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'ordine del giorno. Detti punti dell'ordine del giorno e la verbalizzazione in merito dell'assemblea, sono riportati analiticamente nelle premesse dell'atto di citazione e qui, per sintesi degli atti processuali, si intendono integralmente richiamati. Assunta preliminarmente dal Giudice ordinanza sospensiva della delibera condominiale impugnata, … A. Il non presenziò all'assemblea del 16/01/2024 ed il verbale gli Parte_1 venne consegnato il 20/01/2024, come da nostro doc.
2. B. L'impugnazione della delibera è stata preceduta dal rituale tentativo obbligatorio di mediazione avanti la camera di commercio, come da nostri doc. 3 e 4.
Nella contumacia del convenuto e nell'assenza di contestazioni CP_1 pagina 3 di 8 rispetto alle argomentazioni difensive già utilizzate in atto di citazione a sostegno dell'impugnazione spiegata avverso la delibera condominiale adottata, si è obbligati a richiamare integralmente ogni assunto di cui all'atto di citazione. Si ritiene dunque la delibera condominiale adottata inficiata da diversi errori materiali, da diversi errori relativi al criterio di riparto spese utilizzato, nonché dalla presenza di spese e versamenti inseriti in assenza di alcuna documentazione sottostante e non risultante dal registro della contabilità. Specificatamente:
1. In ordine al punto 1), punto 2), punto 3) ordine del giorno: Esercizio ordinario 2022, esercizio straordinario causa De
Mattia/condominio-febbraio 2022 ed esercizio ordinario 2023: approvazione rendiconto consuntivo e relativa ripartizione.
1.a Fu tardiva la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo ordinario anno 2022, fissata contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo ordinario 2023; fu presentato dall'amministratore un solo bilancio consuntivo Esercizio Straordinario "Causa De Mattia/Condominio" cumulativo dal 01/01/2022 al 31/12/2023, con assenza di ogni riferimento alla gestione dei costi relativi alla causa ed alla precedente fase di mediazione obbligatoria tra l'esponente ed il convenuto condominio, omettendo ogni riferimento al fatto che pende lite avanti a questo Tribunale (RG 2703/2022, Giudice dottor Roberti). L'art. 1130, comma 10, Cod. civ. impone all'amministratore di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. Lo stesso art. 17 del regolamento di condominio (nostro doc. 14) impone all'amministratore, alla fine di ogni esercizio, di provvedere alla chiusura del bilancio e convocare l'assemblea entro giorni 90 per l'approvazione. Per l'art. 24 del regolamento l'assemblea deve convocarsi in via ordinaria una volta all'anno, entro 90 gg. dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del preventivo e del rendiconto. Qui l'assemblea per l'approvazione del bilancio ordinario 2022 si è tenuta il 16/01/2024 ad oltre 1 anno dalla chiusura dell'esercizio.
Contestualmente è stato chiuso il bilancio 2023 ed il bilancio straordinario " Controparte_2 cumulativamente dal 01/01/2022 al 31/12/2023 invece che con 2 bilanci separati per ogni anno, in violazione dell'art. 1130, comma 10, Cod. civ. Totalmente assente fu il rendiconto della gestione straordinaria 2023 relativo alla mediazione/causa (RG 2703/2022).
1.b E' errato il criterio di riparto delle Parte_2 spese relative al cancello carrabile (per gli importi indicati in citazione) poiché dette spese CP_3 ripartite e poste a carico unicamente tra i condomini proprietari delle autorimesse. La violazione è palese: tutti i condomini hanno accesso agli appartamenti, oltre che dal corsello pedonale fronte strada, anche dal piazzale condominiale tramite il cancello carrabile, per consentire sia il parcheggio auto nei 12 stalli, sia l'accesso alle
14 autorimesse di pertinenza. Il cancello carrabile consente il carico e lo scarico anche con mezzi pesanti. Già in atto di citazione si è richiamato l'art. 2 del regolamento condominiale (Sono proprietà comune inalienabile ed indivisibile di tutti i condomini dell'edificio, salvo che non sia diversamente indicato nei titoli di proprietà le parti indicate nell'art. 1117 del codice civile e più precisamente: …………….e) le recinzioni, compresi i muri di sostegno, le cancellate ed i cancelli) e l'art. 28 (I condomini hanno diritto al posteggio di un veicolo per ogni appartamento nel parcheggio corrispondente alla palazzina in cui risiedono (Pal. A o Pal. B) a riprova ed a sostegno delle ragioni dell'attore. Tutti gli appartamenti utilizzano il cancello carrabile e non vi è utilizzo alcuno esclusivo dello stesso solo da parte dei condomini proprietari delle autorimesse tale da giustificare il criterio di ripartizione delle spese per come praticato in bilancio con applicazione dell'art. 1123 c.c. comma 2 (proporzione in base all'uso che ciascuno può farne) invece che l'applicazione del comma 1 (proporzione in base ai millesimi di proprietà). Nè si può tacere il fatto che nei bilanci approvati esercizi 2016, 2017, 2018,
2019, le spese in questione sono sempre state ripartite in base ai millesimi generali (i bilanci esercizi anni
2020 e 2021 non presentano alcuna spesa riferita al cancello). La circostanza non è certo smentita da controparte.
