Decreto cautelare 18 aprile 2025
Sentenza breve 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 04/06/2025, n. 10919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10919 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10919/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04887/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4887 del 2025, proposto da SS CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di NZ FO, RO AR e AR ND, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’avviso di Formez Pa, di scorrimento del 07.04.2025, e di ogni altro atto conseguente, tra cui gli atti di assegnazione delle sedi, nelle parti considerate lesive per gli interessi di parte ricorrente,
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. gli avvisi di scorrimento precedenti per il medesimo profilo della graduatoria limitatamente alle parti considerate lesive nonché ogni atto ad esso correlato;
nonché per la declaratoria di illegittimità delle procedure di scorrimento della Graduatoria AMM di riferimento per i motivi esposti in narrativa,
con conseguente condanna
nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, alla revisione del proprio operato, e, quindi, al riesercizio dell’attività amministrativa,
e per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente a ricevere l’assegnazione presso l’ente pre-scelto secondo l’iter previsto dall’avviso di Formez Pa del 07.04.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa, della Commissione Interministeriale Ripam, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Visto l’avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, segnatamente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
Rilevato che:
- parte ricorrente ha impugnato gli avvisi relativi al concorso in oggetto indicato (profilo AMM), dolendosi delle modalità con cui l’Amministrazione ha proceduto agli scorrimenti di graduatoria;
- in particolare, parte ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe erroneamente individuato le posizioni interessate dagli avvisi di scorrimento;
- le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno eccepito in rito il proprio difetto di legittimazione passiva (ad eccezione di Formez PA) e hanno chiesto il rigetto nel merito del ricorso
- alla camera di consiglio del 20 maggio 2025, previo avviso alle parti dell’eventualità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a. sulla controversia, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale “ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si contestino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo ” (Cass. civ., sez. un., 22 agosto 2019, n. 21607; conforme, di recente, Cass. civ., sez. lav., 26 gennaio 2023, n. 2397);
- non è revocabile in dubbio che la contestazione di eventuali errori di calcolo compiuti dall’Amministrazione nell’individuare la consistenza numerica delle posizioni da ricoprire attenga ad un’ipotesi paradigmatica di “ modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria ”, laddove non vengano in rilievo scelte discrezionali, atti modificativi della graduatoria stessa ovvero di macroorganizzazione, espressione di potere amministrativo, come tali idonei a fondare una posizione di interesse legittimo;
- in altri termini, ciò che si censura in questa sede - e che concorre ad integrare la causa petendi del presente giudizio - è l’applicazione in concreto, a valle, di una disciplina predeterminata, non oggetto di contestazione in quanto non modificata da successivi atti di regolamentazione generale della graduatoria, idonei a radicare la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr., di recente, Cons. St., sez. IV, 20 gennaio 2025, n. 390);
- correlativamente, la pretesa erroneità delle “modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria” incide sul c.d. “ diritto all’assunzione ” (che matura in capo al candidato in caso di utile collocazione in graduatoria, anche per effetto di successivi scorrimenti), situazione giuridica soggettiva pacificamente qualificata dalla giurisprudenza come diritto soggettivo, le cui vicende sono naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., sez. un., 15 febbraio 2022, n. 4870; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 12 aprile 2022, n. 4428; per la giurisprudenza di questa Sezione v. T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 17 ottobre 2023, n. 15391 e, più di recente, 19 dicembre 2024, n. 23056);
- segnatamente, nella sentenza n. 15391/23, la Sezione ha fissato i seguenti principi, dai quali non v’è ragione di discostarsi: a) “ la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato art. 63, co. 4, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino all'approvazione della graduatoria, ma non riguardano il successivo atto di nomina. La linea di demarcazione tra giurisdizioni, quindi, è individuata nell'approvazione della graduatoria finale della procedura, che chiude la fase prettamente procedimentale caratterizzata dall'esercizio del pubblico potere, all'esito della quale l'Amministrazione è chiamata ad agire nella veste di datrice di lavoro secondo modelli di condotta prettamente privatistici ”; b) “ rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione ”; c) “ nel pubblico impiego contrattualizzato il superamento di un concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo ” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12495, che richiama Cass. civ., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21671);
- nel caso di specie, non essendovi alcuna contestazione dell’esito della procedura concorsuale (del quale, al contrario, i ricorrenti intendono avvalersi), la causa petendi del presente giudizio, quale discrimine tra le due giurisdizioni, è costituita dal diritto soggettivo all’assunzione, asseritamente leso dalla mancata ricomprensione dei candidati negli scorrimenti relativo al profilo AMM;
- non rileva inoltre nella presente controversia il precedente del Consiglio di Stato (sent. 390/2025) citato da parte ricorrente nei suoi scritti difensivi, trattandosi di una pronuncia concernente uno scorrimento di graduatoria che includeva la possibilità di scegliere ulteriori sedi e, soprattutto, amministrazioni non rientranti tra quelle originariamente offerte dal concorso, con conseguente modifica ex post delle originarie previsioni del bando, da intendersi pertanto atto di macro-organizzazione;
- nella fattispecie in esame, invece, l’Amministrazione si è attenuta alle prescrizioni della lex specialis (art. 10, rubricato “ Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio ”) disponendo le assegnazioni dei candidati vincitori sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dei profili richiesti dalle amministrazioni c.d. banditrici;
Ritenuto, altresì, che:
- la priorità logico-giuridica che riveste il vaglio circa la sussistenza della giurisdizione, nell’ambito dell’ordine di esame delle questioni ( ex multis , di recente, Cons. St., sez. V, 9 maggio 2024, n. 4153), esonera il Collegio dallo scrutinio delle altre eccezioni di rito, posto che, in caso di translatio iudicii , si ha una “ riproposizione della domanda ” (art. 11, comma 2, c.p.a.; cfr. Cons. St., sez. V, 3 aprile 2023, n. 3425), con gli adattamenti resi necessari dalla diversa struttura del processo, idonei ad incidere sulla perimetrazione del petitum e, dunque, anche sui profili soggettivi della domanda giudiziale;
- in conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, con assegnazione alle parti del termine ex art. 11 c.p.a. per l’eventuale riassunzione dinnanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, al quale potrà essere sottoposta la questione dell’illegittimità degli atti amministrativi presupposti, che, se del caso, potranno essere disapplicati secondo le regole generali;
- tenuto conto della natura della decisione, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ex art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO