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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/01/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 595 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. RG 595/2021, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Viola Antonella e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Grassi Daniela Maria e dell'Avv. Bonfiglio Federica e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
Nel merito
1. Respingere tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, ivi compresa la richiesta di riconoscimento in toto della sentenza marocchina n. 12778 del 29.11.2021 pratica n. 2193/1626/2021 pronunciata dal Tribunale di
Casablanca in Marocco per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
2. Respingere la richiesta di cessata materia del contendere avanzata da controparte;
3. Disporre l'applicazione della legge italiana con riferimento al procedimento di separazione pendente R.G. 595/2021 avanti al Tribunale di Lodi e per l'effetto confermare
Pag. 1 la piena validità ed efficacia di tutti i provvedimenti assunti nel presente giudizio di separazione giudiziale incardinato avanti al Giudice italiano, quantomeno rispetto a tutti provvedimenti assunti in merito ad affido esclusivo, diritto di visita e mantenimento della minore, ivi compresa la ordinanza Presidenziale n. Cron. 7512/2021 del 31.05.2021,
Giudice Dott.ssa Giuppi e l'ordine di pagamento diretto disposto dal Giudice dottoressa
Grazia Roca con propria ordinanza 27.11.2021 nel giudizio Rg. 595/2021;
4. Dichiarare la separazione dei coniugi o, in subordine, riconoscere l'applicabilità della
Sentenza del Tribunale di Casablanca limitatamente alla pronuncia sullo scioglimento del matrimonio.
5. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla signora con collocamento Parte_1 presso la residenza della stessa, in deroga all'art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dei minori.
6. Disporre che il diritto di visita del padre, allo stato, sia esercitato secondo le modalità individuate dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
7. Porre a carico del sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia minore pari a €. 500,00, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative relative ai minori, indicate nel Protocollo adottato dalla
Corte D'Appello di Milano. Il padre verserà altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, come ad esempio libri scolastici e altri strumenti di studio, mensa e trasporto scolastico, attività sportive, visite mediche o comunque non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale.
8. In ogni caso, con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge
In via istruttoria […]
PARTE RESISTENTE:
1) dare atto dell'intervenuto divorzio tra i Signori ed Controparte_1 Parte_1
pronunciato con sentenza n. 12778 del 29.11.2021 nella Pratica Familiare n.
2193/1626/2021 dal Tribunale di Casablanca in Marocco;
Pag. 2 2) dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere e per l'effetto, a) revocare, con efficacia dalla pronuncia della sentenza straniera di divorzio del 29.11.2021, tutti i provvedimenti assunti in sede presidenziale con ordinanza n. cron. 7512/2021 del
31.05.2021 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 03.06.2021 e conseguentemente b) revocare, altresì, l'ordine di pagamento diretto da parte di Parte_2
datore di lavoro del Sig. , delle somme a questi addebitate a titolo di
[...] CP_1
mantenimento in favore della moglie e della figlia con la sopra indicata ordinanza;
3) con vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% spese generali e oneri di legge.
In via subordinata:
Nella non creduta e denegata ipotesi in cui l'On. Giudice adito si ritenga competente a giudicare sui provvedimenti relativi alla minore e solo con riferimento agli stessi, fermo restando l'accertamento dell'intervenuto divorzio e l'impossibilità di pronunciarsi, stante la cessata materia del contendere, sulle richieste di separazione, addebito, assegno di mantenimento in favore della ricorrente e assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente:
1) revocare tutti i provvedimenti assunti in sede presidenziale con ordinanza n. cron.
7512/2021 del 31.05.2021 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 03.06.2021;
2) revocare, in ogni caso, l'ordine di pagamento diretto da parte di datore di Parte_2
lavoro del Sig. , delle somme a questi addebitate a titolo di mantenimento in CP_1 favore della moglie e della figlia con ordinanza n. cron. 7512/2021 del 31.05.2021 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 03.06.2021;
3) disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con diritto di libera frequentazione del padre nel giorno di domenica. In ulteriore subordine, qualora sia confermato l'affidamento esclusivo di alla madre, stabilire comunque il diritto del Per_1
Sig. di fare liberamente visita alla figlia nel giorno di domenica;
CP_1
4) stabilire a carico del Sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento della CP_1 figlia minore nell'importo omnicomprensivo di Euro 225,00= rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% spese generali e oneri di legge.
