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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1288/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. KETTY REMELLI e dall'avv. MIRELLA STANIZZI appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. RAMONA FAZZARI appellata
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA intervenuto e lege avente ad oggetto: scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio – appello contro la sentenza n. 342/2025 Trib. Verona posta in decisione il 24 novembre 2025 sulle CONCLUSIONI
- di parte appellante, che ha chiesto: - “in via preliminare: concedere, per i motivi tutti indicati negli atti di causa, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n.
342/2025 …
in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Verona n.
342/2025 … in via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
342/2025 …
a) revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra per le ragioni Controparte_1
tutte esplicitate nella parte in narrativa;
b) preso atto della circostanza che il figlio come documentato dalla difesa Persona_1
della signora attualmente risulta occupato presso la società Starfood s.r.l. di CP_1
Lugagnano di Sona (VR), con contratto part time di apprendistato e stipendio pari ad €
712,00 per 14 mensilità, dichiarare che il medesimo abbia raggiunto l'indipendenza economica e per l'effetto revocare l'obbligo in capo al signor di versare un Parte_1
assegno di mantenimento a favore del medesimo;
c) nell'ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte adita ritenga di non revocare l'assegno di mantenimento a favore di per tutte le motivazioni esposte in narrativa, Parte_2
ridurre l'assegno di mantenimento ad € 100,00 per il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente per i motivi esposti in narrativa nel ricorso Parte_2
introduttivo; C) In via subordinata : nel non ritenuto e denegato caso in cui l'illustrissima
Corte d'Appello adita ritenesse di non ridurre l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente ad un importo Parte_2
pari ad € 100,00; ridurre l'ammontare dell'assegno stabilito in € 686,40 nella sentenza di primo grado, modulandolo alle concrete disponibilità reddituali del signor Parte_1
Spese di lite e compensi integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge se dovuti.
pag. 2/10 In via istruttoria: Si insite per l'accoglimento della già richiesta di ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova…” (sottolineatura nel testo);
- di parte appellata, che ha chiesto: - “In via principale e nel merito: Rigettare integralmente l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, Parte_1
confermare in ogni sua statuizione la sentenza impugnata. In ogni caso: Condannare
l'appellante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 473-bis.18 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in via equitativa, stante la comprovata mala fede processuale. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 342/2025 il Tribunale di VERONA su ricorso proposto da in contraddittorio con Parte_1 Controparte_1
dichiarava la cessazione del matrimonio tra loro contratto il 18.6.1994, dichiarava cessata la materia del contendere su affidamento e collocazione del figlio ultimogenito medio tempore divenuto maggiorenne;
rigettava la Pt_2
domanda attorea di assegnazione della casa familiare al padre e di riduzione del contributo paterno per e respingeva quella avversaria di Pt_2
attribuzione alla moglie della tessera dei buoni pasto intestata la marito, rideterminando d'ufficio il contributo paterno per in € 686,40 mensili;
Pt_2
compensava le spese legali per 1/3, ponendo a carico del ricorrente i restanti
2/3 liquidati pro quota come in dispositivo.
Contro tale sentenza propone appello, sui seguenti Parte_1
motivi:
1) Assenza di motivazione di diritto nelle ragioni che hanno condotto il
Giudice di primo grado a pronunciare la sentenza, in violazione a quanto pag. 3/10 disposto dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il riferimento è ai capi otto, nove e sedici, laddove il giudice di prime cure nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c. ha affermato che: “è invece infondata e va pertanto rigettata la domanda, avanzata sempre dal
di assegnazione a lui della casa familiare …”; “venendo ora ad esaminare Pt_1
l'ulteriore domanda del ricorrente di riduzione ad € 100,00 mensili del contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio deve rilevarsene la infondatezza…” e “venendo alla regolamentazione delle spese di lite la palese infondatezza delle domande del ricorrente, conclamata dalla contraddittorietà e superficialità delle sue difese giustifica … un giudizio di prevalente soccombenza nei suoi confronti stimabile nei due terzi del loro ammontare …”.
Il motivo si articola in A) totale omissione delle ragioni giuridiche fondanti la decisione, anche con riferimento a precedenti conformi;
B) omissione dell'esposizione delle questioni discusse e decise dal collegio ed indicazione delle norme di legge e i principi di diritto applicati nella decisione;
2) nullità della sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; nonché per illogicità manifesta, non avendo poi, il Tribunale di primo grado ritenuto provati i presupposti necessari per la domanda, con conseguente rigetto della stessa e condanna alle spese.
[Il ] Capo della sentenza oggetto di contestazione [è il seguente:] “Deve poi evidenziarsi come incomprensibilmente in sede di p.c. il ricorrente abbia riproposto la domanda di elisione del contributo al mantenimento della resistente, sebbene, come era già stato appurato all'udienza del 5.12.2023, a seguito di specifico rilievo della resistente, le parti, al momento di disciplinare consensualmente le condizioni della loro separazione, non avessero pattuito tale provvidenza a carico del … E' invece infondata e va Pt_1
pertanto rigettata la domanda, avanzata sempre dal di assegnazione a lui della Pt_1
casa familiare, atteso che il figlio delle parti, che pacificamente non è economicamente
pag. 4/10 indipendente, vive tuttora con la madre presso tale abitazione. Venendo ora ad esaminare
l'ulteriore domanda del ricorrente di riduzione ad euro 100,00 mensili del contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio deve rilevarsene la infondatezza…”.
L'appellata chiede – per le ragioni in atti – il rigetto del gravame, siccome infondato, vinte le spese, con condanna avversaria ex art. 96 c.p.c.
Scambiate le memorie integrative autorizzate e depositati ulteriori documenti, anche ex art. 473 bis.12, III co. c.p.c., all'udienza del 24.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 32 c.p.c.
*
L'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve escludersi la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. posto che a mente dell'art. 473 bis. 2 c.p.c. “a tutela dei minori il giudice può d'ufficio … adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria”. La norma è concordemente interpretata come riferita anche ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti, la cui tutela economica è dalla legge (art. 337 septies c.c.) assimilata a quella dei minorenni.
Nel caso di specie, posto che sul tema del mantenimento del figlio maggiorenne, ma (all'epoca) non economicamente indipendente si era Pt_2
appuntato il contenzioso e si era instaurato il contraddittorio a seguito della domanda paterna di riduzione del contributo, si ritiene che il primo Giudice potesse assumere d'ufficio le determinazioni – seppure a contenuto economico – nell'interesse di detto figlio, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
La nullità del dictum di prime cure non può farsi derivare neppure dal mancato ascolto di posto che egli è divenuto maggiorenne tra l'originaria Pt_2
pag. 5/10 udienza fissata a tal fine e quella rinviata per mancata presentazione del ragazzo.
Dato che tale ultima evenienza non impone una giustificazione formale, non ricollegando la legge alcuna conseguenza negativa di ordine processuale alla mancata presentazione o dalla mancata risposta del minore alle domande del
Giudice e che la sopraggiunta uscita dalla minore età aveva indubbiamente determinato il venir meno del presupposto soggettivo perché andasse Pt_2
sentito, correttamente il primo Giudice non ha dato corso all'incombente.
Ciò posto in rito, nel merito deve rilevarsi che nelle more della presente fase è sopravvenuta l'indipendenza economica (anche) di (nato il [...]), Pt_2
ultimogenito della coppia.
Nel suo ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig.
chiedeva, tra l'altro, la revoca dell'assegnazione della casa Pt_1
familiare alla moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio ad € 100,00 mensili. Pt_2
La decisione di tali domande, respinte in primo grado, è nuovamente sub iudice in questa sede, costituendo motivo di appello;
la domanda di riduzione del contributo paterno è stata modificata in esito alla produzione avversaria del contratto di lavoro sub doc. 1 con richiesta di revoca integrale del predetto contributo.
La domanda come modificata, oltre che ammissibile in considerazione della sopravvenuta modifica della situazione di fatto (cfr. art. 345 c.p.c.), è anche fondata e va accolta, con decorrenza dal momento del verificarsi del relativo presupposto.
