Articolo 2 della Legge 1 novembre 1973, n. 762
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 dicembre 1973
Art. 2.
Nel territorio extra doganale del comune di Livigno e' istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione e dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti.
Nello stesso territorio e' altresi' istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti; articoli sportivi; profumi e prodotti di bellezza; apparecchi fotografici; apparecchi radio e televisivi; pelliccerie; pelletterie ed articoli di abbigliamento.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1973
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