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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5742 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 5591/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di RE ZI n. 2611/2022, pubblicata il 22.11.2022, notificata il
23.11.2022 vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Ferdinando NT (C.F. ), C.F._5
dall'Avv. Giulio Renditiso (C.F. ) e dall'Avv. Rosa Persico (C.F. C.F._6
) (fax 081.8073030) (pec e con C.F._7 Email_1
questi elettivamente domiciliato in Sorrento (NA) c/o lo Studio NT & Associati alla Via
Fuorimura n. 20.
APPELLANTI CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._8 [...]
e nella qualità di presidente e legale rapp. Controparte_2
dell' (C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi AL (C.F. ) (fax 081/8772965) (pec. C.F._9
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Email_2 sito in Sorrento, alla Via Parsano n. 6/B.
APPELLATO
E
(C.F. ) in proprio e nella qualità di CP_4 C.F._10 direttore responsabile del giornale on line e nella qualità di vicepresidente CP_2 rapp. dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi CP_3 Controparte_5
AL (C.F. ) (fax 081/8772965) (pec. C.F._9
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Email_2
sito in Sorrento, alla Via Parsano n. 6/B.
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._11 dall'Avv. Marina Gargiulo (C.F. ) (pec. C.F._12
ed elettivamente domiciliato in S. Agnello, al Corso Email_3
Crawford n.91.
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.2611/2022, pubblicata il 22.11.2022, notificata il 23.11.2022, il Tribunale di RE ZI rigettava la domanda proposta dai sig.ri , Parte_1 Pt_3
nei confronti di ,
[...] Parte_5 Controparte_7 CP_4
e , con la quale gli istanti avevano chiesto il risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dalla pubblicazione sul giornale online di due articoli diffamatori CP_2
nelle date dell'11.8.2017 e del 30.6.2018
2. Gli attori, a fondamento della domanda, premesso che dall'anno 1981 Parte_1
svolgeva, con la sua famiglia, attività stagionale di parcheggio e servizi per la balneazione in località “La GN”, avevano dedotto che, a seguito di esposti di associazioni locali ambientaliste, l'attività era stata oggetto di alcuni controlli da parte delle competenti autorità, causandone il sequestro;
che, in occasione di tali episodi, la rivista Positanonews aveva pubblicato articoli contenenti una falsa rappresentazione dei fatti, attribuendo agli attori una serie di reati penali;
che, in particolare, l'11/08/2017 era stato pubblicato, a firma del giornalista , un articolo che nel raccontare la tragica morte di un Controparte_6
ragazzo avvenuta a causa delle condizioni metereologiche e in particolare del mare fortemente agitato, aveva fatto una serie di insinuazioni che, a partire dal titolo: “Sorrento, tragedia in mare, si faccia chiarezza anche su eventuali responsabilità”, comportavano una grave lesione dell'immagine e del decoro dell'intera famiglia a cui veniva attribuita Pt_1
una qualche responsabilità per la morte del ragazzo;
che, a distanza di quasi un anno, il
30/06/2018 lo stesso giornale aveva pubblicato altro articolo dal seguente titolo: “Sorrento, alla GN si continua a celebrare la sconfitta dello Stato … e non solo”, in cui venivano ripetutamente attribuiti agli attori diversi reati: abuso edilizio, occupazione di suolo del demanio marittimo, gravissimi reati ambientali nonché attentati alla pubblica incolumità e vari abusi ed omissioni di atti d'ufficio di cui gli stessi avrebbero beneficiato.
Assumendo che i fatti erano ben diversi da quelli rappresentati e che gli articoli integravano gli estremi della diffamazione a mezzo stampa con l'aggravante della diffusione sul web, avevano, quindi, chiesto: dichiararsi la responsabilità dei convenuti e condannarsi gli stessi, in solido e ognuno per la propria spettanza, al risarcimento dei danni all'immagine, all'onore e alla reputazione subiti, quantificati, in favore di ciascuno degli attori, in €
30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
condannarsi, altresì, i convenuti al pagamento, in solido, di una ulteriore somma a titolo di riparazione ex art. 12 l. 47 del
1948, nella misura di €. 10.000,00, per ciascuno degli attori - per un totale complessivo di €
40.000,00- o, in quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia e da determinarsi in relazione alla gravità delle offese ed alla diffusione capillare del settimanale sul web;
ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura e a spese dei convenuti ex art..120 c.p.c. sulla stessa testata giornalistica convenuta e su almeno tre quotidiani;
ordinare la rimozione degli articolo dal sito del giornale on line;
infine, condannarsi i convenuti alle spese di causa con attribuzione ai procuratori antistatari.
3.Costituitosi in giudizio, aveva dedotto che in relazione all'articolo Controparte_6 del 2017 alcuna responsabilità dell'accaduto era stata attribuita agli attori e in relazione al secondo articolo che i fatti rappresentati erano quelli risultanti dagli atti ufficiali, pertanto alcun danno all'onore, alla reputazione e all'immagine degli attori era configurabile.
4. Si era costituito anche eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_4
mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Salerno;
la nullità dell'atto di citazione;
nel merito l'infondatezza della pretesa rientrando i fatti narrati nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.
5. Costituitosi in giudizio con distinta comparsa di costituzione, aveva Controparte_1 sostanzialmente riproposto le medesime difese già esposte nella comparsa depositata nell'interesse di CP_4
6. Il tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti, richiamati gli artt. 51 cp e 21 Cost. e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa, diritto di cronaca e di critica, rigettava la domanda ritenendo che nessuno dei due articoli avesse contenuto diffamatorio.
Nello specifico, rammentava, alla luce dell'ampia giurisprudenza citata, che tre erano le condizioni in presenza delle quali la divulgazione di notizie lesive dell'onore costituiva lecita espressione del diritto di cronaca, escludendo la responsabilità civile e cioè: a) la
“verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza.
In tema di diritto di critica, poi, ricordava che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., erano: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
Precisava ulteriormente, con richiamo a precedenti di legittimità, il perimetro entro cui l'esercizio del diritto di cronaca e di critica poteva essere considerato legittimo anche se lesivo dell'onore altrui, in particolare soffermandosi sul caso di notizie mutuate da provvedimenti giudiziari, affermando che la notizia doveva essere fedele ed aderente al contenuto del provvedimento, senza alterazioni o travisamenti e senza che potesse, a tal fine, ritenersi sufficiente la mera verosimiglianza del fatto narrato.
Quanto all'esimente del diritto di critica, osservava che ricorreva anche nel caso in cui alla narrazione del fatto si aggiungevano opinioni dell'autore dello scritto, che, in quanto tali, non si prestavano ad un sindacato in termini di verità oggettiva e che potevano essere espresse anche con un linguaggio colorito e pungente, purché la critica fosse pertinente all'interesse pubblico dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto, ma dell'interpretazione di quel fatto.
Sulla scorta di tali principi, il tribunale, esaminando l'articolo pubblicato l'11.6.2017, escludeva che lo stesso comportasse lesione dell'immagine e del decoro dell'intera famiglia per aver attribuito a questa una qualche responsabilità per la tragica morte di un Pt_1 ragazzo, come sostenuto, invece, dagli attori. E ciò in quanto, dal contenuto dell'articolo non risultava affatto addebitata alla famiglia la responsabilità del tragico evento Pt_1
verificatosi, avendo il giornalista riportato dei fatti, sulla cui effettiva CP_6 verificazione non vi era contezza, formulando una serie di domande ed auspicando una risposta dalle Forze dell'ordine, dalle autorità preposte e dalla magistratura. Osservava, ancora, che tutta la seconda parte dell'articolo riportava formulazioni ipotetiche, che il testo integrale non aveva alcun contenuto allusivo ad eventuali responsabilità degli attori e che in esso venivano posti solo interrogativi del giornalista pertinenti ai fatti narrati.
Quanto al secondo articolo, pubblicato il 30.6.2018, il tribunale del pari escludeva che in esso venissero attribuiti una serie di reati agli attori, in particolare rilevando che: l'articolo ripercorreva dei fatti, in alcuni passaggi certamente in maniera critica, senza però mai attribuire il compimento di reati ad alcuno;
il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di convalida del sequestro disposto nel giugno 2018, che la difesa attorea aveva richiamato per sostenere la non veridicità dell'articolo, risultava, invece, menzionato in esso, seppure con toni critici del giornalista;
nell'articolo si dava atto che il GIP aveva dissequestrato la parte di uliveto dove erano stati apposti i sigilli poiché l'area adibita a parcheggio risultava aperta al pubblico sulla base di una SCIA presentata dai proprietari al
Comune di Sorrento.
Riteneva, pertanto, che l'articolo riportasse una informazione completa e corrispondente a fatti realmente accaduti, mentre alcuna rilevanza diffamatoria poteva attribuirsi all'allusione che dall'uliveto, utilizzato per il parcheggio di auto e moto con relativa emissione di gas di scarico, “venisse prodotto olio di oliva insignito addirittura del marchio d.o.p.”, non essendo neanche individuabile di quale olio si trattasse.
Concludeva affermando che il diritto di critica risultava esercitato in modo lecito, corrispondendo i fatti a verità, non essendo superato il limite della continenza, anche verbale, essendo configurabile un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di critica ed essendovi pertinenza della critica all'interesse pubblico.
7. Avverso tale decisione hanno proposto appello i sig.ri , , Parte_1 Parte_3
deducendo a sostegno due motivi: 1) Errores in iudicando: Parte_2 Parte_4
contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. Omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n.28/2010. Difetto di motivazione;
2) Errores in iudicando. contraddittorietà manifesta. falsa applica-zione di legge: art.12 l.47/1948. art.595, co.2 e 3, c.p., art.2043 c.c., art.57 c.p. ecc. Difetto di motivazione.
Hanno, quindi concluso chiedendo: “1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2611 del 2022, pronunciata dal Tribunale di RE ZI;
2) accertare la responsabilità degli appellati per i fatti di cui in premessa ed in particolare, previa declaratoria della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione aggravata, condannare parti appellate, in solido tra loro ed ognuno per la quota di propria spettanza, al pagamento in favore degli attuali appellanti del danno all'immagine, all'onore
e alla reputazione, nella misura di €.30.000,00, per ciascuno degli appellanti, per un totale complessivo di € 120.000,00, come da criteri contenuti nelle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2018, o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, ricorrendo eventualmente anche a criteri di natura equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di una somma ulteriore a titolo di riparazione ex art.12 L.47 del 1948, nella misura di €. 10.000,00. per ciascuno degli attuali appellanti, per un totale complessivo di € 40.000,00 o, in quella maggiore o minore, che si riterrà di giustizia e da determinarsi in relazione alla gravità delle offese ed alla diffusione capillare del settimanale sul web;
4) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura e a spese degli attuali appellati ex art..120 c.p.c. sulla stessa testata giornalistica qui convenuta e su almeno tre quotidiani;
5) ordinare l'eliminazione degli articoli dal sito del giornale online;
6) in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma
4 bis, del d.lgs. 28/2010, preso atto della mancata partecipazione senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, degli appellati, condannare quest'ultimi al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
7) in via subordinata, rimodulare la condanna al pagamento delle spese di lite tenuto conto delle argomentazione dedotte al punto 1 del presente atto di appello in termini di compensazione totale e/o in subordine quantomeno parziale, relativamente alla posizione delle parti processuali e 8) il tutto CP_1 CP_4 con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
8. Con separate comparse di costituzione, dal contenuto identico e con il medesimo difensore, hanno resistito al gravame i sig.ri e chiedendo, Controparte_1 CP_4
in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello e, nel merito, pronunciarsene il rigetto per totale infondatezza, con conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado.
9. Si è costituito in appello anche , eccependone, in via preliminare Controparte_6
l'inammissibilità e, nel merito, instando per il suo rigetto, con vittoria con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
10. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria nel grado. 11. Indi la causa, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 5.2.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
12. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'uffici, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata notificata in data
23.11.2022; l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il 19.12.2022.
Ne deriva che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
13. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., e cioè per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto di tale disposizione, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma. In particolare, secondo quanto di chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che gli appellanti hanno chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali ritengono di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affrontano le diverse questioni agitate dalla controparte.
14. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata
15. Con il secondo motivo di censura- intitolato “ERRORES IN IUDICANDO.
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA. FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: art.12
L.47/1948. ART.595, co.2 e 3, c.p., art.2043 c.c., art.57 c.p. ecc. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE”- di cui si anticipa l'esame rispetto al primo motivo che, in quanto afferente questioni attinenti il regolamento delle spese processuali, è pregiudicato dalla soluzione delle censure che investono il merito della controversia- - gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe deciso sulla base di una distorta applicazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità citata in sentenza e avrebbe stravolto le risultanze fattuali emerse dall'istruttoria di primo grado. Nello specifico, e in sintesi, assumono che:
-quanto all'articolo pubblicato l'11.8.2017, il carattere diffamatorio risiederebbe nel fatto che la critica giornalistica esulava dall'ambito della pertinenza , essendo una evidente artata manipolazione di fatti autonomi di cronaca al fine di far ricadere sulla famiglia , nel Pt_1 percepito dell'uomo medio, un dubbio circa una eventuale responsabilità degli stessi in merito alla morte in mare di un ragazzo;
il giornalista, infatti, non si era limitato a riportare un fatto di cronaca (la morte tragica in mare di un ragazzo per condizioni meteo avverse), ma aveva espresso anche un giudizio ed una opinione in merito a tali accadimenti, correlando gli episodi giudiziari ( sequestro) dell'area della località “GN”, in titolarità della famiglia , con il fatto di cronaca, sebbene tra gli stessi non vi fosse alcun nesso, Pt_1
ipotizzando che la tragedia si fosse verificata a causa del comportamento degli appellanti, che, nonostante il sequestro delle aree di loro proprietà, avrebbero consentito al povero ragazzo annegato di accedere alla scogliera, inducendo il comune lettore a ritenere che la morte del bagnante fosse avvenuta per gravi responsabilità degli appellanti;
i fatti ipotizzati non corrispondevano al vero e, del resto, non erano stati oggetto di prove nel corso del giudizio di primo grado, sicché nella specie, era evidente la manipolazione della notizia operata dal giornalista al solo fine di danneggiare la famiglia attraverso il Pt_1
collegamento di fatti di cronaca del tutto autonomi , attraverso una critica, non solo pungente e “graffiante”, ma decisamente non pertinente, non essendo dato comprendere quale fosse l'interesse del pubblico all'interpretazione subdola , dubitativa e velata, data dal giornalista ai due fatti di cronaca nel medesimo articolo;
la gravità dell'articolo andava ricondotta nella campagna denigratoria del giornalista , tanto da aver sollecitato le forze dell'ordine con continue istanze e denunce ad intervenire in tale area al fine di stimolare, reiteratamente, il sequestro dell'intera area.
