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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott.ssa Silvia Fanesi Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice rel. riunito nella camera di consiglio del 8.2.2025, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento R.G.
n. 449/2024, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449/2024 del Ruolo generale affari contenziosi
TRA
, nata in [...]ù) il 28.8.1987, Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Teramo, Viale Francesco Savini nr. 53, presso lo studio dell'Avvocato Galizia Antonella;
Ricorrente
E
nato in [...]ù) il 31.3.1977, Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Burolo, via
Bollengo n. 19 (TO), presso e nello studio dell'Avv. Rachele Virginia De Nigris.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo ritualmente iscritto a ruolo ha chiamato in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: Parte_2
- di aver contratto matrimonio con il resistente, celebrato in Perù in data 01.9.2006, non trascritto nel territorio dello Stato italiano, dal quale è nata la figlia minore in data Per_1
31.10.2012;
- che le parti sono addivenute allo scioglimento del matrimonio con provvedimento del
28.3.2018 del Tribunale di famiglia della Circoscrizione de La Esperanza, Corte d'Appello de
La IB, parimenti non trascritto nel territorio dello Stato italiano;
- che il provvedimento nulla ha disciplinato in merito ai rapporti tra i coniugi ed alle modalità di esercizio dell'affidamento della figlia;
- che il padre, dopo la separazione, avrebbe omesso di instaurare con la minore un rapporto affettivo e di contribuire proficuamente alla sua educazione ed al suo sostentamento (se non in maniera del tutto sporadica), avendo lo stesso generato altra famiglia e convissuto egli con quest'ultima in Piverone (TO) dall'ottobre 2014;
- che, pertanto, sarebbe necessario un intervento giudiziale funzionale ad individuare le condizioni dell'affidamento della minore, la soluzione abitativa e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte degli stessi, nonché al fine di stabilire i termini di esercizio del diritto di visita;
- che, oltretutto, a fronte della sostanziale assenza del resistente nelle dinamiche di vita e di crescita della figlia, si paleserebbe indispensabile prevedere un modello genitoriale rispondente all'affidamento esclusivo nei confronti della madre, anche a fronte della distanza geografica della figura genitoriale paterna;
- che, in relazione alla posizione economica delle parti, si paleserebbe consono il contributo al mantenimento ordinario, da parte del pari ad euro 500,00 mensili. CP_1
Si è costituito in giudizio il resistente il quale ha dedotto: a) che le parti contraevano matrimonio nel 2006 in Perù e che, successivamente, il resistente si recava in Italia per esigenze lavorative sino al 2010, quanto la ricorrente, insieme alla comune figlia, lo raggiungeva;
b) che, rientrati in
Perù, gli stessi confermavano la comune volontà di separarsi nel 2013 ed addivenivano ad un accordo in ordine al mantenimento della figlia, omologato dal “Centro de conciliacion y arbitraje de la Uni-versidad Catolica Santo Toribio de Mongrovejo” della città peruviana di Chi-clayo; c) che successivamente egli faceva ritorno in Italia, periodo nel quale non intratteneva con la prole alcun rapporto, anche per via di una mancata collaborazione in tal senso da parte della ricorrente;
d) che nel 2022 la si trasferiva in Italia con la prole, fissando Parte_1
la residenza in Teramo ed ivi instaurando una nuova relazione affettiva.
Ha, quindi, aderito alla domanda di affido esclusivo della figlia, con possibilità di esercitare il diritto di visita e con esplicito impegno a recarsi nel contesto domiciliare della minore – quando possibile, stante la sua distanza geografica e gli impegni derivati dalla creazione del nuovo nucleo familiare– nonché la rideterminazione del contributo al mantenimento in euro 270,00 mensili.
A fronte della situazione esistente, preso atto che le posizioni delle parti non sono risultate del tutto antitetiche, il Tribunale, nelle more dell'istruttoria, ha disposto, in via provvisoria, l'affido esclusivo nei confronti della parte ricorrente, la corresponsione di un assegno di euro 250,00 da parte del resistente, la suddivisione tra i coniugi delle spese straordinaria nella misura del 50%,, ritenendo inoltre congruo sottoporre alle parti una proposta conciliativa circa gli aspetti economici, cristallizzandoli nel senso suddetto.
All'udienza del 28.1.2025, preso nuovamente atto del mancato raggiungimento di un accordo la causa è stata rimessa al Collegio per le determinazioni di competenza.
***
In primo luogo, il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affido esclusivo della minore alla madre.
Ebbene, nel nostro Ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte valorizzato il principio secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n.
28244/2019; Cass, n. 27348/2022).
Peraltro, la scelta della adozione del regime di affidamento esclusivo può dipendere da circostanze estranee all'idoneità genitoriale di una delle parti, potendo essere legata a fattori di altra natura, purchè orientate esclusivamente ad assecondare il benessere della prole.
Infatti: “ (…) essa va operata non solo tendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio. Dunque l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole”
(Cass. sent. 1602/2023).
Ebbene, si ribadisce come la scelta di affidare in via esclusiva la figlia alla madre appaia la Per_1
migliore risposta nella valutazione delle ricadute, in tempi brevi e medio lunghi, derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso di specie, la madre risulta essere il genitore tra i due più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dal fallimento del piano genitoriale condiviso e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della in ragione delle evidenze fattuali emerse nel corso di causa, Per_1
da cui si può evincere che la minore ha effettivamente trascorso l'intero arco di vita con la madre, elidendo, quasi del tutto, i rapporti con la figura paterna, soprattutto a fronte delle complesse vicissitudini migratorie e dell'attuale distanza geografica tra padre e figlia, che hanno, sicuramente, contribuito alla mancanza dell'instaurazione di un legame affettivo stabile.
Ebbene, l'assenza di interlocuzioni, la distanza geografica, la determinazione di abitudini di vita che vedono la minore tredicenne inserita perfettamente nel nuovo contesto familiare creato dalla madre, conducono a ritenere opportuno che l'affido della stessa sia esercitato in via esclusiva dalla odierna ricorrente.
A ciò deve aggiungersi che il sostanziale disinteresse del padre alle dinamiche di vita e di crescita della figlia è elemento che converge verso la soluzione che il Collegio si appresta ad adottare, ed infatti, il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche della non inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto, l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, occorre premettere che quest'ultimo ha un diritto-dovere di frequentare il figlio minore, teso a garantire la bigenitorialità ed una crescita sana ed equilibrata;
tuttavia ciò non comporta un vero e proprio obbligo coercibile in capo al genitore, in quanto è rimesso alla libera e consapevole scelta di quest'ultimo e alla libera autodeterminazione del figlio, fattore tanto più rilevante quanto più lo stesso si avvicini alla maggiore età.
Su tale aspetto le parti hanno manifestato un sostanziale accordo, orientato a stimolare il recupero del rapporto genitore-figlia mediante incontri che avverranno periodicamente mediante visita della figura genitoriale paterna nel territorio teramano, e ferma la volontà, espressa in senso favorevole, della stessa la quale, sulla scorta dell'età raggiunta, potrà esprimere un consapevole assenso o Per_1
dissenso circa la possibilità di frequentare il genitore ed instaurare con lui qualsivoglia rapporto affettivo.
Ne deriva, dunque, che, ferma restando l'assenza di coercibilità del diritto di visita, e la possibilità di attribuire ai genitori stessi la facoltà di disciplinare liberamente le modalità più confacenti ad agevolare gli incontri, autogestione indispensabile, soprattutto a fronte della lontananza geografica della figura paterna e della necessità di far fronte, da parte del medesimo, alle esigenze di un nuovo nucleo familiare, il Collegio ritiene estremamente opportuno che il effettui visite periodiche CP_1
(quantomeno di stampo bimestrale) funzionali al recupero dei rapporti con la figlia, e che ivi si trattenga anche nel periodo delle festività natalizie ed estive, sempre previo accordo con il genitore affidatario e previo consapevole assenso della figlia.