In via istruttoria […]
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (da ultimo, visto telematico del 3.1.2024)
Pag. 3 *.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio il 13.10.2014 in Parte_1 CP_1 CP_1
Marocco, con atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Maleo
(cfr. doc. 2 ric.);
− dal matrimonio è nata a [...], il giorno 8.8.2017, l'unigenita Per_1
− con ricorso del 24.2.2021, iscritto a ruolo generale il 4.3.2021, ha Parte_1 chiesto, oltre alla pronunzia sullo status, l'addebito al marito, l'affido esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale sita a Maleo, via Cavour, 19, l'intervento dei
Servizi sociali per la gestione delle visite paterne, un contributo di 500,00 euro mensili per il mantenimento indiretto, oltre al 50% delle spese extra-assegno, un assegno di mantenimento per sé pari a 200,00 euro mensili;
− nella fase presidenziale non si è costituito;
sentita la sola ricorrente, il CP_1
Presidente, con ordinanza 31.5.2021, ha autorizzato i coniugi alla vita separata, assegnato la casa a affidato la figlia in via esclusiva alla madre, con Parte_1 intervento dei Servizi sociali anche per l'organizzazione delle visite paterne;
assegno di mantenimento per la figlia di 400 euro/mese e per la moglie di 200 euro/mese;
− con ordinanza 27.11.2021 è stato disposto il pagamento diretto a carico del datore di lavoro di sul presupposto del suo inadempimento agli obblighi economici;
CP_1
− con comparsa del 15.4.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha rilevato CP_1
che, con sentenza resa il 29.11.2021, n. 12778, provvedendo nel procedimento n.
2193/1626/2021 il Tribunale di Casablanca ha pronunciato il divorzio dei coniugi, oltre ad affidare la custodia della figlia alla madre e a condannare il ricorrente a specifici versamenti mensili in favore di moglie e figli. Di conseguenza, ad avviso della difesa di
, si sarebbe dovuta pronunziare la cessazione della materia del contendere CP_1
con revoca di ogni provvedimento emesso;
− la causa è stata istruita soltanto mediante il deposito di relazioni da parte dei Servizi sociali, in assenza di istanze di prova da ritenersi rilevanti ed ammissibili;
− la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il
2.4.2023, con successiva concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.;
Pag. 4 − nella camera di consiglio del 24.7.2023 il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza resa il 29.11.2021, n. 12778 dal Tribunale di Casablanca e, quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo;
− all'udienza dell'8.11.2023, acquisita medio tempore l'anzidetta documentazione, il giudice istruttore ha sentito le parti, personalmente comparse, e ha formulato una proposta di definizione congiunta del giudizio, tuttavia non accolta dalle parti;
− la causa è stata nuovamente rimessa in decisione con ordinanza emessa ex art. 127- ter c.p.c. il 29.12.2023, senza concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per concorde assenso delle parti;
− la camera di consiglio si è svolta il 09/01/2024.
2. In via preliminare, il Collegio deve esaminare gli effetti che, nell'odierno procedimento, dispiega la sentenza resa il 29.11.2021, n. 12778, dal Tribunale di Casablanca, a definizione del ricorso per divorzio introdotto, dinanzi al giudice marocchino, dall'odierno resistente. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria del Marocco è stato prodotto sub doc.
2 dal resistente, con traduzione legalizzata e mai contestata dalla controparte.
Dalla disamina del provvedimento, consta che: (i) il procedimento è stato introdotto con istanza introduttiva di il 25.2.2021 (data in cui risultano pagati i contributi di rito) CP_1 ed è stata fissata l'udienza dell'11.3.2021; (ii) nel procedimento marocchino si è costituita che ha svolto domande riconvenzionali e opportune difese mediante un Parte_1
avvocato di Casablanca;
(iii) il Tribunale marocchino ha dichiarato il divorzio definitivo e irrevocabile tra i coniugi;
ha stabilito gli assegni divorzili per la moglie e quelli familiari per la figlia ha affidato la custodia della figlia alla madre;
ha autorizzato il padre a Per_1 vedere la figlia dalle 10 alle 18 della domenica.
All'udienza dell'8.11.2023, svoltasi – in questo procedimento – dinanzi al giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato di essere stata a conoscenza del procedimento marocchino e di aver conferito una procura al proprio padre, residente in quello Stato, per provvedere alla cura dei suoi interessi in quel giudizio.
Con attestato di cancelleria n. 2937/2023, prodotto dal resistente (datato 11.8.2023) a seguito di rimessione della causa sul ruolo, la Cancelleria presso la Corte d'Appello di
Casablanca ha dichiarato “che la detta sentenza è definitiva e non è stata impugnata nella parte relativa allo scioglimento dei vincoli coniugali fra la parte, salvo la parte relativa agli assegni”. Sul sopravvenuto status di divorziati, all'udienza dell'8.11.2023 la difesa di
[...]
nulla ha eccepito. Pt_1
Pag. 5 Da ciò si desume, quindi, che la pronuncia divorzile è passata in giudicato secondo la legge locale, mentre le statuizioni economiche, a tale data, potevano ritenersi ancora sub iudice (sebbene sul punto le parti nulla abbiano riferito).
In ordine agli effetti che tale sentenza può spiegare nell'ordinamento italiano, il Collegio ritiene necessarie le precisazioni che seguono.
Nella legge 218/1995 – applicabile in quanto, con riferimento alla circolazione delle decisioni giudiziarie, i regolamenti UE non si applicano ai provvedimenti emessi dagli Stati terzi – l'art. 64 prevede che “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo
e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Il riconoscimento si sostanzia, come noto, nell'attribuzione alla decisione straniera della stessa imperatività ed efficacia che le è propria nello Stato in cui è stata pronunciata. In particolare, ai sensi dell'art. 64 cit., se la sentenza straniera riveste autorità di cosa giudicata nello Stato di origine e presenta gli ulteriori requisiti richiesti, le va attribuita la stessa efficacia di un giudicato nazionale anche nell'ordinamento italiano, quale Stato c.d.