-quanto all'articolo pubblicato il 30.6.2018, il carattere diffamatorio deriverebbe dalla non corrispondenza al vero dei fatti rappresentati, lacunosi e riportati in modo settoriale e parziale, e dalla non pertinenza, non emergendo quale fosse l'interesse pubblico alla interpretazione di fatti fondata su una rappresentazione alterata della vicenda;
nello specifico, la notizia del dissequestro non era completa né corretta, atteso che il giornalista aveva riferito del dissequestro solo dell'area parcheggio, laddove il provvedimento riguardava, invece, l'intera area di proprietà della famiglia , dunque anche la discesa a Pt_1 mare e la scogliera di riferimento, che, come riportato nel provvedimento del GIP, era stata messa in sicurezza mediante lavori di disgaggio e di mitigazione del rischio autorizzati dall'ente locale;
inoltre, nell'ordinanza di non convalida del sequestro si dava atto della molteplicità di circostanze per le quali il GIP aveva ritenuto superata l'ordinanza di non praticabilità dell'area adottata dal Sindaco del Comune di Sorrento nel lontano 2003 e, in ogni caso, della circostanza che su tale area risultava autorizzato l'esercizio dell'attività di parcheggio e di balneazione negli anni successivi sulla base di una molteplicità di titoli espressi rilasciati dagli stessi organi a ciò deputati;
pertanto, non vi sarebbe corrispondenza tra quanto dichiarato dal giornalista e il provvedimento del GIP, molto più completo e puntuale;
nell'articolo, sulla base di una falsata e parziale ricostruzione dei fatti, venivano attribuite responsabilità anche penali a carico dei proprietari-famiglia della vasta area Pt_1 denominata la “GN”; inoltre, l'allusione contenuta nell'articolo, circa l'emissione di gas di scarico in area dove si produceva olio di oliva con marchio d.o.p., era senz'altro diffamatoria in quanto, pur non essendo indicato il nominativo dell'olio, il marchio era correlato all'area di produzione, che era quella della famiglia in tenuta “GN”. Pt_1
A sostegno della non corrispondenza alla verità dei fatti riportati negli articoli e della rappresentazione parziale, incompleta e alterata degli accadimenti, gli appellanti svolgono una articolata ricostruzione degli eventi, richiamando numerosi titoli autorizzativi rilasciati dall'amministrazione comunale dal 1981 al 2014 nonché una sentenza del TAR, che dimostrerebbero l'esercizio legittimo dell'attività di parcheggio stagionale, diversamente da quanto sostenuto nell'articolo giornalistico circa una attività abusiva di parcheggio.
Sottolineano, altresì, che quanto all'interdizione dell'area con ordinanza sindacale n 220 del
2003, non era stato prodotto alcun atto dalla controparte che si riferisse al profilo dell'articolo. Essi , infatti, dal 2003 per circa 19 anni, avevano continuato a svolgere, Pt_1
nell'area oggetto di interdizione, con regolarità e previo rilascio di provvedimenti autorizzativi, senza alcun formale ostacolo, l'attività di parcheggio e garantito la discesa a mare dei bagnanti in località “GN”, offrendo anche assistenza e servizi ai bagnanti sulla suddetta scogliera.
Rilevano che solo negli ultimi anni si era proceduto, in più occasioni, a sequestrare -su erronei presupposti e di fatto giuridici- l'area in questione, riecheggiando l'ordinanza n. 220 del 2003, cui erano seguiti provvedimenti di dissequestro, l'ultimo dei quali- quello del
2018 del GIP Fiorentino- aveva affermato che l'ordinanza predetta, seppure mai formalmente revocata, di fatto non era più attuale ed efficace. Sostengono, quindi, che, essendo la vicenda giuridicamente definita, l'articolo costituiva lo sfogo di rabbia del giornalista per non essere riuscito nell'intento persecutorio nei riguardi della famiglia . Pt_1
Circa le dedotte attività abusive su area privata e demaniale, a dimostrazione della non veridicità di quanto riportato nell'articolo, sostengono di aver operato sulla base di autorizzazioni amministrative, indicate ed allegate in atti ed, inoltre, che la pericolosità della zona costiera, diversamente da quanto riferito dal giornalista in termini diffamatori parlando di area P4, non esisteva, perché le zone a pericolosità elevata erano indicate dalla normativa di settore come PF4; peraltro, nello studio geotecnico e strutturale a firma , tra l'altro del prof. , l'area in questione era definita “falesia marina”, che, anche qualora Persona_1
rientrante in zona a pericolosità elevata PF4 , a mente dell'art. 10 del Piano di Stralcio di bacino per la difesa delle coste (PSDC) -Norme di Attuazione settembre 2012 , consentiva la continuazione delle attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del
Piano.
Da qui la palese falsità della ricostruzione operata dal giornalista, funzionale, a dire degli appellanti, ad istigare le autorità nel tentativo di provocare la cessazione delle attività per danneggiare la famiglia . Pt_1
Concludono, pertanto, ribadendo la natura diffamatoria degli articoli e insistendo nella condanna degli appellati al risarcimento dei danni.
16. I rilievi che precedono non appaiono condivisibili e, comunque, non sono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
A dispetto, invero, delle censure mosse alla valutazione dei fatti operata dal giudice di prime cure nel delibare la fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nel ritenere insussistente il carattere diffamatorio degli articoli in esame.
16.1. Ed invero, in relazione all'articolo pubblicato l'11.8.2017, dal riesame del suo complessivo contenuto si conviene con il tribunale che non emerga alcuna attribuzione di responsabilità alla famiglia per la tragica morte per annegamento di un ragazzo, Pt_1
neanche in forma indiretta o suggestiva.
Il giornalista, infatti, nella prima parte dell'articolo, pubblicato nella serata del giorno in cui si è verificato il tragico annegamento, sottolinea l' “...ambiguità con la quale molti organi di informazione on line stanno indicando il luogo esatto dove la disgrazia si è verificata” avendo molti indicato” “in modo alquanto vago”, “il tratto di mare tra la e la Pt_6
GN”. A fronte di tale incertezza, l'articolista si interroga sui possibili scenari, ancora tutti da verificare. Così, prosegue affermando che “Se la disgrazia si è verificata lungo la
, un luogo di libero accesso, probabilmente la responsabilità sarebbero da Pt_6 addebitare al giovane che in modo irresponsabile si era avventurato in acque al momento agitate”.
In alternativa, percorre l'altra ipotesi, e cioè quella dell'eventualità che il dramma si fosse consumato nelle acque antistanti la “GN”. Probabilità che, peraltro, non è frutto di congettura del giornalista ma che lui stesso ha riferito aver tratto da informazioni circolate on line sulla vicenda del tragico evento. In tale secondo caso, appare pertinente e di interesse pubblico il riferimento che l'autore del pezzo fa alla circostanza che la zona della
“GN” era stata di recente sottoposta a sequestro, vicenda nota già alle cronache, come risulta dai numerosi articoli on line prodotti in atti dal (cfr. produzione primo CP_6 grado). Infatti, la preoccupazione che traspare dall'articolo in esame è che, se la disgrazia si fosse verificata davanti la “GN”, trattandosi di area interdetta per il rilevato pericolo di rischio idrogeologico nel quale era, peraltro, stata vietata la balneabilità con provvedimento sindacale (fatto dedotto nell'articolo che gli appellanti non contestano essere vero), sarebbe stato necessario appurare se l'area era ancora in sequestro e se i sigilli ai varchi erano stati rimossi, per evitare il rischio che altri bagnati potessero accedervi onde prevenire ulteriori tragedie.
Da qui gli interrogativi formulati nel pezzo giornalistico, volti a sollecitare le forze dell'ordine, la magistratura, l'amministrazione a fare chiarezza sulla vicenda e che non inducono affatto il lettore a considerare responsabile la famiglia , posto che il Pt_1 riferimento all'eventuale violazione dei sigilli, in ipotesi di annegamento davanti la
GN, non comporta automaticamente la riconducibilità della condotta ai proprietari dell'area sequestrata, ben potendo derivare dall'iniziativa di terzi per accedere al tratto di mare, finanche dello stesso sfortunato bagnante.
Si conviene, pertanto, con il giudice di prime cure che l'articolo dell'11.8.2017 non abbia alcun carattere diffamatorio.
16.2. Quanto all'articolo del pubblicato il 30.6.2018, non è irrilevante notare CP_6
che esso segue la pubblicazione, in data 20.6.2028, sullo stesso giornale on line Parte_7
di un articolo, a firma dell'avv. Rosa Persico, in cui quest'ultima, difensore degli
[...]
attuali appellanti, rendeva noto il provvedimento del GIP di non convalida del sequestro operato dalla PG dell'area di proprietà , riportando, in particolare, che l'ordinanza Pt_1 sindacale del 2003 di “non praticare e non far praticare l'area”, in forza della quale era stato disposto il sequestro, era stata ritenuta dal GIP “ormai priva di efficacia in quanto superata dai successivi e numerosi provvedimenti amministrativi autorizzativi nonché dagli interventi di rimozione del pericolo imminente (di disgaggio e perimetrazione) effettuati recentemente dalla famiglia ( febbraio/marzo2018) in virtù di SCIA legittimamente Pt_1
assentita dall'amministrazione comunale”. Nell'articolo, l'avvocato teneva ad evidenziare che il provvedimento di dissequestro “oltre che rappresentare una grande soddisfazione professionale, fa chiarezza in modo singolare su una vicenda complessa mai affrontata con il dovuto e corretto approfondimento giuridico e fattuale”.
In contrapposizione a quanto dichiarato nel predetto articolo, il interviene con CP_6
l'articolo pubblicato il 30.6.2018 nel quale fornisce una ricostruzione compiuta della vicenda giudiziaria della zona della GN per sostenere- in sintesi- che, diversamente da quanto fatto intendere “da qualche baldanzoso addetto ai lavori” fornendo una interpretazione “discutibile” del provvedimento del tribunale di RE ZI (il riferimento è chiaro all'avvocato Persico autore dell'articolo del 20.6.2018) permaneva nella zona della GN una situazione “che per innumerevoli motivi, è senz'altro fuori norma”.
Così contestualizzato l'articolo incriminato, utile a comprendere le ragioni che ne hanno sollecitato la pubblicazione (una replica ad un articolo ritenuto inveritiero e fuorviante per i lettori, con l'intento di fare chiarezza sulla vicenda della GN, piuttosto che una rabbiosa reazione all'ordinanza del GIP di non convalida del sequestro, come opinato dagli appellanti), non risultano, ad avviso di questa Corte territoriale, violazioni del diritto di critica e di cronaca nei termini denunciati dagli appellanti.
Ed infatti:
- circa l'incompletezza della notizia, per aver il giornalista riferito del dissequestro da parte del GIP della sola zona a parcheggio e non anche dell'intera area di proprietà della famiglia , quindi anche della discesa a mare e della scogliera, si osserva che Pt_1 nell'articolo risulta compiutamente dato conto dell'oggetto del provvedimento di non convalida del GIP, laddove si riferisce del dissequestro dell'uliveto, confinante con area demaniale e adibito a parcheggio. Invero, l'unica zona di proprietà dei dissequestrata Pt_1
è proprio quella indicata nell'articolo, specificata come confinante con area demaniale, che, come si evince dal contenuto dell'ordinanza del GIP, è quella identificata con le particelle
335,336 e parte della particella 45, le quali, nella richiesta di convalida del sequestro trasmessa al GIP dal PM, sono definite come “parcheggio”. Se è vero che nell'ordinanza del
GIP si legge che anche la parte demaniale della particella 45 andava dissequestrata, ciò non incide sulla completezza della notizia quanto ai beni di proprietà della famiglia Pt_1
liberati dai sigilli;
- circa la non corrispondenza alla verità dei fatti riportati nell'articolo, quanto allo svolgimento di attività non autorizzate, abusi edilizi e svolgimento illegittimo di attività commerciale, si osserva che gran parte del pezzo giornalistico richiama il contenuto dei verbali di sequestro che negli ultimi anni hanno interessato la zona della GN e che il ha prodotto in atti, quale fonte di sua conoscenza riguardo gli abusi elencati CP_6 nell'articolo, per dimostrare di essersi basato su documentazione ufficiale;
nel ripercorrere le vicende giudiziarie, il giornalista non manca, poi, di dare notizia dei dissequestri intervenuti, fornendo così una informazione completa al lettore;
laddove, poi, esprime disappunto per la mancata adozione da parte dell'autorità amministrativa competente, di provvedimenti volti a regolamentare in modo chiaro la zona della GN – “così come di altre situazioni lungo il territorio”- la sua opinione è facilmente distinguibile dalla narrazione del fatto storico e si sostanzia in una critica pertinente e continente, volta a sollecitare l'attenzione su una famosa zona balneare particolarmente appetibile (lungo la costa sorrentina), onde promuovere la legalità; non è, poi inveritiera l'affermazione contenuta nell'articolo secondo cui lungo la scogliera la vigenza dell'ordinanza sindacale
220 del 2003, che vietava l'accesso all'area demaniale, non era venuta meno per effetto del dissequestro del GIP, trovando detto affermazione conforto nella nota del Comune di
Sorrento n. 29256 del 20.6.2018, in cui si ribadisce la validità della ridetta ordinanza, (cfr. nota in produzione primo grado;
anche la pericolosità del tratto di CP_4
scogliera della GN si trova affermata nei documenti ufficiali prodotti in atti dal e da e non risulta affatto frutto di un pretestuoso allarmismo CP_6 CP_4 del giornalista volto ad ostacolare l'attività della famiglia . Pt_1
Sulla base delle superiori considerazioni si conferma che l'articolo del 30.6.2018 è privo di portata diffamatoria, stante la verità dei fatti riferiti e la conformità all'interesse pubblico della vicende narrate, nonché la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, considerato che la narrazione giornalistica, per essere rispettosa dell'altrui interesse a non essere screditati, non per questo può equivalere all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino (cfr.
Cassazione penale n. 37442 del 2009).
Tale conclusione rende superfluo l'esame delle ragioni svolte a proposito del danno risarcibile.
Il motivo, pertanto, va integralmente respinto
17. A questo punto va esaminato il primo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, con cui, in sintesi, gli appellanti lamentano che erroneamente il primo giudice li aveva ritenuti del tutto soccombenti, gravandoli per intero delle spese, sebbene fossero state respinte le eccezioni sollevate dai convenuti, di incompetenza territoriale, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di nullità dell'atto di citazione.
Assumono, inoltre, che avendo i convenuti disertato l'incontro di mediazione, il tribunale li avrebbe dovuti condannare alla sanzione prevista dall'art. 8 comma 4 bis dlgs 28/2010.
18. Il motivo è infondato
Invero, la soccombenza reciproca ricorre qualora vi siano domande contrapposte rigettate, in tutto o in parte, o in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi mentre non è ravvisabile laddove siano disattese eccezioni in rito del convenuto e rigettata la domanda attorea, in quanto l'effetto finale della controversia risulta favorevole esclusivamente al convenuto.
Si condivise, pertanto, il criterio della soccombenza integrale degli attori utilizzato dal giudice di prime cure per regolare le spese del primo grado.
19. Quanto alla sanzione ex art. 8 comma 4 bis dlgs 2872010, difetta l'interesse degli impugnanti a stigmatizzare l'omessa condanna a carico dei convenuti, trattandosi di statuizione che non comporta alcun beneficio a loro favorevole, in quanto somma destinata all'Erario.
20. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, e le spese del grado, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, nella misura di seguito liquidata, con la precisazione che per e come per Controparte_1 CP_4
il primo grado, ne va ridotto l'importo considerando che essi, pur costituiti separatamente, sono difesi dallo stesso avvocato con scritti difensivi di identico contenuto.
La quantificazione si opera sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
21. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma
1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_4 Pt_3
e , così provvede:
[...] Parte_2
1- rigetta l'appello;
2- condanna , e , in solido Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 tra loro, a pagare a le spese del grado che si liquidano in € 6946,00 Controparte_6 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da attribuire all'avv. Marina Gargiulo dichiaratasi anticipatario;
3- condanna, altresì, , e , in Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
solido tra loro, a pagare a e a le spese del presente grado CP_4 Controparte_1 che liquida, in favore di ciascuno, in € 3473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da attribuire all'avv. Luigi
AL dichiaratosi anticipatario;
4- dà atto che gli appellanti sono, in solido, tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 29.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile N.R.G. 5591/2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di RE ZI n. 2611/2022, pubblicata il 22.11.2022, notificata il
23.11.2022 vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Ferdinando NT (C.F. ), C.F._5
dall'Avv. Giulio Renditiso (C.F. ) e dall'Avv. Rosa Persico (C.F. C.F._6
) (fax 081.8073030) (pec e con C.F._7 Email_1
questi elettivamente domiciliato in Sorrento (NA) c/o lo Studio NT & Associati alla Via
Fuorimura n. 20.
APPELLANTI CONTRO
(C.F. ) in proprio e nella qualità di Controparte_1 C.F._8 [...]
e nella qualità di presidente e legale rapp. Controparte_2
dell' (C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_3 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Luigi AL (C.F. ) (fax 081/8772965) (pec. C.F._9
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Email_2 sito in Sorrento, alla Via Parsano n. 6/B.
APPELLATO
E
(C.F. ) in proprio e nella qualità di CP_4 C.F._10 direttore responsabile del giornale on line e nella qualità di vicepresidente CP_2 rapp. dell' rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi CP_3 Controparte_5
AL (C.F. ) (fax 081/8772965) (pec. C.F._9
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo Email_2
sito in Sorrento, alla Via Parsano n. 6/B.
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_6 C.F._11 dall'Avv. Marina Gargiulo (C.F. ) (pec. C.F._12
ed elettivamente domiciliato in S. Agnello, al Corso Email_3
Crawford n.91.
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.2611/2022, pubblicata il 22.11.2022, notificata il 23.11.2022, il Tribunale di RE ZI rigettava la domanda proposta dai sig.ri , Parte_1 Pt_3
nei confronti di ,
[...] Parte_5 Controparte_7 CP_4
e , con la quale gli istanti avevano chiesto il risarcimento dei danni Controparte_1 derivanti dalla pubblicazione sul giornale online di due articoli diffamatori CP_2
nelle date dell'11.8.2017 e del 30.6.2018
2. Gli attori, a fondamento della domanda, premesso che dall'anno 1981 Parte_1
svolgeva, con la sua famiglia, attività stagionale di parcheggio e servizi per la balneazione in località “La GN”, avevano dedotto che, a seguito di esposti di associazioni locali ambientaliste, l'attività era stata oggetto di alcuni controlli da parte delle competenti autorità, causandone il sequestro;
che, in occasione di tali episodi, la rivista Positanonews aveva pubblicato articoli contenenti una falsa rappresentazione dei fatti, attribuendo agli attori una serie di reati penali;
che, in particolare, l'11/08/2017 era stato pubblicato, a firma del giornalista , un articolo che nel raccontare la tragica morte di un Controparte_6
ragazzo avvenuta a causa delle condizioni metereologiche e in particolare del mare fortemente agitato, aveva fatto una serie di insinuazioni che, a partire dal titolo: “Sorrento, tragedia in mare, si faccia chiarezza anche su eventuali responsabilità”, comportavano una grave lesione dell'immagine e del decoro dell'intera famiglia a cui veniva attribuita Pt_1
una qualche responsabilità per la morte del ragazzo;
che, a distanza di quasi un anno, il
30/06/2018 lo stesso giornale aveva pubblicato altro articolo dal seguente titolo: “Sorrento, alla GN si continua a celebrare la sconfitta dello Stato … e non solo”, in cui venivano ripetutamente attribuiti agli attori diversi reati: abuso edilizio, occupazione di suolo del demanio marittimo, gravissimi reati ambientali nonché attentati alla pubblica incolumità e vari abusi ed omissioni di atti d'ufficio di cui gli stessi avrebbero beneficiato.
Assumendo che i fatti erano ben diversi da quelli rappresentati e che gli articoli integravano gli estremi della diffamazione a mezzo stampa con l'aggravante della diffusione sul web, avevano, quindi, chiesto: dichiararsi la responsabilità dei convenuti e condannarsi gli stessi, in solido e ognuno per la propria spettanza, al risarcimento dei danni all'immagine, all'onore e alla reputazione subiti, quantificati, in favore di ciascuno degli attori, in €
30.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
condannarsi, altresì, i convenuti al pagamento, in solido, di una ulteriore somma a titolo di riparazione ex art. 12 l. 47 del
1948, nella misura di €. 10.000,00, per ciascuno degli attori - per un totale complessivo di €
40.000,00- o, in quella maggiore o minore, ritenuta di giustizia e da determinarsi in relazione alla gravità delle offese ed alla diffusione capillare del settimanale sul web;
ordinarsi la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura e a spese dei convenuti ex art..120 c.p.c. sulla stessa testata giornalistica convenuta e su almeno tre quotidiani;
ordinare la rimozione degli articolo dal sito del giornale on line;
infine, condannarsi i convenuti alle spese di causa con attribuzione ai procuratori antistatari.
3.Costituitosi in giudizio, aveva dedotto che in relazione all'articolo Controparte_6 del 2017 alcuna responsabilità dell'accaduto era stata attribuita agli attori e in relazione al secondo articolo che i fatti rappresentati erano quelli risultanti dagli atti ufficiali, pertanto alcun danno all'onore, alla reputazione e all'immagine degli attori era configurabile.
4. Si era costituito anche eccependo l'improcedibilità della domanda per CP_4
mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Salerno;
la nullità dell'atto di citazione;
nel merito l'infondatezza della pretesa rientrando i fatti narrati nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.
5. Costituitosi in giudizio con distinta comparsa di costituzione, aveva Controparte_1 sostanzialmente riproposto le medesime difese già esposte nella comparsa depositata nell'interesse di CP_4
6. Il tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dai convenuti, richiamati gli artt. 51 cp e 21 Cost. e gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa, diritto di cronaca e di critica, rigettava la domanda ritenendo che nessuno dei due articoli avesse contenuto diffamatorio.
Nello specifico, rammentava, alla luce dell'ampia giurisprudenza citata, che tre erano le condizioni in presenza delle quali la divulgazione di notizie lesive dell'onore costituiva lecita espressione del diritto di cronaca, escludendo la responsabilità civile e cioè: a) la
“verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); b) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire la cd. pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza.
In tema di diritto di critica, poi, ricordava che i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., erano: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione.
Precisava ulteriormente, con richiamo a precedenti di legittimità, il perimetro entro cui l'esercizio del diritto di cronaca e di critica poteva essere considerato legittimo anche se lesivo dell'onore altrui, in particolare soffermandosi sul caso di notizie mutuate da provvedimenti giudiziari, affermando che la notizia doveva essere fedele ed aderente al contenuto del provvedimento, senza alterazioni o travisamenti e senza che potesse, a tal fine, ritenersi sufficiente la mera verosimiglianza del fatto narrato.
Quanto all'esimente del diritto di critica, osservava che ricorreva anche nel caso in cui alla narrazione del fatto si aggiungevano opinioni dell'autore dello scritto, che, in quanto tali, non si prestavano ad un sindacato in termini di verità oggettiva e che potevano essere espresse anche con un linguaggio colorito e pungente, purché la critica fosse pertinente all'interesse pubblico dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto, ma dell'interpretazione di quel fatto.
Sulla scorta di tali principi, il tribunale, esaminando l'articolo pubblicato l'11.6.2017, escludeva che lo stesso comportasse lesione dell'immagine e del decoro dell'intera famiglia per aver attribuito a questa una qualche responsabilità per la tragica morte di un Pt_1 ragazzo, come sostenuto, invece, dagli attori. E ciò in quanto, dal contenuto dell'articolo non risultava affatto addebitata alla famiglia la responsabilità del tragico evento Pt_1
verificatosi, avendo il giornalista riportato dei fatti, sulla cui effettiva CP_6 verificazione non vi era contezza, formulando una serie di domande ed auspicando una risposta dalle Forze dell'ordine, dalle autorità preposte e dalla magistratura. Osservava, ancora, che tutta la seconda parte dell'articolo riportava formulazioni ipotetiche, che il testo integrale non aveva alcun contenuto allusivo ad eventuali responsabilità degli attori e che in esso venivano posti solo interrogativi del giornalista pertinenti ai fatti narrati.
Quanto al secondo articolo, pubblicato il 30.6.2018, il tribunale del pari escludeva che in esso venissero attribuiti una serie di reati agli attori, in particolare rilevando che: l'articolo ripercorreva dei fatti, in alcuni passaggi certamente in maniera critica, senza però mai attribuire il compimento di reati ad alcuno;
il provvedimento con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di convalida del sequestro disposto nel giugno 2018, che la difesa attorea aveva richiamato per sostenere la non veridicità dell'articolo, risultava, invece, menzionato in esso, seppure con toni critici del giornalista;
nell'articolo si dava atto che il GIP aveva dissequestrato la parte di uliveto dove erano stati apposti i sigilli poiché l'area adibita a parcheggio risultava aperta al pubblico sulla base di una SCIA presentata dai proprietari al
Comune di Sorrento.
Riteneva, pertanto, che l'articolo riportasse una informazione completa e corrispondente a fatti realmente accaduti, mentre alcuna rilevanza diffamatoria poteva attribuirsi all'allusione che dall'uliveto, utilizzato per il parcheggio di auto e moto con relativa emissione di gas di scarico, “venisse prodotto olio di oliva insignito addirittura del marchio d.o.p.”, non essendo neanche individuabile di quale olio si trattasse.
Concludeva affermando che il diritto di critica risultava esercitato in modo lecito, corrispondendo i fatti a verità, non essendo superato il limite della continenza, anche verbale, essendo configurabile un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di critica ed essendovi pertinenza della critica all'interesse pubblico.
7. Avverso tale decisione hanno proposto appello i sig.ri , , Parte_1 Parte_3
deducendo a sostegno due motivi: 1) Errores in iudicando: Parte_2 Parte_4
contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c. Omessa pronuncia sulla richiesta ex art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n.28/2010. Difetto di motivazione;
2) Errores in iudicando. contraddittorietà manifesta. falsa applica-zione di legge: art.12 l.47/1948. art.595, co.2 e 3, c.p., art.2043 c.c., art.57 c.p. ecc. Difetto di motivazione.
Hanno, quindi concluso chiedendo: “1) accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2611 del 2022, pronunciata dal Tribunale di RE ZI;
2) accertare la responsabilità degli appellati per i fatti di cui in premessa ed in particolare, previa declaratoria della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione aggravata, condannare parti appellate, in solido tra loro ed ognuno per la quota di propria spettanza, al pagamento in favore degli attuali appellanti del danno all'immagine, all'onore
e alla reputazione, nella misura di €.30.000,00, per ciascuno degli appellanti, per un totale complessivo di € 120.000,00, come da criteri contenuti nelle Tabelle del Tribunale di
Milano del 2018, o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, ricorrendo eventualmente anche a criteri di natura equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento di una somma ulteriore a titolo di riparazione ex art.12 L.47 del 1948, nella misura di €. 10.000,00. per ciascuno degli attuali appellanti, per un totale complessivo di € 40.000,00 o, in quella maggiore o minore, che si riterrà di giustizia e da determinarsi in relazione alla gravità delle offese ed alla diffusione capillare del settimanale sul web;
4) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza a cura e a spese degli attuali appellati ex art..120 c.p.c. sulla stessa testata giornalistica qui convenuta e su almeno tre quotidiani;
5) ordinare l'eliminazione degli articoli dal sito del giornale online;
6) in applicazione del disposto di cui all'art. 8, comma
4 bis, del d.lgs. 28/2010, preso atto della mancata partecipazione senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, degli appellati, condannare quest'ultimi al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
7) in via subordinata, rimodulare la condanna al pagamento delle spese di lite tenuto conto delle argomentazione dedotte al punto 1 del presente atto di appello in termini di compensazione totale e/o in subordine quantomeno parziale, relativamente alla posizione delle parti processuali e 8) il tutto CP_1 CP_4 con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”
8. Con separate comparse di costituzione, dal contenuto identico e con il medesimo difensore, hanno resistito al gravame i sig.ri e chiedendo, Controparte_1 CP_4
in via preliminare, dichiararsi inammissibile l'appello e, nel merito, pronunciarsene il rigetto per totale infondatezza, con conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese del grado.
9. Si è costituito in appello anche , eccependone, in via preliminare Controparte_6
l'inammissibilità e, nel merito, instando per il suo rigetto, con vittoria con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
10. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria nel grado. 11. Indi la causa, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 5.2.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc, è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc.
12. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'uffici, la tempestività dell'appello.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata notificata in data
23.11.2022; l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il 19.12.2022.
Ne deriva che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
13. Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., e cioè per difetto di specificità.
Al riguardo, mette conto rilevare che l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345, 348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, applicabile ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, l'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che l'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In definitiva, per effetto di tale disposizione, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma. In particolare, secondo quanto di chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018 n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che gli appellanti hanno chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali ritengono di non condividere l'assunto del primo giudice;
d'altronde, a conferma di quanto si sta sostenendo, gli appellati hanno avuto modo di difendersi compiutamente come emerge dalla loro comparsa di costituzione nella quale affrontano le diverse questioni agitate dalla controparte.
14. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e merita pertanto di essere rigettata
15. Con il secondo motivo di censura- intitolato “ERRORES IN IUDICANDO.
CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA. FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: art.12
L.47/1948. ART.595, co.2 e 3, c.p., art.2043 c.c., art.57 c.p. ecc. DIFETTO DI
MOTIVAZIONE”- di cui si anticipa l'esame rispetto al primo motivo che, in quanto afferente questioni attinenti il regolamento delle spese processuali, è pregiudicato dalla soluzione delle censure che investono il merito della controversia- - gli appellanti lamentano che il Giudice di prime cure avrebbe deciso sulla base di una distorta applicazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità citata in sentenza e avrebbe stravolto le risultanze fattuali emerse dall'istruttoria di primo grado. Nello specifico, e in sintesi, assumono che:
-quanto all'articolo pubblicato l'11.8.2017, il carattere diffamatorio risiederebbe nel fatto che la critica giornalistica esulava dall'ambito della pertinenza , essendo una evidente artata manipolazione di fatti autonomi di cronaca al fine di far ricadere sulla famiglia , nel Pt_1 percepito dell'uomo medio, un dubbio circa una eventuale responsabilità degli stessi in merito alla morte in mare di un ragazzo;
il giornalista, infatti, non si era limitato a riportare un fatto di cronaca (la morte tragica in mare di un ragazzo per condizioni meteo avverse), ma aveva espresso anche un giudizio ed una opinione in merito a tali accadimenti, correlando gli episodi giudiziari ( sequestro) dell'area della località “GN”, in titolarità della famiglia , con il fatto di cronaca, sebbene tra gli stessi non vi fosse alcun nesso, Pt_1
ipotizzando che la tragedia si fosse verificata a causa del comportamento degli appellanti, che, nonostante il sequestro delle aree di loro proprietà, avrebbero consentito al povero ragazzo annegato di accedere alla scogliera, inducendo il comune lettore a ritenere che la morte del bagnante fosse avvenuta per gravi responsabilità degli appellanti;
i fatti ipotizzati non corrispondevano al vero e, del resto, non erano stati oggetto di prove nel corso del giudizio di primo grado, sicché nella specie, era evidente la manipolazione della notizia operata dal giornalista al solo fine di danneggiare la famiglia attraverso il Pt_1
collegamento di fatti di cronaca del tutto autonomi , attraverso una critica, non solo pungente e “graffiante”, ma decisamente non pertinente, non essendo dato comprendere quale fosse l'interesse del pubblico all'interpretazione subdola , dubitativa e velata, data dal giornalista ai due fatti di cronaca nel medesimo articolo;
la gravità dell'articolo andava ricondotta nella campagna denigratoria del giornalista , tanto da aver sollecitato le forze dell'ordine con continue istanze e denunce ad intervenire in tale area al fine di stimolare, reiteratamente, il sequestro dell'intera area.