Infine, non si vedono ragioni per escludere l'applicazione del piano genitoriale proposto dalla ricorrente anche al padre, limitatamente ai casi nei quali lo stesso sia in visita presso la figlia – essendo evidentemente impossibile conciliare l'applicazione di tale piano con la quotidianità del genitore non collocatario. Parimenti non vi è ragione alcuna, allo stato attuale, per escludere che la minore possa svolgere assieme al padre le vacanze natalizie o quelle estive, anche presso la nuova famiglia del trovando tali determinazioni giustificazione nella necessità di stimolare un tentativo di CP_1
reintegrazione dei rapporti tra padre e figlia, a condizione che la minore esprima la propria volontà in tal senso e previo accordo tra i genitori, nel rispetto degli orari di lavoro della sig.ra , Parte_1
delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e a condizione che il sig. si occupi di prelevare la figlia e, al termine della periodo concordato, di riaccompagnarla alla CP_1
dimora di ella riconsegnandola alla madre.
Da ultimo, quanto agli aspetti economici relativi al mantenimento della minore, il Tribunale ritiene di sia opportuno confermare le determinazioni già assunte in via provvisoria in sede di istruttoria.
La situazione reddituale complessiva della ricorrente appare deteriore - seppure non di molto e in ogni caso tenendo in considerazione gli obblighi economico-finanziari nei confronti dei famigliari con i quali il attualmente convive - rispetto a quella dell' ex marito. Inoltre, la permanenza CP_1
della minore presso la madre conduce a ritenere appropriata la somma precedentemente indicata a carico del resistente.
Tali determinazioni risultano a maggior ragione valide se si considera che il reddito del resistente, nelle more dell'istruttoria mutato in peius (si vedano gli all.ti alla nota di deposito del 20.5.2024), è successivamente cresciuto in maniera consistente, come risulta dal raffronto tra la documentazione depositata a gennaio 2025 e quella precedentemente prodotta.
Occorre poi rammentare che la formazione di una nuova famiglia e, in particolare, la sopravvenuta nascita di un figlio da un nuovo partner, non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente unione (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
12/07/2016, n. 14175).
Infatti, affinché tale circostanza possa comportare la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare – con onere probatorio gravante su chi chiede la modifica – che la nascita di altra prole abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore, che non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente.
Per le ragioni esposte, appare opportuno confermare il quantum previamente stabilito e pari ad euro
250 a titolo ordinario, oltre al 50% delle spese straordinario come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Teramo.
Le spese del procedimento devono essere compensate a fronte della natura dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo in composizione Collegiale, tutte le altre richieste disattese:
1. dispone l'affidamento esclusivo della minore Persona_2
nei confronti della madre;
[...] Parte_1
2. dispone che sia domiciliata presso Persona_2
l'abitazione materna;
3. dispone che corrisponda, a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento nei confronti della figlia, la somma di euro complessivi 250,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie al 50%, disciplinate, salvo diverso accordo, in conformità al vigente protocollo in conformità al vigente protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Teramo in data 5/12/2018;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 12.2.2025. Il Giudice est. dott.ssa Daniela d'Adamo
Il Presidente dott.ssa Angela Di Girolamo
SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente dott.ssa Silvia Fanesi Giudice dott.ssa Daniela d'Adamo Giudice rel. riunito nella camera di consiglio del 8.2.2025, sciogliendo la riserva assunta nel procedimento R.G.
n. 449/2024, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449/2024 del Ruolo generale affari contenziosi
TRA
, nata in [...]ù) il 28.8.1987, Parte_1
residente in [...], elettivamente domiciliata in
Teramo, Viale Francesco Savini nr. 53, presso lo studio dell'Avvocato Galizia Antonella;
Ricorrente
E
nato in [...]ù) il 31.3.1977, Controparte_1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Burolo, via
Bollengo n. 19 (TO), presso e nello studio dell'Avv. Rachele Virginia De Nigris.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo ritualmente iscritto a ruolo ha chiamato in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: Parte_2
- di aver contratto matrimonio con il resistente, celebrato in Perù in data 01.9.2006, non trascritto nel territorio dello Stato italiano, dal quale è nata la figlia minore in data Per_1
31.10.2012;
- che le parti sono addivenute allo scioglimento del matrimonio con provvedimento del
28.3.2018 del Tribunale di famiglia della Circoscrizione de La Esperanza, Corte d'Appello de
La IB, parimenti non trascritto nel territorio dello Stato italiano;
- che il provvedimento nulla ha disciplinato in merito ai rapporti tra i coniugi ed alle modalità di esercizio dell'affidamento della figlia;
- che il padre, dopo la separazione, avrebbe omesso di instaurare con la minore un rapporto affettivo e di contribuire proficuamente alla sua educazione ed al suo sostentamento (se non in maniera del tutto sporadica), avendo lo stesso generato altra famiglia e convissuto egli con quest'ultima in Piverone (TO) dall'ottobre 2014;
- che, pertanto, sarebbe necessario un intervento giudiziale funzionale ad individuare le condizioni dell'affidamento della minore, la soluzione abitativa e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte degli stessi, nonché al fine di stabilire i termini di esercizio del diritto di visita;
- che, oltretutto, a fronte della sostanziale assenza del resistente nelle dinamiche di vita e di crescita della figlia, si paleserebbe indispensabile prevedere un modello genitoriale rispondente all'affidamento esclusivo nei confronti della madre, anche a fronte della distanza geografica della figura genitoriale paterna;
- che, in relazione alla posizione economica delle parti, si paleserebbe consono il contributo al mantenimento ordinario, da parte del pari ad euro 500,00 mensili. CP_1
Si è costituito in giudizio il resistente il quale ha dedotto: a) che le parti contraevano matrimonio nel 2006 in Perù e che, successivamente, il resistente si recava in Italia per esigenze lavorative sino al 2010, quanto la ricorrente, insieme alla comune figlia, lo raggiungeva;
b) che, rientrati in
Perù, gli stessi confermavano la comune volontà di separarsi nel 2013 ed addivenivano ad un accordo in ordine al mantenimento della figlia, omologato dal “Centro de conciliacion y arbitraje de la Uni-versidad Catolica Santo Toribio de Mongrovejo” della città peruviana di Chi-clayo; c) che successivamente egli faceva ritorno in Italia, periodo nel quale non intratteneva con la prole alcun rapporto, anche per via di una mancata collaborazione in tal senso da parte della ricorrente;
d) che nel 2022 la si trasferiva in Italia con la prole, fissando Parte_1
la residenza in Teramo ed ivi instaurando una nuova relazione affettiva.
Ha, quindi, aderito alla domanda di affido esclusivo della figlia, con possibilità di esercitare il diritto di visita e con esplicito impegno a recarsi nel contesto domiciliare della minore – quando possibile, stante la sua distanza geografica e gli impegni derivati dalla creazione del nuovo nucleo familiare– nonché la rideterminazione del contributo al mantenimento in euro 270,00 mensili.
A fronte della situazione esistente, preso atto che le posizioni delle parti non sono risultate del tutto antitetiche, il Tribunale, nelle more dell'istruttoria, ha disposto, in via provvisoria, l'affido esclusivo nei confronti della parte ricorrente, la corresponsione di un assegno di euro 250,00 da parte del resistente, la suddivisione tra i coniugi delle spese straordinaria nella misura del 50%,, ritenendo inoltre congruo sottoporre alle parti una proposta conciliativa circa gli aspetti economici, cristallizzandoli nel senso suddetto.
All'udienza del 28.1.2025, preso nuovamente atto del mancato raggiungimento di un accordo la causa è stata rimessa al Collegio per le determinazioni di competenza.
