TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 1788/2024 R.G.A.C. promossa
DA
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. DALL'ARA EMANUELA C.F._1
CONTRO
, nata il [...] alla Spezia, residente in [...] CP_1
c.f. Avv. BARBIERI EMILIANO C.F._2
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, che ha apposto il visto in data
2.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 precisate congiuntamente dalle parti all'udienza dell'1.4.2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato La Spezia, il Parte_1
09.08.1968, c.f. e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
21.01.1973 c.f. alle condizioni che seguono, ordinando C.F._2
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portovenere (SP), le dovute trascrizioni;
2) Disporre che possa permanere nella casa coniugale, sita in CP_1
Portovenere (SP), via Garibaldi n.265/C, di proprietà di sino al Parte_1
30.09.2025, data in cui la rilascerà a;
Parte_1
3) Disporre che a far data dall'aprile 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1
versi alla signora la somma mensile di Euro 600,00, quale assegno per CP_1 il suo mantenimento, sino al reperimento da parte della predetta di un'occupazione lavorativa anche stagionale o part-time;
4) in ogni caso anche qualora cui la signora eperisca un'occupazione lavorativa CP_1 entro il 30 settembre 2025, disporre che versi alla stessa la Parte_1 CP_1 somma mensile di Euro 600,00 sino al 30 settembre 2025;
5) Disporre la compensazione delle spese di lite del procedimento di separazione.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 01/12/1970 n.
898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Portovenere
(SP), il 14-05-1994, tra , nato La Spezia, il 09.08.1968, c.f. Parte_1 [...]
e nata a [...] il [...] c.f. C.F._3 CP_1
, alle medesime condizioni.” C.F._2
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, premettendo di aver contratto in data 14.5.1994 in Portovenere (SP) Parte_1
matrimonio concordatario con (atto trascritto nei registri degli atti di CP_1
2 matrimonio dello Stato civile dello stesso Comune al n. 18 parte II serie A anno 1994), Pers di avere avuto due figli ( e , nati rispettivamente il 6.10.1994 e il 16.2.1996, Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendente) ha chiesto dichiararsi la separazione coniugale tra le parti e, successivamente, al decorso del termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Si è costituita non opponendosi alla separazione ma chiedendo di CP_1 accogliere le condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza dell'11.3.2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno fornito informazioni dettagliate circa le loro situazioni economiche e personali e hanno ribadito la volontà di non volersi riconciliare.
In tale sede il Giudice ha formulato motivata proposta conciliativa e, su richiesta delle parti, ha rinviato l'udienza per consentire alle stesse di valutare tale proposta.
All'udienza dell'1.4.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, autorizzate dal Giudice, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Poiché, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473- bis. 51 c.p.c.:
3 - pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 CP_1
generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Portovenere (SP) il 14.5.1994 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18 parte II serie A anno
1994)
- omologa, provvedendo in conformità, le seguenti condizioni concordate di separazione disponendo che :
1) omissis
2) possa permanere nella casa coniugale, sita in Portovenere (SP), via CP_1
Garibaldi n.265/C, di proprietà di , sino al 30.09.2025, data in cui la Parte_1
rilascerà a;
Parte_1
3) a far data dall'aprile 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, versi alla Parte_1 signora la somma mensile di Euro 600,00, quale assegno per il suo CP_1 mantenimento, sino al reperimento da parte della predetta di un'occupazione lavorativa anche stagionale o part-time;
4) in ogni caso anche qualora cui la signora eperisca un'occupazione lavorativa CP_1
entro il 30 settembre 2025, disporre che versi alla stessa la Parte_1 CP_1 somma mensile di Euro 600,00 sino al 30 settembre 2025;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Lucia Sebastiani
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
4