Ed invero, nel corso del presente giudizio è emerso che è stato Pt_2
assunto, a far data dall'8.10.2025, con contratto di apprendistato triennale a part time al 60% e paga mensile lorda di 712,60 € per 14 mensilità (all. 1 conv.).
pag. 6/10 Da tale momento, dunque, assorbita ogni altra questione risultano integrati i presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e la contribuzione paterna (anche) per Pt_2
Al riguardo, va anzitutto richiamato il consolidato orientamento in base al quale, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
In tale ottica, i presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - e che devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda di revoca - sono integrati “dall'età del figlio” - che è
“destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” – e
“dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”
(cfr., in tal senso, Cass. n. 38366 del 2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, tale accertamento dev'essere effettuato “tenendo conto delle circostanze del caso concreto” e “nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti” (e dei genitori):
“l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono
pag. 7/10 rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo”(C. Cass. ord. 24391 del 2024).
Ciò posto, va altresì ricordato che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, la conclusione di un contratto di apprendistato, finalizzato – nella sua stessa causa tipica (su cui v. D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 41 – 47) – a promuovere l'inserimento dell'interessato nel mondo del lavoro, e dunque proprio per questo non ex se indice di raggiunto inserimento stabile nel contesto lavorativo, può tuttavia esprimere una raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne, se valutato caso per caso unitamente ad altri elementi, come nel caso, preso in esame dalla Corte di
Cassazione, ord. n. 40282/2021, in cui il ragazzo non sia più studente ed abbia reperito un'occupazione a tempo determinato, seppur di breve durata (un anno), e sempre che sia ravvisabile l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36
Cost. (già valorizzata in caso analogo nella sentenza n. 2245 del 2006 della
Corte di Cassazione).
Dunque, se la retribuzione è adeguata l'obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne cessa di esistere, essendo quest'ultimo autonomo e indipendente.
Peraltro, rispetto al rischio che alla scadenza il contratto a tempo determinato non venga rinnovato, la Suprema Corte richiama l'ipotesi del lavoratore a tempo indeterminato venga licenziato oppure al caso in cui il figlio intraprenda come imprenditore un'attività di impresa e che questa abbia un andamento negativo.
pag. 8/10 Anche in relazione queste ipotesi, la Corte evidenzia che il figlio, rectius il giovane è ormai inserito nel mondo del lavoro, avendo espresso capacità lavorativa ed un grado di responsabilità tale da poter determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo di mantenimento del genitore.
Nella specie, – che pacificamente ha abbandonato gli studi Pt_2
professionali, da ultimo nel 2024, senza conseguire il diploma – dopo un periodo di inattività ha reperito un'occupazione che gli consentirà, per un triennio, di percepire una paga d'importo analogo a quello dell'assegno di mantenimento finora dovutogli dal padre.
Si può dunque ritenere che il giovane sia entrato nel mondo del lavoro ed abbia acquisito l'indipendenza economica idonea a giustificare la revoca sia del contributo posto a carico del padre per il suo mantenimento, sia per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Sul punto, va rilevato che erroneamente il primo Giudice aveva ravvisato una domanda di assegnazione della casa al padre, che ne aveva invero chiesto
“unicamente” la cessazione dell'assegnazione all'ex moglie.
Le spese legali di ambo le fasi vanno compensate: della prima, non potendosi ritenere che la “conclamata contraddittorietà e superficialità delle … difese” attoree rilevi ai fini della regolamentazione delle spese come indice di soccombenza, potendo essa – in ipotesi – rilevare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; della presente fase, perché l'indipendenza economica di è sopravvenuta in corso di Pt_2
causa e come tale legittima l'accoglimento delle domande dell'appellante con decorrenza differita all'introduzione del giudizio. In relazione a questa fase non vi sono invece i presupposti per condannare la parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ricorrendone la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di VERONA n. 342/2025 ed in parziale riforma della stessa, da intendersi nel resto confermata, revoca, a far data dalla mensilità di ottobre 2025, l'assegnazione della casa familiare a e l'obbligo di Controparte_1 [...]
di versare l'assegno di mantenimento per il figlio Pt_1 Pt_2
compensa tra le parti le spese legali di ambo le fasi.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 1288/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. KETTY REMELLI e dall'avv. MIRELLA STANIZZI appellante
e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. RAMONA FAZZARI appellata
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA intervenuto e lege avente ad oggetto: scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio – appello contro la sentenza n. 342/2025 Trib. Verona posta in decisione il 24 novembre 2025 sulle CONCLUSIONI
- di parte appellante, che ha chiesto: - “in via preliminare: concedere, per i motivi tutti indicati negli atti di causa, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n.
