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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 36/2024 riservata in decisione a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c dal 7.5.2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(C.F. ) residente in [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) residente in [...]Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Massimiliano Carnovale, giusta procura in atti.
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.1.2024, le parti – premesso di essersi uniti in matrimonio in data 4.9.2011, unione dalla quale non sono nati figli;
di essere separati consensualmente giusta decreto di omologa dell'intestato Tribunale di cron n.
2005/2019 dep. il 9.4.2019 - RG 1496/2018, di essere autonomi e non avere reciproche pretese economiche- chiedevano congiuntamente pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate.
Designato il Giudice relatore;
fissata l'udienza ex artt. 473.51 e 127 ter c.p.c.
Pag. 1 di 2 del 26.11.2024- regolarmente comunicata al PM – subentrato il sottoscritto
Relatore giusta provvedimento del Presidente f.f. dep. il 7.1.2025, fissata nuova udienza sostitutiva, verificata la regolarità delle dichiarazioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione collegiale
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vibo
Valentia nel procedimento RGC 1496/2018 avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata con decreto cron n. 2005/2019 dep. il 9.4.2019,
e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non essendoci figli e non avendo le parti avanzato reciprocamente avanzato ulteriori domande, ritiene il Collegio sussistenti le condizioni per dichiarare la chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ZO
(VV) il 4.9.2011 tra e smg - (RAM anno 2011 Parte Parte_1 Parte_3
II Serie A Atto n. 27) alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
ZO (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
c) compensa le spese
Così deciso nella CC da remoto del 23.5.2025 La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
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