Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
30.01.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 21120/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: restituzione somme;
T R A
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Napoli alla Via dei Greci n. 36 presso lo studio degli Avv.ti Mario Saltalamacchia
e Luca Saltalamacchia, dai quali è rappresentata e difesa.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), residente in [...] C.F._1 di Moccia n. 46.
RESISTENTE-CONTUMACE
CONCLUSIONI: condannare alla corresponsione della somma di € 10.673,27 _1
o di quella maggiore/minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori decorrenti dalle date di incasso al saldo;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.11.2023 la produttrice di caffè, Parte_1 esponeva che in data 30.11.2022 aveva sottoscritto un contratto di agenzia con , in _1 forza del quale gli aveva conferito l'incarico di promuovere stabilmente la vendita di prodotti
1
Aggiungeva che nel settembre del 2023 il contratto di agenzia era stato risolto a causa di una serie di gravissimi comportamenti scorretti posti in essere dall'agente; e che aveva contattato gli esercizi commerciali rientranti nella sua zona di competenza, chiedendo il versamento delle somme che risultavano impagate.
Lamentava di aver, così, verificato che molte fatture risultavano già saldate direttamente nelle mani del sig. , il quale le aveva trattenute indebitamente, per un importo di € _1
10.673,27 analiticamente quantificato in ricorso.
Precisava che il predetto agente, pur non avendo negato il proprio indebitamento, non le aveva versato le somme trattenute.
Tanto premesso, affermato di essere creditrice del predetto importo, la Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro,
[...]
per sentirlo condannare al pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori _1 decorrenti dalle date di incasso al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite.
All'udienza dell'11.04.2024, regolarmente instaurato il contraddittorio, a mezzo notifica ex art .143 c.p.c, non si costituiva in giudizio, per cui veniva dichiarato contumace. _1
Acquisita la documentazione prodotta, preso atto della mancata comparizione del resistente per rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferito ed espletata la prova testimoniale articolata, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note.
L'udienza del 30.01.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note;
lette le note, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Preliminarmente, si evidenzia che la contumacia non impedisce il regolare svolgimento del processo, né comporta un automatico accoglimento delle istanze della parte costituita, sull'attore rimasto in giudizio.
Pertanto, la contumacia del sig. non genera una situazione di esonero della ricorrente _1 dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati ex art. 115, comma 1, ed art. 416, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. n. 24885/2014: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria,
e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
Più recentemente, è stato ribadito che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (cfr. Cass n. 14372/2023).
Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti (contratto di agenzia, fatture e contestuali dichiarazioni di pagamento in calce alle medesime degli esercizi commerciali interessati,
2 conversazioni intrattenute col resistente), della mancata comparizione del resistente per rendere l'interrogatorio formale regolarmente deferito e dalla prova testimoniale espletata emerge un complessivo quadro probatorio che conferma integralmente le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso.
Nello specifico, l'attività espletata dal sig. consistente nel promuovere affari e _1 riscuotere compensi in favore della rinviene la propria giustificazione nel contratto Parte_1 di agenzia depositato.
Per quanto di interesse in questa sede, l'attività di riscossione effettuata si giustifica alla luce dell'art. 4 del suddetto contratto (fatturazione ed incassi), in base al quale “la fatturazione delle merci sarà effettuata esclusivamente da noi, salvo diversi accordi. Vi è riconosciuta la facoltà di riscuotere per nostro conto”.
Ciò acclarato, la circostanza che l'agente si sia avvalso della facoltà prevista dal contratto emerge chiaramente dalle dichiarazioni di pagamento effettuate in calce alle diverse fatture presentate dall'odierna ricorrente e che sono agli atti.
Da tali dichiarazioni emerge che, benché la non fosse a conoscenza dei Parte_1 pagamenti – motivo per cui provvedeva a emettere le suddette fatture – gli esercizi commerciali interessati avevano già versato il corrispettivo della partita di caffè acquistata;
ciò direttamente nelle mani dell'agente.
La conferma dell'indebitamento emerge dalle conversazioni intrattenute dai dipendenti dell'ufficio contabile della società, allegate, da cui è possibile appurare che il sig. aveva _1 richiesto e non contestato l'estratto conto, impegnandosi a saldare in breve tempo il debito maturato con la società.
Il quadro probatorio documentale così delineato, si arricchisce alla luce dell'espletata prova testimoniale.
Il primo teste, (a conoscenza diretta dei fatti di causa), dichiarava: Testimone_1
“conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della dal 2014 circa. ADR: sono Pt_1 impiegato amministrativo, mi occupo di contabilità bilancio ma essendo il più anziano in servizio, collaboro anche con gli altri colleghi. ADR: la società ha avuto come agente per circa dodici mesi tra gli altri, , che promuoveva la linea “ ” per la provincia di Napoli _1 Parte_2
e successivamente anche per alcuni clienti per la città di Napoli. ADR: confermo che, a seguito di reiterate interlocuzioni con l'agente , che prendeva tempo accampando varie scuse con _1 me quando gli chiedevo il pagamento di diverse forniture, diversi clienti della ci hanno Pt_1 risposto per iscritto che loro avevano regolarmente corrisposto i pagamenti delle fatture in contanti nelle mani del . ADR: riconosco i nominativi degli esercizi commerciali bar _1 numero da 1 a 13 indicati nel ricorso a pag. 1 e ss. ADR: si tratta delle ditte che hanno riferito ciò direttamente alla collega che si è occupata materialmente di acquisire la Testimone_2 documentazione dei terzi. ADR: riconosco le dichiarazioni allegate al fascicolo di parte ricorrente che lei mi mostra ad esempio allegato n. 29. ADR: riconosco inoltre la conversazione che lei mi mostra, tenuta da me con il sig. a mezzo Whatsapp allegato n. 33 al ricorso. ADR: in _1
3 pratica, il non ha corrisposto alla il pagamento del caffè da lui venduto per oltre _1 Pt_1
10.000,00 euro”.
La seconda teste, sig.ra (a conoscenza diretta dei fatti di causa), rispondeva: Tes_3
“conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della dal settembre 2020, e sono Parte_1 indifferente al resistente. ADR: sono impiegata amministrativo, mi occupo di controllo clienti ed ufficio tesoreria. ADR: la società ha avuto come agente per circa un anno tra gli altri, _1
, che promuoveva la linea “Gran ” principalmente per la città di Napoli. ADR: al
[...] Parte_2 rientro delle ferie, poiché risultavano diverse fatture non saldate dai clienti dell'agente , _1
l'ho contattato e lui inizialmente mi ha risposto che aveva incassato in contanti il prezzo e che li avrebbe portati in azienda, cosa che non ha mai fatto. In realtà, dopo le prime chiamate, non ha più risposto a telefono e non mi ha fatto sapere più nulla. ADR: Quindi ho contattato telefonicamente ad uno ad uno i tredici clienti interessati. ADR: riconosco i nominativi degli esercizi commerciali bar numero da 1 a 13 indicati nel ricorso a pag. 1 e ss. ADR: i clienti hanno tutti risposto telefonicamente di aver regolarmente pagato in contanti nelle mani dell'agente
. ADR: successivamente, ho inviato a ciascuno la documentazione a mezzo mail e il cliente _1 ha risposto sottoscrivendo una dichiarazione in cui affermava di aver pagato la fattura o le fatture nelle mani del . ADR: riconosco le dichiarazioni allegate al fascicolo di parte ricorrente _1 che lei mi mostra ad esempio l'allegato n. 25 B della ADR: riconosco inoltre le Parte_3 conversazioni che lei mi mostra, tenuta da me con il sig. a mezzo Whatsapp allegato n. _1
25 A al ricorso. ADR: ricordo che il non ha corrisposto alla il pagamento del _1 Pt_1 caffè da lui venduto per diverse migliaia di euro con i predetti clienti.”
In merito a tali concordanti dichiarazioni, non possono essere nutriti dubbi circa l'attendibilità dei testi, atteso che quanto narrato è intrinsecamente coerente;
inoltre, il dichiarato
è in linea con quanto asserito dalla società e con quanto emerge dagli atti di causa.
Quanto riferito dai testi rappresenta, in primo luogo, ulteriore conferma del fatto che il sig.
riscuoteva somme in favore della società ricorrente;
ma, soprattutto, è prova della _1 circostanza per cui una parte delle suddette somme, una volta incassate non siano state trasferite alla Parte_1
Dalle fatture prodotte e dalle allegate dichiarazioni di pagamento da parte degli esercizi commerciali interessati è possibile affermare che l'effettivo indebitamento del sig. nei _1 confronti della ricorrente corrisponde a € 10.673,27, come analiticamente quantificato nel ricorso introduttivo, distinguendo le voci pagate da ciascun cliente.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, in accoglimento del ricorso, va _1 condannato al pagamento in favore della della somma di € 10.673,27. Parte_1
Su tale somma sono, altresì, dovuti gli interessi legali, ma non quelli moratori richiesti, decorrenti dalle singole date di incasso e fino al saldo effettivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto del valore della controversia e
4 dell'attività difensiva svolta;
liquidazione effettuata in misura minima in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore della _1 della somma di € 10.673,27, oltre interessi legali dalle date di incasso e fino al saldo Parte_1 effettivo;
• condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.695,00, _1 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, nonché rimborso del contributo unificato di
€ 237,00.
Così deciso in Napoli, il 31.01.2025.
Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott. Giuliano Ferraro, in tirocinio generico presso l'intestato ufficio.
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