“richiesto”, e ciò senza bisogno di alcun riesame del merito.
Quanto alla pronuncia di divorzio, nulla osta – secondo il Tribunale – al riconoscimento della statuizione resa dall'autorità giudiziaria marocchina.
Tale giudice, infatti, ben poteva conoscere di tale domanda (ex art. 31, legge 218/1995, ma, del resto, anche ex art. 3, par. 1, lett. b, regolamento CE 2201/03 applicabile ratione temporis); inoltre, sono stati rispettati i diritti difensivi della convenuta, che è stata notiziata del procedimento e vi si è costituita, svolgendo anzi domande riconvenzionali (e senza mai eccepire, a quanto consta dalla sentenza, la parallela pendenza del giudizio italiano).
La pronuncia divorzile, inoltre, risulta passata in giudicato e non è contraria ad altro provvedimento emesso in Italia, né poteva ritenersi sussistere una condizione di
Pag. 6 litispendenza, in quanto – secondo il condivisibile orientamento di legittimità (Cass.
2654/21) – non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione (in
Italia) e di divorzio (all'estero)1.
Né si riscontra – in linea con l'orientamento, assolutamente incontrastato nella giurisprudenza di merito, per cui la disciplina del diritto di famiglia attualmente vigente in
Marocco non offre alcuna ragione di frizione sotto il profilo dell'ordine pubblico (da ultimo,
App. Milano, 1269/22) – alcuna valida ragione per precludere il riconoscimento sub lett.
g), art. 64, legge 218/1995.
Peraltro, come consta dal doc. 3 res., al 18.3.2022 nei registri dell le parti Org_1 risultavano libere di stato per divorzio intervenuto il 29.11.2021, in quanto l'Ufficiale dello
Stato civile aveva già (correttamente) ravvisato la piena capacità della sentenza di produrre effetti in Italia in ordine allo status.
Ne discende che la statuizione in questa sede invocata in punto di status – ossia la separazione coniugale – è logicamente preclusa dal fatto che il vincolo matrimoniale è già stato aliunde sciolto, con successiva pronuncia di improcedibilità (v. infra).
3. L'intervenuta pronuncia del divorzio tra le parti – resa nel giudizio marocchino, sul punto res iudicata, già trascritto in Italia – comporta l'impossibilità di accedere a un esame nel merito di ogni domanda in questa sede svolta dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene infatti di prestare adesione all'orientamento della Suprema Corte (Cass.
24542/16) che, in una fattispecie essenzialmente sovrapponibile a quella attuale – ossia coniugi di cittadinanza comune extra-UE, separazione pendente in Italia (con domande anche relative alla prole), previa definizione del divorzio c.d. diretto nel Paese d'origine – ha rilevato che “il giudizio di divorzio svolto […] secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza […]”. Di conseguenza – cassando con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto effetti al divorzio straniero –, il Supremo Collegio ha evidenziato che, in caso sussistano gli ulteriori presupposti per il riconoscimento, dev'essere dichiarata la improcedibilità (sopravvenuta) di ogni altra domanda proposta nel giudizio di separazione.
A tale insegnamento la giurisprudenza di merito ha prestato piena condivisione.
Tra i più recenti provvedimenti, si possono richiamare inter alia Trib. Monza, sent. 921/20
(relativa a un ricorso per separazione personale tra coniugi marocchini, il cui matrimonio
Pag. 7 è stato dichiarato sciolto nel Paese d'origine in pendenza del giudizio italiano), Trib.
Modena, sent. 449/20 e Trib. Torino, sent. 1621/23 (anche in questo caso, trattavasi di cittadini marocchini, in fattispecie analoga a quella odierna).
Quest'orientamento muove dalla condivisibile convinzione per cui – a prescindere dalla prevenzione tra i due giudizi, italiano (di separazione) e straniero (di divorzio) – una volta sopraggiunta la sentenza che dichiari sciolto il vincolo coniugale, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione non solo sulla separazione, ma su qualsiasi altra domanda che, contestualmente a quella separativa, sia stata proposta nel giudizio di cui ai (previgenti) artt. 706 ss. c.p.c.
D'altro canto, presupposto della pronuncia separativa è l'esistenza – anche al momento della sentenza – di un vincolo coniugale: venuto meno quest'ultimo, è logicamente impossibile predicare una qualsiasi statuizione in tal senso, non soltanto per le domande intimamente connesse alla separazione (p.e., assegno di mantenimento per il coniuge, addebito), ma anche per quelle che pure sono omogenee a quelle solitamente avanzate nel giudizio di divorzio (p.e., affidamento della prole, assegnazione della casa, assegno di mantenimento indiretto per i figli). Anche nell'ordinamento nazionale, infatti, qualora due soggetti siano stati legati dal matrimonio, lo strumento previsto dalla legge per modificare i loro rapporti dipende pur sempre dalla previa esistenza del vincolo, non essendo consentita, in tali casi, l'introduzione di autonome domande volte a regolare tali relazioni: tant'è vero che un ricorso introdotto per la regolamentazione dei rapporti relativi a un figlio nato in [...] matrimonio, qualora sia accertato che in passato i genitori erano stati sposati, è da ritenersi inammissibile.
Il regime delineato dal giudice straniero – in punto di affidamento della prole o di rapporti economici – può ben essere poi soggetto a modifica (allo stato attuale, con domanda ex art. 473-bis.47 c.p.c.) nei casi in cui l'autorità giudiziaria italiana goda di giurisdizione sul punto secondo il quadro normativo, sovranazionale e interno, vigente. Questo, dunque, è lo strumento che consente di eventualmente ricalibrare le statuizioni straniere alla realtà nazionale, nel caso in cui (come nell'odierna fattispecie) il nucleo familiare sia già radicato in Italia: e proprio in questo senso si era orientata la proposta – non accolta dalle parti – avanzata dal giudice istruttore all'udienza dell'8.11.2023, che avrebbe risparmiato alle parti l'ulteriore dilatazione delle tempistiche processuali.
Di conseguenza, non solo per la separazione, ma anche per ogni altra domanda svolta, nel merito, dalla ricorrente, dev'essere adottata una pronuncia di improcedibilità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in precedenza richiamato.
Pag. 8 Infatti, la pronuncia di cessata materia nel contendere – che, nel rito contenzioso ordinario,
è stata frutto di progressiva elaborazione pretoria – si adotta qualora non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (Cass. 19845/19; 7185/10): circostanza che, palesemente, non ricorre in questa fattispecie, per essersi sempre contrapposte le diverse ricostruzioni delle difese in ordine alla rilevanza della pronunzia divorzile straniera.
4. Il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti dei provvedimenti assunti dal Presidente il 31.5.2021 (ordinanza presidenziale) e dal giudice istruttore il 27.11.2021
(ordine di pagamento ex art. 156 c.c.).
La domanda può essere accolta;
il dies a quo per la cessazione degli effetti dei suddetti provvedimenti si deve fissare – in assenza di indicazione, nella certificazione della cancelleria marocchina, sulla data del passaggio in giudicato della sentenza divorzile – nel
18.3.2022, data alla quale risulta senz'altro intervenuta l'irrevocabilità di tale pronuncia, per aver l'Ufficiale dello Stato civile italiano proceduto all'annotazione di legge.
Il Collegio ritiene comunque opportuno – incidenter tantum – che i Servizi sociali proseguano in ogni intervento già in corso nell'interesse della minore, con l'auspicio che entrambi i genitori – specie la figura paterna – aderiscano con convinzione a ogni attività loro indicata.
5. Le spese del giudizio sono da intendersi compensate per l'attività processuale che ha preceduto la costituzione di . CP_1
Le spese sostenute da quest'ultimo, che risulta integralmente vittorioso, sono poste a carico di parte ricorrente. In proposito, giova evidenziare che la difesa della ricorrente ha omesso di riferire al Tribunale la pendenza del giudizio marocchino – di pressoché coeva introduzione, ma senz'altro di preliminare definizione rispetto a questo – e ha poi insistito per l'accoglimento delle proprie domande, così comportando la prosecuzione della causa e l'obbligo, in capo al resistente, di svolgere difese.
In assenza di istruttoria orale, considerata la natura del procedimento e i rapporti tra le parti, le spese possono liquidarsi nel minimo per ciascuna fase processuale.
Poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese statali, va rilevato (Cass. 8388/17;
10053/12) che l'ammissione a tale ultimo beneficio non vale ad addossare all'erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui al d.P.R. 115/02 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato anticipa.
P.Q.M.
Pag. 9 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DÀ ATTO che, con sentenza n. 12778 del 29.11.2021, passata in giudicato, il Tribunale di Casablanca (Marocco) ha dichiarato il divorzio tra ed Controparte_1 Parte_1
[...]
2. DICHIARA, per l'effetto, improcedibili tutte le domande proposte, in questo giudizio, da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3. DICHIARA che le ordinanze del 31.5.2021, dott.ssa Giuppi, e 27.11.2021, dott.ssa Roca, emesse nel corso del procedimento, hanno cessato ogni efficacia dal 18.3.2022;
4. COMPENSA integralmente le spese di lite per la fase processuale compresa tra l'introduzione del ricorso e la costituzione del resistente;
5. CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 per il successivo svolgimento del giudizio, liquidandole in 3.000,00 euro, oltre
[...] spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche per trasmissione ai
Servizi sociali competenti.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/01/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ben diversa sarebbe stata la valutazione che il Tribunale avrebbe potuto svolgere se la ricorrente, avvalendosi della legge di comune cittadinanza dei coniugi (Marocco), avesse introdotto in Italia la domanda di divorzio diretta, come senz'altro consente il vigente quadro normativo nazionale ed europeo in tema di diritto internazionale privato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. RG 595/2021, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. Viola Antonella e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato in [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. Grassi Daniela Maria e dell'Avv. Bonfiglio Federica e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
Nel merito
1. Respingere tutte le domande formulate da controparte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, ivi compresa la richiesta di riconoscimento in toto della sentenza marocchina n. 12778 del 29.11.2021 pratica n. 2193/1626/2021 pronunciata dal Tribunale di
Casablanca in Marocco per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
2. Respingere la richiesta di cessata materia del contendere avanzata da controparte;
3. Disporre l'applicazione della legge italiana con riferimento al procedimento di separazione pendente R.G. 595/2021 avanti al Tribunale di Lodi e per l'effetto confermare
Pag. 1 la piena validità ed efficacia di tutti i provvedimenti assunti nel presente giudizio di separazione giudiziale incardinato avanti al Giudice italiano, quantomeno rispetto a tutti provvedimenti assunti in merito ad affido esclusivo, diritto di visita e mantenimento della minore, ivi compresa la ordinanza Presidenziale n. Cron. 7512/2021 del 31.05.2021,
Giudice Dott.ssa Giuppi e l'ordine di pagamento diretto disposto dal Giudice dottoressa
Grazia Roca con propria ordinanza 27.11.2021 nel giudizio Rg. 595/2021;
4. Dichiarare la separazione dei coniugi o, in subordine, riconoscere l'applicabilità della
Sentenza del Tribunale di Casablanca limitatamente alla pronuncia sullo scioglimento del matrimonio.
5. Affidare la figlia minore in via esclusiva alla signora con collocamento Parte_1 presso la residenza della stessa, in deroga all'art. 337 quater comma 3 c.c. anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano i figli, compresi i documenti di identità anche validi per l'espatrio dei minori.
6. Disporre che il diritto di visita del padre, allo stato, sia esercitato secondo le modalità individuate dai Servizi Sociali territorialmente competenti;
7. Porre a carico del sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento Controparte_1 della figlia minore pari a €. 500,00, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative relative ai minori, indicate nel Protocollo adottato dalla
Corte D'Appello di Milano. Il padre verserà altresì il 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre, come ad esempio libri scolastici e altri strumenti di studio, mensa e trasporto scolastico, attività sportive, visite mediche o comunque non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale.
8. In ogni caso, con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge
In via istruttoria […]
PARTE RESISTENTE:
1) dare atto dell'intervenuto divorzio tra i Signori ed Controparte_1 Parte_1
pronunciato con sentenza n. 12778 del 29.11.2021 nella Pratica Familiare n.
2193/1626/2021 dal Tribunale di Casablanca in Marocco;
Pag. 2 2) dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere e per l'effetto, a) revocare, con efficacia dalla pronuncia della sentenza straniera di divorzio del 29.11.2021, tutti i provvedimenti assunti in sede presidenziale con ordinanza n. cron. 7512/2021 del
31.05.2021 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 03.06.2021 e conseguentemente b) revocare, altresì, l'ordine di pagamento diretto da parte di Parte_2
datore di lavoro del Sig. , delle somme a questi addebitate a titolo di
[...] CP_1
mantenimento in favore della moglie e della figlia con la sopra indicata ordinanza;
3) con vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% spese generali e oneri di legge.
In via subordinata:
Nella non creduta e denegata ipotesi in cui l'On. Giudice adito si ritenga competente a giudicare sui provvedimenti relativi alla minore e solo con riferimento agli stessi, fermo restando l'accertamento dell'intervenuto divorzio e l'impossibilità di pronunciarsi, stante la cessata materia del contendere, sulle richieste di separazione, addebito, assegno di mantenimento in favore della ricorrente e assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente:
1) revocare tutti i provvedimenti assunti in sede presidenziale con ordinanza n. cron.
7512/2021 del 31.05.2021 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 03.06.2021;
2) revocare, in ogni caso, l'ordine di pagamento diretto da parte di datore di Parte_2
lavoro del Sig. , delle somme a questi addebitate a titolo di mantenimento in CP_1 favore della moglie e della figlia con ordinanza n. cron. 7512/2021 del 31.05.2021 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 03.06.2021;
3) disporre l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con diritto di libera frequentazione del padre nel giorno di domenica. In ulteriore subordine, qualora sia confermato l'affidamento esclusivo di alla madre, stabilire comunque il diritto del Per_1
Sig. di fare liberamente visita alla figlia nel giorno di domenica;
CP_1
4) stabilire a carico del Sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento della CP_1 figlia minore nell'importo omnicomprensivo di Euro 225,00= rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa oltre al 15% spese generali e oneri di legge.
In via istruttoria […]
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica (da ultimo, visto telematico del 3.1.2024)
Pag. 3 *.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio il 13.10.2014 in Parte_1 CP_1 CP_1
Marocco, con atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Maleo
(cfr. doc. 2 ric.);
− dal matrimonio è nata a [...], il giorno 8.8.2017, l'unigenita Per_1
− con ricorso del 24.2.2021, iscritto a ruolo generale il 4.3.2021, ha Parte_1 chiesto, oltre alla pronunzia sullo status, l'addebito al marito, l'affido esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale sita a Maleo, via Cavour, 19, l'intervento dei
Servizi sociali per la gestione delle visite paterne, un contributo di 500,00 euro mensili per il mantenimento indiretto, oltre al 50% delle spese extra-assegno, un assegno di mantenimento per sé pari a 200,00 euro mensili;
− nella fase presidenziale non si è costituito;
sentita la sola ricorrente, il CP_1
Presidente, con ordinanza 31.5.2021, ha autorizzato i coniugi alla vita separata, assegnato la casa a affidato la figlia in via esclusiva alla madre, con Parte_1 intervento dei Servizi sociali anche per l'organizzazione delle visite paterne;
assegno di mantenimento per la figlia di 400 euro/mese e per la moglie di 200 euro/mese;
− con ordinanza 27.11.2021 è stato disposto il pagamento diretto a carico del datore di lavoro di sul presupposto del suo inadempimento agli obblighi economici;
CP_1
− con comparsa del 15.4.2022 si è costituito in giudizio , il quale ha rilevato CP_1
che, con sentenza resa il 29.11.2021, n. 12778, provvedendo nel procedimento n.
2193/1626/2021 il Tribunale di Casablanca ha pronunciato il divorzio dei coniugi, oltre ad affidare la custodia della figlia alla madre e a condannare il ricorrente a specifici versamenti mensili in favore di moglie e figli. Di conseguenza, ad avviso della difesa di
, si sarebbe dovuta pronunziare la cessazione della materia del contendere CP_1
con revoca di ogni provvedimento emesso;
− la causa è stata istruita soltanto mediante il deposito di relazioni da parte dei Servizi sociali, in assenza di istanze di prova da ritenersi rilevanti ed ammissibili;
− la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il
2.4.2023, con successiva concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.;
Pag. 4 − nella camera di consiglio del 24.7.2023 il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza resa il 29.11.2021, n. 12778 dal Tribunale di Casablanca e, quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo;
− all'udienza dell'8.11.2023, acquisita medio tempore l'anzidetta documentazione, il giudice istruttore ha sentito le parti, personalmente comparse, e ha formulato una proposta di definizione congiunta del giudizio, tuttavia non accolta dalle parti;
− la causa è stata nuovamente rimessa in decisione con ordinanza emessa ex art. 127- ter c.p.c. il 29.12.2023, senza concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per concorde assenso delle parti;
− la camera di consiglio si è svolta il 09/01/2024.
2. In via preliminare, il Collegio deve esaminare gli effetti che, nell'odierno procedimento, dispiega la sentenza resa il 29.11.2021, n. 12778, dal Tribunale di Casablanca, a definizione del ricorso per divorzio introdotto, dinanzi al giudice marocchino, dall'odierno resistente. Il provvedimento dell'autorità giudiziaria del Marocco è stato prodotto sub doc.
2 dal resistente, con traduzione legalizzata e mai contestata dalla controparte.
Dalla disamina del provvedimento, consta che: (i) il procedimento è stato introdotto con istanza introduttiva di il 25.2.2021 (data in cui risultano pagati i contributi di rito) CP_1 ed è stata fissata l'udienza dell'11.3.2021; (ii) nel procedimento marocchino si è costituita che ha svolto domande riconvenzionali e opportune difese mediante un Parte_1
avvocato di Casablanca;
(iii) il Tribunale marocchino ha dichiarato il divorzio definitivo e irrevocabile tra i coniugi;
ha stabilito gli assegni divorzili per la moglie e quelli familiari per la figlia ha affidato la custodia della figlia alla madre;
ha autorizzato il padre a Per_1 vedere la figlia dalle 10 alle 18 della domenica.
All'udienza dell'8.11.2023, svoltasi – in questo procedimento – dinanzi al giudice istruttore, la ricorrente ha dichiarato di essere stata a conoscenza del procedimento marocchino e di aver conferito una procura al proprio padre, residente in quello Stato, per provvedere alla cura dei suoi interessi in quel giudizio.
Con attestato di cancelleria n. 2937/2023, prodotto dal resistente (datato 11.8.2023) a seguito di rimessione della causa sul ruolo, la Cancelleria presso la Corte d'Appello di
Casablanca ha dichiarato “che la detta sentenza è definitiva e non è stata impugnata nella parte relativa allo scioglimento dei vincoli coniugali fra la parte, salvo la parte relativa agli assegni”. Sul sopravvenuto status di divorziati, all'udienza dell'8.11.2023 la difesa di
[...]
nulla ha eccepito. Pt_1
Pag. 5 Da ciò si desume, quindi, che la pronuncia divorzile è passata in giudicato secondo la legge locale, mentre le statuizioni economiche, a tale data, potevano ritenersi ancora sub iudice (sebbene sul punto le parti nulla abbiano riferito).
In ordine agli effetti che tale sentenza può spiegare nell'ordinamento italiano, il Collegio ritiene necessarie le precisazioni che seguono.
Nella legge 218/1995 – applicabile in quanto, con riferimento alla circolazione delle decisioni giudiziarie, i regolamenti UE non si applicano ai provvedimenti emessi dagli Stati terzi – l'art. 64 prevede che “la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i princìpi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo
e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui
è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Il riconoscimento si sostanzia, come noto, nell'attribuzione alla decisione straniera della stessa imperatività ed efficacia che le è propria nello Stato in cui è stata pronunciata. In particolare, ai sensi dell'art. 64 cit., se la sentenza straniera riveste autorità di cosa giudicata nello Stato di origine e presenta gli ulteriori requisiti richiesti, le va attribuita la stessa efficacia di un giudicato nazionale anche nell'ordinamento italiano, quale Stato c.d.
“richiesto”, e ciò senza bisogno di alcun riesame del merito.
Quanto alla pronuncia di divorzio, nulla osta – secondo il Tribunale – al riconoscimento della statuizione resa dall'autorità giudiziaria marocchina.
Tale giudice, infatti, ben poteva conoscere di tale domanda (ex art. 31, legge 218/1995, ma, del resto, anche ex art. 3, par. 1, lett. b, regolamento CE 2201/03 applicabile ratione temporis); inoltre, sono stati rispettati i diritti difensivi della convenuta, che è stata notiziata del procedimento e vi si è costituita, svolgendo anzi domande riconvenzionali (e senza mai eccepire, a quanto consta dalla sentenza, la parallela pendenza del giudizio italiano).
La pronuncia divorzile, inoltre, risulta passata in giudicato e non è contraria ad altro provvedimento emesso in Italia, né poteva ritenersi sussistere una condizione di
Pag. 6 litispendenza, in quanto – secondo il condivisibile orientamento di legittimità (Cass.
2654/21) – non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione (in
Italia) e di divorzio (all'estero)1.
Né si riscontra – in linea con l'orientamento, assolutamente incontrastato nella giurisprudenza di merito, per cui la disciplina del diritto di famiglia attualmente vigente in
Marocco non offre alcuna ragione di frizione sotto il profilo dell'ordine pubblico (da ultimo,
App. Milano, 1269/22) – alcuna valida ragione per precludere il riconoscimento sub lett.
g), art. 64, legge 218/1995.
Peraltro, come consta dal doc. 3 res., al 18.3.2022 nei registri dell le parti Org_1 risultavano libere di stato per divorzio intervenuto il 29.11.2021, in quanto l'Ufficiale dello
Stato civile aveva già (correttamente) ravvisato la piena capacità della sentenza di produrre effetti in Italia in ordine allo status.
Ne discende che la statuizione in questa sede invocata in punto di status – ossia la separazione coniugale – è logicamente preclusa dal fatto che il vincolo matrimoniale è già stato aliunde sciolto, con successiva pronuncia di improcedibilità (v. infra).
3. L'intervenuta pronuncia del divorzio tra le parti – resa nel giudizio marocchino, sul punto res iudicata, già trascritto in Italia – comporta l'impossibilità di accedere a un esame nel merito di ogni domanda in questa sede svolta dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene infatti di prestare adesione all'orientamento della Suprema Corte (Cass.
24542/16) che, in una fattispecie essenzialmente sovrapponibile a quella attuale – ossia coniugi di cittadinanza comune extra-UE, separazione pendente in Italia (con domande anche relative alla prole), previa definizione del divorzio c.d. diretto nel Paese d'origine – ha rilevato che “il giudizio di divorzio svolto […] secondo la legge nazionale dei coniugi, una volta pronunciato, può essere riconosciuto in Italia, anche in pendenza del giudizio separativo, non potendosi applicare la condizione ostativa della litispendenza […]”. Di conseguenza – cassando con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello che non aveva riconosciuto effetti al divorzio straniero –, il Supremo Collegio ha evidenziato che, in caso sussistano gli ulteriori presupposti per il riconoscimento, dev'essere dichiarata la improcedibilità (sopravvenuta) di ogni altra domanda proposta nel giudizio di separazione.
A tale insegnamento la giurisprudenza di merito ha prestato piena condivisione.
Tra i più recenti provvedimenti, si possono richiamare inter alia Trib. Monza, sent. 921/20
(relativa a un ricorso per separazione personale tra coniugi marocchini, il cui matrimonio
Pag. 7 è stato dichiarato sciolto nel Paese d'origine in pendenza del giudizio italiano), Trib.
Modena, sent. 449/20 e Trib. Torino, sent. 1621/23 (anche in questo caso, trattavasi di cittadini marocchini, in fattispecie analoga a quella odierna).
Quest'orientamento muove dalla condivisibile convinzione per cui – a prescindere dalla prevenzione tra i due giudizi, italiano (di separazione) e straniero (di divorzio) – una volta sopraggiunta la sentenza che dichiari sciolto il vincolo coniugale, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione non solo sulla separazione, ma su qualsiasi altra domanda che, contestualmente a quella separativa, sia stata proposta nel giudizio di cui ai (previgenti) artt. 706 ss. c.p.c.
D'altro canto, presupposto della pronuncia separativa è l'esistenza – anche al momento della sentenza – di un vincolo coniugale: venuto meno quest'ultimo, è logicamente impossibile predicare una qualsiasi statuizione in tal senso, non soltanto per le domande intimamente connesse alla separazione (p.e., assegno di mantenimento per il coniuge, addebito), ma anche per quelle che pure sono omogenee a quelle solitamente avanzate nel giudizio di divorzio (p.e., affidamento della prole, assegnazione della casa, assegno di mantenimento indiretto per i figli). Anche nell'ordinamento nazionale, infatti, qualora due soggetti siano stati legati dal matrimonio, lo strumento previsto dalla legge per modificare i loro rapporti dipende pur sempre dalla previa esistenza del vincolo, non essendo consentita, in tali casi, l'introduzione di autonome domande volte a regolare tali relazioni: tant'è vero che un ricorso introdotto per la regolamentazione dei rapporti relativi a un figlio nato in [...] matrimonio, qualora sia accertato che in passato i genitori erano stati sposati, è da ritenersi inammissibile.
Il regime delineato dal giudice straniero – in punto di affidamento della prole o di rapporti economici – può ben essere poi soggetto a modifica (allo stato attuale, con domanda ex art. 473-bis.47 c.p.c.) nei casi in cui l'autorità giudiziaria italiana goda di giurisdizione sul punto secondo il quadro normativo, sovranazionale e interno, vigente. Questo, dunque, è lo strumento che consente di eventualmente ricalibrare le statuizioni straniere alla realtà nazionale, nel caso in cui (come nell'odierna fattispecie) il nucleo familiare sia già radicato in Italia: e proprio in questo senso si era orientata la proposta – non accolta dalle parti – avanzata dal giudice istruttore all'udienza dell'8.11.2023, che avrebbe risparmiato alle parti l'ulteriore dilatazione delle tempistiche processuali.
Di conseguenza, non solo per la separazione, ma anche per ogni altra domanda svolta, nel merito, dalla ricorrente, dev'essere adottata una pronuncia di improcedibilità, secondo l'insegnamento della Suprema Corte in precedenza richiamato.
Pag. 8 Infatti, la pronuncia di cessata materia nel contendere – che, nel rito contenzioso ordinario,
è stata frutto di progressiva elaborazione pretoria – si adotta qualora non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla fisiologica definizione del giudizio stesso (Cass. 19845/19; 7185/10): circostanza che, palesemente, non ricorre in questa fattispecie, per essersi sempre contrapposte le diverse ricostruzioni delle difese in ordine alla rilevanza della pronunzia divorzile straniera.
4. Il resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti dei provvedimenti assunti dal Presidente il 31.5.2021 (ordinanza presidenziale) e dal giudice istruttore il 27.11.2021
(ordine di pagamento ex art. 156 c.c.).
La domanda può essere accolta;
il dies a quo per la cessazione degli effetti dei suddetti provvedimenti si deve fissare – in assenza di indicazione, nella certificazione della cancelleria marocchina, sulla data del passaggio in giudicato della sentenza divorzile – nel
18.3.2022, data alla quale risulta senz'altro intervenuta l'irrevocabilità di tale pronuncia, per aver l'Ufficiale dello Stato civile italiano proceduto all'annotazione di legge.
Il Collegio ritiene comunque opportuno – incidenter tantum – che i Servizi sociali proseguano in ogni intervento già in corso nell'interesse della minore, con l'auspicio che entrambi i genitori – specie la figura paterna – aderiscano con convinzione a ogni attività loro indicata.
5. Le spese del giudizio sono da intendersi compensate per l'attività processuale che ha preceduto la costituzione di . CP_1
Le spese sostenute da quest'ultimo, che risulta integralmente vittorioso, sono poste a carico di parte ricorrente. In proposito, giova evidenziare che la difesa della ricorrente ha omesso di riferire al Tribunale la pendenza del giudizio marocchino – di pressoché coeva introduzione, ma senz'altro di preliminare definizione rispetto a questo – e ha poi insistito per l'accoglimento delle proprie domande, così comportando la prosecuzione della causa e l'obbligo, in capo al resistente, di svolgere difese.
In assenza di istruttoria orale, considerata la natura del procedimento e i rapporti tra le parti, le spese possono liquidarsi nel minimo per ciascuna fase processuale.
Poiché la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese statali, va rilevato (Cass. 8388/17;
10053/12) che l'ammissione a tale ultimo beneficio non vale ad addossare all'erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui al d.P.R. 115/02 sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato anticipa.
P.Q.M.
Pag. 9 Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DÀ ATTO che, con sentenza n. 12778 del 29.11.2021, passata in giudicato, il Tribunale di Casablanca (Marocco) ha dichiarato il divorzio tra ed Controparte_1 Parte_1
[...]
2. DICHIARA, per l'effetto, improcedibili tutte le domande proposte, in questo giudizio, da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
3. DICHIARA che le ordinanze del 31.5.2021, dott.ssa Giuppi, e 27.11.2021, dott.ssa Roca, emesse nel corso del procedimento, hanno cessato ogni efficacia dal 18.3.2022;
4. COMPENSA integralmente le spese di lite per la fase processuale compresa tra l'introduzione del ricorso e la costituzione del resistente;
5. CONDANNA a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 per il successivo svolgimento del giudizio, liquidandole in 3.000,00 euro, oltre
[...] spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, anche per trasmissione ai
Servizi sociali competenti.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 09/01/2024
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ben diversa sarebbe stata la valutazione che il Tribunale avrebbe potuto svolgere se la ricorrente, avvalendosi della legge di comune cittadinanza dei coniugi (Marocco), avesse introdotto in Italia la domanda di divorzio diretta, come senz'altro consente il vigente quadro normativo nazionale ed europeo in tema di diritto internazionale privato.