Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott.ssa M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott.ssa Donatella Aru Consigliere
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 172 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
Parte 1 (C.F.: C.F. 1 ), elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alessandro Melis che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente,
unitamente all'avv. Alessio Verderame, in virtù della procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello,
appellante contro
Controparte_1 (C.F.: P.IVA 1 ), in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Marco Tomba, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
Oggetto: risarcimento danni da illecito extracontrattuale.
All'udienza dell'11 aprile 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante, come da atto di citazione in appello e comparsa conclusionale:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa sospensione o revoca della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare e dichiarare che il sinistro di cui alla narrativa dell'atto di citazione in data 28.7.2016 occorso al signor Parte 2 si è verificato per esclusiva responsabilità e colpa del Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, nella sua qualità di custode e comunque Ente
[...]
,
tenuto alla manutenzione delle vie cittadine, ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043
c.c. per violazione del principio del neminem laedere;
2) per l'effetto, dichiarare tenuta e al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e noncondannare il Controparte_1
patrimoniali, subiti e subendi dal signor Parte 1 in conseguenza del verificarsi del sinistro per cui è causa, liquidandoli in € 15.358,08, (ivi compreso il danno biologico, permanente e temporaneo, il danno morale, nonché le spese mediche ad oggi sostenute), ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre agli interessi legali di mora dalla data del sinistro al saldo e al danno per svalutazione monetaria, e oltre ancora alle spese di assistenza legale stragiudiziale come da parcella versata agli atti di causa;
3) in ogni caso,
al pagamento delle spese e compensi del giudiziocondannare il Controparte_1
(oltre le spese di assistenza legale stragiudiziale, come da parcella allegata), oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA e IVA, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore dei procuratori antistatari;
in estremo subordine, dichiarare la totale compensazione delle spese e delle competenze del processo. 4) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA E CAUTELATIVA,
sospeso il giudizio sul merito, previa modifica dell'ordinanza assunta in primo grado all'udienza in data 25.10.2017, e previa modifica dell'ordinanza assunta in secondo grado con ordinanza in data 2.10.2024 (con la quale il Giudice di primo grado e il Giudice d'Appello hanno ritenuto di rigettare,
con argomentazioni non condivisibili, ogni e qualsivoglia richiesta di prova ritualmente dedotta),
ammettere tutti i mezzi di prova non ammessi e/o rigettati, così come dedotti nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. ritualmente depositata nell'interesse del signor Pt 1
[...] "
Nell'interesse dell'appellato: "Premesso quanto sopra esposto, riservata ogni altra difesa, si conclude perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia rigettare, poiché
infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto dal signor Parte 1 avverso la sentenza di
primo grado impugnata, con vittoria delle spese giudiziali del secondo grado in favore dell'Ente
Comunale appellato."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2726/2023, pubblicata il 16.11.2023, il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da Parte 1 nei confronti del Controparte_1
regolando di conseguenza le spese processuali.
esponeva che: in data Con atto di citazione notificato in data 28.07.2016 Parte 1
11.05.2014, alle ore 23:00 circa, mentre percorreva a piedi, transitando sul marciapiede, la via
Pizzetti (lato destro) in Quartu Sant'Elena (CA) con direzione via Is Arenas, giunto all'altezza del numero civico 5, all'atto di attraversare la strada era caduto al suolo a causa di un avvallamento formatosi sul bordo del marciapiede, non segnalato né visibile anche per l'oscurità e la scarsa illuminazione pubblica in quel punto;
in data 12.5.2014 si era sottoposto ad una visita
-
specialistica ortopedica e traumatologica presso lo studio del dott. ' quale Persona 1
gli aveva diagnosticato un trauma distorsivo della TT e sospetta frattura della base del V MT con prognosi di 15 giorni;
- all'esito degli accertamenti strumentali eseguiti in data 20.5.2014 presso il P.S. dell'Ospedale Marino di Cagliari, era stata verificata la "frattura della base del V metatarso dx" con prognosi di 30 giorni, come da relativo certificato;
- in conseguenza della rovinosa caduta aveva subìto gravi lesioni con esiti di natura invalidante in misura pari al 5%, con un periodo di inabilità temporanea parziale al 80% di 30 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni, e da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di altri 10 giorni, come attestato nella perizia di parte del dott. Persona 2
L'attore domandava quindi che il CP 1 venisse condannato, in quanto Ente tenuto alla manutenzione delle vie cittadine, ex art. 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c., al
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza del verificarsi del sinistro dedotto in giudizio, in misura pari ad € 15.358,08, (ivi compreso il danno biologico, permanente e temporaneo, il danno morale nonché le spese mediche sostenute), oltre alle spese di assistenza legale stragiudiziale, o quella differente somma che fosse risultata dovuta,
con rivalutazione monetaria, interessi legali di mora dalla data del sinistro al saldo e spese del giudizio.
|| Controparte_1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda ed esponendo che: - il dissesto del marciapiede era perfettamente visibile al pedone, non essendo coperto da foglie, acqua o altro ostacolo ed essendo la zona illuminata da ben quattro lampioni,
come si evinceva dalle fotografie prodotte;
- l'unica causa dell'infortunio occorso all'attore era la sua disattenzione nell'affrontare l'attraversamento, condotta non improntata a diligenza e perizia e al principio di autoresponsabilità, cui ogni cittadino dovrebbe attenersi nell'uso dei beni pubblici;
la condotta colposa del danneggiato costituiva fattore causale esclusivo del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia al CP 1 e
il danno;
in ogni caso la pretesa economica attorea era eccessiva perché basata sulla stima erronea per eccesso sia dei postumi invalidanti sia delle spese sostenute dall'attore per le cure mediche.
Nella seconda memoria 183 comma 6 c.p.c. l'attore chiedeva l'ammissione di prova per testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione dei danni e delle spese mediche congrue rispetto all'evento.
Il tribunale, respinte le istanze istruttorie, ritenute non dirimenti, osservava che la disconnessione del cordolo del marciapiede era limitata in un punto ed era ben visibile all'utente della strada, il quale avrebbe dovuto prestare attenzione nel calpestarla durante l'attraversamento della strada, di tal ché l'evento lesivo lamentato doveva essere ricondotto alla imprudenza dello stesso danneggiato, a norma dell'art. 1227 c.c.
Avverso tale decisione Parte 1 ha proposto appello, affidato a due motivi: i) illogicità e contraddittorietà della motivazione, omesso esame e/o valutazione e/o travisamento di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2051, 2697 c.c., 113, 115,
116 c.p.c. ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, per avere il tribunale concluso per l'interruzione del nesso causale per effetto della condotta del danneggiato nonostante l'attore avesse dimostrato di essere caduto nell'avvallamento del marciapiede, mai ripristinato dal CP 1 il quale non aveva offerto la prova liberatoria dalla sua responsabilità a titolo di custode,
nonché nella parte in cui il giudicante riconduceva l'interruzione del nesso causale alla condotta della vittima, che avrebbe potuto semmai valere in termini di diminuzione dell'entità del risarcimento e non sulla causalità giuridica;
(ii) mal governo delle istanze istruttorie e violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 244 ss. e 191 ss. c.p.c., nella parte in cui il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale dedotta dall'attore né disposto consulenza tecnica d'ufficio,
invece necessari a dimostrare i fatti costitutivi della domanda.
L'appellante ha quindi riproposto le argomentazioni già esposte in primo grado, insistendo sull'ammissione della prova testimoniale e della CTU.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
,chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata quindi decisa all'udienza dell'11 aprile 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
Il signor Pt 1 denunciava di essere caduto rovinosamente al suolo a causa della imprevedibile ed inevitabile insidia costituita dall'avvallamento creatosi in conseguenza del dissesto a ridosso del bordo del marciapiede sito in via Pizzetti di Controparte_1 e chiedeva la condanna del CP 1
proprietario della strada al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'evento.
Il tribunale riteneva che la condotta colposa del danneggiato avesse interrotto il nesso causale tra la cosa e il sinistro "perché, come si evince dall'esame delle fotografie prodotte dall'attore con l'atto di citazione e di quelle prodotte dal CP_1 con la comparsa di costituzione e risposta, la disconnessione stradale era estesa e ben visibile, in assenza di situazioni che potessero costituire un'insidia (non era coperta da fogliame o terra), in prossimità del cordolo del marciapiede la cui presenza rendeva necessario prestare attenzione per evitare di inciamparvi a prescindere dalla disconnessione, circostanze in presenza delle quali il sinistro, avvenuto in corrispondenza di una cosa inerte (la strada con la sua evidente disconnessione) non può che essere ricondotto causalmente ed in via esclusiva alla condotta distratta e comunque inadeguata dell'attore, tenuto conto del fatto: a. che non è un requisito essenziale delle strade quello di essere perfettamente prive di asperità e discontinuità; b. che al contrario è un dato di comune esperienza che le strade spesso presentino disconnessioni dovute all'erosione del manto superficiale dell'asfalto o del pavimento;
c. che un uso diligente delle strade deve contemplare l'adeguata attenzione del pedone, esattamente la stessa attenzione che si deve prestare per evitare di inciampare in corrispondenza dei dislivelli prodotti dai marciapiedi, delle banchine, dalle caditoie tra marciapiedi e piano carrabile, dai cordoli delle aiuole e dagli innumerevoli altri ostacoli costituiti dai pali di supporto dei cartelli stradali o delle transenne, nonché di qualsiasi altro ostacolo non specificamente segnalato" (p. 11 sentenza impugnata).
L'appellante ha censurato il percorso motivazionale seguito in prime cure, sostenendo che,
dimostrata la relazione causale tra le condizioni del marciapiede e l'evento - quale emergeva dagli atti e non era contestata dal convenuto―gravava sul custode responsabilità per i danni cagionati salva la prova del caso fortuito, che nella specie non era stata fornita. Invero, trattandosi di responsabilità oggettiva, l'eventuale imprudenza del danneggiato non inciderebbe - secondo
-l'appellante sul nesso causale e non potrebbe vanificare l'obbligo di vigilanza e diligente manutenzione in capo all'ente proprietario della strada.
Si è altresì doluto della mancata ammissione della prova testimoniale, dedotta proprio per rappresentare il luogo in cui si era verificato il sinistro, scarsamente illuminato e privo di segnaletica della disconnessione, nonché le modalità del danno. Le censure, complessivamente esaminate, non hanno pregio.
Il tribunale, richiamando il principio generale in materia di responsabilità da cose in custodia,
preso atto delle univoche risultanze delle prove documentali, concludeva che la condotta colposa del danneggiato aveva interrotto il nesso causale ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1227 c.c.,in
quanto l'anomalia avrebbe potuto essere agevolmente evitata attraverso l'adozione delle cautele normalmente esigibili.
Il primo giudice dunque non rilevava un difetto di prova circa la causalità materiale tra la cosa (il dissesto nel marciapiede) e l'evento lesivo (la caduta dal marciapiede dissestato), bensì
l'insorgenza di una serie causale autonoma nella produzione del danno, ascrivibile al comportamento colposo del pedone, il quale aveva deciso di scendere dal marciapiede per attraversare la strada senza verificare la presenza di ostacoli sul terreno e senza adeguare il proprio passo alle condizioni concrete della strada.
Dalle fotografie versate in atti, di seguito riprodotte, emerge che la depressione del cordolo del marciapiede era individuabile senza difficoltà e senza l'ausilio di particolari accorgimenti,
occorrendo semplicemente che lo sguardo dell'utente vigilasse sul terreno su cui poggiava i piedi durante la camminata, tanto più che l'attraversamento era avvenuto in prossimità di un angolo in un tratto privo di strisce pedonali. La conformazione e le dimensioni dello "sbriciolamento" del cordolo del marciapiede erano tali da non poter passare inosservate al pedone, anche in ora notturna, essendo la zona assistita da illuminazione pubblica funzionante (nelle foto sono visibili ben quattro lampioni, che l'attore non allegava essere spenti all'epoca del sinistro). 28c FOTO BUCA 1
Questa Corte condivide l'argomentazione assunta in prime cure circa la rilevanza causale della condotta del danneggiato, alla luce dell'orientamento interpretativo seguito dalla Suprema Corte,
che, superando l'arresto di Cass. Civ. n. 11152/23 (diff. dalle pronunce nn. 2477 e 2483 del 2018),
ha affermato: "Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte (ex aliis,
Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass. 30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n.
20943)" (Cass. Civ., n. 14228/2023).
Infatti, se è vero che incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito e cioè del fatto che incide sul nesso causale escludendo la derivazione del danno dalla res custodita, anche il fatto del danneggiato può elidere il nesso causale con la cosa custodita in quanto si ponga in violazione delle regole cautelari di condotta normalmente esigibili secondo la concreta situazione di rischio,
assumendo così un'efficienza causale autonoma rispetto al dinamismo della cosa, senza necessità
che detto comportamento presenti caratteri eccezionali, imprevedibili e/o inevitabili (cfr. Cass.
Civ. n. 14228/2023 cit. e n. 2376/2024; v. S.U. n. 20943/2022: "Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tale fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c. comma 1; e deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale").
Nel caso di specie, le condizioni del bordo del marciapiede in quel punto, chiaramente evincibili dalla foto prodotte dalle parti, erano percepibili dal pedone, il quale avrebbe potuto evitare il tratto dissestato, non trattandosi di un passaggio obbligato né in prossimità di strisce pedonali e richiedendosi maggiore attenzione atteso il dislivello tra il marciapiede e la banchina sottostante.
La condotta colposa del danneggiato si è posta dunque quale serie causale autonoma nella produzione dell'evento dannoso rispetto alla cosa, avendo il pedone percorso il tratto di marciapiede in questione senza avvedersi che vi era una disconnessione, che invece era facilmente avvistabile impiegando la necessaria attenzione nel procedere, in ora notturna, nello spazio in cui si muoveva, che non poteva certamente essere immune da ostacoli.
In senso contrario non depone la prova testimoniale dedotta dal danneggiato, e non ammessa.
I primi quattro capi attengono sostanzialmente a circostanze pacifiche e comunque documentate a mezzo delle fotografie versate in causa;
il capo 5 invece è riferito all'assenza di illuminazione pubblica, che invece l'attore allegava (v. atto di citazione) essere "scarsa" e non assente e sipone
in contrasto con la documentazione fotografica dallo stesso prodotta, da cui risulta che i lampioni c'erano e funzionavano.
L'appello deve dunque essere rigettato, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.
sentenza n. 2726/2023; 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.
Così deciso in Cagliari, il 11 aprile 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu