Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 382
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Sentenza 2 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna, dott. Maurizio Marchesini, riguarda una controversia tra un attore e una controparte in merito a un'Intimazione di Pagamento e a una Cartella Esattoriale. L'attore ha contestato la validità della cartella, sostenendo che non fosse mai stata notificata, e ha chiesto l'accertamento della nullità dell'Intimazione e la dichiarazione di prescrizione dei crediti. La controparte, invece, ha affermato di aver notificato regolarmente la cartella e ha chiesto l'integrazione del contraddittorio.

Il Giudice, dopo aver esaminato la documentazione e le allegazioni, ha accertato che la cartella era stata effettivamente notificata nel 2007, ma ha rilevato che non erano stati compiuti atti di interruzione della prescrizione. Pertanto, ha dichiarato che il termine prescrizionale era decorso, annullando sia l'Intimazione di Pagamento che la Cartella Esattoriale. Ha inoltre condannato la controparte al pagamento delle spese processuali, compensando le spese tra le altre parti per la novità della questione. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla validità delle notifiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 382
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 382
    Data del deposito : 2 aprile 2025

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