***
In primo luogo, il Collegio ritiene di dover confermare il regime di affido esclusivo della minore alla madre.
Ebbene, nel nostro Ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative, coerenti con il modello comportamentale offerto, che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni ed aspirazioni di questo.
La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte valorizzato il principio secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n.
28244/2019; Cass, n. 27348/2022).
Peraltro, la scelta della adozione del regime di affidamento esclusivo può dipendere da circostanze estranee all'idoneità genitoriale di una delle parti, potendo essere legata a fattori di altra natura, purchè orientate esclusivamente ad assecondare il benessere della prole.
Infatti: “ (…) essa va operata non solo tendo conto dell'idoneità o inidoneità di entrambi i genitori, ma anche - e soprattutto - valutando le ricadute che tale decisione può provocare in tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appare più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del figlio. Dunque l'individuazione di tale genitore va fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutando le modalità con cui in passato ha svolto il proprio ruolo genitoriale, le sue capacità affettive, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché la sua personalità, le sue consuetudini di vita e l'ambiente che è in grado di offrire alla prole”
(Cass. sent. 1602/2023).
Ebbene, si ribadisce come la scelta di affidare in via esclusiva la figlia alla madre appaia la Per_1
migliore risposta nella valutazione delle ricadute, in tempi brevi e medio lunghi, derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso di specie, la madre risulta essere il genitore tra i due più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dal fallimento del piano genitoriale condiviso e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità della in ragione delle evidenze fattuali emerse nel corso di causa, Per_1
da cui si può evincere che la minore ha effettivamente trascorso l'intero arco di vita con la madre, elidendo, quasi del tutto, i rapporti con la figura paterna, soprattutto a fronte delle complesse vicissitudini migratorie e dell'attuale distanza geografica tra padre e figlia, che hanno, sicuramente, contribuito alla mancanza dell'instaurazione di un legame affettivo stabile.
Ebbene, l'assenza di interlocuzioni, la distanza geografica, la determinazione di abitudini di vita che vedono la minore tredicenne inserita perfettamente nel nuovo contesto familiare creato dalla madre, conducono a ritenere opportuno che l'affido della stessa sia esercitato in via esclusiva dalla odierna ricorrente.
A ciò deve aggiungersi che il sostanziale disinteresse del padre alle dinamiche di vita e di crescita della figlia è elemento che converge verso la soluzione che il Collegio si appresta ad adottare, ed infatti, il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche della non inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario e giustificano, pertanto, l'affidamento esclusivo al genitore già collocatario.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, occorre premettere che quest'ultimo ha un diritto-dovere di frequentare il figlio minore, teso a garantire la bigenitorialità ed una crescita sana ed equilibrata;
tuttavia ciò non comporta un vero e proprio obbligo coercibile in capo al genitore, in quanto è rimesso alla libera e consapevole scelta di quest'ultimo e alla libera autodeterminazione del figlio, fattore tanto più rilevante quanto più lo stesso si avvicini alla maggiore età.
Su tale aspetto le parti hanno manifestato un sostanziale accordo, orientato a stimolare il recupero del rapporto genitore-figlia mediante incontri che avverranno periodicamente mediante visita della figura genitoriale paterna nel territorio teramano, e ferma la volontà, espressa in senso favorevole, della stessa la quale, sulla scorta dell'età raggiunta, potrà esprimere un consapevole assenso o Per_1
dissenso circa la possibilità di frequentare il genitore ed instaurare con lui qualsivoglia rapporto affettivo.
Ne deriva, dunque, che, ferma restando l'assenza di coercibilità del diritto di visita, e la possibilità di attribuire ai genitori stessi la facoltà di disciplinare liberamente le modalità più confacenti ad agevolare gli incontri, autogestione indispensabile, soprattutto a fronte della lontananza geografica della figura paterna e della necessità di far fronte, da parte del medesimo, alle esigenze di un nuovo nucleo familiare, il Collegio ritiene estremamente opportuno che il effettui visite periodiche CP_1
(quantomeno di stampo bimestrale) funzionali al recupero dei rapporti con la figlia, e che ivi si trattenga anche nel periodo delle festività natalizie ed estive, sempre previo accordo con il genitore affidatario e previo consapevole assenso della figlia.
Infine, non si vedono ragioni per escludere l'applicazione del piano genitoriale proposto dalla ricorrente anche al padre, limitatamente ai casi nei quali lo stesso sia in visita presso la figlia – essendo evidentemente impossibile conciliare l'applicazione di tale piano con la quotidianità del genitore non collocatario. Parimenti non vi è ragione alcuna, allo stato attuale, per escludere che la minore possa svolgere assieme al padre le vacanze natalizie o quelle estive, anche presso la nuova famiglia del trovando tali determinazioni giustificazione nella necessità di stimolare un tentativo di CP_1
reintegrazione dei rapporti tra padre e figlia, a condizione che la minore esprima la propria volontà in tal senso e previo accordo tra i genitori, nel rispetto degli orari di lavoro della sig.ra , Parte_1
delle esigenze e degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e a condizione che il sig. si occupi di prelevare la figlia e, al termine della periodo concordato, di riaccompagnarla alla CP_1
dimora di ella riconsegnandola alla madre.
Da ultimo, quanto agli aspetti economici relativi al mantenimento della minore, il Tribunale ritiene di sia opportuno confermare le determinazioni già assunte in via provvisoria in sede di istruttoria.
La situazione reddituale complessiva della ricorrente appare deteriore - seppure non di molto e in ogni caso tenendo in considerazione gli obblighi economico-finanziari nei confronti dei famigliari con i quali il attualmente convive - rispetto a quella dell' ex marito. Inoltre, la permanenza CP_1
della minore presso la madre conduce a ritenere appropriata la somma precedentemente indicata a carico del resistente.
Tali determinazioni risultano a maggior ragione valide se si considera che il reddito del resistente, nelle more dell'istruttoria mutato in peius (si vedano gli all.ti alla nota di deposito del 20.5.2024), è successivamente cresciuto in maniera consistente, come risulta dal raffronto tra la documentazione depositata a gennaio 2025 e quella precedentemente prodotta.
Occorre poi rammentare che la formazione di una nuova famiglia e, in particolare, la sopravvenuta nascita di un figlio da un nuovo partner, non determina automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente unione (cfr. Cassazione civile, sez. VI,
12/07/2016, n. 14175).
Infatti, affinché tale circostanza possa comportare la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento occorre dimostrare – con onere probatorio gravante su chi chiede la modifica – che la nascita di altra prole abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore e ciò per il semplice motivo per cui la nascita di un altro figlio è un fatto volontario, frutto di una libera scelta del genitore, che non può certo determinare una diminuzione dei doveri di mantenimento rispetto alla prole già esistente.
Per le ragioni esposte, appare opportuno confermare il quantum previamente stabilito e pari ad euro
250 a titolo ordinario, oltre al 50% delle spese straordinario come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Teramo.
Le spese del procedimento devono essere compensate a fronte della natura dell'odierno giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo in composizione Collegiale, tutte le altre richieste disattese:
1. dispone l'affidamento esclusivo della minore Persona_2
nei confronti della madre;
[...] Parte_1
2. dispone che sia domiciliata presso Persona_2
l'abitazione materna;
3. dispone che corrisponda, a titolo di Controparte_1
assegno di mantenimento nei confronti della figlia, la somma di euro complessivi 250,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre alla contribuzione per le spese straordinarie al 50%, disciplinate, salvo diverso accordo, in conformità al vigente protocollo in conformità al vigente protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Teramo in data 5/12/2018;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo nella camera di consiglio del 12.2.2025. Il Giudice est. dott.ssa Daniela d'Adamo
Il Presidente dott.ssa Angela Di Girolamo