-quanto all'articolo pubblicato il 30.6.2018, il carattere diffamatorio deriverebbe dalla non corrispondenza al vero dei fatti rappresentati, lacunosi e riportati in modo settoriale e parziale, e dalla non pertinenza, non emergendo quale fosse l'interesse pubblico alla interpretazione di fatti fondata su una rappresentazione alterata della vicenda;
nello specifico, la notizia del dissequestro non era completa né corretta, atteso che il giornalista aveva riferito del dissequestro solo dell'area parcheggio, laddove il provvedimento riguardava, invece, l'intera area di proprietà della famiglia , dunque anche la discesa a Pt_1 mare e la scogliera di riferimento, che, come riportato nel provvedimento del GIP, era stata messa in sicurezza mediante lavori di disgaggio e di mitigazione del rischio autorizzati dall'ente locale;
inoltre, nell'ordinanza di non convalida del sequestro si dava atto della molteplicità di circostanze per le quali il GIP aveva ritenuto superata l'ordinanza di non praticabilità dell'area adottata dal Sindaco del Comune di Sorrento nel lontano 2003 e, in ogni caso, della circostanza che su tale area risultava autorizzato l'esercizio dell'attività di parcheggio e di balneazione negli anni successivi sulla base di una molteplicità di titoli espressi rilasciati dagli stessi organi a ciò deputati;
pertanto, non vi sarebbe corrispondenza tra quanto dichiarato dal giornalista e il provvedimento del GIP, molto più completo e puntuale;
nell'articolo, sulla base di una falsata e parziale ricostruzione dei fatti, venivano attribuite responsabilità anche penali a carico dei proprietari-famiglia della vasta area Pt_1 denominata la “GN”; inoltre, l'allusione contenuta nell'articolo, circa l'emissione di gas di scarico in area dove si produceva olio di oliva con marchio d.o.p., era senz'altro diffamatoria in quanto, pur non essendo indicato il nominativo dell'olio, il marchio era correlato all'area di produzione, che era quella della famiglia in tenuta “GN”. Pt_1
A sostegno della non corrispondenza alla verità dei fatti riportati negli articoli e della rappresentazione parziale, incompleta e alterata degli accadimenti, gli appellanti svolgono una articolata ricostruzione degli eventi, richiamando numerosi titoli autorizzativi rilasciati dall'amministrazione comunale dal 1981 al 2014 nonché una sentenza del TAR, che dimostrerebbero l'esercizio legittimo dell'attività di parcheggio stagionale, diversamente da quanto sostenuto nell'articolo giornalistico circa una attività abusiva di parcheggio.
Sottolineano, altresì, che quanto all'interdizione dell'area con ordinanza sindacale n 220 del
2003, non era stato prodotto alcun atto dalla controparte che si riferisse al profilo dell'articolo. Essi , infatti, dal 2003 per circa 19 anni, avevano continuato a svolgere, Pt_1
nell'area oggetto di interdizione, con regolarità e previo rilascio di provvedimenti autorizzativi, senza alcun formale ostacolo, l'attività di parcheggio e garantito la discesa a mare dei bagnanti in località “GN”, offrendo anche assistenza e servizi ai bagnanti sulla suddetta scogliera.
Rilevano che solo negli ultimi anni si era proceduto, in più occasioni, a sequestrare -su erronei presupposti e di fatto giuridici- l'area in questione, riecheggiando l'ordinanza n. 220 del 2003, cui erano seguiti provvedimenti di dissequestro, l'ultimo dei quali- quello del
2018 del GIP Fiorentino- aveva affermato che l'ordinanza predetta, seppure mai formalmente revocata, di fatto non era più attuale ed efficace. Sostengono, quindi, che, essendo la vicenda giuridicamente definita, l'articolo costituiva lo sfogo di rabbia del giornalista per non essere riuscito nell'intento persecutorio nei riguardi della famiglia . Pt_1
Circa le dedotte attività abusive su area privata e demaniale, a dimostrazione della non veridicità di quanto riportato nell'articolo, sostengono di aver operato sulla base di autorizzazioni amministrative, indicate ed allegate in atti ed, inoltre, che la pericolosità della zona costiera, diversamente da quanto riferito dal giornalista in termini diffamatori parlando di area P4, non esisteva, perché le zone a pericolosità elevata erano indicate dalla normativa di settore come PF4; peraltro, nello studio geotecnico e strutturale a firma , tra l'altro del prof. , l'area in questione era definita “falesia marina”, che, anche qualora Persona_1
rientrante in zona a pericolosità elevata PF4 , a mente dell'art. 10 del Piano di Stralcio di bacino per la difesa delle coste (PSDC) -Norme di Attuazione settembre 2012 , consentiva la continuazione delle attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del
Piano.
Da qui la palese falsità della ricostruzione operata dal giornalista, funzionale, a dire degli appellanti, ad istigare le autorità nel tentativo di provocare la cessazione delle attività per danneggiare la famiglia . Pt_1
Concludono, pertanto, ribadendo la natura diffamatoria degli articoli e insistendo nella condanna degli appellati al risarcimento dei danni.
16. I rilievi che precedono non appaiono condivisibili e, comunque, non sono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della sentenza impugnata.
A dispetto, invero, delle censure mosse alla valutazione dei fatti operata dal giudice di prime cure nel delibare la fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale nel ritenere insussistente il carattere diffamatorio degli articoli in esame.
16.1. Ed invero, in relazione all'articolo pubblicato l'11.8.2017, dal riesame del suo complessivo contenuto si conviene con il tribunale che non emerga alcuna attribuzione di responsabilità alla famiglia per la tragica morte per annegamento di un ragazzo, Pt_1
neanche in forma indiretta o suggestiva.
Il giornalista, infatti, nella prima parte dell'articolo, pubblicato nella serata del giorno in cui si è verificato il tragico annegamento, sottolinea l' “...ambiguità con la quale molti organi di informazione on line stanno indicando il luogo esatto dove la disgrazia si è verificata” avendo molti indicato” “in modo alquanto vago”, “il tratto di mare tra la e la Pt_6
GN”. A fronte di tale incertezza, l'articolista si interroga sui possibili scenari, ancora tutti da verificare. Così, prosegue affermando che “Se la disgrazia si è verificata lungo la
, un luogo di libero accesso, probabilmente la responsabilità sarebbero da Pt_6 addebitare al giovane che in modo irresponsabile si era avventurato in acque al momento agitate”.
In alternativa, percorre l'altra ipotesi, e cioè quella dell'eventualità che il dramma si fosse consumato nelle acque antistanti la “GN”. Probabilità che, peraltro, non è frutto di congettura del giornalista ma che lui stesso ha riferito aver tratto da informazioni circolate on line sulla vicenda del tragico evento. In tale secondo caso, appare pertinente e di interesse pubblico il riferimento che l'autore del pezzo fa alla circostanza che la zona della
“GN” era stata di recente sottoposta a sequestro, vicenda nota già alle cronache, come risulta dai numerosi articoli on line prodotti in atti dal (cfr. produzione primo CP_6 grado). Infatti, la preoccupazione che traspare dall'articolo in esame è che, se la disgrazia si fosse verificata davanti la “GN”, trattandosi di area interdetta per il rilevato pericolo di rischio idrogeologico nel quale era, peraltro, stata vietata la balneabilità con provvedimento sindacale (fatto dedotto nell'articolo che gli appellanti non contestano essere vero), sarebbe stato necessario appurare se l'area era ancora in sequestro e se i sigilli ai varchi erano stati rimossi, per evitare il rischio che altri bagnati potessero accedervi onde prevenire ulteriori tragedie.
Da qui gli interrogativi formulati nel pezzo giornalistico, volti a sollecitare le forze dell'ordine, la magistratura, l'amministrazione a fare chiarezza sulla vicenda e che non inducono affatto il lettore a considerare responsabile la famiglia , posto che il Pt_1 riferimento all'eventuale violazione dei sigilli, in ipotesi di annegamento davanti la
GN, non comporta automaticamente la riconducibilità della condotta ai proprietari dell'area sequestrata, ben potendo derivare dall'iniziativa di terzi per accedere al tratto di mare, finanche dello stesso sfortunato bagnante.
Si conviene, pertanto, con il giudice di prime cure che l'articolo dell'11.8.2017 non abbia alcun carattere diffamatorio.
16.2. Quanto all'articolo del pubblicato il 30.6.2018, non è irrilevante notare CP_6
che esso segue la pubblicazione, in data 20.6.2028, sullo stesso giornale on line Parte_7
di un articolo, a firma dell'avv. Rosa Persico, in cui quest'ultima, difensore degli
[...]
attuali appellanti, rendeva noto il provvedimento del GIP di non convalida del sequestro operato dalla PG dell'area di proprietà , riportando, in particolare, che l'ordinanza Pt_1 sindacale del 2003 di “non praticare e non far praticare l'area”, in forza della quale era stato disposto il sequestro, era stata ritenuta dal GIP “ormai priva di efficacia in quanto superata dai successivi e numerosi provvedimenti amministrativi autorizzativi nonché dagli interventi di rimozione del pericolo imminente (di disgaggio e perimetrazione) effettuati recentemente dalla famiglia ( febbraio/marzo2018) in virtù di SCIA legittimamente Pt_1
assentita dall'amministrazione comunale”. Nell'articolo, l'avvocato teneva ad evidenziare che il provvedimento di dissequestro “oltre che rappresentare una grande soddisfazione professionale, fa chiarezza in modo singolare su una vicenda complessa mai affrontata con il dovuto e corretto approfondimento giuridico e fattuale”.
In contrapposizione a quanto dichiarato nel predetto articolo, il interviene con CP_6
l'articolo pubblicato il 30.6.2018 nel quale fornisce una ricostruzione compiuta della vicenda giudiziaria della zona della GN per sostenere- in sintesi- che, diversamente da quanto fatto intendere “da qualche baldanzoso addetto ai lavori” fornendo una interpretazione “discutibile” del provvedimento del tribunale di RE ZI (il riferimento è chiaro all'avvocato Persico autore dell'articolo del 20.6.2018) permaneva nella zona della GN una situazione “che per innumerevoli motivi, è senz'altro fuori norma”.
Così contestualizzato l'articolo incriminato, utile a comprendere le ragioni che ne hanno sollecitato la pubblicazione (una replica ad un articolo ritenuto inveritiero e fuorviante per i lettori, con l'intento di fare chiarezza sulla vicenda della GN, piuttosto che una rabbiosa reazione all'ordinanza del GIP di non convalida del sequestro, come opinato dagli appellanti), non risultano, ad avviso di questa Corte territoriale, violazioni del diritto di critica e di cronaca nei termini denunciati dagli appellanti.
Ed infatti:
- circa l'incompletezza della notizia, per aver il giornalista riferito del dissequestro da parte del GIP della sola zona a parcheggio e non anche dell'intera area di proprietà della famiglia , quindi anche della discesa a mare e della scogliera, si osserva che Pt_1 nell'articolo risulta compiutamente dato conto dell'oggetto del provvedimento di non convalida del GIP, laddove si riferisce del dissequestro dell'uliveto, confinante con area demaniale e adibito a parcheggio. Invero, l'unica zona di proprietà dei dissequestrata Pt_1
è proprio quella indicata nell'articolo, specificata come confinante con area demaniale, che, come si evince dal contenuto dell'ordinanza del GIP, è quella identificata con le particelle
335,336 e parte della particella 45, le quali, nella richiesta di convalida del sequestro trasmessa al GIP dal PM, sono definite come “parcheggio”. Se è vero che nell'ordinanza del
GIP si legge che anche la parte demaniale della particella 45 andava dissequestrata, ciò non incide sulla completezza della notizia quanto ai beni di proprietà della famiglia Pt_1
liberati dai sigilli;
- circa la non corrispondenza alla verità dei fatti riportati nell'articolo, quanto allo svolgimento di attività non autorizzate, abusi edilizi e svolgimento illegittimo di attività commerciale, si osserva che gran parte del pezzo giornalistico richiama il contenuto dei verbali di sequestro che negli ultimi anni hanno interessato la zona della GN e che il ha prodotto in atti, quale fonte di sua conoscenza riguardo gli abusi elencati CP_6 nell'articolo, per dimostrare di essersi basato su documentazione ufficiale;
nel ripercorrere le vicende giudiziarie, il giornalista non manca, poi, di dare notizia dei dissequestri intervenuti, fornendo così una informazione completa al lettore;
laddove, poi, esprime disappunto per la mancata adozione da parte dell'autorità amministrativa competente, di provvedimenti volti a regolamentare in modo chiaro la zona della GN – “così come di altre situazioni lungo il territorio”- la sua opinione è facilmente distinguibile dalla narrazione del fatto storico e si sostanzia in una critica pertinente e continente, volta a sollecitare l'attenzione su una famosa zona balneare particolarmente appetibile (lungo la costa sorrentina), onde promuovere la legalità; non è, poi inveritiera l'affermazione contenuta nell'articolo secondo cui lungo la scogliera la vigenza dell'ordinanza sindacale
220 del 2003, che vietava l'accesso all'area demaniale, non era venuta meno per effetto del dissequestro del GIP, trovando detto affermazione conforto nella nota del Comune di
Sorrento n. 29256 del 20.6.2018, in cui si ribadisce la validità della ridetta ordinanza, (cfr. nota in produzione primo grado;
anche la pericolosità del tratto di CP_4
scogliera della GN si trova affermata nei documenti ufficiali prodotti in atti dal e da e non risulta affatto frutto di un pretestuoso allarmismo CP_6 CP_4 del giornalista volto ad ostacolare l'attività della famiglia . Pt_1
Sulla base delle superiori considerazioni si conferma che l'articolo del 30.6.2018 è privo di portata diffamatoria, stante la verità dei fatti riferiti e la conformità all'interesse pubblico della vicende narrate, nonché la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, considerato che la narrazione giornalistica, per essere rispettosa dell'altrui interesse a non essere screditati, non per questo può equivalere all'obbligo di utilizzare un linguaggio grigio ed anodino (cfr.
Cassazione penale n. 37442 del 2009).
Tale conclusione rende superfluo l'esame delle ragioni svolte a proposito del danno risarcibile.
Il motivo, pertanto, va integralmente respinto
17. A questo punto va esaminato il primo motivo, relativo al regolamento delle spese processuali, con cui, in sintesi, gli appellanti lamentano che erroneamente il primo giudice li aveva ritenuti del tutto soccombenti, gravandoli per intero delle spese, sebbene fossero state respinte le eccezioni sollevate dai convenuti, di incompetenza territoriale, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di nullità dell'atto di citazione.
Assumono, inoltre, che avendo i convenuti disertato l'incontro di mediazione, il tribunale li avrebbe dovuti condannare alla sanzione prevista dall'art. 8 comma 4 bis dlgs 28/2010.
18. Il motivo è infondato
Invero, la soccombenza reciproca ricorre qualora vi siano domande contrapposte rigettate, in tutto o in parte, o in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi mentre non è ravvisabile laddove siano disattese eccezioni in rito del convenuto e rigettata la domanda attorea, in quanto l'effetto finale della controversia risulta favorevole esclusivamente al convenuto.
Si condivise, pertanto, il criterio della soccombenza integrale degli attori utilizzato dal giudice di prime cure per regolare le spese del primo grado.
19. Quanto alla sanzione ex art. 8 comma 4 bis dlgs 2872010, difetta l'interesse degli impugnanti a stigmatizzare l'omessa condanna a carico dei convenuti, trattandosi di statuizione che non comporta alcun beneficio a loro favorevole, in quanto somma destinata all'Erario.
20. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, e le spese del grado, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, nella misura di seguito liquidata, con la precisazione che per e come per Controparte_1 CP_4
il primo grado, ne va ridotto l'importo considerando che essi, pur costituiti separatamente, sono difesi dallo stesso avvocato con scritti difensivi di identico contenuto.
La quantificazione si opera sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. modifiche, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva e decisoria).
21. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, gli appellanti, in quanto soccombenti, sono tenuti, in solido, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma
1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_4 Pt_3
e , così provvede:
[...] Parte_2
1- rigetta l'appello;
2- condanna , e , in solido Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2 tra loro, a pagare a le spese del grado che si liquidano in € 6946,00 Controparte_6 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da attribuire all'avv. Marina Gargiulo dichiaratasi anticipatario;
3- condanna, altresì, , e , in Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_2
solido tra loro, a pagare a e a le spese del presente grado CP_4 Controparte_1 che liquida, in favore di ciascuno, in € 3473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da attribuire all'avv. Luigi
AL dichiaratosi anticipatario;
4- dà atto che gli appellanti sono, in solido, tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 29.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello