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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/10/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. , nata in Parte_1 C.F._1 ifesa da NN OR e LL OB;
con l'ausilio dell'OCC avv. Erika Renata Sobrero.
Rilevato che, con ricorso depositato in data 29.09.2025, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
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TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la sig. risulta convivente con il sig. Pt_1 Controparte_1 quale marito e con i figli nata il Persona_1
30/3/1995; nata il [...]; Controparte_2 [...] nato a [...] il [...], tutti e tre dichiarati Controparte_3 non economicamente autosufficienti, in un immobile di proprietà del sig. sito in Genova, via Piacenza 126/6D; CP_1
- la sig.ra non risulta più titolare di beni immobili in quanto l'unico Pt_1 immobile di proprietà sito in Genova, Via Vecchia n. 9/5 risulta oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte del per il Controparte_4 rifacimento della vicina rimessa MT (progetto in ambito PNRR del nuovo
“Sistema degli Assi per il trasporto pubblico"), a fronte di un'indennità di esproprio, ancora da corrispondere a carico di quest'ultimo, pari ad euro 53,240,00 per come rivalutata nel mese di aprile 2024;
- la sig.ra non risulta titolare di beni mobili registrati;
Pt_1
- la sig.ra risulta titolare di libretto postale n. 45222147 n. carta Pt_1
64682852 con saldo attivo al 7-7-25 di € 0,72; carta postepay n. -5999 con saldo attivo al 7-7-25 di € 1,13;
- la sig.ra risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente Pt_1 di colf part – time per euro 700,00 mensili mentre invece il marito risulta percepire reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso Società S.D. M. di Sabbia Sabrina per euro 1.700,00 mensili: risulta pertanto un reddito familiare mensile complessivo di euro 2.400,00;
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- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano: euro 3.282,56 per debiti in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; euro 204.914,16 per debiti privilegiati/ipotecari con B.N.L., Agenzia delle Entrate – Riscossione, Controparte_4 euro 19.051,87 per de Condominio Via Vecchia, BNL, Enel Energia;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 227.248,59;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 2.414,49 mensili, tenuto conto delle entrate mensili della ricorrente e del proprio marito;
- la ricorrente, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma dovuta a titolo di indennità di esproprio affermando l'OCC che
“L'importo residuante al nucleo familiare (euro 61,51 mensili) è talmente esiguo che la scrivente non ritiene di doverlo conteggiare nella presente procedura”. In considerazione della durata della procedura di liquidazione che, come tale, ben può essere pari a tre anni, si avrebbe un ulteriore attivo di euro 2.214,36 da distribuire ai creditori. Ne consegue che il residuo derivante dal calcolo della quota incomprimibile, che avverrà con separato provvedimento monocratico a seguito dell'apertura della procedura liquidatore, dovrà essere versato mensilmente alla procedura non risultando affatto irrisorio per come già individuato dall'OCC; fermo restando che le singole voci atte a formare tale c.d. quota incomprimibile saranno oggetto di diversa valutazione in sede monocratica con conseguente attivo da versare alla procedura più elevato dei soli euro 61,51 mensili individuati;
considerato infatti che l'eventuale congruità delle spese indicate dall'OCC nell'individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella 3
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procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che
la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall'inciso di cui all'art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per 4
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procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall'OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell'esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che
nel caso di specie possa essere nominato, quale liquidatore, il dott.
di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all'albo dei gestori Persona_2
, dalla relazione dell'OCC non risulta alcun cenno all'indennità PRIS utilizzata in parte e pro quota dalla ricorrente – circostanza che deve essere approfondita – e, come sopra già osservato, la proposta di non versare alla procedura alcuna utilità economica in favore dei creditori, in presenza comunque di un'utilità economica eccedente la c.d. quota incomprimibile individuabile - laddove invece l'effetto dell'apertura della procedura di liquidazione è quello proprio dell'attrazione automatica di tutti i beni, posti al di fuori della suddetta quota, in capo alla procedura con sottrazione della loro disponibilità in capo al debitore ammesso alla procedura - non costituisce conclusione condivisibile e coerente con le attività di liquidazione richieste e proprie della presente procedura;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. , nata in [...]_1 C.F._1
il 31.03.1979; nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Persona_2 ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore: 5
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- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il 6
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ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Daniele Bianchi Presidente Dott. Pietro Spera Giudice Dott. Tommaso Sdogati Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:
(C.F. , nata in Parte_1 C.F._1 ifesa da NN OR e LL OB;
con l'ausilio dell'OCC avv. Erika Renata Sobrero.
Rilevato che, con ricorso depositato in data 29.09.2025, la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede nel circondario del Tribunale di Genova;
considerato che
, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;
considerata, quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;
considerato che
la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;
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considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte. Considerato infatti che:
- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell'aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- la sig. risulta convivente con il sig. Pt_1 Controparte_1 quale marito e con i figli nata il Persona_1
30/3/1995; nata il [...]; Controparte_2 [...] nato a [...] il [...], tutti e tre dichiarati Controparte_3 non economicamente autosufficienti, in un immobile di proprietà del sig. sito in Genova, via Piacenza 126/6D; CP_1
- la sig.ra non risulta più titolare di beni immobili in quanto l'unico Pt_1 immobile di proprietà sito in Genova, Via Vecchia n. 9/5 risulta oggetto di esproprio per pubblica utilità da parte del per il Controparte_4 rifacimento della vicina rimessa MT (progetto in ambito PNRR del nuovo
“Sistema degli Assi per il trasporto pubblico"), a fronte di un'indennità di esproprio, ancora da corrispondere a carico di quest'ultimo, pari ad euro 53,240,00 per come rivalutata nel mese di aprile 2024;
- la sig.ra non risulta titolare di beni mobili registrati;
Pt_1
- la sig.ra risulta titolare di libretto postale n. 45222147 n. carta Pt_1
64682852 con saldo attivo al 7-7-25 di € 0,72; carta postepay n. -5999 con saldo attivo al 7-7-25 di € 1,13;
- la sig.ra risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente Pt_1 di colf part – time per euro 700,00 mensili mentre invece il marito risulta percepire reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato presso Società S.D. M. di Sabbia Sabrina per euro 1.700,00 mensili: risulta pertanto un reddito familiare mensile complessivo di euro 2.400,00;
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- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano: euro 3.282,56 per debiti in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; euro 204.914,16 per debiti privilegiati/ipotecari con B.N.L., Agenzia delle Entrate – Riscossione, Controparte_4 euro 19.051,87 per de Condominio Via Vecchia, BNL, Enel Energia;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 227.248,59;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall'OCC in euro 2.414,49 mensili, tenuto conto delle entrate mensili della ricorrente e del proprio marito;
- la ricorrente, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma dovuta a titolo di indennità di esproprio affermando l'OCC che
“L'importo residuante al nucleo familiare (euro 61,51 mensili) è talmente esiguo che la scrivente non ritiene di doverlo conteggiare nella presente procedura”. In considerazione della durata della procedura di liquidazione che, come tale, ben può essere pari a tre anni, si avrebbe un ulteriore attivo di euro 2.214,36 da distribuire ai creditori. Ne consegue che il residuo derivante dal calcolo della quota incomprimibile, che avverrà con separato provvedimento monocratico a seguito dell'apertura della procedura liquidatore, dovrà essere versato mensilmente alla procedura non risultando affatto irrisorio per come già individuato dall'OCC; fermo restando che le singole voci atte a formare tale c.d. quota incomprimibile saranno oggetto di diversa valutazione in sede monocratica con conseguente attivo da versare alla procedura più elevato dei soli euro 61,51 mensili individuati;
considerato infatti che l'eventuale congruità delle spese indicate dall'OCC nell'individuazione della quota incomprimibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;
considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella 3
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procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione;
iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
iiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;
considerato che
, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;
considerato che
nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che
il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
ritenuto che
la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;
considerato che
solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;
considerato che
la riforma normativa di cui al D. Lgs. n. 136/2024 ha eliminato, dall'inciso di cui all'art. 270 co. 2 lett. b), la ricorrenza dei “giustificati motivi” per 4
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procedere alla nomina di un liquidatore diverso dall'OCC e che, quindi, il Tribunale risulta completamente libero di nominare tale figura nell'esercizio della propria attività discrezionale;
ritenuto che
nel caso di specie possa essere nominato, quale liquidatore, il dott.
di comprovata esperienza e capacità ed iscritta all'albo dei gestori Persona_2
, dalla relazione dell'OCC non risulta alcun cenno all'indennità PRIS utilizzata in parte e pro quota dalla ricorrente – circostanza che deve essere approfondita – e, come sopra già osservato, la proposta di non versare alla procedura alcuna utilità economica in favore dei creditori, in presenza comunque di un'utilità economica eccedente la c.d. quota incomprimibile individuabile - laddove invece l'effetto dell'apertura della procedura di liquidazione è quello proprio dell'attrazione automatica di tutti i beni, posti al di fuori della suddetta quota, in capo alla procedura con sottrazione della loro disponibilità in capo al debitore ammesso alla procedura - non costituisce conclusione condivisibile e coerente con le attività di liquidazione richieste e proprie della presente procedura;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:
(C.F. , nata in [...]_1 C.F._1
il 31.03.1979; nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;
nomina liquidatore il dott. Persona_2 ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;
dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;
conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
DISPONE che il liquidatore: 5
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- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il 6
TRIBUNALE DI GENOVA Sezione VII Civile Sezione Procedure Concorsuali
ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).
Genova, camera di consiglio del 02.10.2025
Il Giudice rel.
Dott. Tommaso Sdogati
Il Presidente
Dott. Daniele Bianchi
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