1.c Nei bilanci consuntivi esercizio 2022 e 2023, alcuni versamenti effettuati da condomini morosi nel pagamento delle spese condominiali, sono stati accreditati, retroattivamente, nel riparto dell'anno precedente. Tali versamenti non risultano infatti dal registro contabilità 2022 (vedasi doc. 7) e 2023 (vedasi doc. 8) e dall'estratto conto bancario dell'anno in corso 2022 (vedasi doc. 9) e 2023 (vedasi doc. 10). L'erroneo, analogo, sistema di “trattare” i tardivi versamenti dei condomini morosi, è già oggetto di contenzioso avanti il Tribunale di Novara per altre annualità di bilancio (RG 2703/2022). Tale modus operandi rende il bilancio incomprensibile e non intellegibile, non potendosi verificare la documentazione sottostante di riferimento come
"il giornale della contabilità" previsto dal codice civile e l'estratto conto bancario.
Neppure peraltro, al 31/12 dell'anno in chiusura possono esser prevedibili eventuali versamenti da parte di condomini morosi che potrebbero pervenire nell'anno successivo. Dunque gli importi imputati a bilancio non sono corretti perchè privi della documentazione sottostante ed assenti nella documentazione contabile pagina 4 di 8 dell'esercizio in chiusura. Nel concreto, si precisa quanto appostato:
* esercizio 2022: Dall'esame del c/c bancario al 31/12/2022 (vedasi doc. 9) si rilevano 3 versamenti effettuati da tre condomini:
- 10/02/2022 euro 89,79 effettuato dalla condomina CP_4
- 16/02/2022 euro 100,00 effettuato dal condomino;
Parte_3
- 18/02/2022 euro 91,17 effettuato da . Persona_1 Il tutto per complessivi euro 280,96 inseriti retroattivamente nella ripartizione del bilancio esercizio 2021. L'operazione genera una “squadratura di cassa” e un disallineamento col registro della contabilità esercizio 2021, e con l'estratto conto bancario anno 2021. Nell'esercizio 2022 invece, gli stessi versamenti, pur risultando nella documentazione ufficiale (registro contabilità ed e/c Bancario) risultano omessi dal rendiconto consuntivo
2022 con conseguente squadratura.
* esercizio 2023: non viene riportata la colonna versamenti dei condomini in quanto l'unico versamento effettuato, in data 13/01/2023 per euro 100,00, è stato fatto migrare nel rendiconto 2022. Gli altri condomini, per la mancata tempestiva approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2022 ed approvazione del bilancio preventivo 2023 con le somme da versare, nulla hanno versato nell'anno 2023.
Verseranno a conguaglio nel 2024. Gli effetti di tale “operazione” ha riportato ripercussioni, sia nell'esercizio 2022, sia nell'esercizio 2023. A titolo di esempio, nella gestione ordinaria 2022, in sostituzione del versamento del condomino di euro 100,00 - migrato di fatto nella gestione 2021 - è stato utilizzato il versamento del Pt_3 13/01/2023 di euro 100,00 effettuato dalla sig.ra nell'esercizio 2023! E' facilmente verificabile questa CP_5 anomalia in quanto nell'esercizio ordinario 2023 l'unico versamento è stato effettuato dalla sig.ra il CP_5 13/01/2023 per euro 100,00 (risulta nel registro contabilità e nell'estratto conto della ma nella CP_6 ripartizione è scomparsa la colonna delle rate versate).
