Articolo 48 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 47Articolo 49
Versione
23 maggio 1958
Art. 48.
La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958