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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3453/2023 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gatto Francesco
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Floris Vincenzo
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 27/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Bangkok (T) il 15.02.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 18 parte 2 serie C anno 2017 volume 00001 quartiere Santo
Spirito; dalla loro unione nasceva il 04.03.2020; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] (T) il 25.08.1994 che hanno contratto matrimonio civile in Controparte_1
Bagkok (T) il 15.02.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 18 parte 2 serie C anno 2017 volume 00001 quartiere Santo Spirito, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 18.06.2024 e depositato nei registri informativi in data
27/06/2024 iscritto al n. r.g. 3453/2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda.
Bari, 11/03/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3453/2023 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gatto Francesco
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Floris Vincenzo
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 27/06/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Bangkok (T) il 15.02.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 18 parte 2 serie C anno 2017 volume 00001 quartiere Santo
Spirito; dalla loro unione nasceva il 04.03.2020; Persona_1 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett b) L 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di scioglimento del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] (T) il 25.08.1994 che hanno contratto matrimonio civile in Controparte_1
Bagkok (T) il 15.02.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 18 parte 2 serie C anno 2017 volume 00001 quartiere Santo Spirito, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 18.06.2024 e depositato nei registri informativi in data
27/06/2024 iscritto al n. r.g. 3453/2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda.
Bari, 11/03/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo