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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1656/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCUDERI Parte_1 C.F._1
GIOACCHINO ALDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCUDERI GIOACCHINO ALDO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. MANZO ASSUNTA e dell'avv. elettivamente domiciliato in piazza Carmine Amendola 39 84083 Castel San Giorgio presso il difensore avv. MANZO ASSUNTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09-04-2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l , dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Controparte_3 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che in data 08-04-2024, l le aveva Controparte_3 notificato l'Intimazione di Pagamento N°020 2023 9011404628 000 nella quale era pagina 1 di 3 incorporata la Cartella Esattoriale Inps N°020 2007 01281307450 000, asseritamente notificata in data 27-09-2007. Eccepiva che in realtà, la suddetta cartella esattoriale non era mai stata notificata dall' e che, in conseguenza, i contributi infasati nella suddetta cartella esattoriale, CP_1 erano prescritti. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' rilevando che la cartella esattoriale CP_1 CP_1
N°020 2007 01281307450 000, era stata ritualmente notificata alla ricorrente, in data 27- 09-2007, mentre le notifiche successive alla prima, erano di competenza dell
[...]
, e chiedeva che sul punto fosse integrato il contraddittorio, con Controparte_3 la chiamata in giudizio dell' . Controparte_3
L rimaneva contumace fino al 06-03-2025, data in cui Controparte_3 si costituiva tardivamente, rilevando che l aveva provveduto alla notifica della CP_1 cartella esattoriale presupposto dell'Avviso di Intimazione opposto, quando la prescrizione dei contributi infasati nella stessa, erano già prescritti, trattandosi di contributi relativi all'anno 1997. Sul punto precisava di non avere compiuto alcun atto di interruzione della prescrizione successiva alla notifica da parte dell' della Cartella Esattoriale presupposto, ma che CP_1 tale condotta non comportava alcuna responsabilità, dal momento che i contributi infasati, erano già prescritti al momento della notifica della Cartella Esattoriale da parte dell' CP_1
Con Ordinanza a verbale del 17-05-2024, il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, sospendeva la provvisoria esecutività dell'Avviso di Intimazione impugnato, rilevando che allo stato degli atti appariva decorso il termine prescrizionale successivo alla notifica della Cartella Esattoriale da parte dell' CP_1 dal momento che dopo la prima notifica avvenuta in data 27-09-2007, non vi erano stati atti ulteriori che avessero interrotto la prescrizione successiva alla pima notifica. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-10-2024, 13-01-2025, 31-03-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che la Cartella Esattoriale N°020 2007 01281307450 000, presupposto dell'Avviso di Intimazione CP_1 opposto, è stata ritualmente notificata dall alla signora , in data CP_1 Parte_1
27-09-2007.
pagina 2 di 3 E' poi emerso che dopo tale notifica non vi è più stato alcun atto di interruzione della prescrizione da parte dell , che aveva in gestione Controparte_3
l'esazione del credito, fino alla notifica dell'Intimazione di Pagamento N°020 2023 9011404628 000, avvenuta in data 08-04-2024. E' pertanto decorsa interamente la prescrizione quinquennale successiva alla notifica della Cartella Esattoriale presupposto dell'Intimazione di Pagamento. La mancata interruzione della prescrizione successiva alla prima notifica, è ascriviibile alla responsabilità dell' , che ha avuto in carico il Controparte_3 credito dopo la notifica della Cartella Esattoriale. CP_1
Con riferimento all'eccezione mossa tardivamente dall Controparte_3
, inerente l'asserita circostanza che la Cartella esattoriale presupposto
[...] dell'Intimazione di Pagamento opposta, era stata notificata dall quando era già CP_1 decorso il termine prescrizionale quinquennale, osserva il Tribunale che l'eccezione è tardiva, stante la tardività della costituzione in giudizio dell' , Controparte_3
e non può essere accolta. Pertanto viene annullata l'Intimazione di Pagamento N°020 2023 9011404628 000 nella quale era incorporata la Cartella Esattoriale N°020 2007 01281307450 000, CP_1 notificata in data 27-09-2007, e viene annullata altresì la cartella esattoriale presupposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, nei rapporti tra la ricorrente e l' . Parte_1 Controparte_3
Vengono compensate nei rapporti tra l' e l e tra CP_1 Controparte_3
l' e la ricorrente, stante la novità della problematica e l'anomalia della situazione CP_1 sottostante, non tenuta presente e non allegata dalle parti negli atti introduttivi del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, annulla la Cartella Esattoriale N°020 2007 01281307450 000 emessa dall e l'Intimazione di CP_1
Pagamento N°020 2023 9011404628 000 emessa dall Controparte_3
.
[...]
Condanna l alla rifusione delle spese processuali a Controparte_3 favore di , liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro Parte_1
43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Compensa per il resto le spese processuali. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 31-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1656/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCUDERI Parte_1 C.F._1
GIOACCHINO ALDO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCUDERI GIOACCHINO ALDO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASCIO ESTER , elettivamente domiciliato in CP_1 P.IVA_1
VIA MILAZZO 4/2 BOLOGNA presso il difensore avv. CASCIO ESTER
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. MANZO ASSUNTA e dell'avv. elettivamente domiciliato in piazza Carmine Amendola 39 84083 Castel San Giorgio presso il difensore avv. MANZO ASSUNTA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09-04-2024, conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1
e l , dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione Controparte_3 monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. Affermava che in data 08-04-2024, l le aveva Controparte_3 notificato l'Intimazione di Pagamento N°020 2023 9011404628 000 nella quale era pagina 1 di 3 incorporata la Cartella Esattoriale Inps N°020 2007 01281307450 000, asseritamente notificata in data 27-09-2007. Eccepiva che in realtà, la suddetta cartella esattoriale non era mai stata notificata dall' e che, in conseguenza, i contributi infasati nella suddetta cartella esattoriale, CP_1 erano prescritti. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse la nullità dell'Avviso di Intimazione impugnato e la prescrizione dei crediti presupposto. CP_1
Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' rilevando che la cartella esattoriale CP_1 CP_1
N°020 2007 01281307450 000, era stata ritualmente notificata alla ricorrente, in data 27- 09-2007, mentre le notifiche successive alla prima, erano di competenza dell
[...]
, e chiedeva che sul punto fosse integrato il contraddittorio, con Controparte_3 la chiamata in giudizio dell' . Controparte_3
L rimaneva contumace fino al 06-03-2025, data in cui Controparte_3 si costituiva tardivamente, rilevando che l aveva provveduto alla notifica della CP_1 cartella esattoriale presupposto dell'Avviso di Intimazione opposto, quando la prescrizione dei contributi infasati nella stessa, erano già prescritti, trattandosi di contributi relativi all'anno 1997. Sul punto precisava di non avere compiuto alcun atto di interruzione della prescrizione successiva alla notifica da parte dell' della Cartella Esattoriale presupposto, ma che CP_1 tale condotta non comportava alcuna responsabilità, dal momento che i contributi infasati, erano già prescritti al momento della notifica della Cartella Esattoriale da parte dell' CP_1
Con Ordinanza a verbale del 17-05-2024, il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del Lavoro, sospendeva la provvisoria esecutività dell'Avviso di Intimazione impugnato, rilevando che allo stato degli atti appariva decorso il termine prescrizionale successivo alla notifica della Cartella Esattoriale da parte dell' CP_1 dal momento che dopo la prima notifica avvenuta in data 27-09-2007, non vi erano stati atti ulteriori che avessero interrotto la prescrizione successiva alla pima notifica. Il processo si svolgeva alle udienze del 07-10-2024, 13-01-2025, 31-03-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria documentale, osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che la Cartella Esattoriale N°020 2007 01281307450 000, presupposto dell'Avviso di Intimazione CP_1 opposto, è stata ritualmente notificata dall alla signora , in data CP_1 Parte_1
27-09-2007.
pagina 2 di 3 E' poi emerso che dopo tale notifica non vi è più stato alcun atto di interruzione della prescrizione da parte dell , che aveva in gestione Controparte_3
l'esazione del credito, fino alla notifica dell'Intimazione di Pagamento N°020 2023 9011404628 000, avvenuta in data 08-04-2024. E' pertanto decorsa interamente la prescrizione quinquennale successiva alla notifica della Cartella Esattoriale presupposto dell'Intimazione di Pagamento. La mancata interruzione della prescrizione successiva alla prima notifica, è ascriviibile alla responsabilità dell' , che ha avuto in carico il Controparte_3 credito dopo la notifica della Cartella Esattoriale. CP_1
Con riferimento all'eccezione mossa tardivamente dall Controparte_3
, inerente l'asserita circostanza che la Cartella esattoriale presupposto
[...] dell'Intimazione di Pagamento opposta, era stata notificata dall quando era già CP_1 decorso il termine prescrizionale quinquennale, osserva il Tribunale che l'eccezione è tardiva, stante la tardività della costituzione in giudizio dell' , Controparte_3
e non può essere accolta. Pertanto viene annullata l'Intimazione di Pagamento N°020 2023 9011404628 000 nella quale era incorporata la Cartella Esattoriale N°020 2007 01281307450 000, CP_1 notificata in data 27-09-2007, e viene annullata altresì la cartella esattoriale presupposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, nei rapporti tra la ricorrente e l' . Parte_1 Controparte_3
Vengono compensate nei rapporti tra l' e l e tra CP_1 Controparte_3
l' e la ricorrente, stante la novità della problematica e l'anomalia della situazione CP_1 sottostante, non tenuta presente e non allegata dalle parti negli atti introduttivi del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, annulla la Cartella Esattoriale N°020 2007 01281307450 000 emessa dall e l'Intimazione di CP_1
Pagamento N°020 2023 9011404628 000 emessa dall Controparte_3
.
[...]
Condanna l alla rifusione delle spese processuali a Controparte_3 favore di , liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro Parte_1
43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa. Compensa per il resto le spese processuali. Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 31-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini pagina 3 di 3