342/2025 …
in via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Verona n.
342/2025 … in via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Verona n.
342/2025 …
a) revocare l'assegnazione della casa familiare alla sig.ra per le ragioni Controparte_1
tutte esplicitate nella parte in narrativa;
b) preso atto della circostanza che il figlio come documentato dalla difesa Persona_1
della signora attualmente risulta occupato presso la società Starfood s.r.l. di CP_1
Lugagnano di Sona (VR), con contratto part time di apprendistato e stipendio pari ad €
712,00 per 14 mensilità, dichiarare che il medesimo abbia raggiunto l'indipendenza economica e per l'effetto revocare l'obbligo in capo al signor di versare un Parte_1
assegno di mantenimento a favore del medesimo;
c) nell'ipotesi in cui l'Eccellentissima Corte adita ritenga di non revocare l'assegno di mantenimento a favore di per tutte le motivazioni esposte in narrativa, Parte_2
ridurre l'assegno di mantenimento ad € 100,00 per il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente per i motivi esposti in narrativa nel ricorso Parte_2
introduttivo; C) In via subordinata : nel non ritenuto e denegato caso in cui l'illustrissima
Corte d'Appello adita ritenesse di non ridurre l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente ad un importo Parte_2
pari ad € 100,00; ridurre l'ammontare dell'assegno stabilito in € 686,40 nella sentenza di primo grado, modulandolo alle concrete disponibilità reddituali del signor Parte_1
Spese di lite e compensi integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, oltre ad accessori di legge se dovuti.
pag. 2/10 In via istruttoria: Si insite per l'accoglimento della già richiesta di ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova…” (sottolineatura nel testo);
- di parte appellata, che ha chiesto: - “In via principale e nel merito: Rigettare integralmente l'appello proposto dal signor e, per l'effetto, Parte_1
confermare in ogni sua statuizione la sentenza impugnata. In ogni caso: Condannare
l'appellante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 96 e 473-bis.18 c.p.c. al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in via equitativa, stante la comprovata mala fede processuale. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, del presente grado di giudizio”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 342/2025 il Tribunale di VERONA su ricorso proposto da in contraddittorio con Parte_1 Controparte_1
dichiarava la cessazione del matrimonio tra loro contratto il 18.6.1994, dichiarava cessata la materia del contendere su affidamento e collocazione del figlio ultimogenito medio tempore divenuto maggiorenne;
rigettava la Pt_2
domanda attorea di assegnazione della casa familiare al padre e di riduzione del contributo paterno per e respingeva quella avversaria di Pt_2
attribuzione alla moglie della tessera dei buoni pasto intestata la marito, rideterminando d'ufficio il contributo paterno per in € 686,40 mensili;
Pt_2
compensava le spese legali per 1/3, ponendo a carico del ricorrente i restanti
2/3 liquidati pro quota come in dispositivo.
Contro tale sentenza propone appello, sui seguenti Parte_1
motivi:
1) Assenza di motivazione di diritto nelle ragioni che hanno condotto il
Giudice di primo grado a pronunciare la sentenza, in violazione a quanto pag. 3/10 disposto dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il riferimento è ai capi otto, nove e sedici, laddove il giudice di prime cure nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c. ha affermato che: “è invece infondata e va pertanto rigettata la domanda, avanzata sempre dal
di assegnazione a lui della casa familiare …”; “venendo ora ad esaminare Pt_1
l'ulteriore domanda del ricorrente di riduzione ad € 100,00 mensili del contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio deve rilevarsene la infondatezza…” e “venendo alla regolamentazione delle spese di lite la palese infondatezza delle domande del ricorrente, conclamata dalla contraddittorietà e superficialità delle sue difese giustifica … un giudizio di prevalente soccombenza nei suoi confronti stimabile nei due terzi del loro ammontare …”.
Il motivo si articola in A) totale omissione delle ragioni giuridiche fondanti la decisione, anche con riferimento a precedenti conformi;
B) omissione dell'esposizione delle questioni discusse e decise dal collegio ed indicazione delle norme di legge e i principi di diritto applicati nella decisione;
2) nullità della sentenza di primo grado per errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.; nonché per illogicità manifesta, non avendo poi, il Tribunale di primo grado ritenuto provati i presupposti necessari per la domanda, con conseguente rigetto della stessa e condanna alle spese.
[Il ] Capo della sentenza oggetto di contestazione [è il seguente:] “Deve poi evidenziarsi come incomprensibilmente in sede di p.c. il ricorrente abbia riproposto la domanda di elisione del contributo al mantenimento della resistente, sebbene, come era già stato appurato all'udienza del 5.12.2023, a seguito di specifico rilievo della resistente, le parti, al momento di disciplinare consensualmente le condizioni della loro separazione, non avessero pattuito tale provvidenza a carico del … E' invece infondata e va Pt_1
pertanto rigettata la domanda, avanzata sempre dal di assegnazione a lui della Pt_1
casa familiare, atteso che il figlio delle parti, che pacificamente non è economicamente
pag. 4/10 indipendente, vive tuttora con la madre presso tale abitazione. Venendo ora ad esaminare
l'ulteriore domanda del ricorrente di riduzione ad euro 100,00 mensili del contributo da lui dovuto per il mantenimento del figlio deve rilevarsene la infondatezza…”.
L'appellata chiede – per le ragioni in atti – il rigetto del gravame, siccome infondato, vinte le spese, con condanna avversaria ex art. 96 c.p.c.
Scambiate le memorie integrative autorizzate e depositati ulteriori documenti, anche ex art. 473 bis.12, III co. c.p.c., all'udienza del 24.11.2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 32 c.p.c.
*
L'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione.
Preliminarmente, deve escludersi la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. posto che a mente dell'art. 473 bis. 2 c.p.c. “a tutela dei minori il giudice può d'ufficio … adottare i provvedimenti opportuni in deroga all'articolo 112 e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal Codice Civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria”. La norma è concordemente interpretata come riferita anche ai figli maggiorenni non economicamente indipendenti, la cui tutela economica è dalla legge (art. 337 septies c.c.) assimilata a quella dei minorenni.
Nel caso di specie, posto che sul tema del mantenimento del figlio maggiorenne, ma (all'epoca) non economicamente indipendente si era Pt_2
appuntato il contenzioso e si era instaurato il contraddittorio a seguito della domanda paterna di riduzione del contributo, si ritiene che il primo Giudice potesse assumere d'ufficio le determinazioni – seppure a contenuto economico – nell'interesse di detto figlio, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
La nullità del dictum di prime cure non può farsi derivare neppure dal mancato ascolto di posto che egli è divenuto maggiorenne tra l'originaria Pt_2
pag. 5/10 udienza fissata a tal fine e quella rinviata per mancata presentazione del ragazzo.
Dato che tale ultima evenienza non impone una giustificazione formale, non ricollegando la legge alcuna conseguenza negativa di ordine processuale alla mancata presentazione o dalla mancata risposta del minore alle domande del
Giudice e che la sopraggiunta uscita dalla minore età aveva indubbiamente determinato il venir meno del presupposto soggettivo perché andasse Pt_2
sentito, correttamente il primo Giudice non ha dato corso all'incombente.
Ciò posto in rito, nel merito deve rilevarsi che nelle more della presente fase è sopravvenuta l'indipendenza economica (anche) di (nato il [...]), Pt_2
ultimogenito della coppia.
Nel suo ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sig.
chiedeva, tra l'altro, la revoca dell'assegnazione della casa Pt_1
familiare alla moglie e la riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario per il figlio ad € 100,00 mensili. Pt_2
La decisione di tali domande, respinte in primo grado, è nuovamente sub iudice in questa sede, costituendo motivo di appello;
la domanda di riduzione del contributo paterno è stata modificata in esito alla produzione avversaria del contratto di lavoro sub doc. 1 con richiesta di revoca integrale del predetto contributo.
La domanda come modificata, oltre che ammissibile in considerazione della sopravvenuta modifica della situazione di fatto (cfr. art. 345 c.p.c.), è anche fondata e va accolta, con decorrenza dal momento del verificarsi del relativo presupposto.
Ed invero, nel corso del presente giudizio è emerso che è stato Pt_2
assunto, a far data dall'8.10.2025, con contratto di apprendistato triennale a part time al 60% e paga mensile lorda di 712,60 € per 14 mensilità (all. 1 conv.).
pag. 6/10 Da tale momento, dunque, assorbita ogni altra questione risultano integrati i presupposti per la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie e la contribuzione paterna (anche) per Pt_2
Al riguardo, va anzitutto richiamato il consolidato orientamento in base al quale, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso, Cass. n. 26875 del 2023).
In tale ottica, i presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - e che devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda di revoca - sono integrati “dall'età del figlio” - che è
“destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” – e
“dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro”
(cfr., in tal senso, Cass. n. 38366 del 2021).
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, tale accertamento dev'essere effettuato “tenendo conto delle circostanze del caso concreto” e “nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti” (e dei genitori):
“l'età e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono
pag. 7/10 rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4,
c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo”(C. Cass. ord. 24391 del 2024).
Ciò posto, va altresì ricordato che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, la conclusione di un contratto di apprendistato, finalizzato – nella sua stessa causa tipica (su cui v. D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, artt. 41 – 47) – a promuovere l'inserimento dell'interessato nel mondo del lavoro, e dunque proprio per questo non ex se indice di raggiunto inserimento stabile nel contesto lavorativo, può tuttavia esprimere una raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne, se valutato caso per caso unitamente ad altri elementi, come nel caso, preso in esame dalla Corte di
Cassazione, ord. n. 40282/2021, in cui il ragazzo non sia più studente ed abbia reperito un'occupazione a tempo determinato, seppur di breve durata (un anno), e sempre che sia ravvisabile l'adeguatezza della retribuzione ex art. 36
Cost. (già valorizzata in caso analogo nella sentenza n. 2245 del 2006 della
Corte di Cassazione).
Dunque, se la retribuzione è adeguata l'obbligo del genitore di mantenere il figlio maggiorenne cessa di esistere, essendo quest'ultimo autonomo e indipendente.
Peraltro, rispetto al rischio che alla scadenza il contratto a tempo determinato non venga rinnovato, la Suprema Corte richiama l'ipotesi del lavoratore a tempo indeterminato venga licenziato oppure al caso in cui il figlio intraprenda come imprenditore un'attività di impresa e che questa abbia un andamento negativo.
pag. 8/10 Anche in relazione queste ipotesi, la Corte evidenzia che il figlio, rectius il giovane è ormai inserito nel mondo del lavoro, avendo espresso capacità lavorativa ed un grado di responsabilità tale da poter determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo di mantenimento del genitore.
Nella specie, – che pacificamente ha abbandonato gli studi Pt_2
professionali, da ultimo nel 2024, senza conseguire il diploma – dopo un periodo di inattività ha reperito un'occupazione che gli consentirà, per un triennio, di percepire una paga d'importo analogo a quello dell'assegno di mantenimento finora dovutogli dal padre.
Si può dunque ritenere che il giovane sia entrato nel mondo del lavoro ed abbia acquisito l'indipendenza economica idonea a giustificare la revoca sia del contributo posto a carico del padre per il suo mantenimento, sia per l'assegnazione della casa familiare alla madre.
Sul punto, va rilevato che erroneamente il primo Giudice aveva ravvisato una domanda di assegnazione della casa al padre, che ne aveva invero chiesto
“unicamente” la cessazione dell'assegnazione all'ex moglie.
Le spese legali di ambo le fasi vanno compensate: della prima, non potendosi ritenere che la “conclamata contraddittorietà e superficialità delle … difese” attoree rilevi ai fini della regolamentazione delle spese come indice di soccombenza, potendo essa – in ipotesi – rilevare ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; della presente fase, perché l'indipendenza economica di è sopravvenuta in corso di Pt_2
causa e come tale legittima l'accoglimento delle domande dell'appellante con decorrenza differita all'introduzione del giudizio. In relazione a questa fase non vi sono invece i presupposti per condannare la parte appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ricorrendone la soccombenza.
P.Q.M.
pag. 9/10 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di VERONA n. 342/2025 ed in parziale riforma della stessa, da intendersi nel resto confermata, revoca, a far data dalla mensilità di ottobre 2025, l'assegnazione della casa familiare a e l'obbligo di Controparte_1 [...]
di versare l'assegno di mantenimento per il figlio Pt_1 Pt_2
compensa tra le parti le spese legali di ambo le fasi.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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