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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/10/2024, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in fase di rinvio iscritta al n. 234/2023RG vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo L. Allegro del Parte_1
Foro di Macerata;
-parte attrice in riassunzione e
nata a [...] M. (MC) il 25.3.1986 (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Pucciarelli (c.f. C.F._1
) ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Tolentino C.F._2
in via Oberdan n. 5 (comunicazioni via pec all'indirizzo : ; Email_1
-parte convenuta in riassunzione
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l.
83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.Il presente giudizio di rinvio costituisce autonoma fase processuale originata da Cass n.
35192/2022 che di seguito si riporta:
“1. Nel 2011 iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di V.O.J., avvalendosi come titolo CP_2
esecutivo d'un assegno bancario.
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Macerata. CP_3
Per quanto in questa sede ancora rileva, a fondamento dell'opposizione dedusse che l'assegno invocato quale titolo esecutivo era stato emesso a titolo di garanzia dell'adempimento di una obbligazione preesistente, e con l'indicazione di una data successiva a quella di emissione.
2. Con sentenza 2 dicembre 2015 n. 1086 il Tribunale di Macerata rigettò l'opposizione. Il
Tribunale ritenne che l'assegno fosse un valido titolo esecutivo, in quanto recante quale data di emissione il 31 ottobre 2010, e presentato per l'incasso il 2 novembre 2010. Aggiunse che, quando un assegno bancario sia presentato per l'incasso in data successiva a quella risultante dal titolo, è irrilevante che quest'ultima sia successiva a quella di effettiva emissione del titolo.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
3. Con sentenza 24 febbraio 2020 n. 189 la Corte d'appello d'Ancona rigettò il gravame.
La Corte d'appello confermò che anche un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, quando sia stato presentato all'incasso in data successiva a quella posta sul titolo.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da V.O.J. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. on si è difesa. CP_2
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che, al contrario di quanto prospettato dalla proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il ricorso è tempestivo.
Infatti il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 1, ha disposto la sospensione dei termini processuali "dal 9 mago 2020 al 15 aprile 2020".
La chiara lettera della legge non consente di dubitare che il primo giorno di sospensione fu il 9 marzo, e l'ultimo il 15 aprile: e dunque che la sospensione si protrasse per 64 giorni.
Dinanzi ad un testo normativo di tale tenore, non può quindi trovare applicazione la regola di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., secondo cui "nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali '. Il giorno iniziale della sospensione dunque va conteggiato, perché D.L. 18 del 2020 art. 83, cit., ha derogato alla regola generale dies a quo non computatur in termino, di cui all'art. 155
c.p.c. (così già Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23947 del 2.8.2022).
2. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1, 2 e 31 R.D. 21.12.1933 n. 1736. Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che un assegno postdatato possa costituire valido titolo esecutivo.
2.1. Il motivo è fondato.
Un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l'efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se "regolarmente bollato sin dall'origine": così stabilisce D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n.
642 art. 20, comma 1, (il cui comma 3 soggiunge che l'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d'ufficio).
La "bollatura regolare" e', ovviamente, quella conforme alla tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, cit..
2.2. Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo d'uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, R.D. 21.12.1933 n. 1736).
Come negozio giuridico, tuttavia, l'assegno postdatato costituisce una promessa di pagamento:
e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario, di cui all'art. 100 R.D.
14.12.1933 n. 1669.Anche il vaglia cambiario, come l'assegno, può costituire titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo. Tuttavia la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è differente da quella prevista per l'assegno bancario.
Quest'ultimo infatti, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa (art. 9 della
Tariffa all.ta sub A al D.P.R. n. 647 del 1972); il vaglia cambiario, invece, sconta un'imposta proporzionale al valore (art. 6 della Tariffa).
Ed infatti la Tariffa appena ricordata prevede espressamente che gli assegni postdatati siano soggetti alle imposte stabilite per le cambiali (art. 9, punto b)).
2.3. Se dunque l'assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo;
e se l'assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile è che l'assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l'imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. "pagherò" cambiari.
2.4. Nel caso di specie la Corte d'appello, ritenendo che anche un assegno postdatato possa avere efficacia di titolo esecutivo, ha falsamente applicato le norme appena riassunte, sotto due profili.
In primo luogo ha trascurato di accertare il presupposto stesso dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario postdatato, e cioè la regolarità fiscale "sin dall'origine".
In secondo luogo ha ritenuto che un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, se presentato per l'incasso in data successiva a quella risultante dal contesto letterale del titolo.
Così giudicando, però, la Corte d'appello ha confuso il problema della validità del negozio
(che non necessariamente è esclusa dalla postdatazione) con quello della sua efficacia di titolo esecutivo, la quale è invece incompatibile con la postdatazione, se il titolo sia fiscalmente irregolare ab origine.
2.5. Resta solo da aggiungere che i principi sin qui esposti non sono contrastati dai due precedenti di questa Corte richiamati dalla Corte d'appello a fondamento della propria decisione.
Quanto al primo (Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010), esso ha affermato un principio esattamente coincidente con quello richiamato sopra, al 5 2.3; e comunque dalla motivazione di tale provvedimento non risulta affatto che, in quel caso, l'assegno fosse stato presentato all'incasso prima della data formalmente indicata su esso.
L'altro precedente (Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016) non è invece pertinente, in quanto non aveva ad oggetto il problema della validità dell'assegno come titolo esecutivo, ma il diverso problema della validità del patto con cui il debitore consegna al creditore un assegno a titolo di garanzia.
2.6. La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, la quale nel riesaminare l'appello applicherà il seguente principio di diritto:
'l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 64 7 / 72"; e', invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata".
3. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1197 c.c. e 115 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo sostiene che, unitamente all'opposizione all'esecuzione, aveva formulato domanda di accertamento dell'avvenuta estinzione della propria obbligazione ai sensi dell'art. 1197 c.c., e che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che di tale datio in solutum non vi fosse prova.
Sostiene al riguardo la ricorrente che la controparte non aveva mai contestato la sussistenza di una causa di estinzione dell'obbligazione, e che pertanto tale circostanza di fatto si doveva ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
3.1. Nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 336, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente né trascrive, né riassume, i termini in cui la controparte contestò, nel primo grado, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione.
Nella parte restante il motivo è parimenti inammissibile, perché censura un tipico apprezzamento di fatto riservata al giudice di merito, quale è lo stabilire se vi sia o non vi sia prova di una datio in solutum.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
QM
(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso”.
3.Sulla natura e sulla disciplina del giudizio di rinvio va precisato quanto segue:
• "il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio).... integra.... una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (Cass. n. 24372/2022);
• “(…)i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass.
n. 27337 del 2019)(…..) Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del 2019, in motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr.
Cass., SU, n. 18303 del 2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n.
27337 del 2019).Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n.
7656 del 2011, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perchè il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n.
18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la più recente Cass.
n. 5137 del 2019)”. ( Cass. n. 392/2021).
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di riassunzione che attengono alle conseguenze, sul piano dell'accertamento di merito, del rilievo di difetto di efficacia, quale titolo esecutivo, dell'assegno post-datato, compiuto dalla Cassazione.
5.Deve innanzitutto osservarsi che, nella presente fattispecie, con la decisione di annullamento la Cassazione ha accolto il ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto di talché la Corte è tenuta soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia di legittimità, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Si fa particolare riferimento all'accertamento del fatto storico della post-datazione dell'assegno.
6.Sul punto deve ritenersi sceso il giudicato in esito all'accertamento compiuto dalla Corte di
Appello, non travolto (anzi presupposto) dalla pronuncia di Cassazione.
La Corte d'Appello nella sentenza poi annullata ha deciso sul presupposto che l'assegno fosse effettivamente post-datato come è evidente dalla lettura delle pagg. 10-11 della richiamata pronuncia:
• “Nel caso di specie, invece, come correttamente statuito dal giudie di prime cure (…)ci si trova di fronte al diverso caso di assegno portato all'incasso in data (02.11.2010), successiva alla maturazione della data apposta sul titolo (31.10.2010), e tornato insoluto per mancanza fondi in data 22.11.2010 circostanza che rende ininfluente la originaria postdatazione”:
• “Orbene dall'esame della documentazione in atti è dato non è dato rinvenire alcun elemento che fornisca prova, anche presuntiva, della circostanza che tra la parte creditrice e la parte debitrice fosse Controparte_1 Parte_1
intervenuto, in data successiva a quella (10.11.2009) di stipula del contratto di affitto di azienda in virtù del quale (…) alla fu consegnato l'assegno datato CP_1
31.10.2010 posto a base della procedura esecutiva (…)”.
7.A definitiva conferma dell'assunto sta il fatto che, nella medesima sentenza, la Corte ha respinto la richiesta di prova testimoniale formulata dall' appellante ed in particolare la Corte ha ritenuto che il secondo capitolo di prova testi - con cui si chiedeva conferma del fatto che, in occasione della stipula del contratto di affitto di azienda tra la e la presso Pt_1 CP_1
lo studio del Notaio (da ricondurre alla data del 10.11.2009) vi fosse stata la consegna Per_1
da parte della alla dell'assegno datato 31.10.2010 di importo pari ad € Pt_1 CP_1
10.000,00 – riguardasse una circostanza (la consegna dell'assegno post-datato) documentalmente provata.
8.D'altra parte la questione di diritto risolta dalla Cassazione presuppone necessariamente superato lo snodo fattuale dell'accertamento della post-datazione dell'assegno nel senso che detto accertamento è esplicitamente o implicitamente avvenuto e costituisce l'imprescindibile presupposto fattuale della decisione di legittimità : presupposto che non può più essere messo in discussione..
Di talché ogni contestazione sul punto da parte della convenuta in riassunzione è superata dal giudicato.
9.Va peraltro aggiunto che la convenuta in riassunzione deduce di aver tempestivamente contestato che si trattasse di un assegno post-datato ma poi ha scelto di non depositare gli atti difensivi dei giudizi di merito che avrebbero suffragato tale assunto ed in particolare che vi sia stata la tempestiva e reiterata contestazione della post-datazione dell'assegno.
10.Pertanto:
• in forza dei principi enunciati dalla Cassazione avanti richiamati;
• tenuto conto del difetto di prova della regolarità fiscale del titolo di cui è onerata la convenuta in riassunzione,
• considerato che l'esecuzione risulta avvenuto in forza di un titolo inidoneo, deve accogliersi l'opposizione all'esecuzione della debitrice perché il titolo posto dalla creditrice a fondamento dell'esecuzione non ha i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva trattandosi di assegno bancario privo di efficacia per post-datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale.
11.In tal modo, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
avverso la procedura esecutiva avviata da e fondata sull'assegno meglio Controparte_1
indicato in atti, va dichiarato il difetto del richiamato titolo esecutivo e va annullata l'intera procedura esecutiva fondata su tale titolo..
12.Le spese di lite dell'intero giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo con distrazione in conformità della dichiarazione di antistatarietà da parte del procuratore di parte attrice in riassunzione.
13.Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta in riassunzione ex art. 96 cpc invocata dall'attrice in riassunzione (a)sia perché non si profila la temerarietà della lite o l' abuso dello strumento processuale, (b) sia per il difetto di prova del danno.
14.Non è stato provato dall'attrice in riassunzione il pagamento di somme divenute oggetto di indebito in esito alla presente pronuncia.
QM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara il Parte_1
difetto del titolo azionato in executivis da e, per l'effetto, annulla Controparte_1
l'intera procedura esecutiva fondata su tale titolo;
2-respinge la richiesta di restituzione somme e quella di condanna ex art. 96 cpc, proposte dall'attrice in riassunzione;
3-condanna la parte convenuta in riassunzione al pagamento, in favore della parte attrice in riassunzione, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il grado di appello in euro 3400,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
(d) per il grado di legittimità in euro 2900,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per la presente fase di rinvio in euro 3600,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 22 ottobre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in fase di rinvio iscritta al n. 234/2023RG vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo L. Allegro del Parte_1
Foro di Macerata;
-parte attrice in riassunzione e
nata a [...] M. (MC) il 25.3.1986 (c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Pucciarelli (c.f. C.F._1
) ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Tolentino C.F._2
in via Oberdan n. 5 (comunicazioni via pec all'indirizzo : ; Email_1
-parte convenuta in riassunzione
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l.
83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2.Il presente giudizio di rinvio costituisce autonoma fase processuale originata da Cass n.
35192/2022 che di seguito si riporta:
“1. Nel 2011 iniziò l'esecuzione forzata nei confronti di V.O.J., avvalendosi come titolo CP_2
esecutivo d'un assegno bancario.
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Macerata. CP_3
Per quanto in questa sede ancora rileva, a fondamento dell'opposizione dedusse che l'assegno invocato quale titolo esecutivo era stato emesso a titolo di garanzia dell'adempimento di una obbligazione preesistente, e con l'indicazione di una data successiva a quella di emissione.
2. Con sentenza 2 dicembre 2015 n. 1086 il Tribunale di Macerata rigettò l'opposizione. Il
Tribunale ritenne che l'assegno fosse un valido titolo esecutivo, in quanto recante quale data di emissione il 31 ottobre 2010, e presentato per l'incasso il 2 novembre 2010. Aggiunse che, quando un assegno bancario sia presentato per l'incasso in data successiva a quella risultante dal titolo, è irrilevante che quest'ultima sia successiva a quella di effettiva emissione del titolo.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
3. Con sentenza 24 febbraio 2020 n. 189 la Corte d'appello d'Ancona rigettò il gravame.
La Corte d'appello confermò che anche un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, quando sia stato presentato all'incasso in data successiva a quella posta sul titolo.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da V.O.J. con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. on si è difesa. CP_2
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio rileva preliminarmente che, al contrario di quanto prospettato dalla proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il ricorso è tempestivo.
Infatti il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83, comma 1, ha disposto la sospensione dei termini processuali "dal 9 mago 2020 al 15 aprile 2020".
La chiara lettera della legge non consente di dubitare che il primo giorno di sospensione fu il 9 marzo, e l'ultimo il 15 aprile: e dunque che la sospensione si protrasse per 64 giorni.
Dinanzi ad un testo normativo di tale tenore, non può quindi trovare applicazione la regola di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., secondo cui "nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali '. Il giorno iniziale della sospensione dunque va conteggiato, perché D.L. 18 del 2020 art. 83, cit., ha derogato alla regola generale dies a quo non computatur in termino, di cui all'art. 155
c.p.c. (così già Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23947 del 2.8.2022).
2. Col primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1, 2 e 31 R.D. 21.12.1933 n. 1736. Nella illustrazione del motivo si sostiene che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che un assegno postdatato possa costituire valido titolo esecutivo.
2.1. Il motivo è fondato.
Un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l'efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se "regolarmente bollato sin dall'origine": così stabilisce D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n.
642 art. 20, comma 1, (il cui comma 3 soggiunge che l'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d'ufficio).
La "bollatura regolare" e', ovviamente, quella conforme alla tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, cit..
2.2. Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo d'uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, R.D. 21.12.1933 n. 1736).
Come negozio giuridico, tuttavia, l'assegno postdatato costituisce una promessa di pagamento:
e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario, di cui all'art. 100 R.D.
14.12.1933 n. 1669.Anche il vaglia cambiario, come l'assegno, può costituire titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo. Tuttavia la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è differente da quella prevista per l'assegno bancario.
Quest'ultimo infatti, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa (art. 9 della
Tariffa all.ta sub A al D.P.R. n. 647 del 1972); il vaglia cambiario, invece, sconta un'imposta proporzionale al valore (art. 6 della Tariffa).
Ed infatti la Tariffa appena ricordata prevede espressamente che gli assegni postdatati siano soggetti alle imposte stabilite per le cambiali (art. 9, punto b)).
2.3. Se dunque l'assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo;
e se l'assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile è che l'assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l'imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. "pagherò" cambiari.
2.4. Nel caso di specie la Corte d'appello, ritenendo che anche un assegno postdatato possa avere efficacia di titolo esecutivo, ha falsamente applicato le norme appena riassunte, sotto due profili.
In primo luogo ha trascurato di accertare il presupposto stesso dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario postdatato, e cioè la regolarità fiscale "sin dall'origine".
In secondo luogo ha ritenuto che un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, se presentato per l'incasso in data successiva a quella risultante dal contesto letterale del titolo.
Così giudicando, però, la Corte d'appello ha confuso il problema della validità del negozio
(che non necessariamente è esclusa dalla postdatazione) con quello della sua efficacia di titolo esecutivo, la quale è invece incompatibile con la postdatazione, se il titolo sia fiscalmente irregolare ab origine.
2.5. Resta solo da aggiungere che i principi sin qui esposti non sono contrastati dai due precedenti di questa Corte richiamati dalla Corte d'appello a fondamento della propria decisione.
Quanto al primo (Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010), esso ha affermato un principio esattamente coincidente con quello richiamato sopra, al 5 2.3; e comunque dalla motivazione di tale provvedimento non risulta affatto che, in quel caso, l'assegno fosse stato presentato all'incasso prima della data formalmente indicata su esso.
L'altro precedente (Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016) non è invece pertinente, in quanto non aveva ad oggetto il problema della validità dell'assegno come titolo esecutivo, ma il diverso problema della validità del patto con cui il debitore consegna al creditore un assegno a titolo di garanzia.
2.6. La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, la quale nel riesaminare l'appello applicherà il seguente principio di diritto:
'l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 64 7 / 72"; e', invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata".
3. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 1197 c.c. e 115 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo sostiene che, unitamente all'opposizione all'esecuzione, aveva formulato domanda di accertamento dell'avvenuta estinzione della propria obbligazione ai sensi dell'art. 1197 c.c., e che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che di tale datio in solutum non vi fosse prova.
Sostiene al riguardo la ricorrente che la controparte non aveva mai contestato la sussistenza di una causa di estinzione dell'obbligazione, e che pertanto tale circostanza di fatto si doveva ritenere provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
3.1. Nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 336, n. 6, c.p.c., in quanto la ricorrente né trascrive, né riassume, i termini in cui la controparte contestò, nel primo grado, l'eccezione di estinzione dell'obbligazione.
Nella parte restante il motivo è parimenti inammissibile, perché censura un tipico apprezzamento di fatto riservata al giudice di merito, quale è lo stabilire se vi sia o non vi sia prova di una datio in solutum.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice di rinvio.
QM
(-) accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; (-) dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso”.
3.Sulla natura e sulla disciplina del giudizio di rinvio va precisato quanto segue:
• "il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio).... integra.... una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (Cass. n. 24372/2022);
• “(…)i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass.
n. 27337 del 2019)(…..) Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del 2019, in motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr.
Cass., SU, n. 18303 del 2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n.
27337 del 2019).Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n.
7656 del 2011, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perchè il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n.
18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la più recente Cass.
n. 5137 del 2019)”. ( Cass. n. 392/2021).
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico- sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto di riassunzione che attengono alle conseguenze, sul piano dell'accertamento di merito, del rilievo di difetto di efficacia, quale titolo esecutivo, dell'assegno post-datato, compiuto dalla Cassazione.
5.Deve innanzitutto osservarsi che, nella presente fattispecie, con la decisione di annullamento la Cassazione ha accolto il ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto di talché la Corte è tenuta soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia di legittimità, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Si fa particolare riferimento all'accertamento del fatto storico della post-datazione dell'assegno.
6.Sul punto deve ritenersi sceso il giudicato in esito all'accertamento compiuto dalla Corte di
Appello, non travolto (anzi presupposto) dalla pronuncia di Cassazione.
La Corte d'Appello nella sentenza poi annullata ha deciso sul presupposto che l'assegno fosse effettivamente post-datato come è evidente dalla lettura delle pagg. 10-11 della richiamata pronuncia:
• “Nel caso di specie, invece, come correttamente statuito dal giudie di prime cure (…)ci si trova di fronte al diverso caso di assegno portato all'incasso in data (02.11.2010), successiva alla maturazione della data apposta sul titolo (31.10.2010), e tornato insoluto per mancanza fondi in data 22.11.2010 circostanza che rende ininfluente la originaria postdatazione”:
• “Orbene dall'esame della documentazione in atti è dato non è dato rinvenire alcun elemento che fornisca prova, anche presuntiva, della circostanza che tra la parte creditrice e la parte debitrice fosse Controparte_1 Parte_1
intervenuto, in data successiva a quella (10.11.2009) di stipula del contratto di affitto di azienda in virtù del quale (…) alla fu consegnato l'assegno datato CP_1
31.10.2010 posto a base della procedura esecutiva (…)”.
7.A definitiva conferma dell'assunto sta il fatto che, nella medesima sentenza, la Corte ha respinto la richiesta di prova testimoniale formulata dall' appellante ed in particolare la Corte ha ritenuto che il secondo capitolo di prova testi - con cui si chiedeva conferma del fatto che, in occasione della stipula del contratto di affitto di azienda tra la e la presso Pt_1 CP_1
lo studio del Notaio (da ricondurre alla data del 10.11.2009) vi fosse stata la consegna Per_1
da parte della alla dell'assegno datato 31.10.2010 di importo pari ad € Pt_1 CP_1
10.000,00 – riguardasse una circostanza (la consegna dell'assegno post-datato) documentalmente provata.
8.D'altra parte la questione di diritto risolta dalla Cassazione presuppone necessariamente superato lo snodo fattuale dell'accertamento della post-datazione dell'assegno nel senso che detto accertamento è esplicitamente o implicitamente avvenuto e costituisce l'imprescindibile presupposto fattuale della decisione di legittimità : presupposto che non può più essere messo in discussione..
Di talché ogni contestazione sul punto da parte della convenuta in riassunzione è superata dal giudicato.
9.Va peraltro aggiunto che la convenuta in riassunzione deduce di aver tempestivamente contestato che si trattasse di un assegno post-datato ma poi ha scelto di non depositare gli atti difensivi dei giudizi di merito che avrebbero suffragato tale assunto ed in particolare che vi sia stata la tempestiva e reiterata contestazione della post-datazione dell'assegno.
10.Pertanto:
• in forza dei principi enunciati dalla Cassazione avanti richiamati;
• tenuto conto del difetto di prova della regolarità fiscale del titolo di cui è onerata la convenuta in riassunzione,
• considerato che l'esecuzione risulta avvenuto in forza di un titolo inidoneo, deve accogliersi l'opposizione all'esecuzione della debitrice perché il titolo posto dalla creditrice a fondamento dell'esecuzione non ha i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva trattandosi di assegno bancario privo di efficacia per post-datazione dell'assegno medesimo con conseguente irregolarità fiscale.
11.In tal modo, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
avverso la procedura esecutiva avviata da e fondata sull'assegno meglio Controparte_1
indicato in atti, va dichiarato il difetto del richiamato titolo esecutivo e va annullata l'intera procedura esecutiva fondata su tale titolo..
12.Le spese di lite dell'intero giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo con distrazione in conformità della dichiarazione di antistatarietà da parte del procuratore di parte attrice in riassunzione.
13.Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta in riassunzione ex art. 96 cpc invocata dall'attrice in riassunzione (a)sia perché non si profila la temerarietà della lite o l' abuso dello strumento processuale, (b) sia per il difetto di prova del danno.
14.Non è stato provato dall'attrice in riassunzione il pagamento di somme divenute oggetto di indebito in esito alla presente pronuncia.
QM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara il Parte_1
difetto del titolo azionato in executivis da e, per l'effetto, annulla Controparte_1
l'intera procedura esecutiva fondata su tale titolo;
2-respinge la richiesta di restituzione somme e quella di condanna ex art. 96 cpc, proposte dall'attrice in riassunzione;
3-condanna la parte convenuta in riassunzione al pagamento, in favore della parte attrice in riassunzione, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il grado di appello in euro 3400,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
(d) per il grado di legittimità in euro 2900,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per la presente fase di rinvio in euro 3600,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello in data 22 ottobre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini