CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3414/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. ed est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3414/2024 R.G. promossa su rinvio della Cassazione
DA in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Parte_1 Parte_2
C.F. e P. IVA sedente in Milano, Piazza del Duomo n. 20, con
[...] P.IVA_1
sede operativa a Legnano, Via Toti n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Mauro Nucera, C.F. , del foro di Milano, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del predetto sito in US IZ (Va), Corso XX Settembre n.
19, 21052, al cui numero di fax – 02.87163796 – ed indirizzo di posta elettronica certificata
– – dove dichiara di voler ricevere tutte le Email_1
comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento pagina 1 di 8 - appellante
CONTRO
(P. IVA: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano via Emanuele P.IVA_2
Filiberto n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Ghiringhelli del Foro di US IZ
(CF: - PEC: , che la C.F._2 Email_2
rappresenta e difende in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Teodorico n. 19/4 Milano.
.- appellata-
-
Le parti precisavano le conclusioni come da fogli separati.
All'esito dell'udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2023, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4305/2023, emesso, su ricorso di
[...]
, dal Tribunale di Milano, con il quale le si ingiungeva Controparte_1
di pagare la somma di € 21.930,72 (oltre interessi moratori ex d.lg. n. 231/02), a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi eseguiti dalla ricorrente (servizio continuativo, servizio Cloud comprensivo di dominio, posta elettronica, SSL, Spazio Web, Piattaforma
ActiveCampaign, sviluppo della strategia inbound marketing, ecc.) come da fatture 177/2021,
178/2021 e 216/2021 allegate.
L'opponente, in particolare, eccepiva che l'importo ingiunto non era corretto, avendo controparte fatto riferimento, nella corrispondenza, alla minore somma di € 17.278,04, ed pagina 2 di 8 eccepiva, in ogni caso, la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'opposta.
Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la , riconoscendo, in Controparte_1 CP_1
primo luogo, che l'importo di cui al ricorso monitorio era stato, per errore, indicato in misura maggiore e che, pertanto, la somma dovuta era di complessivi € 17.278,04; nel resto, contestava quanto eccepito dall'opponente, evidenziando di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali con lo svolgimento delle attività per cui erano state emesse le fatture rimaste insolute, e che, in ogni caso, vi era stato riconoscimento scritto del debito da parte di con comunicazione dell'1.04.2022; concludeva chiedendo che l'opponente Pt_1
venisse condannata al pagamento, in proprio favore, della somma di € 17.278,04, oltre interessi di mora come previsti dal D.lgs. 231/02 e, in via subordinata, al pagamento dell'importo di € 5.572,04, sempre oltre interessi o della diversa somma ritenuta equa dal giudice per l'attività svolta, oltre all'applicazione del terzo comma dell'articolo 96 cpc e dell'art. 13 del D. Lgs. 28/2010.
All'udienza del 15.02.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo in virtù del quale si impegnava al pagamento a saldo e stralcio della somma di € Pt_1
10.000,00 più spese di ingiunzione in n. 4 rate con scadenza finale a giugno 2024, per cui le parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di verificare la definizione bonaria della controversia;
successivamente, parte opposta comunicava che l'opponente aveva disatteso gli accordi assunti in pendenza di giudizio, avendo corrisposto esclusivamente la minor somma di € 500,00 e chiedeva rinviarsi la causa per conclusioni.
Quindi la causa, con sentenza n. 9160/2024 pubblicata il 22.10.2024, veniva così decisa :
“Revoca il decreto ingiuntivo n. 4305/2023 del Tribunale di Milano e condanna l'opponente Pt_1
al pagamento, in favore dell'opposta , della somma di
[...] Controparte_1 Controparte_1
euro 16.778,04, oltre agli interessi di mora previsti dal D. lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di
pagina 3 di 8 parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.400,00, oltre contributo forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 1.700,00”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi in seguito esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, all'esito dell'udienza del 15.5.2025, è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nell'accogliere le pretese creditorie, ha affermato che “il credito azionato dall'opposta si fonda su espresso riconoscimento del debito di euro 17.278,04, ad opera della società opponente, contenuto nella comunicazione del 01.04.2022 non contestata da (v. doc. 9 fascicolo Pt_1
opposta). Tale dichiarazione proveniente dalla società opponente, non oggetto di specifico disconoscimento, reca la manifestazione della consapevolezza del debito di euro 17.278,04 in favore di Controparte_1
(in ordine al quale si propone un piano di rientro) e costituisce una chiara ricognizione di debito ex art.
1988 c.c., relativa al contatto di appalto di servizi sottoscritto in data 7.07.2020 e rinnovato in data 1.04.2021; ha altresì affermato che “ generica e sfornita di prova - stante la ricognizione di debito che comporta l'inversione dell'onere della prova - è poi la contestazione degli inadempimenti contrattuali mossi all'opposta”.
^^^
L'appellante critica tale decisione articolando un unico motivo, col quale Parte_3
sostiene che la mail di cui trattasi “proveniva da un account generico Email_3
avente ad oggetto, tra l'altro, – Nuovo incontro 25.03.22 – Recap condivisione lavorazioni riunione del
15/02 presso ) e non, certamente, da un rappresentante dell'azienda osserva che, al Pt_1
contrario, il documento n. 6 versato in atti nel giudizio di primo grado riporta proprio la firma del soggetto che all'interno della aveva ed ha, ancora oggi, potere decisionale, ossia, il General Manager, sig. e che, ancora, il documento 10 di Controparte_2
pagina 4 di 8 parte appellata, prodotto in primo grado, evidenzia delle comunicazioni intercorse tra gli uffici amministrativi delle due aziende e non richiama alcun accordo e/o piano di pagamento e/o riconoscimento di debito.
Rileva che la promessa unilaterale deve avere ad oggetto il debito dello stesso promittente, non quello di altri soggetti, e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione, fermo altresì che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui
è da considerarsi assolutamente nulla: e nel caso di specie vi è assoluta incertezza circa la natura e provenienza della mail in questione, non essendo indicata alcuna persona che all'interno dell'azienda avrebbe prodotto e poi trasmesso detta comunicazione.
Dunque, con riferimento al corretto adempimento contrattuale, l'appellata avrebbe dovuto fornire la prova, tuttavia inesistente.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato
Va anzitutto premesso che per la prima volta e solo in questa sede l'appellante ha tardivamente contestato la paternità del messaggio di posta elettronica di cui trattasi e posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia.
Ma anche a ritenere ammissibile, in questa sede, tale contestazione (per non esser stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. : circostanza per vero riferita nella narrazione dell'appello ma non oggetto di specifico motivo), va rilevato che, se è vero che la mail priva di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, comunque esso è “liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità” (Cass n. 5523 dell' 8.3.2018 e da ultimo nello stesso senso, Cass 18.1.2025 n.1254, nonché Cass 21.5.2024 n.14046, la quale ribadisce che pagina 5 di 8 il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.)
Resta fermo poi che il disconoscimento, in questi casi (non equiparabile a quello ex art.214
c.p.c.), deve rispondere ai canoni di precisione e chiarezza previsti in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui al predetto art. 2712 c.c. (“ il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214
c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2…” (Cass. n. 19155/2019);
Nella specie, la mail datata 1.4.2022 - contente proposta di rateazione del saldo dovuto sulle fatture - ha dominio intestato alla , logo uguale a quello presente sul sito internet e Pt_1
reca espressamente quale mittente “Amministrazione Gap.Com s.r.l.”, mentre non riporta alcuna indicazione esplicita del firmatario (ma solo “Attendiamo riscontro – Saluti”).
L'appellante non contesta tanto che essa non provenga dal suo dominio, ma che sia stata compilata e inviata da un “account generico” e da soggetto non identificato e quindi non riferibile alla società ed al suo legale rappresentante.
Tuttavia, deve ritenersi che, sino a prova contraria, le mail provenienti da indirizzo di posta elettronica di sicuro dominio del mittente (incontestato è che l“ account generico” tale sia), che non riportino alcuna “firma” (tantomeno elettronica o digitale) siano riferibili al titolare di quel dominio, che in ogni momento potrebbe precluderne l'utilizzo a terzi.
Prova contraria nella specie non sussistente, atteso che la società appellante si limita solo a sostenere che vi sarebbe assoluta incertezza circa la provenienza della mail in questione non essendo indicata alcuna persona che all'interno dell'azienda avrebbe redatto e poi trasmesso detta comunicazione, a suo dire, contro la volontà del legale rappresentante.
Volontà contraria in realtà smentita dal fatto che lo stesso ancor prima, aveva lui Pt_2
stesso anticipato, con mail del 14.3.2022 (proveniente dal suo account personale), che sarebbe stata avanzata “proposta sul pregresso” (come di fatto poi avvenuto).
pagina 6 di 8 Inoltre, con successiva mail del 13.4.2022 proveniente dallo stesso dominio generico (questa a firma della collaboratrice ), si confermava che sarebbe stato effettuato il Testimone_1
pagamento da parte di della prima rata del piano di rientro, e non è credibile che senza che il legale rappresentante conoscesse ed avallasse il piano, la firmataria possa aver assunto una iniziativa del genere.
Tanto è vero che la stessa collaboratrice aveva già in precedenza precisato, Testimone_1
con mail del 28.3.2022, che avrebbe dovuto attendersi il rientro del legale rappresentante
(momentaneamente fuori ufficio) per formulare eventuale piano di Controparte_2
rateazione (come in effetti poi avvenuto).
Peraltro, anche se le mail vengano sottoscritte da ausiliari del titolare, ove non occorra per il contenuto negoziale in esse esplicitato la forma scritta, può pur sempre ipotizzarsi l'esistenza di una procura, anche solo verbale, di quest'ultimo, che del resto autorizza i propri collaboratori a servirsene per suo conto, senza quindi che necessariamente questi ultimi debbano esser considerati terzi.
Valutato dunque il messaggio contenente il riconoscimento del debito de quo in uno con tutti gli elementi disponibili e sopra enucleati, lo stesso è da ritenersi direttamente attribuibile alla non ad imprecisati soggetti terzi. Pt_1
Ne consegue, che non avendo questa dato prova dell'inesistenza del credito ivi oggetto di ricognizione, lo stesso deve considerarsi accertato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9160/2024 resa dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
pagina 7 di 8 Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 5.809,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002.
Così deciso in Milano il 21.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr.ssa Margherita Monte Presidente dr Francesco Distefano Consigliere rel. ed est. dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3414/2024 R.G. promossa su rinvio della Cassazione
DA in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Parte_1 Parte_2
C.F. e P. IVA sedente in Milano, Piazza del Duomo n. 20, con
[...] P.IVA_1
sede operativa a Legnano, Via Toti n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Mauro Nucera, C.F. , del foro di Milano, ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso lo studio del predetto sito in US IZ (Va), Corso XX Settembre n.
19, 21052, al cui numero di fax – 02.87163796 – ed indirizzo di posta elettronica certificata
– – dove dichiara di voler ricevere tutte le Email_1
comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento pagina 1 di 8 - appellante
CONTRO
(P. IVA: Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano via Emanuele P.IVA_2
Filiberto n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Ghiringhelli del Foro di US IZ
(CF: - PEC: , che la C.F._2 Email_2
rappresenta e difende in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Teodorico n. 19/4 Milano.
.- appellata-
-
Le parti precisavano le conclusioni come da fogli separati.
All'esito dell'udienza del 15.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2023, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4305/2023, emesso, su ricorso di
[...]
, dal Tribunale di Milano, con il quale le si ingiungeva Controparte_1
di pagare la somma di € 21.930,72 (oltre interessi moratori ex d.lg. n. 231/02), a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi eseguiti dalla ricorrente (servizio continuativo, servizio Cloud comprensivo di dominio, posta elettronica, SSL, Spazio Web, Piattaforma
ActiveCampaign, sviluppo della strategia inbound marketing, ecc.) come da fatture 177/2021,
178/2021 e 216/2021 allegate.
L'opponente, in particolare, eccepiva che l'importo ingiunto non era corretto, avendo controparte fatto riferimento, nella corrispondenza, alla minore somma di € 17.278,04, ed pagina 2 di 8 eccepiva, in ogni caso, la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'opposta.
Chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la , riconoscendo, in Controparte_1 CP_1
primo luogo, che l'importo di cui al ricorso monitorio era stato, per errore, indicato in misura maggiore e che, pertanto, la somma dovuta era di complessivi € 17.278,04; nel resto, contestava quanto eccepito dall'opponente, evidenziando di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali con lo svolgimento delle attività per cui erano state emesse le fatture rimaste insolute, e che, in ogni caso, vi era stato riconoscimento scritto del debito da parte di con comunicazione dell'1.04.2022; concludeva chiedendo che l'opponente Pt_1
venisse condannata al pagamento, in proprio favore, della somma di € 17.278,04, oltre interessi di mora come previsti dal D.lgs. 231/02 e, in via subordinata, al pagamento dell'importo di € 5.572,04, sempre oltre interessi o della diversa somma ritenuta equa dal giudice per l'attività svolta, oltre all'applicazione del terzo comma dell'articolo 96 cpc e dell'art. 13 del D. Lgs. 28/2010.
All'udienza del 15.02.2024 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo in virtù del quale si impegnava al pagamento a saldo e stralcio della somma di € Pt_1
10.000,00 più spese di ingiunzione in n. 4 rate con scadenza finale a giugno 2024, per cui le parti chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di verificare la definizione bonaria della controversia;
successivamente, parte opposta comunicava che l'opponente aveva disatteso gli accordi assunti in pendenza di giudizio, avendo corrisposto esclusivamente la minor somma di € 500,00 e chiedeva rinviarsi la causa per conclusioni.
Quindi la causa, con sentenza n. 9160/2024 pubblicata il 22.10.2024, veniva così decisa :
“Revoca il decreto ingiuntivo n. 4305/2023 del Tribunale di Milano e condanna l'opponente Pt_1
al pagamento, in favore dell'opposta , della somma di
[...] Controparte_1 Controparte_1
euro 16.778,04, oltre agli interessi di mora previsti dal D. lgs 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di
pagina 3 di 8 parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 3.400,00, oltre contributo forfettario del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 1.700,00”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i Parte_1
motivi in seguito esposti.
Si è costituita insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_1
Quindi la causa, all'esito dell'udienza del 15.5.2025, è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, nell'accogliere le pretese creditorie, ha affermato che “il credito azionato dall'opposta si fonda su espresso riconoscimento del debito di euro 17.278,04, ad opera della società opponente, contenuto nella comunicazione del 01.04.2022 non contestata da (v. doc. 9 fascicolo Pt_1
opposta). Tale dichiarazione proveniente dalla società opponente, non oggetto di specifico disconoscimento, reca la manifestazione della consapevolezza del debito di euro 17.278,04 in favore di Controparte_1
(in ordine al quale si propone un piano di rientro) e costituisce una chiara ricognizione di debito ex art.
1988 c.c., relativa al contatto di appalto di servizi sottoscritto in data 7.07.2020 e rinnovato in data 1.04.2021; ha altresì affermato che “ generica e sfornita di prova - stante la ricognizione di debito che comporta l'inversione dell'onere della prova - è poi la contestazione degli inadempimenti contrattuali mossi all'opposta”.
^^^
L'appellante critica tale decisione articolando un unico motivo, col quale Parte_3
sostiene che la mail di cui trattasi “proveniva da un account generico Email_3
avente ad oggetto, tra l'altro, – Nuovo incontro 25.03.22 – Recap condivisione lavorazioni riunione del
15/02 presso ) e non, certamente, da un rappresentante dell'azienda osserva che, al Pt_1
contrario, il documento n. 6 versato in atti nel giudizio di primo grado riporta proprio la firma del soggetto che all'interno della aveva ed ha, ancora oggi, potere decisionale, ossia, il General Manager, sig. e che, ancora, il documento 10 di Controparte_2
pagina 4 di 8 parte appellata, prodotto in primo grado, evidenzia delle comunicazioni intercorse tra gli uffici amministrativi delle due aziende e non richiama alcun accordo e/o piano di pagamento e/o riconoscimento di debito.
Rileva che la promessa unilaterale deve avere ad oggetto il debito dello stesso promittente, non quello di altri soggetti, e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione, fermo altresì che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui
è da considerarsi assolutamente nulla: e nel caso di specie vi è assoluta incertezza circa la natura e provenienza della mail in questione, non essendo indicata alcuna persona che all'interno dell'azienda avrebbe prodotto e poi trasmesso detta comunicazione.
Dunque, con riferimento al corretto adempimento contrattuale, l'appellata avrebbe dovuto fornire la prova, tuttavia inesistente.
***
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è infondato
Va anzitutto premesso che per la prima volta e solo in questa sede l'appellante ha tardivamente contestato la paternità del messaggio di posta elettronica di cui trattasi e posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia.
Ma anche a ritenere ammissibile, in questa sede, tale contestazione (per non esser stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c. : circostanza per vero riferita nella narrazione dell'appello ma non oggetto di specifico motivo), va rilevato che, se è vero che la mail priva di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dall'art. 21 del d.lgs. n. 82 del 2005 solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, comunque esso è “liberamente valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, in ordine all'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità” (Cass n. 5523 dell' 8.3.2018 e da ultimo nello stesso senso, Cass 18.1.2025 n.1254, nonché Cass 21.5.2024 n.14046, la quale ribadisce che pagina 5 di 8 il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma "semplice" è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.)
Resta fermo poi che il disconoscimento, in questi casi (non equiparabile a quello ex art.214
c.p.c.), deve rispondere ai canoni di precisione e chiarezza previsti in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui al predetto art. 2712 c.c. (“ il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214
c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2…” (Cass. n. 19155/2019);
Nella specie, la mail datata 1.4.2022 - contente proposta di rateazione del saldo dovuto sulle fatture - ha dominio intestato alla , logo uguale a quello presente sul sito internet e Pt_1
reca espressamente quale mittente “Amministrazione Gap.Com s.r.l.”, mentre non riporta alcuna indicazione esplicita del firmatario (ma solo “Attendiamo riscontro – Saluti”).
L'appellante non contesta tanto che essa non provenga dal suo dominio, ma che sia stata compilata e inviata da un “account generico” e da soggetto non identificato e quindi non riferibile alla società ed al suo legale rappresentante.
Tuttavia, deve ritenersi che, sino a prova contraria, le mail provenienti da indirizzo di posta elettronica di sicuro dominio del mittente (incontestato è che l“ account generico” tale sia), che non riportino alcuna “firma” (tantomeno elettronica o digitale) siano riferibili al titolare di quel dominio, che in ogni momento potrebbe precluderne l'utilizzo a terzi.
Prova contraria nella specie non sussistente, atteso che la società appellante si limita solo a sostenere che vi sarebbe assoluta incertezza circa la provenienza della mail in questione non essendo indicata alcuna persona che all'interno dell'azienda avrebbe redatto e poi trasmesso detta comunicazione, a suo dire, contro la volontà del legale rappresentante.
Volontà contraria in realtà smentita dal fatto che lo stesso ancor prima, aveva lui Pt_2
stesso anticipato, con mail del 14.3.2022 (proveniente dal suo account personale), che sarebbe stata avanzata “proposta sul pregresso” (come di fatto poi avvenuto).
pagina 6 di 8 Inoltre, con successiva mail del 13.4.2022 proveniente dallo stesso dominio generico (questa a firma della collaboratrice ), si confermava che sarebbe stato effettuato il Testimone_1
pagamento da parte di della prima rata del piano di rientro, e non è credibile che senza che il legale rappresentante conoscesse ed avallasse il piano, la firmataria possa aver assunto una iniziativa del genere.
Tanto è vero che la stessa collaboratrice aveva già in precedenza precisato, Testimone_1
con mail del 28.3.2022, che avrebbe dovuto attendersi il rientro del legale rappresentante
(momentaneamente fuori ufficio) per formulare eventuale piano di Controparte_2
rateazione (come in effetti poi avvenuto).
Peraltro, anche se le mail vengano sottoscritte da ausiliari del titolare, ove non occorra per il contenuto negoziale in esse esplicitato la forma scritta, può pur sempre ipotizzarsi l'esistenza di una procura, anche solo verbale, di quest'ultimo, che del resto autorizza i propri collaboratori a servirsene per suo conto, senza quindi che necessariamente questi ultimi debbano esser considerati terzi.
Valutato dunque il messaggio contenente il riconoscimento del debito de quo in uno con tutti gli elementi disponibili e sopra enucleati, lo stesso è da ritenersi direttamente attribuibile alla non ad imprecisati soggetti terzi. Pt_1
Ne consegue, che non avendo questa dato prova dell'inesistenza del credito ivi oggetto di ricognizione, lo stesso deve considerarsi accertato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 9160/2024 resa dal Tribunale di Milano, che integralmente conferma.
pagina 7 di 8 Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 5.809,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M.
115/2002.
Così deciso in Milano il 21.5.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott.ssa Margherita Monte
pagina 8 di 8