1.d Sia nel bilancio consuntivo esercizio 2022 (vedasi doc. 5), sia in quello esercizio 2023 (vedasi doc. 6), viene praticato l'abbinamento delle commissioni bancarie alle fatture pagate, in modo che nella ripartizione delle spese la commissione bancaria venga ripartita con lo stesso criterio della fattura (la medesima, identica, questione è già impugnata per altre annualità di bilancio nella causa RG 2703/2022, Tribunale di Novara). Il conto corrente condominiale poggia su un contratto inerente un servizio reso nell'interesse comune, e tutte le spese inerenti i servizi prestati nell'interesse comune, ai sensi dell'art. 1123, primo comma cod. civ. devono essere suddivise tra tutti i condomini in ragione dei millesimi di proprietà generale. Anche l'art. 36 paragrafo a) del regolamento stabilisce che le spese di Amministrazione, spese postali, spese bancarie, di cancelleria e d'ufficio in genere, debbano venir ripartite in base ai millesimi generali. Inoltre, ancora più grave è il fatto che associando le commissioni alla fattura, deriva la conseguenza che anche la commissione ha seguito il principio di competenza applicato alle fatture emesse nell'anno in corso, e pagate nell'anno successivo, con il risultato che, confrontando il registro della contabilità, l'estratto conto bancario anno 2022, ed il dettaglio del rendiconto consuntivo, emerge:
* nel rendiconto esercizio 2022 non risultano le commissioni derivanti dal pagamento tardivo delle fatture dell'anno precedente, ancorché le stesse siano comprese nel registro della contabilità e nell'estratto conto anno 2022 in ragione del pagamento nel medesimo anno.
* al contrario, invece, nel rendiconto 2022 risultano commissioni su fatture proforma dell'anno in corso 2022, però pagate nell'anno successivo 2023.
Tali commissioni, ancorché riportate in bilancio, non risultano nel registro della contabilità e nel c/c bancario, perchè risultanti nell'esercizio successivo. Anche qui i bilanci approvati non sono facilmente intellegibili e comprensibili.
1.e Nel bilancio consuntivo esercizio 2022 (vedasi doc. 5) viene conteggiata spesa extra di euro 210,00 per maggior compenso professionale in favore dell'amministratore per gli adempimenti fiscali condominiali (redazione ed invio C.U. - mod. 770 - F24). Nel bilancio consuntivo esercizio 2023 (vedasi doc. 6, pag. D1, spese condominiali) l'onorario extra dell'amministratore viene riportato per l'importo di euro 191,10 (euro
73,50 per i cud 2023 + euro 117,60 per il mod. 770/2023), esclusivamente per la redazione di detti documenti. L'amministratore si è avvalso, per l'invio all'Agenzia delle Entrate, della collaborazione della Parte_4 stipulando un abbonamento con un canone annuo di euro 129,80, incrementando per l'anno 2023 la spesa pagina 5 di 8 totale spesa totale da euro 210,00 del 2022, ad euro 320,90 del 2023 (73,50 cu + 117,60 mod. 770 +129,80
come da dettaglio spese rendiconto consuntivo 2023). I maggiori costi di euro 129,80 Parte_4 dell'abbonamento alla sono illegittimi, non giustificati, mai approvati, carenti di preventivazione. Parte_4 Gli adempimenti fiscali ai sensi dell'art. 1130, comma 5, cod. civ., sono funzioni che rientrano nell'attività di
Amministratore, ragione per la quale si contesta anche che ogni spesa sostenuta dal medesimo per avvalersi della collaborazione di terzi non possa esser addebitata al condominio.
1.f Sia nel bilancio consuntivo esercizio 2022, che in quello consuntivo esercizio 2023, persiste errore contabile relativo alla fattura nr. 28 del
18/12/2017 per 500,00 (oltre bollo euro 2,00) emessa da Anima Verde di Bighinzoli Umberto. Reiterate richieste di provvedere a rettificare l'importo errato di euro 520,00 ad euro 502,00 non hanno sortito effetto alcuno, con la conseguenza che ormai in tre bilanci (esercizio 2021, bilancio impugnato giudizialmente anche per il motivo che qui si tratta - RG 2703/2022, esercizio 2022 e 2023) la semplice correzione materiale non viene praticata, così come non avviene la restituzione ai condomini del maggior importo per differenza esistente in cassa.
1.g Sia il bilancio consuntivo esercizio 2022, che il consuntivo esercizio 2023, nella "Situazione Patrimoniale" riportano una “squadratura” di euro 76,03 entrambi dello stesso importo (effettuando la rettifica di cui sopra nei debiti Vs. terzi la discrepanza aumenterebbe ad euro 94,03).
Nella "Situazione Patrimoniale" è notorio che il totale dell'attivo deve coincidere con il totale del passivo. Pertanto, eventuali squadrature segnalano la presenza di errori nelle registrazioni contabili incomprensibili. L'esistenza di una differenza avrebbe dovuto indurre l'amministratore a ricercare l'errore, ed indurre i condomini a non approvare un bilancio “non a pareggio”.
2. Punto 2) ordine del giorno: Esercizio straordinario - mediazione e causa " / ". È Parte_1 CP_1 totalmente assente un rendiconto analitico dei costi della pratica. Nella situazione di cassa generale risulta, negli incassi, la voce "Quote es. straordinario Mediazione e Causa Di Pierro/Condominio" per l'importo di euro
3.533.61, e nei pagamenti la stessa voce per l'importo di euro 154,05. Non risultano le spese pagate e da pagare, nè quali sono i debiti Vs. terzi del condominio per questa gestione, e nè se vi sono crediti Vs. condomini.
3. Punto 3), punto 5) ordine del giorno: Esercizio ordinario 2024, bilancio Preventivo. Il bilancio preventivo esercizio 2024, approvato dall'assemblea il 16/01/2024, prevedeva una spesa complessiva di euro 6.984,00. Tale bilancio è poi stato illegittimamente rettificato in epoca successiva con altre spese da inserire (alcune deliberate durante l'assemblea) ed una “nuova” versione del bilancio preventivo è stata inviata ai condomini (vedasi doc. 13bis), con previsione di spesa complessiva aumentata ad euro 8.304,00. È da ritenersi che tale nuova versione mai sia stata approvata dall'assemblea, perché mai alla stessa sottoposta all'approvazione, e dunque è da ritenersi inesistente ogni e qualunque successiva modifica al bilancio preventivo esercizio anno 2024, approvato all'assemblea del 16 gennaio, rispetto al quale si contestano come illegittime le seguenti voci:
* Assicurazione fabbricato.
La spesa della polizza assicurativa nel 2022 ammontava ad euro 839,00, nel 2023 è aumentata ad euro 1.702,37 stipulando un nuovo contratto in data 13/10/2023, senza alcuna preventiva approvazione dell'assemblea. Copia del contratto relativo alla polizza assicurativa veniva trasmesso via mail tardivamente, in data 01/02/2024, successivamente all'approvazione dei bilanci (vedasi doc. 12).
* Adempimenti fiscali (C.U. - Mod. 770) + F24
E' prevista una spesa di euro 330,00, identica all'esercizio al 2023, spesa comprensiva del costo di circa 130,00 euro alla per l'invio dei dati all'Agenzia della Entrate. Valgono le contestazioni già mosse al Parte_4 precedente punto.
* Questione cancello carrabile L'assemblea ha approvato all'unanimità la rettifica sul bilancio preventivo 2024, del bilancio consuntivo 2023, solo della spesa di euro 196,03 relativa al cancello carrabile riaccreditando e riaddebitando la somma perchè addebitata alle sole autorimesse invece che a tutto il condominio in base ai millesimi di proprietà generali in quanto trattasi di spese di adeguamento del cancello alle normative vigenti. Vale quanto detto al precedente punto.
* Spese pulizia parti comuni E' stato deliberato l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle pulizie delle parti comuni alla Ditta
[...]
accettando le lavorazioni indicate nel preventivo del 26/08/2022, con la previsione però che Parte_5 l'amministratore “dovrà richiedere l'aggiornamento del preventivo già in possesso e la quantificazione della pulizia iniziale. Verrà inserita apposita voce di spesa nel rendiconto preventivo 2024 che dovrà essere aggiornato. I condomini della A. approvano all'unanimità dei presenti (3 condomini su 6 228,28)”. Si Pt_6 CP_7 pagina 6 di 8 contesta esser legittima l'approvazione di una spesa basata su un preventivo scaduto da 2 anni ed in attesa di un nuovo preventivo.
Quanto sopra a maggior ragione, se nella comunicazione del 20/01/2024 (vedasi doc. 11) risulta indicato:
“Attendo informazioni di accettazione o meno di questa spesa prima di procedere con l'accettazione di tale servizio entro e non oltre il 25/01/2024 p.v. . Darò conferma di esecuzione alla Ditta a ricezione di pareri scritti favorevoli o contrari (sufficiente mail ordinaria) che rappresentano almeno la metà dei Condomini che invieranno la comunicazione”, e se dalla comunicazione del 01/02/2024 (vedasi doc. 12) risulta indicato: "non avendo ricevuto nessuna comunicazione da parte di voi condomini in merito alla pulizia dell'area esterna di esposizione rifiuti, in data odierna ho provveduto a dare conferma di accettazione del preventivo della ditta inviato in data 20/01/2024). Nel bilancio preventivo 2024 approvato (vedasi doc. 13) non risulta prevista Pt_5 alcuna spesa di pulizia. Nel bilancio preventivo 2024, illegittimamente rettificato (vedasi doc. 13 bis) risultano inserite due nuove spese per la pulizia per euro 990,00 per la pulizia scale A, ed euro 440,00 per la pulizia Pt_6 della zona comune di esposizione rifiuti, il tutto carente di approvazione. Inoltre, nel Bilancio preventivo rettificato 2024, la spesa per la pulizia scale Pal A è stata ripartita totalmente con la tabella millesimale di Part proprietà della A, in violazione dell'Art. 1123 cc 2° comma ed art. 35 2° comma del regolamento di condominio (vedasi doc. 14), senza tener conto dell'uso differenziato dei condomini del 1° piano e del piano terra, così ignorando che i condomini del piano terra non utilizzano affatto la rampa delle scale per salire al 1° piano e né per salire al lastrico solare non essendoci alcun accesso. Basterebbe preventivare solo la spesa di pulizia per la rampa di scale che porta al 1° piano e ripartirla in base ai millesimi di proprietà dei 3 condomini del 1° piano. Mentre per la quota spese residua di pulizia dell'androne del portone e di accesso alle cantinole utilizzate da tutti e 6 i condomini della A, dovrebbe essere ripartita fra tutti e 6 i condomini in base ai Pt_6 millesimi di proprietà della palazzina escluso i Box. …”.
__________________________________________
Le spese di lite vengono allocate secondo il noto principio di soccombenza e liquidate, sia alla luce del valore della causa (dichiaratamente inferiore ad euro 25.999,00=, in quanto evidentemente e correttamente ritenuta la causa di “valore indeterminabile” e da collocare nello scaglione da 5.200,00=
a 26.000,00=), ma – soprattutto - alla luce dell'esigua attività processuale effettivamente svolta in questo procedimento (scarsa complessità della controversia, esigua attività istruttoria – limitata alle produzioni documentali e ad una sola udienza di trattazione – ed esigua attività in sede decisionale, ove l'attore ha depositato solamente memoria conclusionale, non dovendo replicare a difese avverse); pertanto, le stesse vengono quantificate nei valori minimi di quanto previsto nello scaglione parametrico di riferimento, ovverosia in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, € 389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti (per CUIR e marca, dovendo ritenere le notifiche svolte a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- In accoglimento delle domande attoree, annulla e comunque dichiara inefficaci le deliberazioni assunte in sede di assemblea ordinaria in data 16/01/2024, sub punti 1, 2, 3, 5 e 6 dell'ordine del pagina 7 di 8 giorno, con le quali l'assemblea ordinaria del condominio ” Controparte_1 ha approvato: “1) esercizio ordinario 2022: approvazione rendiconto consuntivo e relativa ripartizione;
2) esercizio straordinario “causa De Mattia / Condominio-febbraio 2022”; approvazione rendiconto consuntivo e relativa ripartizione;
3) esercizio ordinario 2023: approvazione rendiconto consuntivo e relativa ripartizione;
5) esercizio straordinario 2024: approvazione rendiconto preventivo, relativa ripartizione prospetto rate;
6) manutenzione fabbricato: valutazione interventi necessari e delibera in merito-eventuale formazione fondo spesa dedicato;
perchè illegittime per i motivi dedotti dall'attore.
- Condanna parte convenuta alla refusione in favore dell'attore delle spese legali di questo procedimento, liquidando le stesse in € 2.540,00= (di cui € 460,00= per la fase di studio, €
389,00= per la fase introduttiva, € 840,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 851,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara, lì 30 apr. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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