TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 07/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 18391/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 CP_1
alle ore 10.15, sono presenti l'avv. Nicoletti in sostituzione dell'avv. SIDOTI MASSIMO per parte ricorrente nonché l'avv. Sparacino Maria Grazia per l' . CP_1
I procuratori delle parti, atteso il provvedimento di annullamento depositato dall' , CP_1 chiedono, la cessata materia del contendere rispettivamente con vittoria e compensazione delle spese di lite.
L'avv. Nicoletti chiede la distrazione delle spese.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.46 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18391/ 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, (c.f. ), residente in [...] C.F._1
108, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sidoti, per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
oggetto: opposizione avviso di addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 07/05/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1190,70 oltre spese CP_1
generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 16.12.2024, proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_2
addebito n. 596 2024 00048352 53 000, contenete la richiesta di pagamento di complessive €
4.776,71, relativo all'accertamento di contributi per la “Gestione Commercianti” asseritamente dovuti in relazione al periodo 10/2022-03/2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'illegittimità della pretesa, in quanto essendo dipendente a tempo indeterminato della non sussisteva il presupposto dell'esercizio attività Controparte_2
imprenditoriale “prevalente ed abituale” per l'assoggettamento alla gestione commercianti.
Ritualmente costituitosi l' dichiarava di avere riesaminato la posizione assicurativa e CP_1
previdenziale del ricorrente e, ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento, aveva disposto la cancellazione della posizione contributiva commercianti alla data del 10/02/2020, nonché di volere procedere allo sgravio dell'avviso di addebito impugnato.
All'odierna udienza entrambi le parti, alla luce del provvedimento di annullamento depositato dall' , hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, rispettivamente con la CP_1
condanna e la compensazione delle spese processuali.
Ora dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta essere venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve ritenersi pertanto cessata la materia del contendere.
Rilevato che l' ha adottato provvedimento di annullamento dell'avviso di addebito CP_1
impugnato soltanto dopo il deposito del ricorso giudiziario, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in virtù del principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che devono liquidarsi come in dispositivo,
con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 7.5.2025
Il Giudice Carmela Fachile